Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 92 Piscine pertinenziali

1. Nelle zone a funzione agricola è consentita la realizzazione di piscine, campi e aree per pratiche ludiche e sportive. Tali attività devono avere carattere pertinenziale e non di pratiche o attrezzatura sportiva autonoma e non sono suscettibili di utilizzo commerciale disgiunto.

2. Gli impianti devono rispettare le seguenti condizioni:

  • - non sono consentiti nuovi volumi di servizio come bagni, servizi igienici e spogliatoi;
  • - le nuove piscine, comunque interrate laddove realizzabili, non dovranno essere collegate alla rete distributiva dell'acquedotto, dovranno essere dimostrate le modalità di approvvigionamento idrico e di scarico; dovranno essere localizzate nelle pertinenze dei fabbricati e le finiture non potranno costituire contrasto con il carattere agricolo dell'insieme e i colori ammessi dovranno essere scelti a seconda del contesto e in ogni caso in armonia con l'ambiente. Il R.U potrà specificare le aree nelle quali saranno escluse in ogni caso.

3. La realizzazione di piscine è consentita esclusivamente a condizione che le stesse rispettino i criteri di cui sopra e presentino forma, dimensione, collocazione, materiali e colori tali da risultare compatibili con i caratteri paesaggistici dell'area, siano adeguati alla ruralità del contesto e rispettosi dei caratteri architettonici e dimensionali degli insediamenti. Per la realizzazione di piscine è richiesta una progettazione architettonica e paesaggistica molto accurata e riferita al contesto insediativo nel suo complesso. Appositi elaborati grafici, fotografici ed analitici dovranno dimostrare come i nuovi manufatti vadano ad integrarsi in maniera organica nel contesto insediativi in cui si collocano, migliorandone l'estetica percepibile sia dall'interno dell'insediamento stesso che da eventuali punti di osservazione esterni. In particolare, le piscine non dovranno mai occupare gli spazi aperti della produzione agricola, evitando allo stesso tempo di accostarsi troppo agli edifici di impianto storico alterandone, in maniera troppo evidente, le caratteristiche.

4. La costruzione delle piscine dovrà obbedire inoltre ai seguenti criteri che evitino l'effetto trappola per la fauna selvatica:

  • - si dovrà prevedere una rampa di risalita in muratura o un salvagente galleggiante in legno o in altro materiale, o qualunque altro dispositivo atto a far uscire la piccola fauna eventualmente caduta nella vasca;
  • - si dovrà coprire la piscina nei periodi di non utilizzo;
  • - gli eventuali punti di illuminazione si dovranno realizzare con punti luce a bassa potenza e opportunamente rivolti verso il basso per non costituire fonte di inquinamento luminoso e di attrazione per la fauna;
  • - si dovranno preferire impianti per la depurazione a sale e non a cloro per evitare problemi di inquinamento ambientale e l'eventuale effetto tossico sulle specie che possono abbeverarsi (chirotteri, uccelli e insetti).