Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 93 Recinzioni

1. Nel territorio rurale, al di fuori delle aree di pertinenza degli edifici, sono consentite esclusivamente le recinzioni prive di rilevanza urbanistico-edilizia di cui all'art. 137 della L.R. n. 65/2014 e deve essere comunque garantito l'uso pubblico della viabilità minore per escursionismo e altre forme di fruizione del territorio.

2. Le recinzioni, rispettando i criteri generali di cui al precedente art. 90, non dovranno alterare l'unitarietà visiva degli insediamenti esistenti. Laddove possa aiutare a conseguire tale obiettivo, le recinzioni dovranno mimetizzarsi entro siepi formate preferibilmente da specie caducifoglie (rovo, marruca, biancospino, prugnolo, ecc...). In tutti i casi si dovranno evitare opere di forte impatto, anche vegetali, che costituiscano schermature totali degli edifici e degli insediamenti

3. Nelle recinzioni delle pertinenze delle case coloniche, l'eventuale cancello dovrà essere preferibilmente in legno, presentare un disegno di tipo semplice, escludendo inappropriate forme "monumentali" derivate da soluzioni formali usualmente riscontrabili nelle ville o nei cimiteri. Laddove possibile, anche il cancello dovrà mimetizzarsi mediante opportuna modellazione dell'assetto vegetazionale;

4. Per le recinzioni antipredatori a difesa della zootecnia si dovrà preferire l'utilizzo di recinzioni elettriche, di minor impatto paesistico-ambientale.

5. Al fine di mantenere adeguate connessioni ecologiche nel territorio aperto, in ogni recinzione si dovrà garantire la permeabilità a seconda dello sviluppo e della localizzazione, con la presenza di passaggi per la piccola e media fauna della dimensione di almeno 20x20 cm ogni 100 m di recinzione.