Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 99 Nuovi edifici rurali realizzati tramite PAPMAA: condizioni

1. Nelle zone a esclusiva o prevalente funzione agricola le trasformazioni legate all'edilizia rurale sono regolate da specifiche norme che tengono conto normalmente della potenzialità dell'azienda e del fabbisogno di volumi edilizi ad essa collegato. Fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, l'azienda agricola con un fondo dotato delle superfici fondiarie minime, previste dalla normativa regionale e/o dagli altri strumenti e atti di governo del territorio, può, se sussistono le condizioni urbanistiche, richiedere la realizzazione di nuovi annessi e/o di nuove abitazioni rurali attraverso il PAPMAA.

2. La costruzione di nuovi edifici agricoli è consentita alle seguenti condizioni:

  • - previa dimostrazione dell'effettiva necessità per la conduzione del fondo e per l'esercizio dell'attività agricola e di quelle connesse e dell'impossibilità di soddisfare tali necessità aziendali attraverso il riuso del patrimonio edilizio esistente, ivi compresa la ricostruzione di ruderi, ove ricorrano le condizioni di cui alle presenti Norme;
  • - previo impegno a mantenere in produzione le superfici fondiarie minime, in modo rispondente ai parametri stabiliti dal PTCP di Siena.

3. Qualora non sussistano documentate possibilità di soddisfare esigenze di residenza rurale mediante il recupero di edifici esistenti, ai fini di non limitare le esigenze delle attività agricole e nel contempo rispettare valori ambientali e paesaggistici come quelli presenti nel territorio del Comune di Asciano e tali da non sostenere nuova edificazione, la nuova residenza rurale può essere realizzata esclusivamente in prossimità di edifici già esistenti, come specificato al successivo art. 100, o in completamento degli aggregati di cui all'art. 13,13 del PTCP di Siena.

4. Il PAPMAA dovrà prevedere miglioramenti ambientali coerenti con l'analisi delle risorse e con gli obiettivi di conservazione, miglioramento e riqualificazione di cui al precedente Titolo VI, Capo I - Tutela e valorizzazione del territorio rurale e con il successivo Art. 101.