Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 103 Annessi agricoli di Tipologia 1 (Annessi per aziende che non raggiungono i requisiti per la presentazione del PAPMAA o non collegabili alle superfici minime fondiarie)

1. La costruzione di nuovi annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del programma aziendale o la costruzione di annessi non collegabili alle superfici minime fondiarie si devono osservare le condizioni di cui all'art. 6 del Regolamento 63/R.

2. Gli annessi di cui al precedente comma 1 sono ammessi tenendo conto dei seguenti parametri in riferimento al fondo agricolo:

Fondo agricoloDimensione annesso
> 3.000 mq> 15.000 mq
20 mq35 mq

- per le aziende specializzate in apicoltura e con un allevamento di minimo 25 arnie, è ammessa la realizzazione di un annesso in materiali leggeri come rimessa e magazzino e di un annesso per la lavorazione del miele, compreso il deposito ed il locale smielatura, in relazione ai seguenti rapporti tra arnie e Superficie Coperta:

numero arnie/alveariSuperficie Coperta
2530 mq. complessivi
da 25 a 50+ 0,8 mq./arnia di rimessa e magazzino fino a un massimo di complessivi 40 mq. di annesso con minimo 2 ettari di Superficie Agricola Utilizzata

L'annesso per la lavorazione del miele potrà essere realizzato anche in muratura per una superficie massima fissa di 15 mq.

3. Gli annessi devono rispettare le seguenti altezze massime in gronda:

  • - 2,40 ml. per le strutture di rimessa e allevamento
  • - 3,00 ml. per le strutture di trasformazione e vendita.

5. Per il conseguimento del titolo abilitativo alla realizzazione degli annessi sarà necessaria la sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo ventennale che comprenda i seguenti impegni da parte dell'azienda:

  • a) non alienare separatamente il fondo e l'annesso da realizzare;
  • b) mantenere le pertinenze agricole del fondo avendo cura di compiere le operazioni di pulitura e di sfalcio degli argini dei fossati o dei rii di scolo eventualmente presenti sul fondo o ai confini dello stesso;
  • c) rendere autonoma la eventuale fornitura di acqua necessaria non attingendo all'acquedotto pubblico.

6. Il progetto specificherà i dati su cui è basato il dimensionamento proposto, le infrastrutture, il rispetto delle distanze dalle case e dai centri abitati nel caso degli allevamenti, di disponibilità della risorsa idrica, le modalità di smaltimento dei reflui ecc. Dovrà altres&igrave, nel caso di piccoli allevamenti, evidenziare il rispetto delle norme sul benessere animale e sulla tutela delle risorse ambientali dall'inquinamento.