Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 104 Annessi agricoli di Tipologia 2 (Manufatti per l'attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici)

1. In tutto il territorio comunale è consentita la realizzazione degli annessi destinati all'agricoltura esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli.

2.La costruzione degli annessi di Tipologia 2 è subordinata alle seguenti condizioni:

  • a. nel caso di fondi utilizzati per agricoltura amatoriale o autoconsumo, che il proprietario o il conduttore del fondo mantenga una congrua superficie minima, come specificato ai successivi comma;
  • c. non devono essere presenti sul fondo altre costruzioni stabili utilizzabili allo stesso scopo, salvo i casi in cui, per le caratteristiche improprie, le stesse debbano essere sostituite e, in ogni caso, che le eventuali consistenze abusive vengano rimosse.
  • d. tali annessi sono da considerare strutture temporanee, la cui permanenza è limitata al periodo di effettivo utilizzo. Non è per questo consentita la realizzazione di locali semi interrati e/o interrati.

3. E' consentita l'installazione di un solo annesso per ogni fondo o gruppo di fondi vicini territorialmente e/o connessi funzionalmente. L'installazione di più annessi nel territorio comunale è consentita ai titolari di più fondi che dimostrino indipendenza degli stessi in relazione all'uso effettivo, alla collocazione e alle possibilità di accesso. In particolare per quanto riguarda la possibilità di realizzare il manufatto e le dimensioni dello stesso, è necessario disporre delle seguenti superfici minime ed impegnarsi a mantenerle in coltura:

  • a. annessi per il ricovero di attrezzi e prodotti:
tipo di fondo Attività o tipo di produzione Superfice agraria utilizzata (SAU) Dimensioni max. annesso
fondo agricolo Orticoltura in pieno campo > 200 mq 12 mq
fondo agricolo Oliveto e promiscuo > 2.000 mq
> 5.000 mq
20 mq
35 mq
fondo agricolo Vigneto e frutteto > 1.500 mq
> 5.000 mq
20 mq
35 mq
fondo agricolo Seminativo e pascolo > 3.000 mq
> 15.000 mq
20 mq
35 mq
bosco Silvicoltura > 30.000 mq 20 mq
bosco Stoccaggio biomasse > 30.000 mq 30 mq

Per i fondi agricoli con terreni di diverso ordinamento colturale, la superficie fondiaria minima sopraindicata s'intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale ad uno la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative superfici fondiarie minime;

  • b. annessi per il ricovero di animali:
tipo di allevamento n. massimo capi Superfice agraria utilizzata (SAU) Dimensioni max. annesso
apicoltura 15 arnie - 12 mq
avicoltura 100 > 100 mq 12 mq
cunicoltura 10 riproduttori > 100 mq 12 mq
ovini/caprini 10 > 2.000 mq 20 mq
suini 2 adulti > 100 mq 12 mq
bovini 2 adulti > 5.000 mq 20 mq
equini 2 adulti > 5.000 mq 30 mq

Tali annessi dovranno rispettate le seguenti distanze minime:

tipo di allevamento D. min ab. propria D. min altre ab. D. min confine D. min strade
apicoltura
avicoltura 10 20 10 10
cunicoltura 10 20 10 10
ovini/caprini 20 25 20 20
suini 25 50 25 25
bovini 20 40 20 20
equini 20 40 20 20

b.1. Gli annessi per il ricovero di bovini ed equini possono ospitare fino ad un massimo di due capi e devono osservare le seguenti caratteristiche:

  • - gli annessi possono essere composti da un unico box o da massimo due box, atti ad ospitare ognuno un capo equino o bovino. Essi dovranno essere posizionati sul lotto in modo da inserirsi armoniosamente nel paesaggio. L'area di pertinenza potrà essere interamente o parzialmente recintata esclusivamente mediante una staccionata di pali in legno di altezza che può variare da 1.40 a 1.80 m, nel rispetto delle eventuali limitazioni derivanti dal codice della strada e dal codice civile. Nel caso di due capi, i due box devono obbligatoriamente essere assemblati ed aggregati, al fine di creare un unico annesso compatto. Nel caso di due box è necessario prevedere anche una concimaia, realizzata mediante una platea in cemento e comprendente l'aspetto della raccolta dei liquami tramite pozzetto;
  • - ogni box dovrà essere costituito di una parte destinata propriamente al ricovero dell'animale e di una destinata alle attività di pulizia e sellatura del cavallo. La prima dovrà essere chiusa su quattro lati di cui quello frontale apribile, la seconda dovrà configurarsi come semplice tettoia appoggiata su due montanti e posta in continuità con la copertura del vano chiuso;
  • - l'intero box dovrà essere realizzato in legno ed il suo ingombro planimetrico complessivo non potrà superare i 15 mq. dei quali almeno 9 dovranno essere riservati al vano per il ricovero dell'animale.
  • - la pavimentazione della parte chiusa di 9 mq dovrà essere realizzata in cemento prevedendo anche la canalizzazione per la raccolta dei liquami da far confluire in un pozzetto, mentre la parte della tettoia di 6 mq dovrà essere lasciata in terra battuta.