Art. 104 Annessi agricoli di Tipologia 2 (Manufatti per l'attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici)
1. In tutto il territorio comunale è consentita la realizzazione degli annessi destinati all'agricoltura esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli.
2.La costruzione degli annessi di Tipologia 2 è subordinata alle seguenti condizioni:
- a. nel caso di fondi utilizzati per agricoltura amatoriale o autoconsumo, che il proprietario o il conduttore del fondo mantenga una congrua superficie minima, come specificato ai successivi comma;
- c. non devono essere presenti sul fondo altre costruzioni stabili utilizzabili allo stesso scopo, salvo i casi in cui, per le caratteristiche improprie, le stesse debbano essere sostituite e, in ogni caso, che le eventuali consistenze abusive vengano rimosse.
- d. tali annessi sono da considerare strutture temporanee, la cui permanenza è limitata al periodo di effettivo utilizzo. Non è per questo consentita la realizzazione di locali semi interrati e/o interrati.
3. E' consentita l'installazione di un solo annesso per ogni fondo o gruppo di fondi vicini territorialmente e/o connessi funzionalmente. L'installazione di più annessi nel territorio comunale è consentita ai titolari di più fondi che dimostrino indipendenza degli stessi in relazione all'uso effettivo, alla collocazione e alle possibilità di accesso. In particolare per quanto riguarda la possibilità di realizzare il manufatto e le dimensioni dello stesso, è necessario disporre delle seguenti superfici minime ed impegnarsi a mantenerle in coltura:
- a. annessi per il ricovero di attrezzi e prodotti:
tipo di fondo | Attività o tipo di produzione | Superfice agraria utilizzata (SAU) | Dimensioni max. annesso |
---|---|---|---|
fondo agricolo | Orticoltura in pieno campo | > 200 mq | 12 mq |
fondo agricolo | Oliveto e promiscuo | > 2.000 mq > 5.000 mq |
20 mq 35 mq |
fondo agricolo | Vigneto e frutteto | > 1.500 mq > 5.000 mq |
20 mq 35 mq |
fondo agricolo | Seminativo e pascolo | > 3.000 mq > 15.000 mq |
20 mq 35 mq |
bosco | Silvicoltura | > 30.000 mq | 20 mq |
bosco | Stoccaggio biomasse | > 30.000 mq | 30 mq |
Per i fondi agricoli con terreni di diverso ordinamento colturale, la superficie fondiaria minima sopraindicata s'intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale ad uno la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative superfici fondiarie minime;
- b. annessi per il ricovero di animali:
tipo di allevamento | n. massimo capi | Superfice agraria utilizzata (SAU) | Dimensioni max. annesso |
---|---|---|---|
apicoltura | 15 arnie | - | 12 mq |
avicoltura | 100 | > 100 mq | 12 mq |
cunicoltura | 10 riproduttori | > 100 mq | 12 mq |
ovini/caprini | 10 | > 2.000 mq | 20 mq |
suini | 2 adulti | > 100 mq | 12 mq |
bovini | 2 adulti | > 5.000 mq | 20 mq |
equini | 2 adulti | > 5.000 mq | 30 mq |
Tali annessi dovranno rispettate le seguenti distanze minime:
tipo di allevamento | D. min ab. propria | D. min altre ab. | D. min confine | D. min strade |
---|---|---|---|---|
apicoltura | ||||
avicoltura | 10 | 20 | 10 | 10 |
cunicoltura | 10 | 20 | 10 | 10 |
ovini/caprini | 20 | 25 | 20 | 20 |
suini | 25 | 50 | 25 | 25 |
bovini | 20 | 40 | 20 | 20 |
equini | 20 | 40 | 20 | 20 |
b.1. Gli annessi per il ricovero di bovini ed equini possono ospitare fino ad un massimo di due capi e devono osservare le seguenti caratteristiche:
- - gli annessi possono essere composti da un unico box o da massimo due box, atti ad ospitare ognuno un capo equino o bovino. Essi dovranno essere posizionati sul lotto in modo da inserirsi armoniosamente nel paesaggio. L'area di pertinenza potrà essere interamente o parzialmente recintata esclusivamente mediante una staccionata di pali in legno di altezza che può variare da 1.40 a 1.80 m, nel rispetto delle eventuali limitazioni derivanti dal codice della strada e dal codice civile. Nel caso di due capi, i due box devono obbligatoriamente essere assemblati ed aggregati, al fine di creare un unico annesso compatto. Nel caso di due box è necessario prevedere anche una concimaia, realizzata mediante una platea in cemento e comprendente l'aspetto della raccolta dei liquami tramite pozzetto;
- - ogni box dovrà essere costituito di una parte destinata propriamente al ricovero dell'animale e di una destinata alle attività di pulizia e sellatura del cavallo. La prima dovrà essere chiusa su quattro lati di cui quello frontale apribile, la seconda dovrà configurarsi come semplice tettoia appoggiata su due montanti e posta in continuità con la copertura del vano chiuso;
- - l'intero box dovrà essere realizzato in legno ed il suo ingombro planimetrico complessivo non potrà superare i 15 mq. dei quali almeno 9 dovranno essere riservati al vano per il ricovero dell'animale.
- - la pavimentazione della parte chiusa di 9 mq dovrà essere realizzata in cemento prevedendo anche la canalizzazione per la raccolta dei liquami da far confluire in un pozzetto, mentre la parte della tettoia di 6 mq dovrà essere lasciata in terra battuta.