Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 108 La città moderna storicizzata

1. Sono le parti del territorio urbanizzato del Capoluogo il cui impianto urbanistico è stato definito in maniera unitaria tra le due guerre mondiali ed alle quali il piano riconosce significative caratteristiche strutturali, tipologiche e formali, tali da essere conservate e valorizzate.

2. Nella città moderna, salvo le destinazioni d'uso specifiche eventualmente attribuite agli edifici, sono in genere consentite le seguenti destinazioni:

  • a. residenziale: è la funzione da ritenersi prevalente nel sub sistema. In ogni fabbricato esistente, eventuali nuove ed ulteriori unità immobiliari dovranno avere una Superficie utile (Su) minima di mq. 50. Qualora esistano già unità di superficie utile inferiore, queste potranno essere ristrutturate singolarmente o ampliate, ma non ulteriormente frazionate. La trasformazione a scopo residenziale di locali al piano terra è consentita esclusivamente quando sia dimostrato il rispetto di tutti i necessari requisiti igienico sanitari. In particolare, per quanto riguarda i locali da destinare a funzioni che richiedono il rispetto dei requisiti aeroilluminanti, si dovrà dimostrare, oltre all'esistenza di un valore di fattore luce medio diurno non inferiore al 2%, che il rapporto tra superficie illuminante e superficie illuminata, assicurata mediante finestre, come richiesto dal Dm 5.7.1975, risulta verificato anche senza l'apporto delle porte di accesso che affacciano su spazi pubblici o di uso pubblico;
  • b. artigianale tipica e di servizio: si intendono botteghe artigiane non inquinanti, compatibili con le vigenti norme in materia di emissione sonora e con le attività inerenti e a servizio della residenza, di cui al precedente art. 30, comma 3, lettera a);
  • c. commerciale di vicinato: si intendono negozi di piccola dimensione, fino a 300 mq di superficie di vendita, di cui alla L.R. 28/05; ai piani terra, nei limiti delle leggi e dei regolamenti vigenti, è in genere sempre consentita l'introduzione di attività commerciali (negozi, bar, ristoranti, artigianato di servizio con vendita diretta), mentre tali attività possono essere consentite ai piani superiori solo se in ampliamento di attività già esistenti al piano terra;
  • d. direzionali e di servizio private: si intendono gli uffici privati in genere, gli ambulatori e gli studi medici e professionali, le strutture associative, ricreative e gli sportelli bancari, etc.;
  • e. strutture ricettive: si intendono le attrezzature ricettive, ai sensi della 42/2000 e s.m.i., di cui al precedente art. 30 (Tr);
  • f. pubbliche o di interesse pubblico: culturali e formative, di interesse generale, servizi per il culto e di assistenza sociale e sanitaria;
  • g. agricole, connesse ed integrative.

3. Fermo restando il rispetto delle norme di tutela degli edifici classificati rs, rc e ria, anche gli interventi su edifici classificati rib dovranno tendere, nel definire la configurazione dell'aspetto esteriore, alla ricostituzione dell'unità culturale della "città moderna storicizzata" mediante soluzioni progettuali, forme e materiali di finitura riconducibili ai tipi edilizi che caratterizzano il settore urbano in questione e, più in generale, l'architettura del periodo in cui lo stesso si è formato.