Art. 116 Disposizioni per gli interventi di sistemazione a verde e per la qualificazione del suolo pubblico
1. Il R.U. disciplina gli interventi per la sistemazione e qualificazione del suolo pubblico e a verde, per i quali, nell'Allegato 1 - Schede d'indirizzo dei PA e IC, si forniscono alcuni criteri per la progettazione, sia per gli interventi pubblici, che per quelli privati.
Costituiscono componenti del sistema del verde, ai sensi del regolamento d'attuazione dell'articolo 37 comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1:
- a) il verde urbano;
- b) il verde di connettività urbana;
- c) il verde attrezzato.
2. Gli elementi verdi che concorrono alla qualificazione del suolo pubblico sono:
- a) nell'ambito stradale
- - filari alberati di nuovo impianto o di riqualificazione delle viabilità;
- - fasce verdi a protezione di determinati attrezzature, insediamenti o infrastrutture, per l'ambientazione e la riduzione dell'impatto paesaggistico;
- - interventi di forestazione urbana tramite piantumazione in forma estesa su aree incolte e/o degradate, a compensazione delle emissioni di CO2;
- - parcheggi alberati che, salvo diversa indicazione del RU, vanno sempre concepiti come strutture qualificate in senso paesaggistico;
- - interventi per il rafforzamento delle reti ecologiche, di manutenzione, rinfoltimento o ripristino di vegetazione (corsi d'acqua);
- - piazze e giardini pubblici o spazi di relazione, che possono essere caratterizzati anche in senso misto, come piazze giardino ornamentali e percorsi pedonali integrati al verde di connettività urbana;
- - aree per il gioco e la vita di ricreazione all'aperto da sistemare compiutamente sotto il profilo paesaggistico a corredo delle aree destinate alle attrezzature vere e proprie;
- - parchi urbani;
- - percorsi pedonali e ciclabili, storicizzati o di nuovo impianto di connessione delle aree verdi urbane e di integrazione con il territorio extraurbano;
- - aree attrezzate di sosta dotate di strutture ombreggianti, tavoli da picnic spazi di parcheggio.