Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 38 Aree per servizi di uso pubblico

1. Negli elaborati cartografici del RU, con lettera S, sono individuati le parti del territorio riservate a spazi pubblici, attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, ai sensi del DM 1444 che regola le i rapporti fra servizi, attrezzature e spazi pubblici e abitanti insediati o insediabili, nell’ambito del territorio comunale. Sulle tavole del RU sono indicate, con specifica simbologia, le funzioni previste su ciascuna area o edificio, nelle articolazioni di cui al precedente Art. 32, lettera f). Il passaggio da una funzione di interesse generale all’altra non comporta variante al RU quando l’area o l’edificio interessati vengono utilizzate per strutture di tipo pubblico. In tal caso si dovrà dare atto di tale passaggio nella delibera comunale di approvazione del progetto.

2. In tali aree il RU si attua mediante intervento edilizio diretto, nel rispetto delle norme regionali e statali vigenti, per il tipo di edificio e il regolare svolgimento delle attività previste. L’edificabilità è determinata in relazione alle esigenze funzionali, nel rispetto dei valori ambientali e paesaggistici e della compatibilità urbanistica con il contesto.

3. In tali aree gli interventi ammessi sono di norma realizzati, oltre che dall'Amministrazione Comunale, anche da altri Enti pubblici o Enti legalmente riconosciuti, operanti nel settore culturale, sanitario, sportivo, ricreativo, associativo, tecnico-amministrativo, ecc.. Per gli interventi relativi a strutture esistenti, fatto salvo la specifica normativa contenuta nel presente Titolo, sono ammessi i tipi di intervento previsti per il patrimonio edilizio esistente, relativamente all’ambito urbano entro i quali sono ricompresi gli immobili interessati, con le limitazioni poste a tutela degli edifici schedati.

4. Costituiscono a tutti gli effetti vincolo preordinato all’esproprio le aree indicate nelle tavole - Disciplina del territorio: le aree urbane - con un apposito simbolo e riservate alla nuova realizzazione di attrezzature pubbliche o di interesse collettivo. La realizzazione delle nuove attrezzature, che costituiscono opere di urbanizzazione secondaria, può essere effettuata:

  • - dal comune o da altri enti pubblici;
  • - da parte dei soggetti privati proprietari delle aree, i quali si impegnino, sulla base di idonee convenzioni, a rispettare le modalità di esecuzione e i tempi stabiliti dal comune nonché a garantire la fruibilità delle opere da parte dell’intera collettività.