Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 10 Tipi d'intervento

1. Nelle tavole della Disciplina del territorio sono individuati, attraverso le seguenti sigle, i tipi d'intervento con i quali regolamenta le opere ammissibili sugli edifici e sugli spazi aperti:

  • rs- interventi di tipo rs;
  • rc- interventi di tipo rc;
  • ri a- interventi di tipo ri a;
  • ri b- interventi di tipo ri b;
  • riAV- interventi di tipo ri AV.

2. Fermo restando che le opere e gli interventi realizzabili sugli edifici sono individuate in base ai tipi di cui al precedente comma, il riferimento alle categorie di intervento previste dal Testo Unico dell'Edilizia e dalle norme regionali per il governo del territorio rimane indispensabile per l'individuazione dei necessari titoli abilitativi, per la qualificazione degli abusi edilizi, per il calcolo degli oneri di costruzione e per tutti gli altri scopi eventualmente previsti dalla legge.

3. Ai fini delle presenti norme, l'ammissibilità di un tipo d'intervento, comporta l'ammissibilità delle opere e degli interventi previsti dai tipi che lo precedono. Nel caso in cui per edifici in ambito urbano le carte del RU non indichino alcun tipo di intervento, si intendono ammesse opere fino all'intervento ri a.

4. Gli interventi edilizi e urbanistici, ancorché previsti dal presente RU, sono effettivamente assentibili solo quando ricorrano tutti i presupposti per il rilascio dei necessari titoli abilitativi, cos&igrave come previsto dalla vigente legislazione in materia.

5. Eventuali interventi straordinari previsti per legge anche in deroga alle previsioni urbanistiche su edifici che non presentino valore storico, culturale, architettonico o per i quali debbano essere ammessi interventi eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo, potranno essere realizzati esclusivamente su edifici per i quali siano consentiti dal presente RU interventi almeno di tipo ri b.