Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 16 Interventi di adeguamento e trasformazione

1. In considerazione delle opere ammesse, in relazione alle specifiche caratteristiche degli edifici oggetto di intervento, il presente RU definisce tre tipi d'intervento di seguito elencati e come specificati negli articoli seguenti:

  • ri a - nelle tavole del RU sono individuati con la sigla ria gli edifici o i gruppi di edifici nei quali sono consentiti solo interventi che garantiscano la salvaguardia delle principali caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'organismo edilizio originario, con le specifiche di cui al successivo Art. 17;
  • ri b - nelle tavole del RU sono individuati gli edifici o i gruppi di edifici nei quali sono consentiti, oltre agli interventi di tipo ria, gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui al D.P.R. 380, interventi pertinenziali, addizioni volumetriche e gli interventi di sostituzione edilizia, di cui alla LR 65/2014, alle condizioni di cui al successivo Art. 18.
  • ri AV - nelle tavole del RU sono individuati con la sigla ri AV gli edifici o i gruppi di edifici nei quali sono consentiti, oltre agli interventi di tipo rib, interventi di addizione volumetrica consistenti nel rialzamento di un piano alle condizioni di cui al successivo Art. 19.

2. Sono interventi sempre ammessi nei tre tipi d'intervento sopra indicati:

  • - gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti) all'interno dei centri abitati;
  • - interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e per le esigenze dei diversamente abili, anche in aggiunta ai volumi esistenti;
  • - la realizzazione di nuove autorimesse interrate all'interno del perimetro dei centri abitati, nel rispetto della normativa vigente, da realizzarsi nel lotto di pertinenza, compatibilmente con l'inserimento nel contesto;
  • - la realizzazione di opere pertinenziali che non costituiscono volume;
  • - la realizzazione di locali tecnici, come definiti dal DPGR 39/R.