Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 17 Interventi di tipo ri a

1. Allo scopo di salvaguardare il valore storico-testimoniale ed eventuali elementi architettonici e decorativi riconosciuti di rilievo, nel tipo d'intervento ria, salvo quanto disposto ai successivi comma, dovranno essere sempre rispettati - nella forma, nella posizione, nei materiali e nelle finiture - gli elementi che caratterizzano il fabbricato sotto il profilo architettonico e tipologico, quali: sagoma, collegamenti verticali, copertura, solai, muri e strutture portanti, archi, architravi, decorazioni, logge, volte, gronde paramenti murari, grigliati e mandolati, elementi decorativi.

2. Per gli edifici per i quali il RU ammette il tipo di intervento ri a sono consentite:

  1. a) le trasformazioni da realizzarsi all'interno dell'involucro edilizio esistente, fino alla complessiva riorganizzazione funzionale dell'edificio. E' altresì consentito lo spostamento dei solai a condizione che tale spostamento non generi alcuna necessità di modificare l'aspetto esteriore dell'edificio e che non si creino ulteriori piani, ad eccezione di quello eventualmente ricavabile nel sottotetto.
    L'utilizzo di tecniche e materiali diversi da quelli originari è consentito esclusivamente per necessità statiche e per introdurre elementi di contemporaneità nell'architettura degli interni.
  2. b) limitate modifiche dell'aspetto esteriore degli edifici, a condizione che la nuova configurazione dei fronti presenti un assetto compositivo equilibrato e pienamente riconducibile ai caratteri formali, tipologici e strutturali dell'edificio interessato dall'intervento e degli edifici di impianto storico a quello assimilabili nello stesso contesto di riferimento.
    L'utilizzo di tecniche e materiali diversi da quelli originari è consentito esclusivamente per caratterizzare le aperture dei locali al piano terra destinati ad attività terziarie, a condizione che tali tecniche e materiali risultino compatibili con le caratteristiche architettoniche e decorative dell'edificio e del contesto urbano in cui si collocano.

3. Quando l'intervento non produca il venir meno dei requisiti igienico sanitari, logge e tettoie inglobate o aderenti al piano terra di edifici esistenti potranno essere chiuse con vetrate collocate in posizione arretrata rispetto al filo interno della muratura e sostenute mediante strutture non visibili dall'esterno.

4. Il tipo d'intervento ria può comportare anche il ripristino di edifici o parti di essi crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, come previsto all'art. 85 delle presenti Norme.

5. Esclusivamente per gli edifici in territorio extraurbano, dimostrando l'impossibilità dell'adeguamento alle vigenti norme per le zone sismiche con idonea relazione strutturale a firma di tecnico abilitato, si potrà anche prevedere:

  • - la demolizione con ricostruzione filologica dell'intero edificio, intendendo per ricostruzione filologica la realizzazione di un organismo edilizio "com'era, dov'era" quello preesistente e quindi con stessa collocazione, sagoma e ingombro planivolumetrico e con modalità costruttive e tecniche originarie e stesse caratteristiche dei materiali, anche di finitura, che devono risultare dello stesso tipo a quelli preesistenti, nel rispetto dei caratteri tipologico-architettonici debitamente rilevati e documentati e delle eventuali ulteriori prescrizioni dettate dagli strumenti urbanistici e dagli atti vigenti e fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.