Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 18 Interventi di tipo rib

1. Il tipo d'intervento rib, in aggiunta a quanto previsto per il tipo ria, consente:

  1. a) tutti gli interventi, comunque denominati, fino alla demolizione e ricostruzione, anche non fedele, dell'organismo edilizio, senza aumento di volume edificabile o di superficie edificabile;
  2. b) la demolizione con ricostruzione, anche non fedele di edifici residenziali, con contestuale aumento di volume edificabile, fino ad un massimo del 20% di quello preesistente e comunque non oltre i 70 mq di superficie edificabile e a condizione che sia garantito:
    • - l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti tecnologici e dispositivi volti al risparmio energetico, consentano al nuovo edificio il raggiungimento di prestazioni energetiche globali particolarmente qualificanti, superiori comunque ai minimi di legge;
    • - il raggiungimento di una migliore qualità architettonica, anche in relazione al contesto urbanistico e paesaggistico;
    • - il raggiungimento della dotazione minima di parcheggi pertinenziali non inferiore a 1mq/10mc e comunque almeno pari ad un posto auto per ogni unità immobiliare risultante.
  3. c) la soprelevazione di edifici residenziali in ambito urbano, fino ad un massimo di 50 cm, per raggiungere un'altezza media del piano sottotetto pari:
    • - a ml 2,70, al fine di renderlo abitabile;
    • - a ml. 2,40 al fine di realizzare spazi accessori e di servizio, anche condominiali.
    • Tali soprelevazioni sono consentite purché riguardino l'intera copertura dell'edificio, anche quando essa risulti frazionata in più unità;
  4. d) l'ampliamento una tantum di unità abitative a destinazione residenziale comprese in edifici uni o bifamiliari collocati su lotti isolati, all'esterno della sagoma, fino ad un massimo di 25 mq di superficie edificabile o 60 mc di volume edificabile; tali ampliamenti sono pertanto esclusi per gli edifici residenziali a schiera o in linea;
  5. e) per gli edifici ed unità immobiliari ad uso residenziale in ambito urbano l'ampliamento una tantum fino ad un massimo del 10% del volume edificato e legittimo esistente alla data di approvazione del RU, anche mediante interventi nel resede di pertinenza;
  6. f) per gli edifici ad uso artigianale industriale ubicati nelle "aree della produzione" è consentito l'ampliamento, fino ad un massimo del 20% della Superficie Coperta legittima esistente, a condizione che con l'ampliamento da realizzare non sia superato il rapporto di copertura del 60% sul lotto di riferimento e che, mediante Progetto Unitario Convenzionato di cui all'art. 28-bis del DPR 380/01, sia prevista la sistemazione e riqualificazione del lotto, con miglioramento dell'arredo vegetazionale e realizzazione lungo i fronti stradali di aree pubbliche a verde e/o parcheggio, in ragione del 50% della Superficie Coperta in ampliamento e comunque per una estensione di almeno 200 mq; l'altezza massima consentita è quella degli edifici esistenti sul lotto dell'intervento;
  7. g) per gli edifici a destinazione d'uso agricola sono consentiti, quando realizzati dagli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP), gli interventi di cui all'art. 71, comma 1bis della LR 65/2014 e, mediante PAPMAA, gli interventi di cui all'art. 72 della stessa legge.
  8. Gli interventi di cui ai punti b), c), d) ed e) sono tra loro alternativi e non cumulabili.

2. Gli interventi di demolizione con ricostruzione devono altres&igrave osservare le seguenti condizioni:

  1. i) per gli edifici in territorio extraurbano si dovrà garantire l'utilizzo di caratteri architettonici propri dell'edilizia rurale e il rispetto del successivo Art. 89 - Discipline riguardanti i caratteri degli edifici, oppure, in alternativa si potranno introdurre elementi e caratteri riferiti a linguaggi contemporanei e materiali innovativi, anche al fine di creare nuovi paesaggi di qualità, evitando comunque caratterizzazioni urbane e il ricorso a banalizzazioni vernacolari.
  2. ii) per gli edifici collocati in ambiti urbani che hanno raggiunto compiutezza per omogeneità degli edifici presenti e per l'impianto urbanistico, cos&igrave come individuati con apposito segno grafico nelle tav. Discipline del Territorio - Le aree urbane, purché si dia luogo ad una soluzione coerente con i caratteri consolidati prevalenti dello stesso contesto di riferimento e che il progetto dimostri il rispetto dell'immagine consolidata dei luoghi e degli equilibri formali esistenti.

3. Nel caso di complessi edilizi per i quali è ammesso il tipo di intervento rib, pur privi di particolare valore, ma realizzati secondo un progetto unitario e quindi connotati in maniera unitaria, cos&igrave come individuati nelle Tavole del RU riferite agli ambiti urbani, si dovranno rispettare le scelte progettuali originarie senza introduzione di elementi, anche di finitura, atipici e non consoni rispetto al contesto architettonico esistente, fatta salva la possibilità di modifiche estese all'intero complesso edilizio. Per gli edifici collocati in ambiti urbani riconosciuti come Interventi Unitari (IU) e individuati con apposito segno grafico nelle tavv. Discipline del Territorio - Le aree urbane, in scala 1:2000, eventuali ristrutturazioni con modifiche ai caratteri architettonici ed alle finiture, potranno avvenire attraverso un progetto unitario, senza addizioni e purché si dia luogo ad una soluzione coerente con i caratteri consolidati prevalenti dello stesso contesto di riferimento e che il progetto dimostri il rispetto dell'immagine consolidata dei luoghi e degli equilibri formali esistenti.

4. Negli edifici ricadenti nella categoria d’intervento "rib" sarà possibile realizzare “serre solari” così come disciplinato dal regolamento regionale in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio.