Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 67 Disposizioni per la riduzione dell'inquinamento luminoso

1. Gli impianti di illuminazione esterna pubblica o privata devono tener conto delle disposizioni relative alla prevenzione dell'inquinamento luminoso e dovranno essere eseguiti secondo criteri "antinquinamento luminoso con basso fattore di abbagliamento e a ridotto consumo energetico".

2. L'installazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica dovrà essere conforme alle "Linee Guida per la progettazione, l'esecuzione e l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna", in particolare, dove tecnicamente possibile, dovranno essere installati impianti per la pubblica illuminazione dotati di celle fotovoltaiche e di sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso.

3. L'illuminazione pubblica dovrà altres&igrave assicurare la massima sicurezza sulla rete della viabilità principale, specie negli attraversamenti dei centri urbani, garantendo la migliore fruizione dello spazio pubblico e dei beni monumentali e ambientali presenti sul territorio.

4. Per l'illuminazione pubblica o privata è fatto divieto di utilizzare, fasci di luce orientate dal basso verso l'alto. A tal fine fari, torri-faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, giardini, monumenti, svincoli ferroviari e stradali, complessi industriali e commerciali di ogni tipo dovranno obbligatoriamente avere, rispetto al terreno, un'inclinazione non superiore a 30 gradi se simmetrici, con idonei schermi per evitare dispersioni verso l'alto, e a 0 gradi se asimmetrici. In ogni caso non potranno inviare luce al di fuori delle aree da illuminare. Tale disposizione si applica anche alle insegne pubblicitarie non dotate di luce propria.

5. Nell'illuminazione degli edifici dovrà essere utilizzata la tecnica "radente dall'alto"; solo nei casi di assoluta e comprovata impossibilità di attuazione, e per edifici e manufatti di:

  • - "Classe A - edifici di interesse storico-artistico", di cui al c. 2 lett. a) dell’art. 83;
  • - "Classe B - edifici di pregio", di cui al c. 2 lett. b) dell’art. 83;

6. Il Regolamento edilizio dovrà prevedere specifiche norme per la progettazione, l'installazione e l'esercizio degli impianti di illuminazione esterna, finalizzate anche all'ottimizzazione dei costi di esercizio e manutenzione.