Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 81 I beni storico architettonici (BSA) e loro aree di pertinenza

1. Le pertinenze dei beni storico-architettonici corrispondono alle porzioni di territorio intimamente legate al bene medesimo da relazioni percettive, funzionali, storiche o figurative. Esse sono pertanto assimilate alle emergenze paesaggistiche e tutelate nella loro attuale configurazione.

2. Mediante apposito Piano Attuativo con approvazione subordinata alla favorevole concertazione con i competenti organi se istituiti dalla Provincia, è consentita la realizzazione di annessi agricoli mediante PAPMAA, manufatti aziendali di cui all'art. 70 comma 3 lett b) della LR 65/2014, piscine ed altri eventuali impianti sportivi pertinenziali. Le piscine pertinenziali sono tuttavia realizzabili in forma diretta a condizione che siano rispettati i criteri di cui al successivo art. 92, che la zona non sia interessata da vincolo paesaggistico e che, sulla base degli elaborati contenuti nelle schede di cui all'allegato 3, gli interventi ricadano nelle "aree di pertinenza", ma al di fuori delle aree "molto visibili" e delle tessiture agrarie "a maglia fitta".

3. Ad eccezione dei casi di cui al precedente comma, è vietata la realizzazione di nuove unità volumetriche o l'ampliamento di quelle esistenti. Sono altresì vietati, anche nella realizzazione degli interventi ammessi, rilevanti movimenti di terra. Il divieto di ampliamenti volumetrici opera anche nei confronti di edifici ai quali siano state attribuite le categorie rib o rib+AV.

4. Sono realizzabili in forma diretta gli interventi che non comportino modifiche alla configurazione planivolumetrica degli edifici esistenti e degli spazi esterni di loro pertinenza; sono per questo consentiti volumi tecnici interrati ed altre opere pertinenziali prive di consistenza volumetrica; sono altresì consentiti gli annessi agricoli temporanei di cui all'art. 70 comma1 e comma 3 lett a) della LR 65/2014.

5. In conformità con il vigente PTCP, gli interventi proposti, sia in forma diretta che mediante piano attuativo, dovranno sempre rispettare i seguenti criteri:

  • - ogni eventuale progetto di trasformazione che interessi le aree di pertinenza di BSA deve essere attentamente valutato sotto l'aspetto paesaggistico e corredato da idonee analisi paesaggistiche, redatte ad un'apposita scala di lettura, in modo da salvaguardare e valorizzare le relazioni che il bene ha instaurato con il contesto paesaggistico (ecologico-ambientali, funzionali, storiche, visive e percettive, ecc.);
  • - deve essere attribuita particolare importanza al disegno degli spazi aperti;
  • - eventuali superfici interrate sono consentite a condizione che le soluzioni di ingresso/uscita alle medesime non rechino danno al rapporto consolidato storicamente fra pertinenza e bene né al valore del bene;
  • - in caso di ammissibilità di nuova edificazione, deve essere dimostrato l'effetto positivo e non dannoso dell'intervento, tramite comparazione di almeno tre soluzioni, delle quali una priva di edificazione e composta di interventi di sistemazione ambientale, seguendo i seguenti criteri: utilizzo delle infrastrutture esistenti; in caso vi siano aree a seminativi, deve essere prevista una (o più) fascia arborea tra l'edificato ed il seminativo; equilibrio dimensionale dei volumi riconducibili a comportamenti storicamente e culturalmente consolidati, in grado di assicurare validi o almeno accettabili esiti percettivi alle diverse scale di lettura, anche in situazioni di non particolare eccellenza; collocazione dei nuovi edifici palesemente coerente con i processi storici di formazione del nucleo; collocazione in prossimità di annessi agricoli ove preesistenti, razionalizzando l'utilizzo della viabilità di accesso e delle aie/ piazzali già in uso;
  • - in ogni caso si dovrà privilegiare il recupero, la rifunzionalizzazione e l'eventuale ampliamento di annessi recenti, precari o comunque sottoutilizzati e adottare forme e volumetrie dimensionalmente compatibili con quelli preesistenti, anche articolandoli in più manufatti;
  • - i progetti degli interventi sono conformati ai principi dell'Architettura e Arte dei Giardini e garantiscono il mantenimento dell'integrità del rapporto armonico tra costruito e non costruito, le architetture vegetali presenti;
  • - i criteri per le sistemazioni ambientali, i rapporti tra costruito e nuovi inserimenti edilizi sono gli stessi dettati per le aree di pertinenza degli aggregati elencate e illustrate al punto 13.13 della Disciplina del PTCP;
  • - è corretta/compatibile la previsione di opere edilizie riguardanti il bene che attengano all'approccio concettuale e progettuale del restauro, per il mantenimento del bene medesimo; anche quando la categoria di intervento attribuita dal RU sia diversa da quella del restauro dovrà essere garantito il ripristino di valori compromessi, la soluzione di degradi e la rifunzionalizzazione contemporanea del bene;
  • - è corretta/compatibile rispetto alla tutela del valore storico architettonico e paesistico l'utilizzazione di un determinato edificio od organismo edilizio a fini diversi da quelli per i quali esso fu costruito o ai quali è stato sottoposto lungo la sua storia purché gli effetti dell'intervento non siano in contrasto con la permanenza degli elementi caratterizzanti il bene e il suo rapporto con il contesto.