Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 84 Tipi di intervento sugli edifici esistenti nel territorio rurale

1. I tipi d'intervento ammessi sul patrimonio edilizio esistente sono definiti al Titolo III delle presenti norme e attribuiti secondo il seguente elenco:

  1. a) per gli edifici di "Classe A - edifici di interesse storico-artistico", di cui al c. 2 lett. a) dell’art. 83, sono consentiti interventi del tipo rs di cui all’art. 15;
  2. b) per gli edifici di "Classe B - edifici di pregio", di cui al c. 2 lett. b) dell’art. 83, sono consentiti interventi del tipo rc di cui all’art. 15;
  3. c) per gli edifici di "Classe C - edifici di valore testimoniale", di cui al c. 2 lett. c) dell’art. 83, sono consentiti interventi fino al tipo ri a di cui all’art. 17;
  4. d) per gli edifici di "Classe D - edifici recenti", di cui al c. 2 lett. d) dell’art. 83, sono consentiti interventi fino al tipo ri b di cui all’art. 18.