Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 86 Usi ammessi degli edifici esistenti

1. Nelle aree extraurbane sono ammesse la destinazione d'uso agricola, le attività integrative di quest'ultima e quelle compatibili con il territorio rurale, elencate al successivo Art. 95 - Le zone a funzione agricola.

2. Tutti gli edifici esistenti e legittimi presenti nel territorio rurale possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività agricole. Il cambio di destinazione d'uso per lo svolgimento di attività compatibili o integrative è ammissibile, invece, esclusivamente negli edifici di:

  • - "Classe A - edifici di interesse storico-artistico", di cui al c. 2 lett. a) dell’art. 83;
  • - "Classe B - edifici di pregio", di cui al c. 2 lett. b) dell’art. 83;
  • - "Classe C - edifici di valore testimoniale", di cui al c. 2 lett. c) dell’art. 83.

3. Per gli altri edifici, appartenenti alla "Classe D - edifici recenti", di cui al c. 2 lett. d) dell’art. 83 sono ammesse le seguenti destinazioni:

  • - laboratori per gli antichi mestieri di particolare interesse storico, etnografico e culturale, minacciati dal rischio di cessazione e scomparsa, di cui alla L.R. 5/3/1997 n. 15;
  • - le attività veterinarie e quelle ad esse collegate o di supporto, comprese le riabilitazioni degli animali e le attività di relazione uomo animale, i pensionati e le cliniche per animali domestici;
  • - maneggi e pensioni per cavalli.

4. Non è consentito cambiare destinazione d'uso agli annessi agricoli costruiti sulla base di Piani Aziendali ai sensi della L.R. 10/79 e a quelli costruiti sulla base dei PAPMAA ai sensi della L.R. 64/95 e successive modifiche e integrazioni, né gli annessi agricoli condonati come tali.

5. Per gli edifici in territorio extraurbano, di ogni Classe, ad eccezione di tutti gli annessi agricoli in Classe D, se posti lungo le reti della fruizione territoriale ed i percorsi integrati del PS, sono altresì consentite le attività di somministrazione alimenti e bevande, a condizione che siano direttamente prossimi alla strada e abbiano da questa accessibilità diretta e che dispongano dei necessari spazi per i parcheggi di relazione e per la sosta stanziale.

6. Gli interventi di trasformazione ed il diverso utilizzo di annessi agricoli minori, quali parate o tettoie, sono consentiti esclusivamente per destinare gli stessi, mediante PAPMAA, a residenza rurale o ad annesso agricolo. Tali interventi sono consentiti con una modalità di intervento che sia articolata in una prima fase di ripristino filologico o consolidamento dell'involucro edilizio, seguita da un’altra finalizzata all’adeguamento funzionale dell’edificio, mediante inserimento, all'interno dell’involucro originario, di elementi in materiali "leggeri" (legno, vetro, acciaio...) e strutturalmente indipendenti, così da consentirne la corretta lettura.