Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 87 Mutamento di destinazione d'uso per funzioni residenziali e frazionamenti

1. Nel rispetto della disciplina del PIT ed in coerenza con la tutela del patrimonio paesaggistico, oltre che a quanto prescritto nelle Schede di cui all'Allegato 2, il mutamento di destinazione d'uso da agricola a residenziale è:

  1. a) sempre ammesso da abitazione rurale o ex agricola a abitazione civile;
  2. b) ammesso da altri usi agricoli o ex agricola solo per gli edifici di
    1. - "Classe A - edifici di interesse storico-artistico", di cui al c. 2 lett. a) dell’art. 83;
    2. - "Classe B - edifici di pregio", di cui al c. 2 lett. b) dell’art. 83;
    3. - "Classe C - edifici di valore testimoniale", di cui al c. 2 lett. c) dell’art. 83.

2. Gli edifici che mutano destinazione d'uso da quella rurale dovranno conservare la relazione istituitasi nella lunga fase di utilizzazione agricola del manufatto con il paesaggio circostante e, in particolare, con le aree pertinenziali individuate negli Allegati 2 e 3 del RU.

3. Il frazionamento e o il mutamento di destinazione d'uso ai fini residenziali di un edificio o di una unità immobiliare dovrà osservare le seguenti condizioni preliminari:

  1. a) ogni progetto di intervento dovrà definire il complesso delle opere di urbanizzazione - comprensive dell'approvvigionamento idrico, smaltimento delle acque e liquami, viabilità, accessi, illuminazione esterna, allacciamenti, sistemazioni esterne e parcheggi - che si intendono realizzare, con la specificazione degli ambiti di utilizzazione pubblica e privata. In particolare dovrà essere sempre verificata la possibilità di fornitura dei servizi essenziali (acqua, gas, energia elettrica, smaltimento dei rifiuti);
  2. b) dovrà essere restituito un adeguato rilievo architettonico e una documentazione fotografica generale e di dettaglio, sulla base dei quali si dovrà redigere una relazione interpretativa dei caratteri storici, tipologici e architettonici dell'edificio o del complesso, con la finalità precipua di individuarne le fasi di crescita, le parti dotate di una propria individualità architettonica e funzionale, il grado di organicità esistente o meno tra le varie parti;
  3. c) quando, nell'ambito di un PAPMAA o di un progetto edilizio, si prevedano mutamenti di destinazione d'uso e/o frazionamenti, riferiti ad una superficie edificabile superiore a 1.000 mq o alla formazione di almeno 5 unità abitative, è sempre necessaria la previa approvazione di un Piano attuativo.
  4. d) mantenere, per ciascuna unità abitativa creata con frazionamento e/o mutamento di destinazione d’uso, adeguati locali accessori per la conduzione delle pertinenze o del fondo ed a servizio dell’abitazione, di superficie non inferiore 10 mq di superficie netta, collocati esclusivamente al piano terra, con accesso diretto dall’esterno.

4. Eventuali frazionamenti potranno essere eseguiti a condizione che la relativa progettazione sia eseguita rispettando il grado di integrità materiale e formale dell'edificio, il processo storico della sua formazione, la sua tipologia, la sua individualità architettonica. Fermi restando i casi di organismi edilizi in cui il rispetto degli elementi sopra richiamati comporti la realizzazione di unità abitative più ampie, dagli interventi di frazionamento dovranno, comunque, risultare unità abitative con superficie media non inferiore a 70 mq di Superficie utile (Su).

5. I rustici minori, stalletti, pollai e porcilaie in muratura, tettoie, forno del pane, pozzo, etc., di qualunque classe di cui all'art. 83, devono essere mantenuti nelle loro caratteristiche architettoniche e costruttive, e non possono essere riutilizzati a fini abitativi se non come locali accessori, di servizio e di integrazione dell'abitazione.

6. Tutti gli interventi nel territorio rurale dovranno comunque garantire la conservazione dei manufatti storici minori, quali tabernacoli, fonti, lavatoi, pescaie, cisterne, pozzi, forni, fontane, cippi, lapidi, sculture, edicole e simili, muri di sostegno, siepi, cancellate e pavimentazioni storiche, anche se non localizzati in cartografia dal RU e per i quali sono prescritti la manutenzione ed il recupero con le tecniche del restauro, la ricostruzione filologica di parti eventualmente crollate o demolite, mantenendo o riproponendo le medesime specifiche caratteristiche formali dell'opera muraria interessata e adottando le stesse tecniche costruttive. Si dovranno altresì conservare e recuperare quelli tradizionali e, laddove possibile, anche creare rifugi e spazi utili alla fauna (es. rondoni, rondini, balestrucci, chirotteri, ecc.).