Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 90 Disciplina delle aree di pertinenza degli edifici

1. Le "aree di pertinenza" sono quelle che, insieme agli edifici, costituiscono quel complesso articolato di spazi organizzati, attrezzature ed ambienti destinati alle funzioni abitative e a parte delle attività lavorative della famiglia contadina. Le aree di pertinenza includono i cortili, le aie, le concimaie, le ragnaie, gli orti, il pozzo e gli altri complementi utili allo svolgimento del lavoro contadino. In epoca recente, con l'abbandono delle campagne ed il riutilizzo a scopi residenziali del patrimonio edilizio rurale, le aree di pertinenza si sono modificate, con la perdita di alcuni elementi e con l'introduzione di giardini, impianti scoperti per la pratica sportiva, spazi di sosta e simili.

2. La configurazione fisico spaziale delle aree di pertinenza degli edifici del territorio rurale, in quanto formatasi in rapporto dialettico con l'evoluzione produttiva e sociale, appartiene alla struttura identitaria del territorio e presenta caratteri persistenti sotto il profilo morfotipologico, paesaggistico e di relazione con altri elementi strutturali del territorio. La modificabilità di tali aree è pertanto condizionata alla individuazione di tali caratteri e di conseguenti modalità di intervento che ne assicurino la persistenza.

3. Ai fini di cui al precedente comma 2, l'allegato 3 al RU "Individuazione delle aree di pertinenza relative agli edifici esistenti nel territorio rurale del Comune di Asciano" contiene elementi di analisi che dovranno essere valutati nella progettazione di qualsiasi intervento che riguardi le aree di pertinenza degli edifici nel territorio rurale. In particolare, oltre all'analisi ricognitiva della vincolistica riferita ai contenuti del PIT e del PS, si dovrà fare particolare riferimento alla individuazione del morfotipo insediativo, all'analisi diacronica da ortofoto, ai caratteri percettivi, alla individuazione dell'area di pertinenza e della zona cuscinetto.

4. Gli interventi nelle aree di pertinenza dovranno sempre concepire gli edifici ed i complessi edilizi rurali ed il loro intorno come elementi inseparabili, complementari e visivamente unitari. Si dovrà prevedere una sistemazione semplice e sobria dello spazio aperto, il rispetto dei dislivelli naturali e ricercare una adeguata armonizzazione con i segni presenti sul territorio quali: strade, ciglioni, terrazzamenti, alberature, filari, siepi, tessiture agrarie, fossi. Le eventuali pavimentazioni, compreso i marciapiedi intorno agli edifici, non dovranno posare su piattaforme di cemento ma su piani di terra o sabbia. Le eventuali recinzioni, rispettando i criteri generali sopra enunciati, non dovranno alterare l'unitarietà visiva degli insediamenti e dovranno mimetizzarsi entro siepi formate preferibilmente da specie caducifoglie (rovo, marruca, biancospino, prugnolo, ecc.).

5. Fermi restando i criteri di cui ai commi precedenti, negli interventi di sistemazione delle aree di pertinenza degli edifici del territorio rurale si dovranno sempre rispettare le seguenti prescrizioni:

  • - è sempre richiesto un progetto dettagliato basato su un rilievo topografico, la rappresentazione degli elementi vegetali e dei manufatti e l'indicazione grafico-testuale di tutti gli interventi previsti;
  • - gli elementi che conservano il loro assetto originario - spazi aperti, sistemazioni, alberature tipiche - dovranno essere conservati;
  • - nuove aree pavimentate dovranno essere ridotte al minimo indispensabile e realizzate, senza utilizzo di materiali estranei al contesto, quali porfido, mattonelle in cemento, asfalto o simili. Per marciapiedi, aie o piccoli spazi pedonali sono ammesse solo pavimentazioni in materiali tradizionali. Eventuali strade e sentieri potranno essere finite in terra battuta e ghiaia, ghiaietto lavato, terre stabilizzate con resine ecc.;
  • - non potranno essere distrutti o manomessi, ma solo restaurati, i manufatti minori presenti nelle aree di pertinenza;
  • - considerato che in campagna un ambiente illuminato con parsimonia è più gradevole e più vicino alla situazione naturale, si dovranno prevedere sempre poche fonti di luce artificiale, ben localizzate e il più possibile nascoste e orientate verso il basso, in maniera da limitare al massimo l'inquinamento luminoso;
  • - gli spazi di sosta per le autovetture dovranno essere preferibilmente ricavati all'interno delle vecchie carraie, al pian terreno dei fienili o, per le piazzole di sosta all'aria aperta, in posizioni defilate da valutare anche in base alla carta dell'intervisibilità;
  • - compatibilmente con le normative tecniche di settore, i cavi elettrici, telefonici e tutti gli impianti tecnologici dovranno essere occultati mediante interramento o collocazione sotto traccia nelle murature.

6. Nelle aree circostanti i fabbricati è inoltre consentita l'individuazione di posti auto, da localizzarsi nelle immediate vicinanze degli edifici di cui sono pertinenza e comunque posizionati sul terreno in modo da limitare al minimo i movimenti di terra e l'esposizione paesaggistica. Al fine di schermare le auto in sosta, previo titolo abilitativo edilizio, oltre i limiti consentiti dalle opere, interventi e manufatti pertinenziali che non hanno rilevanza edilizia e urbanistica, di cui alle prescrizioni del precedente art. 11 e comunque sempre realizzate con strutture leggere, in ferro o legno, semplicemente appoggiate ed ancorate al suolo, senza tamponamenti lungo il perimetro, senza pavimentazioni e senza copertura (sono ammessi le stuoie con materiali naturali e gli impianti vegetali), con l'esclusione di lastre di qualsiasi tipo o in genere, con superficie massima di mq 12,5 equivalente ad un posto macchina, per ciascuna unità abitativa, si possono realizzare fino ad un numero massimo di 5 posti macchina ed una altezza media di m 2,40; esclusivamente al fine di schermare le auto in sosta, la copertura, di norma solo ombreggiante e permeabile, può prevedere l'installazione di pannelli fotovoltaici montati su idonee strutture. Tali strutture non dovranno comportare aumento delle superfici pavimentate e non sono cos&igrave computate ai fini della superficie edificabile.

7. In tutte le zone a funzione agricola, nelle aree di pertinenza è sempre vietato il deposito all'aperto di materiali di demolizione, rifiuti, residui di lavorazione.