Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 94 Riqualificazione di manufatti di servizio recenti o incongrui o realizzati in materiali precari

1. I manufatti di servizio sono costituiti da depositi e magazzini autonomi e quindi non di pertinenza agli edifici principali, di modesta dimensione, quali piccoli depositi, annessi per orti, etc., ubicati in aree extraurbane.

2. Sui manufatti di servizio realizzati in epoca antecedente alla data d'entrata in vigore della Legge n. 765 del 1967, o comunque legittimati attraverso regolari Atti comunali, sono consentiti tutti gli interventi, comunque denominati, fino alla demolizione e successiva ricostruzione, a condizione che tali interventi non comportino aumento della superficie edificabile o del volume edificato originari e ferma restando la destinazione d'uso esistente.

3. Mediante gli interventi di cui sopra è consentito l'accorpamento di manufatti presenti sullo stesso fondo a condizione che non si realizzino corpi di fabbrica con superficie edificabile superiore a 30 mq. e che sia conseguito un miglioramento qualitativo dell'insediamento sotto il profilo architettonico e paesaggistico.