Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 97 Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola che non necessitano di programma aziendale

1. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola in assenza di PAPMAA, come previsti all'art. 71 della L R 65/2014, sono assentibili esclusivamente per quanto ammesso dai tipi d'intervento attribuiti ai singoli edifici mediante la classificazione di cui all’art. 83;

2. Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola e sempreché non sia previsto il mutamento della destinazione d'uso, per gli edifici che non siano già stati interessati da interventi "una tantum", anche in forza della LR 64/95 o della LR 1/2005 e per i quali il presente RU ammette gli interventi di tipo rib, in assenza di piano aziendale sono riservati all'imprenditore agricolo professionale gli interventi di addizione volumetrica da eseguire una sola volta fino ad un massimo di 100 metri cubi per ogni abitazione rurale e sugli annessi agricoli fino ad un massimo del 10 per cento del volume esistente e comunque non oltre i 300 metri cubi complessivi, ai sensi del comma 1bis dell'art. 71 della LR 65/2014, da considerare comunque alternative e non cumulabili con quelle previsti dal tipo di intervento rib, di cui al precedente art. 18.