Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 105 Criteri di inserimento e documentazione per gli annessi che non richiedono PAPMAA

1. La realizzazione e l'installazione degli annessi e manufatti di cui ai precedenti artt. 103 e 104 deve comunque rispettare le seguenti condizioni:

  • - i terreni interessati non devono derivare da trasferimento parziale di fondi dalla data di adozione del PS o comprendere particelle già impiegate per il raggiungimento della superficie fondiaria minima;
  • - le aree di trasformazione devono essere all'esterno delle aree di pertinenza paesistica dei BSA e che non interessare tessuti agrari a maglia fitta;
  • - l'intervento deve utilizzare infrastrutture esistenti e non deve comportare sensibili modifiche della morfologia dei luoghi; si dovrà altres&igrave garantire un elevato livello di integrazione con le preesistenze ed il paesaggio, evitando la rimozione di eventuali alberature esistenti;
  • - nella realizzazione degli annessi si dovranno utilizzare materiali leggeri, preferibilmente il legno. Il colore dei manufatti dovrà essere adeguato al contesto paesaggistico, variando dal grigio delle crete fino ai colori scuri delle aree boscate, fermo restando che un paramento in legno con finitura "al naturale di tipo ossidato" che ottenga l'effetto grigio del legno invecchiato naturalmente risulta compatibile con qualsiasi contesto. Sono sempre da evitare finiture "al naturale" che conferiscano al paramento in legno i colori marroni tipici dei contesti di montagna;
  • - nella localizzazione dei manufatti si dovrà favorire l'aggregazione agli edifici già presenti e disponendoli sul terreno nel rispetto della morfologia dello stesso. In particolare:
  • gli accessi devono utilizzare sentieri o viabilità preesistenti evitando l'apertura di nuovi percorsi;
  • la localizzazione dell'annesso deve favorire l'accorpamento della nuova volumetria con manufatti e volumetrie preesistenti, anche se su proprietà contermini;
  • - è vietata la formazione di piazzali, recinzioni murarie o di qualsiasi altro genere e consistenti opere di variazione delle quote naturali del terreno; è consentita la recinzione delle aree contermini all'annesso solo nel caso di piccoli allevamenti di animali da cortile per utilizzazione familiare;
  • - nel fondo non devono essere presenti altri annessi agricoli; la loro realizzazione è pertanto subordinata alla demolizione di manufatti precari e incongrui eventualmente presenti nei fondi e alla rimozione di materiali non necessari alla sistemazione e al mantenimento delle coltivazioni;
  • - non è consentito l'allacciamento all'acquedotto comunale se non per gli usi che necessitano di acqua potabile;
  • - gli annessi e manufatti non devono avere impianti, ad eccezione che per quello elettrico, né dotazioni, che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo; in nessun caso sarà ammissibile il loro recupero per finalità abitative o per destinazioni diverse da quella agricola;
  • - non sono consentiti ulteriori volumi interrati, servizi igienici e volumi tecnici;
  • - gli annessi e manufatti non possono essere ampliati ai sensi della normativa vigente, essere oggetto di sanatoria per usi e durate diverse da quelle autorizzate, costituire volume conteggiato negli interventi di ristrutturazione urbanistica o di riorganizzazione del patrimonio edilizio aziendale, richiesta a qualsiasi titolo e quale che sia la destinazione d'uso di progetto.