Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Titolo I Caratteri del Regolamento Urbanistico

Art. 1 Contenuti e ambito d'applicazione

1. Il Regolamento Urbanistico (R.U.) è l'atto di governo che disciplina l'attività urbanistica ed edilizia per l'intero territorio comunale di Asciano, nel rispetto dei principi ed in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal Piano Strutturale.

2. Il Regolamento Urbanistico è redatto ai sensi della vigente legislazione in materia urbanistica e contiene, secondo quanto indicato dalle vigenti norme regionali per il governo del territorio, la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti e la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio.

Art. 2 Documenti costitutivi

1. Il R.U. è composto dai seguenti elaborati:

  • R ill. Relazione illustrativa;
  • NTA. Norme tecniche di attuazione;
  • Allegato 1 - Schede d'indirizzo degli interventi di trasformazione (Piano attuativo - PA - Interventi convenzionati - IC - e nuova edificazione - ne)
  • Allegato 2 - Schede del patrimonio edilizio in territorio extraurbano
  • Allegato 3 - Individuazione delle aree di pertinenza relative agli edifici esistenti nel territorio di Asciano.

L’Allegato 1 fa parte della Disciplina del RU. L’Allegato 2 e l’Allegato 3 fanno parte del Quadro Conoscitivo del RU.

  • Disciplina del territorio: Le aree extraurbane | 1:10.000
    1. Tta 01 - Quadrante NO
    2. Tta 02 - Quadrante NE
    3. Tta 03 - Quadrante SE
    4. Tta 02 - Quadrante SO
  • Disciplina del territorio: Le aree urbane | 1:2.000
    1. Tud1a - Asciano capoluogo (centro storico)
    2. Tud1b - Asciano capoluogo (i quartieri nuovi)
    3. Tud1c - Asciano capoluogo (dal Podere Sant'Anna a via Maggio)
    4. Tud1d - Asciano capoluogo (la zona industriale)
    5. Tud2 - Arbia
    6. Tud3 - Zona produttiva di Casetta
    7. Tud4 - Castel Nuovo Berardenga Scalo e Torre a Castello
    8. Tud5 - Chiusure
  • Zone omogenee: Le aree urbane | 1:2.000
    1. Tuz1a- Asciano capoluogo (centro storico)
    2. Tuz1b- Asciano capoluogo (i quartieri nuovi)
    3. Tuz1c- Asciano capoluogo (dal Podere Sant'Anna a via Maggio)
    4. Tuz1d- Asciano capoluogo (la zona industriale)
    5. Tuz2 - Arbia
    6. Tuz3 - Zona produttiva di Casetta
    7. Tuz4 - Castel Nuovo Berardenga Scalo e Torre a Castello
    8. Tud5 - Chiusure
  • Vincoli e salvaguardie: Le aree urbane | 1:2.000
    1. Tuv1a - Asciano capoluogo (centro storico)
    2. Tuv1b - Asciano capoluogo (i quartieri nuovi)
    3. Tuv1c - Asciano capoluogo (dal Podere Sant'Anna a via Maggio)
    4. Tuv1d - Asciano capoluogo (la zona industriale)
    5. Tuv2 - Arbia
    6. Tuv3 - Zona produttiva di Casetta
    7. Tuv4 - Castel Nuovo Berardenga Scalo e Torre a Castello
    8. Tuv5 - Chiusure

Studio geologico

  • Relazione geologica
  • Tug1 - Carta delle aree a pericolosità geologica 4 1:10.000
  • Tug1a - Carta aree a pericolosità geologica dei centri urbani 1 1:5.000 - 1:2.000
  • Tug2 - Carta delle aree a pericolosità idraulica 4 1:10.000
  • Tug2a - Carta delle aree a pericolosità idraulica dei centri urbani 1 1:5.000 - 1:2.000
  • Tug3 - Microzonazione sismica - Carta geologica 1 1:10.000
  • Tug4 - Microzonazione sismica - Sezioni geologico-tecniche 1 1:10.000
  • Tug5 - Microzonazione sismica - Carta geologico-tecnica per la microzonazione sismica 1 1:10.000
  • Tug6 - Microzonazione sismica - Carta delle indagini 1 1:10.000
  • Tug7 - Microzonazione sismica - Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica 1 1:10.000
  • Tug8 - Microzonazione sismica - Carta delle frequenze fondamentali 1 1:10.000
  • Tug9 - Microzonazione sismica - Carta delle aree a pericolosità sismica locale 1 1:10.000

Art. 3 Efficacia

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore, il Regolamento Urbanistico sostituisce integralmente il Piano Regolatore Generale del Comune di Asciano, approvato con delibera della Giunta Regionale Toscana n. 205 del 29.02.2000. Il Regolamento Urbanistico entra pienamente in vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso della sua avvenuta approvazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

2. La disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti è valida a tempo indeterminato, mentre la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio resta valida per cinque anni successivi all'approvazione del Regolamento Urbanistico, secondo le norme regionali per il governo del territorio.

Art. 4 Salvaguardie e norme transitorie

1. Dalla data di adozione del Regolamento Urbanistico si applicano le misure di salvaguardia previste dalla legge.

2. Dalla data di adozione del Regolamento Urbanistico non è consentito il rilascio di titoli abilitativi per interventi in contrasto con le sue previsioni, inoltre:

  • - l'entrata in vigore del Regolamento Urbanistico comporta la decadenza dei permessi in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data d'inizio;
  • - per i Piani Attuativi e per i piani aziendali con valore di piano attuativo di cui ai successivi artt. 26 e 99, sono fatte salve le convenzioni in essere o i relativi atti unilaterali d'obbligo. Eventuali loro varianti sono ammissibili a condizione che non aumentino le quantità edificabili previste;

3. Le previsioni comprese nei piani attuativi approvati in base al PRG, già convenzionati ed esattamente individuati negli elaborati grafici di RU, sono confermate e possono essere portate a compimento. Dopo l'entrata in vigore del RU, qualora risultino trascorsi i termini di validità della convenzione, il completamento delle previsioni del piano attuativo è consentito esclusivamente previa approvazione di un nuovo ed apposito piano attuativo, il cui dimensionamento non dovrà superare la quota non realizzata di quello precedentemente approvato. In fase di approvazione del nuovo piano attuativo, per il completamento, il comune ha facoltà di richiedere le modifiche necessarie, sia sotto forma di riduzione dei volumi, che di revisione del disegno urbanistico, al fine di conseguire la piena conformità con le leggi vigenti in materia ed un ordinato e razionale assetto del territorio interessato.

4. Le varianti in corso d'opera ai titoli abilitativi, relative ad interventi in corso alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, sono valutate con riferimento alla normativa vigente alla data del rilascio, purché non aumentino le quantità edificabili previste dal titolo abilitativo.

Art. 5 Poteri di deroga

1. I poteri di deroga di cui all'art. 41 quater della Legge 17 agosto 1942 n. 1150, come modificato dall'art. 16 della Legge 16 agosto 1967 n. 765, possono essere esercitate esclusivamente nei casi previsti dalla legislazione regionale sul governo del territorio.

Art. 6 Zone territoriali omogenee

1. Ai fini dell'applicazione inderogabile dei limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici dedicati alle attività collettive, al verde pubblico e ai parcheggi, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, nelle Tavole della "Disciplina del territorio", con la specifica lettera sono individuate le zone territoriali omogenee, cos&igrave come definite all'art. 2 del citato D.M..

2. Le aree che nelle tavole relative alla "Disciplina del territorio: le aree extraurbane" ricadono al di fuori dei "centri urbani ai sensi dell'art. 55 della LR 1/05", corrispondono alle zone "E" del D.M. 1.444/68.

3. Le aree individuate nelle tavole "Disciplina del territorio" con lettera (S), Servizi e attrezzature di interesse collettivo (S), devono essere assunte quale dotazione minima inderogabile stabilita dal presente Regolamento Urbanistico.

Art. 7 Perimetro centri abitati

1. Il RU, nelle Tavv. "Disciplina del territorio: le aree urbane", individua il perimetro aggiornato dei centri abitati, ai sensi della legislazione urbanistica vigente.

2. Si considerano centri abitati tutte le aree del territorio interne al perimetro aggiornato dei centri abitati, inteso come delimitazione continua comprendente tutte le aree edificate e i lotti interclusi.

3. All'interno dei centri abitati, le aree libere intercluse, oltre a rispettare quanto previsto per l'ambito urbano di appartenenza, devono essere oggetto di interventi di manutenzione della superficie di terreno vegetale e degli impianti vegetazionali esistenti.

Art. 8 Struttura e organizzazione delle norme

1. L'organizzazione delle presenti norme è data dalle Parti, che corrispondono ai capitoli principali di cui si compone il piano; ciascuna parte è poi suddivisa per Titoli, riguardanti specifici temi all'interno di quelli, che a loro volta possono essere articolati in Capi, quando i temi trattati devono essere sviluppati in differenti ambiti e argomenti.

2. Nella "Parte prima - Disposizioni generali", sono definite le discipline che valgono in generale, per tutto il territorio comunale. Al Titolo I sono descritte le caratteristiche del regolamento urbanistico, il livello di cogenza della disciplina il grado di flessibilità nello spazio e nel tempo e a stabilire le condizioni per il suo adeguamento, raccordandolo anche al Regolamento edilizio che dovrà assumerne le indicazioni. Nel Titolo II, si disciplina il modo in cui il piano trova Attuazione, con al Capo I la definizione dei tipi d'intervento, che costituiscono il principale riferimento per gli interventi ammessi sul territorio comunale, al Capo II, i modi di intervento, ovvero con quali modalità deve essere attivata la procedura per attuare gli interventi e con quale modalità devono essere distribuiti eventuali oneri e diritti tra i proprietari. Il Capo III detta disposizioni per il dimensionamento delle previsioni del RU, riferito alle due Utoe e suddiviso per le funzioni principali e Il Capo IV disciplina la distribuzione delle funzioni, con le destinazioni d'uso ammesse nel territorio comunale e i criteri per l'insediamento delle attività commerciali. Al Capo V, vengono definite le dotazioni urbanistiche e le attrezzature di servizio pubbliche.

3. Nella "Parte seconda- Tutela e limiti d'uso delle risorse", sono dettate disposizioni garantiscono il mantenimento dell'integrità fisica del territorio di Vernio: al Titolo VIII si elencano le disposizioni per i vincoli, i beni sottoposti a tutela e le fasce di rispetto; al Titolo IX si disciplinano gli Interventi su suolo e sottosuolo e per la salvaguardia delle acque, mentre al Titolo V sono dettate le condizioni di fattibilità geologica, sismica e idraulica delle azioni di Piano. Infine, al Titolo X, vengono dettate le ulteriori condizioni alle trasformazioni del territorio, per la mitigazione degli effetti da queste derivati e per un oculato uso delle risorse esauribili e più in generale, per il rispetto e la tutela dell'ambiente.

4. Nella "Parte terza - La gestione degli insediamenti esistenti", al Titolo XII, vengono dettate le discipline generali di tutela per il territorio rurale e poi, al Titolo XIII, si disciplinano gli interventi ammessi sugli edifici esistenti e sugli spazi aperti nel territorio rurale, sulla base della classificazione del patrimonio edilizio di valore esistente, mentre al Titolo XIV vengono disciplinate le attività produttive agricole e le modalità di realizzazione dei nuovi edifici utili alla conduzione dei fondi. Al Titolo V, ci si riferisce invece al sistema degli insediamenti, con la sua articolazione in sub sistemi urbani, che costituiscono il riferimento per le principali funzioni ammissibili e in tessuti e attività prevalenti.

Art. 9 Raccordo con il regolamento Edilizio

1. La disciplina introdotta dalle presenti norme è integrata dal Regolamento Edilizio Comunale (RE), fermo restando che comunque, in caso di contrasto o difformità, prevarrà la disciplina introdotta dal R.U.

2. Fermo restando quanto stabilito dalla disciplina vigente in materia, specifica normativa sarà elaborata nella stesura del nuovo Regolamento Edilizio, relativamente all'inquinamento acustico, al risparmio energetico, al controllo degli agenti inquinanti, all'edilizia sostenibile, alla qualità urbana, alla tutela e valorizzazione degli insediamenti, secondo i disposti della vigente normativa in materia. In particolare il RE dovrà prevedere specifica normativa relativa alle forme d'incentivo economico al fine di favorire l'applicazione di tecnologie atte a garantire il risparmio energetico negli edifici e/o relative all'applicazione di tecniche e modalità costruttive particolari riferibili all'edilizia sostenibile.

Titolo II Attuazione

Capo I Interventi

Art. 10 Tipi d'intervento

1. Nelle tavole della Disciplina del territorio sono individuati, attraverso le seguenti sigle, i tipi d'intervento con i quali regolamenta le opere ammissibili sugli edifici e sugli spazi aperti:

  • rs- interventi di tipo rs;
  • rc- interventi di tipo rc;
  • ri a- interventi di tipo ri a;
  • ri b- interventi di tipo ri b;
  • riAV- interventi di tipo ri AV.

2. Fermo restando che le opere e gli interventi realizzabili sugli edifici sono individuate in base ai tipi di cui al precedente comma, il riferimento alle categorie di intervento previste dal Testo Unico dell'Edilizia e dalle norme regionali per il governo del territorio rimane indispensabile per l'individuazione dei necessari titoli abilitativi, per la qualificazione degli abusi edilizi, per il calcolo degli oneri di costruzione e per tutti gli altri scopi eventualmente previsti dalla legge.

3. Ai fini delle presenti norme, l'ammissibilità di un tipo d'intervento, comporta l'ammissibilità delle opere e degli interventi previsti dai tipi che lo precedono. Nel caso in cui per edifici in ambito urbano le carte del RU non indichino alcun tipo di intervento, si intendono ammesse opere fino all'intervento ri a.

4. Gli interventi edilizi e urbanistici, ancorché previsti dal presente RU, sono effettivamente assentibili solo quando ricorrano tutti i presupposti per il rilascio dei necessari titoli abilitativi, cos&igrave come previsto dalla vigente legislazione in materia.

5. Eventuali interventi straordinari previsti per legge anche in deroga alle previsioni urbanistiche su edifici che non presentino valore storico, culturale, architettonico o per i quali debbano essere ammessi interventi eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo, potranno essere realizzati esclusivamente su edifici per i quali siano consentiti dal presente RU interventi almeno di tipo ri b.

Art. 11 Opere, interventi e manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia

1. Le opere, gli interventi ed i manufatti di cui all'art. 137 della LR 65/2014 non incidono in modo significativo o permanente sulle risorse del territorio per i loro obiettivi caratteri di precarietà costruttiva e facile amovibilità, ovvero in ragione della temporaneità di installazione.

2. Le opere, interventi e manufatti di cui al comma 1, non rilevano ai fini dei parametri urbanistici ed edilizi, fatta salva la ulteriore specificazione che la realizzazione di tali opere non deve mai far venir meno i requisiti igienico sanitari degli edifici previsti dalle vigenti normative e che i manufatti per i ricoveri degli attrezzi, come descritti nel suddetto art. 137 della LR 65/2014, potranno considerarsi irrilevanti esclusivamente quando presentino un'altezza in gronda non superiore a m. 2,20 ed una superficie coperta non superiore a mq 5,00.

Art. 12 Disposizioni sulle distanze

1. Negli interventi edilizi e urbanistici dovranno essere sempre rispettate le distanze di cui all'art. 9 del D.M.1444/68, fatte salve le deroghe ivi previste. Per distanza minima tra edifici si intende la lunghezza sul piano orizzontale del segmento più breve che congiunge una parte del fabbricato con un punto qualsiasi di un fabbricato antistante. Da tale misurazione sono esclusi:

  • - aggetti delle coperture con sporgenza non superiore a ml 1,00;
  • - pensiline con aggetto non superiore a ml 1,00.

2. Le distanze tra fabbricati potranno essere derogate, oltre che nei casi previsti all'art. 9 del D.M.1444/68, esclusivamente nei seguenti casi:

  • - quando si intenda costruire in aderenza ad un edificio esistente per una altezza ed una profondità non superiori a quelle dell'edificio esistente;
  • - in caso di demolizione e ricostruzione di un edificio con posizione e ingombro planivolumetrico identici a quelli preesistenti.

3. Sono soggette al rispetto delle distanze di legge anche tutte quelle opere che determinano la creazione di un terrapieno artificiale che superi l'altezza di m. 1,00. Le distanze tra fabbricati dovranno essere osservate anche rispetto a edifici costruiti in difformità da titolo abilitativo o in assenza di esso. La distanza di legge deve essere rispettata anche in caso di soprelevazione di edifici esistenti. La trasformazione in residenziale di locali non residenziali, o residenziali di tipo accessorio (Snr), è consentita esclusivamente se le pareti finestrate del locale stesso si collocano ad almeno 10 metri dalle pareti di eventuali fabbricati antistanti.

4. Le distanze dai confini non devono essere inferiori a 5 m e, comunque, devono essere tali da garantire sempre il rispetto delle distanze tra edifici previste dal DM 1444/68, anche in riferimento a edifici di futura costruzione. Ferma restando la inderogabilità delle distanze tra gli edifici come sopra descritta, le distanze dai confini possono essere derogate esclusivamente mediante atto pubblico registrato e trascritto, con il quale il proprietario del fondo confinante, oltre a concedere tale deroga, si impegni, in caso di eventuali future edificazioni, a rispettare una distanza dal confine di proprietà tale da garantire la distanza tra fabbricati prevista dalla vigente legislazione e dagli strumenti urbanistici.

Art. 13 Verde e altri spazi privati

1. Le aree individuate come verde privato Vp sono spazi aperti inedificabli all'interno dei quali sono tutelati, quando presenti, gli elementi di valore paesaggistico quali boschi, sistemazioni idraulico agrarie, terrazzamenti, oliveti e altre colture tradizionali, formazioni arboree ed arbustive tipiche ecc..

2. Nelle aree Vp è vietata la edificazione di nuove unità volumetriche, fatti salvi gli annessi e manufatti per l'esercizio dell'agricoltura amatoriale previsti all'interno dei centri abitati dal presente RU e i manufatti non aventi rilevanza edilizia di cui al precedente art. 11.

Art. 14 Interventi sempre ammessi nel patrimonio edilizio esistente

1. Nel patrimonio edilizio esistente sono sempre ammessi:

  • - gli interventi di manutenzione ordinaria;
  • - le opere di riparazione e conservazione delle strutture e delle finiture, di consolidamento, di ripristino degli elementi architettonici e decorativi alterati, di inserimento e adeguamento di impianti tecnologici, tutte da realizzarsi mediante tecniche e materiali originari o con essi compatibili e nel rispetto degli elementi formali, tipologici e strutturali dell'edificio;
  • - gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche purché non comportino la realizzazione di rampe o ascensori esterni, oppure di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio.

Art. 15 Interventi di conservazione

1. Il RU individua gli edifici i complessi edilizi ed i relativi spazi aperti per i quali gli interventi edilizi devono essere finalizzati alla conservazione, ovvero al mantenimento dell'integrità materiale e al recupero dell'immobile, alla protezione e alla trasmissione dei suoi valori culturali e per i quali sono pertanto consentiti gli interventi di seguito elencati:

  • interventi di tipo rs ovvero quelli di conservazione, prevenzione e restauro, di cui all'art. 29 del D.Lgs 42/2004. Tali interventi corrispondono pertanto a quelli preventivamente approvati ed autorizzati dal competente organo ministeriale sugli edifici tutelati ai sensi della parte seconda dello stesso D.Lgs 42/2004. Quando per un edificio viene indicato il tipo d'intervento rs ma lo stesso non risulta vincolato ai sensi della Parte seconda del D.Lgs 42/2004, si potrà consentire automaticamente il tipo di intervento conservativo rc.
  • interventi di tipo rc ovvero quelli comunque denominati, fino alla complessiva riorganizzazione funzionale delle singole unità immobiliari a condizione che siano rispettati nella forma, nella posizione, nei materiali e nelle finiture, gli elementi che caratterizzano il fabbricato sotto il profilo architettonico e tipologico, quali: sagoma, collegamenti verticali, copertura, solai, sistema strutturale, tipo di distribuzione funzionale, archi, architravi, decorazioni, logge, volte, gronde, grigliati e mandolati, paramenti murari. Eventuali frazionamenti delle unità immobiliari potranno essere proposti mediante Piano di Recupero con il quale si dimostri il rispetto degli elementi formali, tipologici e strutturali dell'edificio. L'utilizzo di tecniche e materiali diversi da quelli originari, quando risulti compatibile con le caratteristiche architettonico decorative dell'edificio, è consentito per necessità statiche, per introdurre elementi di contemporaneità nell'architettura degli interni, per caratterizzare gli spazi delle attività terziarie ai piani terra di edifici urbani o nel caso in cui l'utilizzo di tali tecniche e materiali non alteri la percezione visiva dell'edificio. Non è consentita la realizzazione di nuove aperture esterne. Le modifiche alla posizione ed alle dimensioni delle aperture esterne esistenti sono consentite esclusivamente quando finalizzate a ripristinare l'ordine compositivo dei fronti dell'edificio in considerazione di una originaria, o comunque precedente, configurazione a cui possa riconoscersi un maggior valore rispetto a quella attuale. Con gli interventi di tipo rc sono altres&igrave consentiti:
    • - l' abbassamento della quota di calpestio del piano terra per raggiungere la minima altezza interna indispensabile, sotto il profilo igienico sanitario, per conseguire la destinazione d'uso ammessa;
    • - la realizzazione di soppalchi e relative scale, su una superficie non superiore al 30 % di quella del locale interessato. I suddetti soppalchi e scale dovranno essere realizzati in materiali "leggeri" (legno, vetro, acciaio...) ed essere strutturalmente indipendenti.

3. Sugli edifici per i quali il presente R.U. prescrive come massimo tipo d'intervento ammesso quello di tipo rs o di tipo rc, anche gli interventi definiti al precedente art. 14, dovranno essere eseguiti con tecniche e modalità compatibili con il restauro. In particolare le finiture e gli elementi decorativi dovranno essere conservati, recuperati e consolidati utilizzando tecniche tradizionali o comunque compatibili.

Art. 16 Interventi di adeguamento e trasformazione

1. In considerazione delle opere ammesse, in relazione alle specifiche caratteristiche degli edifici oggetto di intervento, il presente RU definisce tre tipi d'intervento di seguito elencati e come specificati negli articoli seguenti:

  • ri a - nelle tavole del RU sono individuati con la sigla ria gli edifici o i gruppi di edifici nei quali sono consentiti solo interventi che garantiscano la salvaguardia delle principali caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'organismo edilizio originario, con le specifiche di cui al successivo Art. 17;
  • ri b - nelle tavole del RU sono individuati gli edifici o i gruppi di edifici nei quali sono consentiti, oltre agli interventi di tipo ria, gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui al D.P.R. 380, interventi pertinenziali, addizioni volumetriche e gli interventi di sostituzione edilizia, di cui alla LR 65/2014, alle condizioni di cui al successivo Art. 18.
  • ri AV - nelle tavole del RU sono individuati con la sigla ri AV gli edifici o i gruppi di edifici nei quali sono consentiti, oltre agli interventi di tipo rib, interventi di addizione volumetrica consistenti nel rialzamento di un piano alle condizioni di cui al successivo Art. 19.

2. Sono interventi sempre ammessi nei tre tipi d'intervento sopra indicati:

  • - gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti) all'interno dei centri abitati;
  • - interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e per le esigenze dei diversamente abili, anche in aggiunta ai volumi esistenti;
  • - la realizzazione di nuove autorimesse interrate all'interno del perimetro dei centri abitati, nel rispetto della normativa vigente, da realizzarsi nel lotto di pertinenza, compatibilmente con l'inserimento nel contesto;
  • - la realizzazione di opere pertinenziali che non costituiscono volume;
  • - la realizzazione di locali tecnici, come definiti dal DPGR 39/R.

Art. 17 Interventi di tipo ri a

1. Allo scopo di salvaguardare il valore storico-testimoniale ed eventuali elementi architettonici e decorativi riconosciuti di rilievo, nel tipo d'intervento ria, salvo quanto disposto ai successivi comma, dovranno essere sempre rispettati - nella forma, nella posizione, nei materiali e nelle finiture - gli elementi che caratterizzano il fabbricato sotto il profilo architettonico e tipologico, quali: sagoma, collegamenti verticali, copertura, solai, muri e strutture portanti, archi, architravi, decorazioni, logge, volte, gronde paramenti murari, grigliati e mandolati, elementi decorativi.

2. Per gli edifici per i quali il RU ammette il tipo di intervento ri a sono consentite:

  1. a) le trasformazioni da realizzarsi all'interno dell'involucro edilizio esistente, fino alla complessiva riorganizzazione funzionale dell'edificio. E' altresì consentito lo spostamento dei solai a condizione che tale spostamento non generi alcuna necessità di modificare l'aspetto esteriore dell'edificio e che non si creino ulteriori piani, ad eccezione di quello eventualmente ricavabile nel sottotetto.
    L'utilizzo di tecniche e materiali diversi da quelli originari è consentito esclusivamente per necessità statiche e per introdurre elementi di contemporaneità nell'architettura degli interni.
  2. b) limitate modifiche dell'aspetto esteriore degli edifici, a condizione che la nuova configurazione dei fronti presenti un assetto compositivo equilibrato e pienamente riconducibile ai caratteri formali, tipologici e strutturali dell'edificio interessato dall'intervento e degli edifici di impianto storico a quello assimilabili nello stesso contesto di riferimento.
    L'utilizzo di tecniche e materiali diversi da quelli originari è consentito esclusivamente per caratterizzare le aperture dei locali al piano terra destinati ad attività terziarie, a condizione che tali tecniche e materiali risultino compatibili con le caratteristiche architettoniche e decorative dell'edificio e del contesto urbano in cui si collocano.

3. Quando l'intervento non produca il venir meno dei requisiti igienico sanitari, logge e tettoie inglobate o aderenti al piano terra di edifici esistenti potranno essere chiuse con vetrate collocate in posizione arretrata rispetto al filo interno della muratura e sostenute mediante strutture non visibili dall'esterno.

4. Il tipo d'intervento ria può comportare anche il ripristino di edifici o parti di essi crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, come previsto all'art. 85 delle presenti Norme.

5. Esclusivamente per gli edifici in territorio extraurbano, dimostrando l'impossibilità dell'adeguamento alle vigenti norme per le zone sismiche con idonea relazione strutturale a firma di tecnico abilitato, si potrà anche prevedere:

  • - la demolizione con ricostruzione filologica dell'intero edificio, intendendo per ricostruzione filologica la realizzazione di un organismo edilizio "com'era, dov'era" quello preesistente e quindi con stessa collocazione, sagoma e ingombro planivolumetrico e con modalità costruttive e tecniche originarie e stesse caratteristiche dei materiali, anche di finitura, che devono risultare dello stesso tipo a quelli preesistenti, nel rispetto dei caratteri tipologico-architettonici debitamente rilevati e documentati e delle eventuali ulteriori prescrizioni dettate dagli strumenti urbanistici e dagli atti vigenti e fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

Art. 18 Interventi di tipo rib

1. Il tipo d'intervento rib, in aggiunta a quanto previsto per il tipo ria, consente:

  1. a) tutti gli interventi, comunque denominati, fino alla demolizione e ricostruzione, anche non fedele, dell'organismo edilizio, senza aumento di volume edificabile o di superficie edificabile;
  2. b) la demolizione con ricostruzione, anche non fedele di edifici residenziali, con contestuale aumento di volume edificabile, fino ad un massimo del 20% di quello preesistente e comunque non oltre i 70 mq di superficie edificabile e a condizione che sia garantito:
    • - l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti tecnologici e dispositivi volti al risparmio energetico, consentano al nuovo edificio il raggiungimento di prestazioni energetiche globali particolarmente qualificanti, superiori comunque ai minimi di legge;
    • - il raggiungimento di una migliore qualità architettonica, anche in relazione al contesto urbanistico e paesaggistico;
    • - il raggiungimento della dotazione minima di parcheggi pertinenziali non inferiore a 1mq/10mc e comunque almeno pari ad un posto auto per ogni unità immobiliare risultante.
  3. c) la soprelevazione di edifici residenziali in ambito urbano, fino ad un massimo di 50 cm, per raggiungere un'altezza media del piano sottotetto pari:
    • - a ml 2,70, al fine di renderlo abitabile;
    • - a ml. 2,40 al fine di realizzare spazi accessori e di servizio, anche condominiali.
    • Tali soprelevazioni sono consentite purché riguardino l'intera copertura dell'edificio, anche quando essa risulti frazionata in più unità;
  4. d) l'ampliamento una tantum di unità abitative a destinazione residenziale comprese in edifici uni o bifamiliari collocati su lotti isolati, all'esterno della sagoma, fino ad un massimo di 25 mq di superficie edificabile o 60 mc di volume edificabile; tali ampliamenti sono pertanto esclusi per gli edifici residenziali a schiera o in linea;
  5. e) per gli edifici ed unità immobiliari ad uso residenziale in ambito urbano l'ampliamento una tantum fino ad un massimo del 10% del volume edificato e legittimo esistente alla data di approvazione del RU, anche mediante interventi nel resede di pertinenza;
  6. f) per gli edifici ad uso artigianale industriale ubicati nelle "aree della produzione" è consentito l'ampliamento, fino ad un massimo del 20% della Superficie Coperta legittima esistente, a condizione che con l'ampliamento da realizzare non sia superato il rapporto di copertura del 60% sul lotto di riferimento e che, mediante Progetto Unitario Convenzionato di cui all'art. 28-bis del DPR 380/01, sia prevista la sistemazione e riqualificazione del lotto, con miglioramento dell'arredo vegetazionale e realizzazione lungo i fronti stradali di aree pubbliche a verde e/o parcheggio, in ragione del 50% della Superficie Coperta in ampliamento e comunque per una estensione di almeno 200 mq; l'altezza massima consentita è quella degli edifici esistenti sul lotto dell'intervento;
  7. g) per gli edifici a destinazione d'uso agricola sono consentiti, quando realizzati dagli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP), gli interventi di cui all'art. 71, comma 1bis della LR 65/2014 e, mediante PAPMAA, gli interventi di cui all'art. 72 della stessa legge.
  8. Gli interventi di cui ai punti b), c), d) ed e) sono tra loro alternativi e non cumulabili.

2. Gli interventi di demolizione con ricostruzione devono altres&igrave osservare le seguenti condizioni:

  1. i) per gli edifici in territorio extraurbano si dovrà garantire l'utilizzo di caratteri architettonici propri dell'edilizia rurale e il rispetto del successivo Art. 89 - Discipline riguardanti i caratteri degli edifici, oppure, in alternativa si potranno introdurre elementi e caratteri riferiti a linguaggi contemporanei e materiali innovativi, anche al fine di creare nuovi paesaggi di qualità, evitando comunque caratterizzazioni urbane e il ricorso a banalizzazioni vernacolari.
  2. ii) per gli edifici collocati in ambiti urbani che hanno raggiunto compiutezza per omogeneità degli edifici presenti e per l'impianto urbanistico, cos&igrave come individuati con apposito segno grafico nelle tav. Discipline del Territorio - Le aree urbane, purché si dia luogo ad una soluzione coerente con i caratteri consolidati prevalenti dello stesso contesto di riferimento e che il progetto dimostri il rispetto dell'immagine consolidata dei luoghi e degli equilibri formali esistenti.

3. Nel caso di complessi edilizi per i quali è ammesso il tipo di intervento rib, pur privi di particolare valore, ma realizzati secondo un progetto unitario e quindi connotati in maniera unitaria, cos&igrave come individuati nelle Tavole del RU riferite agli ambiti urbani, si dovranno rispettare le scelte progettuali originarie senza introduzione di elementi, anche di finitura, atipici e non consoni rispetto al contesto architettonico esistente, fatta salva la possibilità di modifiche estese all'intero complesso edilizio. Per gli edifici collocati in ambiti urbani riconosciuti come Interventi Unitari (IU) e individuati con apposito segno grafico nelle tavv. Discipline del Territorio - Le aree urbane, in scala 1:2000, eventuali ristrutturazioni con modifiche ai caratteri architettonici ed alle finiture, potranno avvenire attraverso un progetto unitario, senza addizioni e purché si dia luogo ad una soluzione coerente con i caratteri consolidati prevalenti dello stesso contesto di riferimento e che il progetto dimostri il rispetto dell'immagine consolidata dei luoghi e degli equilibri formali esistenti.

4. Negli edifici ricadenti nella categoria d’intervento "rib" sarà possibile realizzare “serre solari” così come disciplinato dal regolamento regionale in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio.

Art. 19 Interventi di tipo ri AV

1. Il tipo d'intervento ri AV consente la sopraelevazione di edifici residenziali ad un solo piano abitabile fuori terra, allo scopo di realizzare un nuovo piano abitabile, fino ad una altezza massima in gronda pari a m 7,50 e nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • - l'intervento deve essere limitato all'edificio principale, senza interessare i volumi secondari e non deve comportare l'aumento della superficie coperta nel lotto fondiario di riferimento;
  • - l'intervento può comportare la formazione di non più di una unità immobiliare aggiuntiva.

2. Le sopraelevazioni di un piano abitabile dell'edificio di tipo ri AV precludono la possibilità di altri incrementi di superficie utile lorda (SUL) rientranti negli interventi di tipo ri b, cos&igrave come definiti al comma 1, lett. a), b) e c) del precedente art. 18.

Art. 20 Sostituzione edilizia

1. Sono interventi di sostituzione edilizia quelli definiti all'art.134, comma 2, lettera l, della LR 65/2014. Con gli interventi di sostituzione edilizia degli edifici esistenti è consentito un incremento di SUL pari al 20% di quella originaria, come specificato al precedente art. 18 per la ri b.

Art. 21 Nuova edificazione

1. Gli interventi di nuova edificazione sono quelli definiti all'art.3, comma 2, lett e) del D.P.R. 380/2001.

Art. 22 Ristrutturazione urbanistica

1.Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono quelli definiti all'art. 3, lett. f) del D.P.R. 380/2001.

Capo II Modi d'intervento

Art. 23 Strumenti di attuazione.

1. Le previsioni del Regolamento Urbanistico si attuano mediante:

  • - interventi edilizi diretti;
  • - progetti unitari convenzionati;
  • - Piani Attuativi di iniziativa pubblica e/o privata e con piani e programmi previsti dalla normativa regionale e nazionale vigente;
  • - Interventi soggetti a semplice comunicazione.

2. Gli interventi devono rispettare le destinazioni e le prescrizioni contenute negli elaborati grafici e nelle norme del regolamento Urbanistico.

Art. 24 Intervento diretto

1. Gli interventi edilizi si realizzano in forma diretta mediante i necessari titoli abilitativi, nel rispetto del Testo Unico dell'Edilizia D.P.R. n. 380/2001 e delle Norme per il governo del territorio della Regione Toscana, laddove ne ricorrano le condizioni di legge e non sia richiesta la preventiva predisposizione di ulteriori strumenti.

Art. 25 Progetto unitario convenzionato (Intervento Convenzionato - IC)

1. Il RU, nelle tavole grafiche e nell'Allegato 1 alle presenti Norme, individua le aree già dotate di opere di urbanizzazione primaria nelle quali gli atti abilitativi edilizi per realizzare i previsti interventi sono rilasciati previa approvazione di un progetto unitario e sottoscrizione di apposita convenzione che definisca le opere o benefici pubblici correlati all'intervento.

2. I contenuti del progetto unitario convenzionato ed il procedimento per la sua approvazione sono definiti all'art. 28bis Del D.P.R. n. 380/01 e all'art. 121 della LR 65/2014.

Art. 26 Piani attuativi (PA)

1. Il RU, nelle tavole grafiche e nell'Allegato 1 alle presenti Norme, individua le aree per le quali gli interventi sono soggetti obbligatoriamente alla previa approvazione di un piano attuativo.

2. Il ricorso alla preventiva pianificazione attuativa, ancorché non previsto come obbligatorio dal Regolamento Urbanistico, può essere deciso dai soggetti attuatori degli interventi o richiesto dall'Amministrazione Comunale quando dall'intervento che si intende eseguire consegua la necessità di un adeguamento nella dotazione di opere di urbanizzazione.

3. I contenuti dei piani attuativi ed i procedimenti per la loro approvazione sono definiti al Titolo V, Capo II, della LR 65/2014. I Piani Attuativi, di iniziativa privata devono contenere, oltre a quanto previsto da tutte le leggi e dai regolamenti vigenti in materia, i seguenti elaborati:

  • - documentazione attestante la proprietà delle aree comprese nel piano di lottizzazione; estratto originale di mappa catastale e certificato catastale delle particelle per le quali viene richiesta l'autorizzazione a lottizzare;
  • - schema di convenzione tra Comune e operatori con specificati:
  • - tempi e modi di esecuzione dei lavori;
  • - destinazione d'uso;
  • - contributi per le urbanizzazioni, che possono essere assolti anche attraverso cessioni di aree e/o esecuzione diretta delle opere;
  • - sanzioni a carico degli operatori in caso di inadempienza;
  • - ogni altro aspetto relativo ai rapporti fra il soggetto richiedente ed il Comune.

Art. 27 Aree soggette a progettazione unitaria

1. Il presente RU individua le aree del territorio comunale, le cui trasformazioni sono assoggettate a progettazione unitaria o coordinata, sotto forma di piano attuativo o di progetto unitario convenzionato.

2. Le schede contenute nell'Allegato 1 individuano per ciascuna zona interessata i caratteri e le dimensioni dell'intervento, la dislocazione dell'edificato, delle infrastrutture e degli standard urbanistici, l'indicazione degli interventi per il miglioramento ambientale e paesaggistico degli insediamenti. Gli schemi grafici l&igrave contenuti, debbono intendersi come schemi di indirizzo preferenziali, soggetti a possibilità di miglioramento in sede di procedura di approvazione del piano attuativo.

3. I comparti definiti nelle schede di cui all'Allegato 1, costituiscono Unità Minime d'Intervento (UMI), che possono essere a loro volta suddivise esclusivamente quando il Comune acquisisca, previa apposita convenzione, una parte delle aree per realizzare direttamente, ancor prima dell'approvazione dei piani urbanistici attuativi, opere di urbanizzazione necessarie per rispondere a specifiche necessità degli insediamenti esistenti. In tal caso la superficie complessiva ed il perimetro del comparto sono automaticamente modificati, mentre restano fermi tutti gli altri parametri urbanistici ed edilizi.

4. Sulla base dei principi della perequazione urbanistica ed ai fini della applicazione, quando necessario, delle disposizioni di cui all'art. 28 bis del DPR 380/2001, ciascuna zona soggetta a piano attuativo o a intervento diretto convenzionato costituisce un ambito unitario entro il quale il valore delle aree è distribuito in maniera uniforme, senza distinguere e diversificare, pertanto, il valore dei terreni che nella concreta soluzione progettuale saranno destinati alla costruzione di edifici rispetto a quelli utilizzati per la realizzazione di infrastrutture, aree di standard, spazi liberi o quant'altro necessario per una corretta progettazione urbana.

5. Ai fini della corretta gestione delle problematiche di cui ai commi precedenti è sempre auspicabile che per la realizzazione di interventi mediante piano attuativo vengano costituiti appositi consorzi fra i proprietari di tutte le aree interessate. Il Comune ha la facoltà, quando lo ritenga necessario per la complessità dell'intervento o dell'assetto delle proprietà, di richiedere la obbligatoria costituzione del consorzio.

6. Le opere di urbanizzazione primaria previste all'interno delle aree soggette a progettazione unitaria (PA o IC), sono a totale carico dei privati proponenti. In tal caso, secondo le disposizioni dell'art. 127 comma 5 della L.R. 01/05, la quota di oneri riferiti alla urbanizzazione primaria non è più dovuta.

7. L'attuazione degli interventi nelle aree soggette a PA e IC è comunque condizionata alla disponibilità del certificato del gestore dei servizi in merito all'adeguatezza del sistema di approvvigionamento idrico, di smaltimento delle acque reflue, del sistema di gestione e smaltimento dei rifiuti solidi e della adduzione di gas. In caso di necessità di potenziamento della rete, i lavori occorrenti sono a carico del soggetto attuatore dell'intervento edilizio e devono essere realizzati contestualmente all'esecuzione dell'opera.

Capo III Dimensionamento

Art. 28 Le Unità Territoriali Organiche Elementari (UTOE)

1. Il Piano Strutturale, per la definizione dell'entità delle trasformazioni fisiche e funzionali, ha previsto due Unità Territoriali Organiche Elementari (U.T.O.E), che vengono recepite dal presente RU:

1) U.T.O.E. Asciano

2) U.T.O.E. Arbia

2. Per ciascuna U.T.O.E. il R.U provvede inoltre a delineare e definire:

  • - il perimetro dei centri abitati;
  • - le zone territoriali omogenee, cos&igrave come definite all'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444;
  • - le aree verdi, le infrastrutture ed i servizi pubblici e di interesse pubblico;
  • - le aree sottoposte obbligatoriamente a progettazione unitaria (P.A. o I.C.).

3. Gli interventi di trasformazione ed i conseguenti vincoli espropriativi sono dimensionati nel R.U., in riferimento alle U.T.O.E., per il quinquennio successivo alla sua approvazione; pertanto il diritto ad edificare assume efficacia solo per gli ambiti interessati da trasformazione appositamente individuati nel presente R.U..

Art. 29 Criteri relativi al dimensionamento del R.U.

1. I limiti dimensionali del R.U. sono stabiliti con riferimento alla pertinente legislazione regionale, con le seguenti specificazioni:

  • - nel dimensionare gli interventi nel territorio rurale non vengono considerati i mutamenti di destinazione da residenza rurale a residenza civile, mentre sono computati i mutamenti di destinazione d'uso da quella agricola, alle altre funzioni insediabili;
  • - non sono computati, ai fini della verifica del rispetto dei limiti quantitativi, i posti letto offerti dalle attività agrituristiche, in quanto trattasi di attività svolte in edifici esistenti e riconducibili pienamente alla destinazione d'uso "agricola e funzioni connesse ai sensi di legge".

2. Sulla base del quadro previsionale strategico, con il presente Regolamento urbanistico sono state prelevate dal dimensionamento del Piano Strutturale le quantità di Sul residenziale, produttiva, direzionale, commerciale per medie superfici di vendita e per attività turistico ricettive, la cui realizzazione è prevista per i cinque anni successivi all'approvazione del RU stesso.

Nella tabella seguente si evidenziano le dimensioni massime sostenibili ed anche il saldo residuo per ogni funzione principale di cui all'art. 7 dello stesso regolamento:

1) U.T.O.E. Asciano

Dimensionamento da interventi di nuovo impianto
Funzione principaleDim. max da PSSul RUSaldo residuo
Residenziale comprensiva dei negozi di vicinatoSul mq 11.00095010.050
industriale-artigianaleSul mq 30.00014.40015.600
Direzionale e di servizioSul mq 15.0001.05013.950
media superficie di venditaSul mq 1.000-1.000
Turistico-ricettiva---
Dimensionamento da recupero in ambito urbano (PA)
Funzione principaleDim. max da PSSul RUSaldo residuo
Residenziale comprensiva dei negozi di vicinato Sul mq 4.000 750 3.250
industriale-artigianale - - -
Direzionale e di servizio Sul mq 5.000 - 5.000
media superficie di vendita Sul mq 1.000 - 1.000
Turistico-ricettiva 10.000 700 9.300

Sono stati conteggiate due volte le quantità alternative tra le funzioni residenziale e turistico ricettiva riferite all'intervento asc pa 06

Dimensionamento da recupero in ambito extra urbano
Funzione principaleDim. max da PSSul RUSaldo residuo
residenziale Sul mq 20.000 10.000 10.000
artigianale compatibile Sul mq 3.000 1.000 2.000
direzionale e servizi Sul mq 3.000 1.500 1.500
media superficie - - -
turistico-ricettive Sul mq 18.000 9.000 9.000

2) U.T.O.E. Arbia

Dimensionamento da interventi di nuovo impianto
Funzione principale Dim. max da PS Sul RU Saldo residuo
Residenziale comprensiva dei negozi di vicinato Sul mq 1.000 850 150
industriale-artigianale Sul mq 30.000 22.000 8.000
Direzionale e servizi Sul mq 7.000 - 7.000
media superficie Sul mq 700 - 700
Turistico-ricettiva 3.000 - 3.000
Dimensionamento da recupero in ambito urbano (PA)
Funzione principale Dim. max da PS Sul RU Saldo residuo
residenziale Sul mq 34.000 25.900 8.100
industriale-artigianale Sul mq 30.000 - -
Direzionale e di servizio Sul mq 15.000 7.700 7.300
media superficie Sul mq 1.500 1.500 -
Turistico-ricettiva Sul mq 7.000 - 7.000
Dimensionamento da recupero in ambito extra urbano
Funzione principale Dim. max da PS Sul RU Saldo residuo
residenziale Sul mq 10.000 6.000 4.000
artigianale compatibile Sul mq 2.000 1.000 1.000
direzionale e servizi Sul mq 2.000 1.000 1.000
media superficie - -
turistico-ricettive Sul mq 12.000 9.000 3.000

Art. 30 Il dimensionamento delle attrezzature e dei servizi pubblici (standard urbanistici)

1.In conformità con il Piano Strutturale gli standard urbanistici sono dimensionati in maniera che sia garantita la dotazione minime di 25 mq per ogni abitante insediato o insediabile nel territorio comunale. Le aree per standard urbanistico sono cos&igrave suddivise:

  • a) aree per l'istruzione: 4,5 mq/ab.
  • b) aree attrezzature d'interesse comune: 3,5 mq/ab.
  • c) aree a verde pubblico attrezzato: 12,0 mq/ab.
  • d) aree per parcheggi pubblici: 5,0 mq/ab.

2. Il raggiungimento degli standard indicati viene perseguito sia con l'esatta individuazione delle aree nella Tav. TUE - Aree per la realizzazione di opere pubbliche, sia mediante l'obbligo di reperire i necessari spazi nell'ambito di interventi di trasformazione soggetti a piano attuativo (PA).

Capo IV Le funzioni e le dotazioni urbanistiche

Art. 31 Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni

1. Per garantire l'ordinato assetto del territorio in relazione alle diverse funzioni e la corretta applicazione della disciplina, le disposizioni di cui al presente RU costituiscono la "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" e regolano i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, ivi comprese le aree di pertinenza degli edifici esistenti ed i terreni inedificati.

2. Ai fini della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, il territorio comunale è suddiviso in UTOE e all'interno dei centri abitati in sistemi e sub sistemi insediativi, cos&igrave come definiti dal Piano Strutturale.

3. Nelle presenti norme e nelle tavole della "Disciplina del territorio" (Le aree urbane e Le aree extraurbane), con riferimento a ciascun ambito, il RU individua e definisce:

  • a) le funzioni ammesse o prescritte nelle varie zone del territorio comunale;
  • b) le condizioni per la localizzazione delle funzioni in determinati ambiti.

Quando è prevista o ammessa la destinazione d'uso principale senza ulteriori precisazioni tutte le sue articolazioni sono da intendersi previste e ammesse.

Art. 32 Destinazioni d'uso

1. Il RU individua, con riferimento alle funzioni di cui al successivo comma e relative articolazioni, le destinazioni d'uso consentite in ogni parte del territorio comunale Il passaggio da una all'altra delle categorie indicate al successivo comma costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso. Costituisce mutamento di destinazione d'uso anche il passaggio funzionale all'interno della stessa categoria nei casi previsti al successivo comma 3;

2. Le categorie funzionali a cui si fa riferimento negli articoli successivi e nelle tavole del RU sono:

  • a) Residenziale (R)
  • b) Industriale e artigianale (Ia)
  • c) Commerciale al dettaglio (Tc)
  • d) Turistico ricettiva (Tr)
  • e) Direzionale e di servizio (Td)
  • f) di Servizio pubbliche
    • Servizi e attrezzature di interesse comune (Sc)
    • Servizi di pubblica amministrazione (Sap);
    • Servizi di assistenza sociale e sanitaria (Ssa): ospedali, centri di assistenza, centri per la cura e la riabilitazione, case di riposo, residenze protette (compresi servizi ambulatoriali e sociali connessi), campi per famiglie nomadi.
    • Servizi di assistenza prescolastica, per l'istruzione di base e superiore (Si): asili, scuole per l'infanzia, scuole dell'obbligo, scuole secondarie.
    • Servizi per la cultura e lo spettacolo (Sr): musei, teatri, auditori, cinema, sale di spettacolo, centri e sale convegni e mostre, biblioteche.
    • Servizi e luoghi per il culto: chiese, conventi ed oratori (Slc).
    • Servizi sanitari (Ss): ospedali, cliniche, centri medici poli-specialistici, ambulatori, poli-ambulatori.
    • Parcheggi (PP).
    • Servizi sociali e ricreativi (Ssc): centri civici e sociali, centri culturali e ricreativi, centri polivalenti, mense.
    • Servizi sportivi (Sis): palestre, piscine, palazzi dello sport, campi coperti e attività all'aperto con campi da gioco, pesca sportiva, maneggi, ecc.).
    • Servizi per la ricreazione e il tempo libero (Sv): giardini, parchi.
    • Servizi cimiteriali (Sac).
    • Servizi tecnici e amministrativi (Sta): servizi postelegrafonici e telefonici, servizi comunali e della protezione civile (Spc), tribunali, attrezzature della finanza, per la pubblica sicurezza e militari.
    • Impianti tecnologici (Sit): impianti tecnici per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas, impianti per il trattamento dei rifiuti e delle acque reflue.
  • g) Commerciale all'ingrosso e depositi
  • h) Agricola e funzioni connesse ai sensi di legge

3. I locali accessori a servizio di organismi compresi nelle categorie di cui sopra, quali magazzini, depositi, cantine soffitte, autorimesse ecc., pur appartenendo alle rispettive destinazioni, costituiscono articolazione di queste ultime ed il loro mutamento di destinazione d'uso, anche all'interno della stessa categoria principale ed anche quando realizzato senza opere edilizie, è oneroso e necessita di apposita SCIA, salvo i casi per i quali la legge richiede il permesso di costruire. Per mutare la destinazione d'uso di superfici destinate ad autorimessa si dovrà dimostrare che la dotazione di aree di sosta dell'organismo edilizio di riferimento viene rispettata anche senza l'apporto della superficie che si intende trasformare.

4. La gamma di destinazioni d'uso consentite nelle varie parti del territorio comunale è definita ai successivi Titolo VI e Titolo VII. Le destinazioni d'uso eventualmente riportate con le apposite sigle negli elaborati grafici sui singoli edifici o insediamenti esistenti indicano la destinazione ammissibile in via esclusiva.

Art. 33 Destinazione d'uso attuale

1. La destinazione d'uso attuale è definita con i criteri e le procedure della vigente normativa regionale.

2. Per destinazione d'uso in atto di un immobile s'intende:

  • - l'utilizzazione conforme a quella stabilita da una licenza, o concessione, od autorizzazione, o altro titolo abilitativo, rilasciato ai sensi delle disposizioni vigenti all'atto del rilascio;
  • - nel caso di assenza dei suddetti provvedimenti abilitativi, o di loro indeterminatezza, la destinazione risultante dalla classificazione catastale, ovvero dalla richiesta di revisione della stessa legittimamente formulata prima dell'entrata in vigore delle presenti norme.

3. Le Schede di cui all'Allegato 2 non costituiscono in alcun modo riferimento probatorio della destinazione d'uso in atto.

Art. 34 Standard relativi alle destinazioni d'uso

1. Al fine di conseguire la dotazione minima di standard urbanistici, come previsto al precedente art. 30 e fermo restando il dimensionamento complessivo ivi contenuto, in ciascun intervento di trasformazione soggetto a piano attuativo si dovranno rispettare, con riferimento alla destinazione d'uso prevista, i seguenti parametri:

R - per gli insediamenti residenziali:

  • - aree per spazi pubblici attrezzati a parco, per il gioco e lo sport: mq 12/ab
  • - aree per parcheggi pubblici: mq 5/ab

Ia - per gli insediamenti artigianali e industriali:

  • - aree per verde e/o parcheggi pubblici pari a 15 mq per ogni 100 mq di superficie fondiaria;

Cd - per gli insediamenti commerciali all'ingrosso e depositi:

  • - aree per verde e/o parcheggi pubblici pari a 15 mq per ogni 100 mq di superficie fondiaria;

Tc e Td - per gli insediamenti di carattere commerciale e direzionale:

  • - aree per verde e/o parcheggi pubblici pari a 80 mq per ogni 100 mq di SUL;

2. Le aree per l'istruzione, pari ad almeno 4.5 mq/ab e gli spazi per attrezzature di interesse comune, pari ad almeno3,5 mq/ab, sono puntualmente individuate nella tav. TUE - Aree per la realizzazione di opere pubbliche entro le zone prevalentemente residenziali, quali: la città storica, la città moderna storicizzata, la città consolidata, la città in trasformazione, o le frazioni urbane. Le aree per l'istruzione e gli spazi per attrezzature di interesse comune sono distribuiti nel territorio comunale in maniera che il loro corretto dimensionamento sia rispettato in ciascuna UTOE.

Art. 35 Dotazioni di parcheggi pubblici

1. Le dotazioni di parcheggi pubblici per gli interventi sottoposti a Piano Attuativo (PA), non devono essere inferiori a:

usi parcheggi

  • - residenza 5,0 mq/100 mc
  • - attività ricettive 40 mq/100 mq Sul
  • - industriale e artigianale 20 mq/100 mq Sul
  • - attività direzionali 40 mq/100 mq Sul
  • - attività commerciali 40 mq/100 mq Sul
  • - attività private di servizio 40 mq/100 mq Sul

2. L'unità minima di superficie di un posto auto si intende convenzionalmente pari a mq 25, per questo le aree computabili a parcheggio pubblico, che dovranno essere distribuite in modo diffuso ed efficace all'interno dei nuovi insediamenti, devono ottemperare al requisito di avere almeno un posto auto per ogni 25 mq di superficie utilizzata; eventuali aree che non raggiungano tale requisito minimo non potranno essere computate per la verifica dello standard urbanistico.

Art. 36 Dotazioni di parcheggi privati in relazione agli interventi

1. Il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta stanziale è prescritto in tutto il territorio comunale in relazione ai seguenti interventi:

  • a) nuova edificazione;
  • b) ristrutturazione urbanistica;
  • c) demolizione con ricostruzione e sostituzione edilizia;
  • d) addizioni volumetriche di edifici esistenti e aumento del numero delle unità immobiliari.

2. La realizzazione di superfici a parcheggio privato deve rispettare i seguenti rapporti minimi:

  • - per la demolizione con ricostruzione, sostituzione edilizia, nuova edificazione e per la ristrutturazione urbanistica, in misura non inferiore a un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di volume della costruzione e comunque in misura non inferiore ad un posto auto per ogni unità immobiliare prevista;
  • - per le addizioni volumetriche, in misura non inferiore a un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di volume in ampliamento e comunque in misura non inferiore a:
    • * in caso di destinazione d'uso residenziale, due posti auto per ogni nuova unità immobiliare prevista;
    • * in caso di destinazione d'uso direzionale e commerciale, tre posti auto ogni 100 mq di Sul in ampliamento;
    • * in caso di destinazione d'uso industriale e artigianale, un posto auto ogni 100 mq di Sul in ampliamento;
    • * in caso di destinazione d'uso turistico ricettiva, due posti auto ogni 100 mq di Sul in ampliamento.

3. Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente, i nuovi posti auto potranno essere ricavati all'interno delle aree a parcheggio esistenti, nel caso in cui queste abbiamo una superficie maggiore di quella richiesta dalla L. 122/89 e s.m.i., in rapporto alla volumetria esistente. I nuovi spazi per la sosta, nel caso in cui non sia possibile realizzare i parcheggi privati nell'area di pertinenza dell'edificio, possono essere realizzati anche in altre aree o tessuti, entro un raggio di ml 200 dall'edificio interessato dal progetto.

4. Il reperimento di dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione è prescritto in tutto il territorio comunale per gli esercizi commerciali al dettaglio, derivanti dai seguenti interventi:

  • - nuova edificazione
  • - ristrutturazione urbanistica
  • - sostituzione edilizia
  • - mutamento della destinazione d'uso di edifici esistenti con introduzione della destinazione commerciale;
  • - ampliamento della superficie di vendita di esercizi commerciali esistenti.

Art. 37 Criteri per l'insediamento di attività commerciali

1. Le attività commerciali, fatti salvi i criteri di cui al presente articolo e nel rispetto di ogni norma e disciplina vigente in materia, possono essere localizzate in ogni parte del territorio comunale, in edifici con regolare destinazione d'uso commerciale o in altri in cui, per la relativa destinazione, siano specificatamente previste le funzioni commerciali, che abbiano altres&igrave:

  • - accesso diretto dalla pubblica strada, da area pubblica o da area comunque disponibile per l'uso pubblico;
  • - disponibilità di parcheggi e di aree di carico e scarico.

2. Per le nuove superfici di vendita al dettaglio in sede fissa ottenute tramite nuova costruzione, ampliamento di edifici commerciali esistenti e cambio di destinazione d'uso di edifici esistenti, dovrà essere garantita la dotazione minima di parcheggi previsti dalla D.P.G.R. 1/04/2009 n. 15/R e s.m.i., ovvero:

  • a) per le costruzioni realizzate dopo l'entrata in vigore della legge 24 marzo 1989, n. 122, parcheggi per la sosta stanziale, all'interno degli edifici e nell'area di pertinenza degli stessi, nella misura stabilita dall'articolo 2, comma 2, della stessa legge, maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci;
  • b) parcheggi per la sosta di relazione, nella misura individuata per ciascuna tipologia di esercizi di vendita, sia nel caso di nuova costruzione sia nel caso di nuova destinazione commerciale di edifici esistenti.

3. Gli ambiti di cui al successivo Titolo VII - Il sistema degli insediamenti, costituiscono il riferimento per la definizione:

  • - della tipologia degli esercizi commerciali realizzabili, il relativo settore merceologico e le eventuali soglie dimensionali;
  • - della dotazione dei parcheggi a servizio dei nuovi esercizi commerciali;
  • - del rapporto tra gli esercizi commerciali e la viabilità di servizio;
  • - della dotazione di parcheggi per la sosta stanziale all'interno degli edifici e nell'area di pertinenza degli stessi, nella misura stabilita dall'art. 2, secondo comma della legge 122/89, maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci;
  • - della dotazione di parcheggi di relazione.

4. All'interno di ciascun ambito, individuato in ragione delle caratteristiche ambientali, storico-culturali, morfologico-insediative, demografiche e infrastrutturali dei diversi contesti, fermo restando le prescrizioni di cui all'Art. 34 - Standard relativi alla destinazione d'uso, sono di seguito definite le caratteristiche degli esercizi commerciali ammessi e i relativi obblighi di adeguamento agli standard di urbanistica commerciale (parcheggi per la sosta stanziale e di relazione):

  • 1) nella città storica e nella città moderna storicizzata, sono ammessi solamente gli esercizi di vicinato, con interventi edilizi coerenti con i caratteri degli edifici e dei tessuti urbani interessati e per i quali non sarà richiesto l'adeguamento agli standard di urbanistica commerciale, relativi al parcheggio di relazione ed alla sosta stanziale, prescritti dalle direttive regionali e dal presente articolo;
  • 2) nella città consolidata, sono ammessi:
    • a) gli esercizi di vicinato, per i quali:
      • - la verifica delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale non è dovuta per i nuovi esercizi di vicinato derivanti da semplice modifica della destinazione d'uso di immobili esistenti; negli altri casi tali dotazioni potranno essere reperite, anche in aree limitrofe pubbliche, con esclusione delle sedi viarie;
      • - la verifica delle dotazioni di parcheggi per la sosta di relazione non è dovuta per i nuovi esercizi di vicinato derivanti da semplice modifica della destinazione d'uso di immobili esistenti; negli altri casi tali dotazioni potranno essere reperite anche in aree limitrofe non gravate da standard pubblici o privati, purché se ne garantisca l'uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi e purché tali aree siano poste ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con gli esercizi stessi;
    • b) le medie superfici di vendita; il dimensionamento degli spazi per la sosta veicolare a servizio dei nuovi esercizi commerciali di media superficie dovrà osservare le seguenti disposizioni:
      • i parcheggi per la sosta stanziale non dovranno essere inferiori a 1 mq ogni 10 mc, maggiorati degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione merci e potranno essere reperiti, anche in aree limitrofe pubbliche, con esclusione delle sedi viarie;
      • i parcheggi per la sosta di relazione, realizzati a seguito di interventi di ristrutturazione urbanistica e/o edilizia o di nuova edificazione: 1,5 mq/mq di superficie di vendita, reperibili anche in aree limitrofe non gravate da standard pubblici o privati, purché se ne garantisca l'uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi e purché tali aree siano poste ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con gli esercizi stessi;
      • All'interno degli ambiti ad assetto consolidato non sono consentiti nuovi esercizi commerciali per la distribuzione dei carburanti.
  • 3) nelle frazioni urbane e nel sub sistema dei nuclei minori del territorio rurale sono consentite esclusivamente le attività commerciali di somministrazione alimenti e bevande (pubblici esercizi);
  • 4) nelle aree della produzione e nell'area artigianale di Casetta, oltre a quanto previsto nel sub sistema ad assetto consolidato, ai punti a) e b) e per i quali si dovrà osservare le disposizioni già definite per il dimensionamento degli spazi per la sosta veicolare, è anche ammesso:
    • a) l'insediamento di attività di vendita all'ingrosso; l'esercizio congiunto di attività di vendita all'ingrosso e di vendita al dettaglio è consentito, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale, solo per le seguenti tipologie merceologiche:
      • * macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
      • * materiale elettrico;
      • * colori e vernici, carte da parati;
      • * ferramenta ed utensileria;
      • * articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
      • * articoli per riscaldamento
      • * strumenti scientifici e di misura;
      • * macchine per ufficio;
      • * auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
      • * combustibili;
      • * materiali per l'edilizia;
      • * legnami.
    • b) per le imprese artigiane ed industriali è consentito vendere negli stessi locali o in locali contigui i prodotti di propria produzione.

5. I parcheggi di relazione di un esercizio commerciale, ancorché di proprietà privata, devono essere di uso pubblico negli orari di apertura dell'esercizio stesso.

6. I parcheggi di relazione sono generalmente localizzati nella stessa unità edilizia che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza; possono altres&igrave essere localizzati anche in altra area o unità edilizia posta in un ragionevole raggio di accessibilità pedonale, purché permanentemente asservita alla funzione di parcheggio di relazione e purché collegata alla struttura di vendita con un percorso pedonale protetto (marciapiede, attraversamenti segnalati) e privo di barriere architettoniche.

7. Relativamente alle medie strutture di vendita, il collegamento veicolare del parcheggio destinato alla clientela con la viabilità pubblica o comunque di accesso deve essere indipendente o opportunamente separato dai percorsi pedonali e dai percorsi riservati al carico e scarico delle merci. Il collegamento deve essere segnalato con chiarezza sulla viabilità principale: la segnaletica stradale e quella di orientamento devono integrarsi in modo da consentire l'immediata e univoca identificazione del percorso che conduce al passaggio. Il raccordo deve essere costituito da almeno due varchi a senso unico, separati, opportunamente distanziati ed indipendenti anche quando insistono sullo stesso tratto viario.

Capo V Le attrezzature di servizio pubbliche

Art. 38 Aree per servizi di uso pubblico

1. Negli elaborati cartografici del RU, con lettera S, sono individuati le parti del territorio riservate a spazi pubblici, attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, ai sensi del DM 1444 che regola le i rapporti fra servizi, attrezzature e spazi pubblici e abitanti insediati o insediabili, nell’ambito del territorio comunale. Sulle tavole del RU sono indicate, con specifica simbologia, le funzioni previste su ciascuna area o edificio, nelle articolazioni di cui al precedente Art. 32, lettera f). Il passaggio da una funzione di interesse generale all’altra non comporta variante al RU quando l’area o l’edificio interessati vengono utilizzate per strutture di tipo pubblico. In tal caso si dovrà dare atto di tale passaggio nella delibera comunale di approvazione del progetto.

2. In tali aree il RU si attua mediante intervento edilizio diretto, nel rispetto delle norme regionali e statali vigenti, per il tipo di edificio e il regolare svolgimento delle attività previste. L’edificabilità è determinata in relazione alle esigenze funzionali, nel rispetto dei valori ambientali e paesaggistici e della compatibilità urbanistica con il contesto.

3. In tali aree gli interventi ammessi sono di norma realizzati, oltre che dall'Amministrazione Comunale, anche da altri Enti pubblici o Enti legalmente riconosciuti, operanti nel settore culturale, sanitario, sportivo, ricreativo, associativo, tecnico-amministrativo, ecc.. Per gli interventi relativi a strutture esistenti, fatto salvo la specifica normativa contenuta nel presente Titolo, sono ammessi i tipi di intervento previsti per il patrimonio edilizio esistente, relativamente all’ambito urbano entro i quali sono ricompresi gli immobili interessati, con le limitazioni poste a tutela degli edifici schedati.

4. Costituiscono a tutti gli effetti vincolo preordinato all’esproprio le aree indicate nelle tavole - Disciplina del territorio: le aree urbane - con un apposito simbolo e riservate alla nuova realizzazione di attrezzature pubbliche o di interesse collettivo. La realizzazione delle nuove attrezzature, che costituiscono opere di urbanizzazione secondaria, può essere effettuata:

  • - dal comune o da altri enti pubblici;
  • - da parte dei soggetti privati proprietari delle aree, i quali si impegnino, sulla base di idonee convenzioni, a rispettare le modalità di esecuzione e i tempi stabiliti dal comune nonché a garantire la fruibilità delle opere da parte dell’intera collettività.

Art. 38 bis - Impianti tecnologici di interesse pubblico e collettivo

1. Gli impianti e le reti tecnologiche (acquedotti, metanodotti, telecomunicazioni, etc.), individuati o meno dal presente RU, sono realizzate e mantenute dagli enti competenti, o da soggetti gestori previa autorizzazione degli enti competenti, secondo la normativa vigente in materia di settore, nonché in materia di governo del territorio, protezione dell'ambiente e tutela del paesaggio, di modo che l'Amministrazione possa dettare specifiche regole e condizioni a tutela del benessere dei cittadini o a salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici.

2. Sono ammesse, previa verifica di compatibilità con gli obiettivi di tutela del paesaggio agrario, le opere pubbliche e/o di interesse pubblico quali la realizzazione e l'adeguamento di reti tecnologiche, la realizzazione di reti o impianti di telecomunicazione, trasporto, distribuzione e trasformazione di energia elettrica, acquedotti, fognature, impianti di depurazione, impianti tecnici di modesta entità a supporto delle reti tecnologiche, postazioni di rilevazione e di misurazione (centraline, pluviometri, anemometri, ecc.), opere necessarie per la protezione civile, per la regimazione e per la messa in sicurezza idraulica e idrogeologica, posti di vigilanza e soccorso, isole ecologiche, quando tali opere non siano espressamente vietate o condizionate da specifiche prescrizioni dalle presenti Norme.

Art. 39 Altre aree per strutture private di uso pubblico e collettivo

1. Gli edifici e le aree di proprietà di Enti o Associazioni o privati che svolgono attività di interesse sociale, culturale, sanitario e assistenziale, sono edifici di interesse pubblico. Sono ammesse le seguenti attività:

  • - circoli ed associazioni ricreativi e/o culturali;
  • - centri e/o attrezzature sociali;
  • - centri e/o attrezzature sanitarie e assistenziali;
  • - strutture per il culto e/o centri parrocchiali;
  • - sedi di associazioni onlus;
  • - attrezzature sportive private;
  • - residenze speciali attrezzate e/o strutture di assistenza;
  • - attrezzature per l'infanzia private (asilo, nido, ludoteca, ecc.);
  • - parcheggi privati ad uso pubblico.

2. In tali aree si potranno realizzare attrezzature di uso pubblico da parte dei privati, singoli o associati, tramite specifica autorizzazione comunale sulla base di apposita convenzione riferita alle modalità di gestione del servizio nell'interesse comune.

Art. 40 Aree per l'istruzione (scuole materne e dell'obbligo)

1. Il RU individua le aree pubbliche destinate alle aree per l'istruzione con apposita campitura e simbolo grafico, corrispondenti alle aree indicate con lettera a) dal DM 1444/68, all'art. 3. L'Amministrazione Comunale potrà comunque utilizzare per attività scolastiche anche edifici esistenti che non siano compresi in tali aree.

2. Nelle aree pubbliche destinate alle attrezzature scolastiche sono ammessi interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ampliamento degli edifici esistenti, sostituzione edilizia e ristrutturazione urbanistica e la costruzione di nuovi edifici scolastici.

3. Il RU non fissa parametri urbanistici per l'edificabilità in dette zone. Le aree suddette sono, agli effetti della edificabilità, condizionate unicamente alla funzionalità delle strutture edilizie che dovranno essere costruite. Valgono sempre le prescrizioni riferite al sistema d'appartenenza e dovranno essere rispettati i valori ambientali e paesaggistici e le normative di legge relative alla edilizia scolastica.

4. Nel caso di nuova edificazione i parcheggi dovranno essere almeno pari al 20% della superficie utile lorda (Sul).

Art. 41 Impianti sportivi pubblici e di interesse pubblico coperti

1. Sono le aree, di cui all'art. 3, lettera c) del D.M. 1444/1968, destinati ad impianti sportivi coperti pubblici e di interesse pubblico (Sis).

2. Sulle strutture esistenti sono ammessi tutti gli interventi, comunque denominati, fino alla demolizione con ricostruzione anche non fedele.

3. In tali aree sono consentiti interventi volti all'ampliamento o alla nuova realizzazione di impianti sportivi, con relativi impianti tecnologici e di servizi complementari quali: bar, ristoranti. Il dimensionamento degli impianti e delle strutture di supporto deve essere stabilito di volta in volta per ogni singolo intervento, secondo le specifiche norme del C.O.N.I. e delle singole federazioni sportive ed alle vigenti norme in materia di sicurezza degli impianti sportivi. Qualora l'intervento sia di iniziativa privata o da parte di associazioni locali deve essere prevista la sottoscrizione di specifica convenzione che stabilisca le fasi di realizzazione e le modalità di gestione per quanto di interesse comune.

Art. 42 Verde pubblico e impianti sportivi scoperti

1. Sono le aree, di cui all'art. 3, lettera c) del D.M. 1444/1968, destinate o che il R.U. destina a parchi, giardini pubblici e aree attrezzate per il gioco e il tempo libero, compreso i relativi impianti tecnologici ed i servizi complementari quali: chioschi per ristoro, servizi igienici e piccoli fabbricati necessari alla fruizione e gestione di tali aree.

2. Il verde pubblico è componente essenziale per la qualità degli insediamenti. In tali aree dovranno essere conservate e riqualificate, laddove presenti, le fasce di vegetazione ripariale, incrementando i collegamenti verdi fra le diverse aree del centro urbano (verde di connettività urbana), al fine di realizzare una rete continua di spazi adibiti a verde. Si dovrà evitare l'alterazione del profilo morfologico del terreno, a meno che ciò sia necessario per migliorare le condizioni di stabilità dei terreni e di gestione delle acque.

3. In tali aree, la superficie deve essere sistemata a verde con copertura erbacea, arbustiva e arborea collettiva e del tempo libero, ivi compreso la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande. E' consentita la realizzazione, in via permanente o temporanea, di volumi per attività ludico-ricreative legate al tempo libero, allestimenti per spettacoli all'aperto e per manifestazioni, nonché la realizzazione di manufatti complementari per la somministrazione di alimenti e bevande. I nuovi volumi dovranno essere realizzati con materiali e tecniche costruttive che ne consentano l'integrazione nel verde urbani e dovranno aver e dimensioni tali che non facciano venir meno il carattere di spazi verdi della arre in questione.

4. L'Amministrazione comunale ha la facoltà, compatibilmente con i propri programmi, di concedere le aree di sua proprietà per lo svolgimento di feste e manifestazioni da parte di associazioni ricreative, culturali, partiti politici, società sportive, ecc..

Art. 43 Verde sportivo

1. Sono le aree, di cui all'art. 3art. 3, lettera c) del D.M. 1444/1968, pubbliche e private, indicate con la sigla Sis, destinate ad attrezzature sportive pubbliche e di interesse pubblico. All'interno di queste è consentita la realizzazione di costruzioni per gli impianti di servizio, servizi, spogliatoi, tribune, ecc. e anche di attrezzature di svago e ristoro.

2. Nelle aree esistenti sono consentiti gli interventi di manutenzione e quelli necessari per l'ampliamento delle attività sportive esistenti.

3. Le aree di nuova previsione sono oggetto di piani o di progetti unitari, che individuano le aree per l'esercizio sportivo, le aree di pertinenza, il dimensionamento degli impianti e delle strutture di supporto e gli spazi idonei per i parcheggi. È previsto il convenzionamento con le associazioni e gli operatori privati.

4. Le aree destinate a verde sportivo devono, laddove possibile, essere collegate con il sistema delle piste ciclabili.

Art. 44 Parcheggi pubblici

1. Le aree destinate a parcheggio pubblico a raso sono aree attrezzate, di proprietà pubblica o privata, che garantiscono la sosta dei mezzi di trasporto veicolare e/o ciclabile e sono individuate nelle cartografie del Regolamento Urbanistico. La forma delle aree è indicativa ed è rinviata nel dettaglio alla progettazione esecutiva, mentre l'entità delle superfici deve invece corrispondere a quella misurabile sugli stessi elaborati grafici del Regolamento Urbanistico.

2. La realizzazione di aree destinate a parcheggio deve avvenire sulla base di una specifica progettazione che precisi nel dettaglio i materiali, gli elementi di arredo, le alberature e la vegetazione, le eventuali recinzioni, l'illuminazione, ecc.. Particolare attenzione dovrà essere riposta nel garantire la raccolta delle acque di prima pioggia ed il loro successivo smaltimento previa depurazione.

Art. 45 Aree per attrezzature cimiteriali

1. Sono quelle che comprendono aree adibite a cimiteri, crematori e servizi ed attrezzature comunque connessi con la sepoltura. Di tali zone fanno parte le relative zone di rispetto cos&igrave come previsto dalla Legge 166/2002.

2. In dette aree, oltre ad interventi di manutenzione e restauro delle attrezzature cimiteriali, sono ammessi anche interventi di adeguamento e di ampliamento delle stesse, non subordinati a indici o parametri particolari ma solo rapportati ad esigenze funzionali.

3. Nelle aree pubbliche adiacenti alle attrezzature cimiteriali è ammessa, previa convenzione con l'Amministrazione Comunale, l'installazione di chioschi per la vendita di fiori o altro tipo di corredo funerario; tali manufatti dovranno essere realizzati con materiali e nelle dimensioni specificate nella stessa convenzione.

Art. 46 Fruibilità dei servizi

1. Nei progetti relativi alla sistemazione degli spazi scoperti, nell'ambito o in prossimità dei quali ricadono funzioni pubbliche e/o di uso pubblico, è fatto obbligo di prevedere la realizzazione di misure che garantiscano l'accessibilità pedonale alle funzioni stesse.

2. Nei progetti relativi alla sistemazione degli spazi scoperti, nell'ambito o in prossimità dei quali ricadono edifici scolastici, è fatto obbligo di prevedere la realizzazione di percorsi pedonali protetti che garantiscano l'accessibilità pedonale agli edifici stessi, salvo ragioni tecniche, economiche e ambientali contrarie.

3. Nella definizione delle caratteristiche delle strade di nuova realizzazione, o da ristrutturare, è fatto obbligo di prevedere l'accessibilità pedonale e in particolare, per le strade che interessano i servizi scolastici, la realizzazione di percorsi pedonali protetti, salvo ragioni tecniche, economiche e ambientali contrarie.

4. Nell'ambito degli interventi di riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi scolastici, devono essere garantite:

  • - l'assenza di barriere architettoniche;
  • - l'accessibilità con percorsi pedonali protetti;
  • - la dotazione di uno spazio scoperto di pertinenza;
  • - la centralità dei servizi scolastici rispetto ai raggi di gravitazione.

Art. 47 Programma per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche

1. Le trasformazioni fisiche relative ad edifici, con funzioni pubbliche e/o di uso pubblico, di non adeguata accessibilità, sono subordinate alla rimozione delle barriere architettoniche.

2. Per gli interventi relativi a nuove urbanizzazioni e di nuova edificazione, sia pubblici che privati e per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente il R.U. prescrive il rispetto della normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche. In particolare, nella progettazione delle opere riguardanti strade e percorsi, si dovranno sempre tenere presenti le seguenti necessità:

  • - garanzia della continuità planimetrica dei percorsi pedonali su tutte le strade di proprietà comunale;
  • - collegamenti con i percorsi paralleli o adiacenti separati dalla carreggiata stradale, per mezzo di attraversamenti pedonali complanari o, in alternativa, raccordati mediante raccordi altimetrici;
  • - allargamento dei marciapiedi fino alla larghezza minima di 1,50 m, al lordo dei manufatti da cui non si possa prescindere la presenza, ogni volta che la modifica non si riveli incompatibile con le esigenze della circolazione veicolare;
  • - spostamento dei pali della pubblica illuminazione al fine di garantire una larghezza minima netta per il transito dei pedoni di 0,90 m;
  • - spostamento e/o modifica di ogni altro manufatto in elevazione presente sugli spazi pedonali al fine di garantire la larghezza minima di transito (0,90 m);
  • - eliminazione di ogni discontinuità altimetrica all'interno dei percorsi pedonali dovute sia a lapidi o chiusini di manufatti interrati o ad interazioni con strutture di proprietà pubbliche o private adiacenti;
  • - realizzazione di raccordi altimetrici per garantire la continuità dei percorsi in corrispondenza dei passaggi pedonali;
  • - stesa di manti di usura o posa di pavimentazioni, al fine di assicurare la massima regolarità del piano di calpestio.

3. Entro cinque anni dall'approvazione del Regolamento Urbanistico, sulla base del censimento eseguito, l'Amministrazione Comunale nel redigere i programmi pluriennali delle opere pubbliche inserirà il programma per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche, prioritariamente per gli edifici pubblici e per i percorsi con maggiore affluenza.