Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 1 Contenuti e ambito d'applicazione

1. Il Regolamento Urbanistico (R.U.) è l'atto di governo che disciplina l'attività urbanistica ed edilizia per l'intero territorio comunale di Asciano, nel rispetto dei principi ed in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal Piano Strutturale.

2. Il Regolamento Urbanistico è redatto ai sensi della vigente legislazione in materia urbanistica e contiene, secondo quanto indicato dalle vigenti norme regionali per il governo del territorio, la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti e la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio.

Art. 2 Documenti costitutivi

1. Il R.U. è composto dai seguenti elaborati:

  • R ill. Relazione illustrativa;
  • NTA. Norme tecniche di attuazione;
  • Allegato 1 - Schede d'indirizzo degli interventi di trasformazione (Piano attuativo - PA - Interventi convenzionati - IC - e nuova edificazione - ne)
  • Allegato 2 - Schede del patrimonio edilizio in territorio extraurbano
  • Allegato 3 - Individuazione delle aree di pertinenza relative agli edifici esistenti nel territorio di Asciano.

L’Allegato 1 fa parte della Disciplina del RU. L’Allegato 2 e l’Allegato 3 fanno parte del Quadro Conoscitivo del RU.

  • Disciplina del territorio: Le aree extraurbane | 1:10.000
    1. Tta 01 - Quadrante NO
    2. Tta 02 - Quadrante NE
    3. Tta 03 - Quadrante SE
    4. Tta 02 - Quadrante SO
  • Disciplina del territorio: Le aree urbane | 1:2.000
    1. Tud1a - Asciano capoluogo (centro storico)
    2. Tud1b - Asciano capoluogo (i quartieri nuovi)
    3. Tud1c - Asciano capoluogo (dal Podere Sant'Anna a via Maggio)
    4. Tud1d - Asciano capoluogo (la zona industriale)
    5. Tud2 - Arbia
    6. Tud3 - Zona produttiva di Casetta
    7. Tud4 - Castel Nuovo Berardenga Scalo e Torre a Castello
    8. Tud5 - Chiusure
  • Zone omogenee: Le aree urbane | 1:2.000
    1. Tuz1a- Asciano capoluogo (centro storico)
    2. Tuz1b- Asciano capoluogo (i quartieri nuovi)
    3. Tuz1c- Asciano capoluogo (dal Podere Sant'Anna a via Maggio)
    4. Tuz1d- Asciano capoluogo (la zona industriale)
    5. Tuz2 - Arbia
    6. Tuz3 - Zona produttiva di Casetta
    7. Tuz4 - Castel Nuovo Berardenga Scalo e Torre a Castello
    8. Tud5 - Chiusure
  • Vincoli e salvaguardie: Le aree urbane | 1:2.000
    1. Tuv1a - Asciano capoluogo (centro storico)
    2. Tuv1b - Asciano capoluogo (i quartieri nuovi)
    3. Tuv1c - Asciano capoluogo (dal Podere Sant'Anna a via Maggio)
    4. Tuv1d - Asciano capoluogo (la zona industriale)
    5. Tuv2 - Arbia
    6. Tuv3 - Zona produttiva di Casetta
    7. Tuv4 - Castel Nuovo Berardenga Scalo e Torre a Castello
    8. Tuv5 - Chiusure

Studio geologico

  • Relazione geologica
  • Tug1 - Carta delle aree a pericolosità geologica 4 1:10.000
  • Tug1a - Carta aree a pericolosità geologica dei centri urbani 1 1:5.000 - 1:2.000
  • Tug2 - Carta delle aree a pericolosità idraulica 4 1:10.000
  • Tug2a - Carta delle aree a pericolosità idraulica dei centri urbani 1 1:5.000 - 1:2.000
  • Tug3 - Microzonazione sismica - Carta geologica 1 1:10.000
  • Tug4 - Microzonazione sismica - Sezioni geologico-tecniche 1 1:10.000
  • Tug5 - Microzonazione sismica - Carta geologico-tecnica per la microzonazione sismica 1 1:10.000
  • Tug6 - Microzonazione sismica - Carta delle indagini 1 1:10.000
  • Tug7 - Microzonazione sismica - Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica 1 1:10.000
  • Tug8 - Microzonazione sismica - Carta delle frequenze fondamentali 1 1:10.000
  • Tug9 - Microzonazione sismica - Carta delle aree a pericolosità sismica locale 1 1:10.000

Art. 3 Efficacia

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore, il Regolamento Urbanistico sostituisce integralmente il Piano Regolatore Generale del Comune di Asciano, approvato con delibera della Giunta Regionale Toscana n. 205 del 29.02.2000. Il Regolamento Urbanistico entra pienamente in vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso della sua avvenuta approvazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

2. La disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti è valida a tempo indeterminato, mentre la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio resta valida per cinque anni successivi all'approvazione del Regolamento Urbanistico, secondo le norme regionali per il governo del territorio.

Art. 4 Salvaguardie e norme transitorie

1. Dalla data di adozione del Regolamento Urbanistico si applicano le misure di salvaguardia previste dalla legge.

2. Dalla data di adozione del Regolamento Urbanistico non è consentito il rilascio di titoli abilitativi per interventi in contrasto con le sue previsioni, inoltre:

  • - l'entrata in vigore del Regolamento Urbanistico comporta la decadenza dei permessi in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data d'inizio;
  • - per i Piani Attuativi e per i piani aziendali con valore di piano attuativo di cui ai successivi artt. 26 e 99, sono fatte salve le convenzioni in essere o i relativi atti unilaterali d'obbligo. Eventuali loro varianti sono ammissibili a condizione che non aumentino le quantità edificabili previste;

3. Le previsioni comprese nei piani attuativi approvati in base al PRG, già convenzionati ed esattamente individuati negli elaborati grafici di RU, sono confermate e possono essere portate a compimento. Dopo l'entrata in vigore del RU, qualora risultino trascorsi i termini di validità della convenzione, il completamento delle previsioni del piano attuativo è consentito esclusivamente previa approvazione di un nuovo ed apposito piano attuativo, il cui dimensionamento non dovrà superare la quota non realizzata di quello precedentemente approvato. In fase di approvazione del nuovo piano attuativo, per il completamento, il comune ha facoltà di richiedere le modifiche necessarie, sia sotto forma di riduzione dei volumi, che di revisione del disegno urbanistico, al fine di conseguire la piena conformità con le leggi vigenti in materia ed un ordinato e razionale assetto del territorio interessato.

4. Le varianti in corso d'opera ai titoli abilitativi, relative ad interventi in corso alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, sono valutate con riferimento alla normativa vigente alla data del rilascio, purché non aumentino le quantità edificabili previste dal titolo abilitativo.

Art. 5 Poteri di deroga

1. I poteri di deroga di cui all'art. 41 quater della Legge 17 agosto 1942 n. 1150, come modificato dall'art. 16 della Legge 16 agosto 1967 n. 765, possono essere esercitate esclusivamente nei casi previsti dalla legislazione regionale sul governo del territorio.

Art. 6 Zone territoriali omogenee

1. Ai fini dell'applicazione inderogabile dei limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici dedicati alle attività collettive, al verde pubblico e ai parcheggi, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, nelle Tavole della "Disciplina del territorio", con la specifica lettera sono individuate le zone territoriali omogenee, cos&igrave come definite all'art. 2 del citato D.M..

2. Le aree che nelle tavole relative alla "Disciplina del territorio: le aree extraurbane" ricadono al di fuori dei "centri urbani ai sensi dell'art. 55 della LR 1/05", corrispondono alle zone "E" del D.M. 1.444/68.

3. Le aree individuate nelle tavole "Disciplina del territorio" con lettera (S), Servizi e attrezzature di interesse collettivo (S), devono essere assunte quale dotazione minima inderogabile stabilita dal presente Regolamento Urbanistico.

Art. 7 Perimetro centri abitati

1. Il RU, nelle Tavv. "Disciplina del territorio: le aree urbane", individua il perimetro aggiornato dei centri abitati, ai sensi della legislazione urbanistica vigente.

2. Si considerano centri abitati tutte le aree del territorio interne al perimetro aggiornato dei centri abitati, inteso come delimitazione continua comprendente tutte le aree edificate e i lotti interclusi.

3. All'interno dei centri abitati, le aree libere intercluse, oltre a rispettare quanto previsto per l'ambito urbano di appartenenza, devono essere oggetto di interventi di manutenzione della superficie di terreno vegetale e degli impianti vegetazionali esistenti.

Art. 8 Struttura e organizzazione delle norme

1. L'organizzazione delle presenti norme è data dalle Parti, che corrispondono ai capitoli principali di cui si compone il piano; ciascuna parte è poi suddivisa per Titoli, riguardanti specifici temi all'interno di quelli, che a loro volta possono essere articolati in Capi, quando i temi trattati devono essere sviluppati in differenti ambiti e argomenti.

2. Nella "Parte prima - Disposizioni generali", sono definite le discipline che valgono in generale, per tutto il territorio comunale. Al Titolo I sono descritte le caratteristiche del regolamento urbanistico, il livello di cogenza della disciplina il grado di flessibilità nello spazio e nel tempo e a stabilire le condizioni per il suo adeguamento, raccordandolo anche al Regolamento edilizio che dovrà assumerne le indicazioni. Nel Titolo II, si disciplina il modo in cui il piano trova Attuazione, con al Capo I la definizione dei tipi d'intervento, che costituiscono il principale riferimento per gli interventi ammessi sul territorio comunale, al Capo II, i modi di intervento, ovvero con quali modalità deve essere attivata la procedura per attuare gli interventi e con quale modalità devono essere distribuiti eventuali oneri e diritti tra i proprietari. Il Capo III detta disposizioni per il dimensionamento delle previsioni del RU, riferito alle due Utoe e suddiviso per le funzioni principali e Il Capo IV disciplina la distribuzione delle funzioni, con le destinazioni d'uso ammesse nel territorio comunale e i criteri per l'insediamento delle attività commerciali. Al Capo V, vengono definite le dotazioni urbanistiche e le attrezzature di servizio pubbliche.

3. Nella "Parte seconda- Tutela e limiti d'uso delle risorse", sono dettate disposizioni garantiscono il mantenimento dell'integrità fisica del territorio di Vernio: al Titolo VIII si elencano le disposizioni per i vincoli, i beni sottoposti a tutela e le fasce di rispetto; al Titolo IX si disciplinano gli Interventi su suolo e sottosuolo e per la salvaguardia delle acque, mentre al Titolo V sono dettate le condizioni di fattibilità geologica, sismica e idraulica delle azioni di Piano. Infine, al Titolo X, vengono dettate le ulteriori condizioni alle trasformazioni del territorio, per la mitigazione degli effetti da queste derivati e per un oculato uso delle risorse esauribili e più in generale, per il rispetto e la tutela dell'ambiente.

4. Nella "Parte terza - La gestione degli insediamenti esistenti", al Titolo XII, vengono dettate le discipline generali di tutela per il territorio rurale e poi, al Titolo XIII, si disciplinano gli interventi ammessi sugli edifici esistenti e sugli spazi aperti nel territorio rurale, sulla base della classificazione del patrimonio edilizio di valore esistente, mentre al Titolo XIV vengono disciplinate le attività produttive agricole e le modalità di realizzazione dei nuovi edifici utili alla conduzione dei fondi. Al Titolo V, ci si riferisce invece al sistema degli insediamenti, con la sua articolazione in sub sistemi urbani, che costituiscono il riferimento per le principali funzioni ammissibili e in tessuti e attività prevalenti.

Art. 9 Raccordo con il regolamento Edilizio

1. La disciplina introdotta dalle presenti norme è integrata dal Regolamento Edilizio Comunale (RE), fermo restando che comunque, in caso di contrasto o difformità, prevarrà la disciplina introdotta dal R.U.

2. Fermo restando quanto stabilito dalla disciplina vigente in materia, specifica normativa sarà elaborata nella stesura del nuovo Regolamento Edilizio, relativamente all'inquinamento acustico, al risparmio energetico, al controllo degli agenti inquinanti, all'edilizia sostenibile, alla qualità urbana, alla tutela e valorizzazione degli insediamenti, secondo i disposti della vigente normativa in materia. In particolare il RE dovrà prevedere specifica normativa relativa alle forme d'incentivo economico al fine di favorire l'applicazione di tecnologie atte a garantire il risparmio energetico negli edifici e/o relative all'applicazione di tecniche e modalità costruttive particolari riferibili all'edilizia sostenibile.