Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 10 Tipi d'intervento

1. Nelle tavole della Disciplina del territorio sono individuati, attraverso le seguenti sigle, i tipi d'intervento con i quali regolamenta le opere ammissibili sugli edifici e sugli spazi aperti:

  • rs- interventi di tipo rs;
  • rc- interventi di tipo rc;
  • ri a- interventi di tipo ri a;
  • ri b- interventi di tipo ri b;
  • riAV- interventi di tipo ri AV.

2. Fermo restando che le opere e gli interventi realizzabili sugli edifici sono individuate in base ai tipi di cui al precedente comma, il riferimento alle categorie di intervento previste dal Testo Unico dell'Edilizia e dalle norme regionali per il governo del territorio rimane indispensabile per l'individuazione dei necessari titoli abilitativi, per la qualificazione degli abusi edilizi, per il calcolo degli oneri di costruzione e per tutti gli altri scopi eventualmente previsti dalla legge.

3. Ai fini delle presenti norme, l'ammissibilità di un tipo d'intervento, comporta l'ammissibilità delle opere e degli interventi previsti dai tipi che lo precedono. Nel caso in cui per edifici in ambito urbano le carte del RU non indichino alcun tipo di intervento, si intendono ammesse opere fino all'intervento ri a.

4. Gli interventi edilizi e urbanistici, ancorché previsti dal presente RU, sono effettivamente assentibili solo quando ricorrano tutti i presupposti per il rilascio dei necessari titoli abilitativi, cos&igrave come previsto dalla vigente legislazione in materia.

5. Eventuali interventi straordinari previsti per legge anche in deroga alle previsioni urbanistiche su edifici che non presentino valore storico, culturale, architettonico o per i quali debbano essere ammessi interventi eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo, potranno essere realizzati esclusivamente su edifici per i quali siano consentiti dal presente RU interventi almeno di tipo ri b.

Art. 11 Opere, interventi e manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia

1. Le opere, gli interventi ed i manufatti di cui all'art. 137 della LR 65/2014 non incidono in modo significativo o permanente sulle risorse del territorio per i loro obiettivi caratteri di precarietà costruttiva e facile amovibilità, ovvero in ragione della temporaneità di installazione.

2. Le opere, interventi e manufatti di cui al comma 1, non rilevano ai fini dei parametri urbanistici ed edilizi, fatta salva la ulteriore specificazione che la realizzazione di tali opere non deve mai far venir meno i requisiti igienico sanitari degli edifici previsti dalle vigenti normative e che i manufatti per i ricoveri degli attrezzi, come descritti nel suddetto art. 137 della LR 65/2014, potranno considerarsi irrilevanti esclusivamente quando presentino un'altezza in gronda non superiore a m. 2,20 ed una superficie coperta non superiore a mq 5,00.

Art. 12 Disposizioni sulle distanze

1. Negli interventi edilizi e urbanistici dovranno essere sempre rispettate le distanze di cui all'art. 9 del D.M.1444/68, fatte salve le deroghe ivi previste. Per distanza minima tra edifici si intende la lunghezza sul piano orizzontale del segmento più breve che congiunge una parte del fabbricato con un punto qualsiasi di un fabbricato antistante. Da tale misurazione sono esclusi:

  • - aggetti delle coperture con sporgenza non superiore a ml 1,00;
  • - pensiline con aggetto non superiore a ml 1,00.

2. Le distanze tra fabbricati potranno essere derogate, oltre che nei casi previsti all'art. 9 del D.M.1444/68, esclusivamente nei seguenti casi:

  • - quando si intenda costruire in aderenza ad un edificio esistente per una altezza ed una profondità non superiori a quelle dell'edificio esistente;
  • - in caso di demolizione e ricostruzione di un edificio con posizione e ingombro planivolumetrico identici a quelli preesistenti.

3. Sono soggette al rispetto delle distanze di legge anche tutte quelle opere che determinano la creazione di un terrapieno artificiale che superi l'altezza di m. 1,00. Le distanze tra fabbricati dovranno essere osservate anche rispetto a edifici costruiti in difformità da titolo abilitativo o in assenza di esso. La distanza di legge deve essere rispettata anche in caso di soprelevazione di edifici esistenti. La trasformazione in residenziale di locali non residenziali, o residenziali di tipo accessorio (Snr), è consentita esclusivamente se le pareti finestrate del locale stesso si collocano ad almeno 10 metri dalle pareti di eventuali fabbricati antistanti.

4. Le distanze dai confini non devono essere inferiori a 5 m e, comunque, devono essere tali da garantire sempre il rispetto delle distanze tra edifici previste dal DM 1444/68, anche in riferimento a edifici di futura costruzione. Ferma restando la inderogabilità delle distanze tra gli edifici come sopra descritta, le distanze dai confini possono essere derogate esclusivamente mediante atto pubblico registrato e trascritto, con il quale il proprietario del fondo confinante, oltre a concedere tale deroga, si impegni, in caso di eventuali future edificazioni, a rispettare una distanza dal confine di proprietà tale da garantire la distanza tra fabbricati prevista dalla vigente legislazione e dagli strumenti urbanistici.

Art. 13 Verde e altri spazi privati

1. Le aree individuate come verde privato Vp sono spazi aperti inedificabli all'interno dei quali sono tutelati, quando presenti, gli elementi di valore paesaggistico quali boschi, sistemazioni idraulico agrarie, terrazzamenti, oliveti e altre colture tradizionali, formazioni arboree ed arbustive tipiche ecc..

2. Nelle aree Vp è vietata la edificazione di nuove unità volumetriche, fatti salvi gli annessi e manufatti per l'esercizio dell'agricoltura amatoriale previsti all'interno dei centri abitati dal presente RU e i manufatti non aventi rilevanza edilizia di cui al precedente art. 11.

Art. 14 Interventi sempre ammessi nel patrimonio edilizio esistente

1. Nel patrimonio edilizio esistente sono sempre ammessi:

  • - gli interventi di manutenzione ordinaria;
  • - le opere di riparazione e conservazione delle strutture e delle finiture, di consolidamento, di ripristino degli elementi architettonici e decorativi alterati, di inserimento e adeguamento di impianti tecnologici, tutte da realizzarsi mediante tecniche e materiali originari o con essi compatibili e nel rispetto degli elementi formali, tipologici e strutturali dell'edificio;
  • - gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche purché non comportino la realizzazione di rampe o ascensori esterni, oppure di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio.

Art. 15 Interventi di conservazione

1. Il RU individua gli edifici i complessi edilizi ed i relativi spazi aperti per i quali gli interventi edilizi devono essere finalizzati alla conservazione, ovvero al mantenimento dell'integrità materiale e al recupero dell'immobile, alla protezione e alla trasmissione dei suoi valori culturali e per i quali sono pertanto consentiti gli interventi di seguito elencati:

  • interventi di tipo rs ovvero quelli di conservazione, prevenzione e restauro, di cui all'art. 29 del D.Lgs 42/2004. Tali interventi corrispondono pertanto a quelli preventivamente approvati ed autorizzati dal competente organo ministeriale sugli edifici tutelati ai sensi della parte seconda dello stesso D.Lgs 42/2004. Quando per un edificio viene indicato il tipo d'intervento rs ma lo stesso non risulta vincolato ai sensi della Parte seconda del D.Lgs 42/2004, si potrà consentire automaticamente il tipo di intervento conservativo rc.
  • interventi di tipo rc ovvero quelli comunque denominati, fino alla complessiva riorganizzazione funzionale delle singole unità immobiliari a condizione che siano rispettati nella forma, nella posizione, nei materiali e nelle finiture, gli elementi che caratterizzano il fabbricato sotto il profilo architettonico e tipologico, quali: sagoma, collegamenti verticali, copertura, solai, sistema strutturale, tipo di distribuzione funzionale, archi, architravi, decorazioni, logge, volte, gronde, grigliati e mandolati, paramenti murari. Eventuali frazionamenti delle unità immobiliari potranno essere proposti mediante Piano di Recupero con il quale si dimostri il rispetto degli elementi formali, tipologici e strutturali dell'edificio. L'utilizzo di tecniche e materiali diversi da quelli originari, quando risulti compatibile con le caratteristiche architettonico decorative dell'edificio, è consentito per necessità statiche, per introdurre elementi di contemporaneità nell'architettura degli interni, per caratterizzare gli spazi delle attività terziarie ai piani terra di edifici urbani o nel caso in cui l'utilizzo di tali tecniche e materiali non alteri la percezione visiva dell'edificio. Non è consentita la realizzazione di nuove aperture esterne. Le modifiche alla posizione ed alle dimensioni delle aperture esterne esistenti sono consentite esclusivamente quando finalizzate a ripristinare l'ordine compositivo dei fronti dell'edificio in considerazione di una originaria, o comunque precedente, configurazione a cui possa riconoscersi un maggior valore rispetto a quella attuale. Con gli interventi di tipo rc sono altres&igrave consentiti:
    • - l' abbassamento della quota di calpestio del piano terra per raggiungere la minima altezza interna indispensabile, sotto il profilo igienico sanitario, per conseguire la destinazione d'uso ammessa;
    • - la realizzazione di soppalchi e relative scale, su una superficie non superiore al 30 % di quella del locale interessato. I suddetti soppalchi e scale dovranno essere realizzati in materiali "leggeri" (legno, vetro, acciaio...) ed essere strutturalmente indipendenti.

3. Sugli edifici per i quali il presente R.U. prescrive come massimo tipo d'intervento ammesso quello di tipo rs o di tipo rc, anche gli interventi definiti al precedente art. 14, dovranno essere eseguiti con tecniche e modalità compatibili con il restauro. In particolare le finiture e gli elementi decorativi dovranno essere conservati, recuperati e consolidati utilizzando tecniche tradizionali o comunque compatibili.

Art. 16 Interventi di adeguamento e trasformazione

1. In considerazione delle opere ammesse, in relazione alle specifiche caratteristiche degli edifici oggetto di intervento, il presente RU definisce tre tipi d'intervento di seguito elencati e come specificati negli articoli seguenti:

  • ri a - nelle tavole del RU sono individuati con la sigla ria gli edifici o i gruppi di edifici nei quali sono consentiti solo interventi che garantiscano la salvaguardia delle principali caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'organismo edilizio originario, con le specifiche di cui al successivo Art. 17;
  • ri b - nelle tavole del RU sono individuati gli edifici o i gruppi di edifici nei quali sono consentiti, oltre agli interventi di tipo ria, gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui al D.P.R. 380, interventi pertinenziali, addizioni volumetriche e gli interventi di sostituzione edilizia, di cui alla LR 65/2014, alle condizioni di cui al successivo Art. 18.
  • ri AV - nelle tavole del RU sono individuati con la sigla ri AV gli edifici o i gruppi di edifici nei quali sono consentiti, oltre agli interventi di tipo rib, interventi di addizione volumetrica consistenti nel rialzamento di un piano alle condizioni di cui al successivo Art. 19.

2. Sono interventi sempre ammessi nei tre tipi d'intervento sopra indicati:

  • - gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti) all'interno dei centri abitati;
  • - interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e per le esigenze dei diversamente abili, anche in aggiunta ai volumi esistenti;
  • - la realizzazione di nuove autorimesse interrate all'interno del perimetro dei centri abitati, nel rispetto della normativa vigente, da realizzarsi nel lotto di pertinenza, compatibilmente con l'inserimento nel contesto;
  • - la realizzazione di opere pertinenziali che non costituiscono volume;
  • - la realizzazione di locali tecnici, come definiti dal DPGR 39/R.

Art. 17 Interventi di tipo ri a

1. Allo scopo di salvaguardare il valore storico-testimoniale ed eventuali elementi architettonici e decorativi riconosciuti di rilievo, nel tipo d'intervento ria, salvo quanto disposto ai successivi comma, dovranno essere sempre rispettati - nella forma, nella posizione, nei materiali e nelle finiture - gli elementi che caratterizzano il fabbricato sotto il profilo architettonico e tipologico, quali: sagoma, collegamenti verticali, copertura, solai, muri e strutture portanti, archi, architravi, decorazioni, logge, volte, gronde paramenti murari, grigliati e mandolati, elementi decorativi.

2. Per gli edifici per i quali il RU ammette il tipo di intervento ri a sono consentite:

  1. a) le trasformazioni da realizzarsi all'interno dell'involucro edilizio esistente, fino alla complessiva riorganizzazione funzionale dell'edificio. E' altresì consentito lo spostamento dei solai a condizione che tale spostamento non generi alcuna necessità di modificare l'aspetto esteriore dell'edificio e che non si creino ulteriori piani, ad eccezione di quello eventualmente ricavabile nel sottotetto.
    L'utilizzo di tecniche e materiali diversi da quelli originari è consentito esclusivamente per necessità statiche e per introdurre elementi di contemporaneità nell'architettura degli interni.
  2. b) limitate modifiche dell'aspetto esteriore degli edifici, a condizione che la nuova configurazione dei fronti presenti un assetto compositivo equilibrato e pienamente riconducibile ai caratteri formali, tipologici e strutturali dell'edificio interessato dall'intervento e degli edifici di impianto storico a quello assimilabili nello stesso contesto di riferimento.
    L'utilizzo di tecniche e materiali diversi da quelli originari è consentito esclusivamente per caratterizzare le aperture dei locali al piano terra destinati ad attività terziarie, a condizione che tali tecniche e materiali risultino compatibili con le caratteristiche architettoniche e decorative dell'edificio e del contesto urbano in cui si collocano.

3. Quando l'intervento non produca il venir meno dei requisiti igienico sanitari, logge e tettoie inglobate o aderenti al piano terra di edifici esistenti potranno essere chiuse con vetrate collocate in posizione arretrata rispetto al filo interno della muratura e sostenute mediante strutture non visibili dall'esterno.

4. Il tipo d'intervento ria può comportare anche il ripristino di edifici o parti di essi crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, come previsto all'art. 85 delle presenti Norme.

5. Esclusivamente per gli edifici in territorio extraurbano, dimostrando l'impossibilità dell'adeguamento alle vigenti norme per le zone sismiche con idonea relazione strutturale a firma di tecnico abilitato, si potrà anche prevedere:

  • - la demolizione con ricostruzione filologica dell'intero edificio, intendendo per ricostruzione filologica la realizzazione di un organismo edilizio "com'era, dov'era" quello preesistente e quindi con stessa collocazione, sagoma e ingombro planivolumetrico e con modalità costruttive e tecniche originarie e stesse caratteristiche dei materiali, anche di finitura, che devono risultare dello stesso tipo a quelli preesistenti, nel rispetto dei caratteri tipologico-architettonici debitamente rilevati e documentati e delle eventuali ulteriori prescrizioni dettate dagli strumenti urbanistici e dagli atti vigenti e fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

Art. 18 Interventi di tipo rib

1. Il tipo d'intervento rib, in aggiunta a quanto previsto per il tipo ria, consente:

  1. a) tutti gli interventi, comunque denominati, fino alla demolizione e ricostruzione, anche non fedele, dell'organismo edilizio, senza aumento di volume edificabile o di superficie edificabile;
  2. b) la demolizione con ricostruzione, anche non fedele di edifici residenziali, con contestuale aumento di volume edificabile, fino ad un massimo del 20% di quello preesistente e comunque non oltre i 70 mq di superficie edificabile e a condizione che sia garantito:
    • - l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti tecnologici e dispositivi volti al risparmio energetico, consentano al nuovo edificio il raggiungimento di prestazioni energetiche globali particolarmente qualificanti, superiori comunque ai minimi di legge;
    • - il raggiungimento di una migliore qualità architettonica, anche in relazione al contesto urbanistico e paesaggistico;
    • - il raggiungimento della dotazione minima di parcheggi pertinenziali non inferiore a 1mq/10mc e comunque almeno pari ad un posto auto per ogni unità immobiliare risultante.
  3. c) la soprelevazione di edifici residenziali in ambito urbano, fino ad un massimo di 50 cm, per raggiungere un'altezza media del piano sottotetto pari:
    • - a ml 2,70, al fine di renderlo abitabile;
    • - a ml. 2,40 al fine di realizzare spazi accessori e di servizio, anche condominiali.
    • Tali soprelevazioni sono consentite purché riguardino l'intera copertura dell'edificio, anche quando essa risulti frazionata in più unità;
  4. d) l'ampliamento una tantum di unità abitative a destinazione residenziale comprese in edifici uni o bifamiliari collocati su lotti isolati, all'esterno della sagoma, fino ad un massimo di 25 mq di superficie edificabile o 60 mc di volume edificabile; tali ampliamenti sono pertanto esclusi per gli edifici residenziali a schiera o in linea;
  5. e) per gli edifici ed unità immobiliari ad uso residenziale in ambito urbano l'ampliamento una tantum fino ad un massimo del 10% del volume edificato e legittimo esistente alla data di approvazione del RU, anche mediante interventi nel resede di pertinenza;
  6. f) per gli edifici ad uso artigianale industriale ubicati nelle "aree della produzione" è consentito l'ampliamento, fino ad un massimo del 20% della Superficie Coperta legittima esistente, a condizione che con l'ampliamento da realizzare non sia superato il rapporto di copertura del 60% sul lotto di riferimento e che, mediante Progetto Unitario Convenzionato di cui all'art. 28-bis del DPR 380/01, sia prevista la sistemazione e riqualificazione del lotto, con miglioramento dell'arredo vegetazionale e realizzazione lungo i fronti stradali di aree pubbliche a verde e/o parcheggio, in ragione del 50% della Superficie Coperta in ampliamento e comunque per una estensione di almeno 200 mq; l'altezza massima consentita è quella degli edifici esistenti sul lotto dell'intervento;
  7. g) per gli edifici a destinazione d'uso agricola sono consentiti, quando realizzati dagli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP), gli interventi di cui all'art. 71, comma 1bis della LR 65/2014 e, mediante PAPMAA, gli interventi di cui all'art. 72 della stessa legge.
  8. Gli interventi di cui ai punti b), c), d) ed e) sono tra loro alternativi e non cumulabili.

2. Gli interventi di demolizione con ricostruzione devono altres&igrave osservare le seguenti condizioni:

  1. i) per gli edifici in territorio extraurbano si dovrà garantire l'utilizzo di caratteri architettonici propri dell'edilizia rurale e il rispetto del successivo Art. 89 - Discipline riguardanti i caratteri degli edifici, oppure, in alternativa si potranno introdurre elementi e caratteri riferiti a linguaggi contemporanei e materiali innovativi, anche al fine di creare nuovi paesaggi di qualità, evitando comunque caratterizzazioni urbane e il ricorso a banalizzazioni vernacolari.
  2. ii) per gli edifici collocati in ambiti urbani che hanno raggiunto compiutezza per omogeneità degli edifici presenti e per l'impianto urbanistico, cos&igrave come individuati con apposito segno grafico nelle tav. Discipline del Territorio - Le aree urbane, purché si dia luogo ad una soluzione coerente con i caratteri consolidati prevalenti dello stesso contesto di riferimento e che il progetto dimostri il rispetto dell'immagine consolidata dei luoghi e degli equilibri formali esistenti.

3. Nel caso di complessi edilizi per i quali è ammesso il tipo di intervento rib, pur privi di particolare valore, ma realizzati secondo un progetto unitario e quindi connotati in maniera unitaria, cos&igrave come individuati nelle Tavole del RU riferite agli ambiti urbani, si dovranno rispettare le scelte progettuali originarie senza introduzione di elementi, anche di finitura, atipici e non consoni rispetto al contesto architettonico esistente, fatta salva la possibilità di modifiche estese all'intero complesso edilizio. Per gli edifici collocati in ambiti urbani riconosciuti come Interventi Unitari (IU) e individuati con apposito segno grafico nelle tavv. Discipline del Territorio - Le aree urbane, in scala 1:2000, eventuali ristrutturazioni con modifiche ai caratteri architettonici ed alle finiture, potranno avvenire attraverso un progetto unitario, senza addizioni e purché si dia luogo ad una soluzione coerente con i caratteri consolidati prevalenti dello stesso contesto di riferimento e che il progetto dimostri il rispetto dell'immagine consolidata dei luoghi e degli equilibri formali esistenti.

4. Negli edifici ricadenti nella categoria d’intervento "rib" sarà possibile realizzare “serre solari” così come disciplinato dal regolamento regionale in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio.

Art. 19 Interventi di tipo ri AV

1. Il tipo d'intervento ri AV consente la sopraelevazione di edifici residenziali ad un solo piano abitabile fuori terra, allo scopo di realizzare un nuovo piano abitabile, fino ad una altezza massima in gronda pari a m 7,50 e nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • - l'intervento deve essere limitato all'edificio principale, senza interessare i volumi secondari e non deve comportare l'aumento della superficie coperta nel lotto fondiario di riferimento;
  • - l'intervento può comportare la formazione di non più di una unità immobiliare aggiuntiva.

2. Le sopraelevazioni di un piano abitabile dell'edificio di tipo ri AV precludono la possibilità di altri incrementi di superficie utile lorda (SUL) rientranti negli interventi di tipo ri b, cos&igrave come definiti al comma 1, lett. a), b) e c) del precedente art. 18.

Art. 20 Sostituzione edilizia

1. Sono interventi di sostituzione edilizia quelli definiti all'art.134, comma 2, lettera l, della LR 65/2014. Con gli interventi di sostituzione edilizia degli edifici esistenti è consentito un incremento di SUL pari al 20% di quella originaria, come specificato al precedente art. 18 per la ri b.

Art. 21 Nuova edificazione

1. Gli interventi di nuova edificazione sono quelli definiti all'art.3, comma 2, lett e) del D.P.R. 380/2001.

Art. 22 Ristrutturazione urbanistica

1.Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono quelli definiti all'art. 3, lett. f) del D.P.R. 380/2001.