Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 48 Il vincolo idrogeologico

1. Sono sottoposte a vincolo idrogeologico le aree individuate ai sensi del R.D. n° 3267 del 30.12.1923 e quelle previste dalla L.R. 39/2000, anche se non comprese nella perimetrazione del suddetto R.D. (art. 37 e 38, L.R. 39/2000).

2. Gli interventi su dette aree sono regolati dal R.D. n° 3267 del 30.12.1923, dalla L.R. 39/00 e relativo REGOLAMENTO FORESTALE REGIONALE dell'8 agosto 2003, n. 48 (48/R).

3. Ogni intervento di trasformazione di queste aree che preveda interventi sul suolo eccedenti le normali pratiche agrarie è soggetto al nulla osta secondo le procedure dettate dalla Legge Forestale e dai suoi regolamenti di attuazione.

Art. 49 Il vincolo paesaggistico

1. Il RU, in conformità con quanto stabilito dalla disciplina del PIT, salvaguarda i beni paesaggistici soggetti a tutela. Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, gli immobili e le aree specificatamente individuati a termini dell'Art. 136 e 142 e sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 143 e 156 dal PIT della Regione Toscana e s.m.i..

2. Per quanto riguarda le aree dichiarate di notevole interesse pubblico, in particolare per la zona circostante l'abbazia di Monte oliveto Maggiore, di cui al D.M 23.05.1972 e per la zona comprendente le aree verdi collinari adiacenti al centro storico di Asciano, le trasformazioni ammissibili devono essere coerenti con le motivazioni espresse nel decreto, come recepiti dal PIT avente valore di Piano Paesaggistico regionale, con obiettivi, direttive e prescrizioni, rispettivamente nella scheda n° 14-e nella scheda n° 245-1977.

Art. 50 Il vincolo storico artistico

1. Il vincolo storico artistico riguarda gli edifici o i complessi edilizi di interesse storico soggetti al D.Lgs. 42/2004.

2. Gli interventi consentiti sui beni di valore storico artistico, riportati negli elenchi degli edifici vincolati e comunque sui beni assoggettati alle disposizioni del D.Lgs. 42/2004, sono esclusivamente gli interventi previsti all'art. 29 dello stesso decreto.

3. Per l'approvazione di tali interventi dovranno essere acquisiti tutti i pareri, nulla osta ed atti di assenso comunque denominati a termini di legge.

Art. 51 Aree di interesse archeologico

1. Nelle aree di interesse archeologico ogni azione di trasformazione, sia connessa ad interventi urbanistico-edilizi, sia che attenga alle sistemazioni agrarie e dell'assetto ambientale e paesaggistico, è condizionata alla salvaguardia di eventuali possibili rinvenimenti e scoperte di natura archeologica.

2. Le Tavole "Disciplina del territorio" individuano le aree potenzialmente sensibili dal punto di vista archeologico e per le quali ogni intervento che preveda scavi o movimenti terra superiori ai 50 cm è soggetto al preventivo parere da parte della competente Soprintendenza archeologica.

Art. 52 I boschi

1. Il bosco, Ai sensi dell'art. 1, comma 2 e dell'art. 2 della L.R. n. 39/2000, è un bene di rilevante interesse pubblico il cui indice forestale deve essere mantenuto ai fini della conservazione della biodiversità e della tutela delle risorse genetiche autoctone e degli habitat naturali. I boschi, cos&igrave come definiti dall'art. 3 della L.R. n. 39/2000 integrata e modificata dalla L.R. n. 6/2001, e dal successivo regolamento di attuazione (Dec. P.G.R.T 8 agosto 2003 n°48/R), si riferiscono alla copertura di vegetazione arborea forestale spontanea o d'origine artificiale.

2. Secondo quanto previsto dall'art. 37, L.R. n. 39/2000, il territorio coperto da bosco è sottoposto a vincolo idrogeologico e a vincolo paesaggistico. Tale vincolo ricomprende le aree individuate all'interno del D. Lgs. del 22 Gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, come foreste e boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e quelle sottoposti a vincolo di rimboschimento.

3. La trasformazione dei boschi, le utilizzazioni forestali ed i relativi atti di pianificazione sono regolati dalla Legge Forestale e dai suoi regolamenti di attuazione. A tale regolamento devono attenersi anche gli interventi relativi a tagli colturali per le ripuliture e sfolli e i tagli fitosanitari.

4. Gli interventi per valorizzare le funzioni ricreative e sociali delle aree boscate sono ammessi e favoriti, purché le opere non incidano negativamente sul territorio e non si danneggino alberi monumentali, habitat o specie prioritarie, ai sensi della Direttiva habitat 92/43 e della LR 56/2000 e non comportino disturbo per le specie, animali o vegetali, presenti e tutelate.

5. Nelle aree coperte da boschi, cos&igrave come definite dalla LR 39/2000 è vietata la costruzione di edifici di ogni genere, inclusi quelli di tipo precario nonché la chiusura di strade, dei sentieri e dei passaggi di ogni tipo. Sono vietate le recinzioni, ad eccezione di quelle funzionali all'allevamento del bestiame ammesso dalla Legge Forestale e dai suoi regolamenti di attuazione. E' altresì vietato:

  • - il taglio raso delle piante e l'estirpazione degli arbusti e dei cespugli nei boschi e nei terreni vincolati per scopi idrogeologici salvo nei casi previsti e disciplinati dal regolamento forestale;
  • - l'apertura di nuova viabilità se non quella attinente la conduzione dei fondi e quella per opere pubbliche;
  • - l'abbandono di rifiuti e materiali di ogni tipo.

Art. 53 Difesa del suolo e sottosuolo

1. L'obiettivo del mantenimento della stabilità dei terreni e, più in generale, degli equilibri idrogeomorfologici consolidatisi nel tempo, è conseguito attraverso la regolamentazione delle attività antropiche secondo pratiche compatibili con la necessità di mantenere un'adeguata copertura vegetale del suolo e la necessità di assicurare alle acque di scorrimento superficiale un'efficiente rete di deflusso e di convogliamento verso un recapito ben definito. Fatte salve le disposizioni del Regolamento di attuazione della L.R. n.39/00 "Legge forestale della Toscana" (Regolamento Regionale n. 48R del 08/08/2003), le prescrizioni e gli indirizzi che seguono dovranno essere ottemperati nella documentazione presentata a supporto delle richieste dei titoli abilitativi, dei piani attuativi e dei piani aziendali, e per le quali è richiesta una relazione geologica e/o geologico-tecnica e/o idrologico-idraulica.

a. Infrastrutture viarie:

  • - i rilevati delle infrastrutture viarie non potranno in nessun caso alterare il corso delle acque superficiali incanalate. Allo scopo di mantenere il collegamento "monte-valle" delle acque di superficie si dovranno prevedere opportune "luci" di passaggio appositamente aperte nella struttura del rilevato, la cui efficienza dovrà essere supportata da uno studio idrologico-idraulico appositamente redatto secondo le modalità riconosciute dalla Regione Toscana;
  • - i sottopassi e le botti per l'attraversamento dei fossi da parte della rete viaria dovranno essere dimensionati in modo da evitarne il restringimento della sezione di deflusso oltre a permettere le operazioni di manutenzione periodica rispetto all'intasamento ed all'interrimento;
  • - l'allontanamento delle acque piovane dai piani viari dovrà avvenire recapitando le stesse direttamente alla rete idrografica con appositi manufatti di raccolta messi in opera con funzionalità antierosiva;
  • - per le strade sterrate e/o non asfaltate, la viabilità poderale ed i sentieri si dovrà prevedere la realizzazione di sciacqui laterali sistemati in modo da evitare l'innesco di fenomeni di erosione incanalata nei terreni di sgrondo adiacenti.

b. Riduzione degli effetti dell'impermeabilizzazione del suolo:

  • - tutti i tipi di impianti artificiali dovranno essere realizzati in modo da non alterare la funzionalità idraulica del contesto in cui si inseriscono garantendo il mantenimento dell'efficienza della rete di convogliamento e di recapito delle acque superficiali;
  • - i progetti relativi alla realizzazione di sistemazioni esterne, parcheggi, viabilità e rilevati, dovranno essere tesi ad evitare l'ulteriore impermeabilizzazione superficiale rispettando le seguenti regole:
  • -la realizzazione di nuovi edifici dovrà garantire il mantenimento di una superficie permeabile pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria di pertinenza del nuovo edificio in base agli indici di superficie coperta, salvo eventuali ulteriori prescrizioni contenute nelle presenti norme;
  • -si devono utilizzare sistemazioni che favoriscano la loro dispersione per processi lenti; i nuovi spazi pubblici e privati destinati a piazzali, parcheggi e viabilità pedonale e/o meccanizzata, dovranno essere realizzati con modalità costruttive che consentano l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque;
  • -il convogliamento delle acque piovane in fognatura o in corsi d'acqua dovrà essere evitato quando sia possibile dirigere le acque meteoriche in aree adiacenti permeabili, senza che si determinino danni dovuti a ristagno, o in cisterne interrate;
  • -sono possibili eccezioni a tali disposizioni esclusivamente per dimostrati motivi di sicurezza igienico-sanitaria e statica, o di tutela dei beni culturali e paesaggistici.

c. Sbancamenti, scavi e rinterri:

  • - tutti gli sbancamenti e gli scavi in terreno sciolto e/o lapideo che comportino modificazioni permanenti e rilevanti della morfologia del terreno dovranno essere provvisti, a monte degli stessi, di adeguate opere di drenaggio per la raccolta e il convogliamento delle acque meteoriche nella rete di scolo esistente;
  • - il rinterro degli scavi e/o degli sbancamenti dovrà assicurare il ripristino della morfologia originaria e delle condizioni di stabilità delle pareti naturali, utilizzando materiali terrigeni simili a quelli esistenti in loco adeguatamente compattati e addensati, anche mediante tecniche di rinaturalizzazione guidata.

d. Reti interrate:

  • - la messa in opera degli impianti a rete tecnologici dovrà evitare, di norma, la variazione e/o l'alterazione del reticolo di deflusso delle acque superficiali;
  • - qualora l'intervento preveda modifiche al percorso delle acque di scorrimento superficiale si dovrà individuare una nuova via di deflusso, di sicuro recapito, che non comporti concentrazioni e ristagni di acque nelle aree di intervento ed in quelle limitrofe;
  • - i lavori di chiusura degli scavi dovranno garantire il ripristino delle condizioni morfologiche preesistenti.

e. Fognature:

  • - tutti gli interventi di nuovo impianto della rete fognante dovranno privilegiare il completamento della rete stessa estendendola alle aree insufficientemente servite;
  • - per i nuclei e per le abitazioni isolate, lo smaltimento delle acque reflue potrà essere organizzato mediante impianti di depurazione non allacciati alla fognatura che sfruttino le tecniche della sub-irrigazione e/o della fitodepurazione previa attenta valutazione dei possibili effetti negativi sia sulla stabilità del terreno sia sulla qualità delle acque di falda;
  • - sono da evitarsi lo sviluppo dei nuovi tratti di rete fognaria nella fascia di territorio larga 50 m che si sviluppa lungo i corsi d'acqua; sono altresì incentivati le azioni di delocalizzazione dei tratti della rete esistente.

f. Regimazione delle acque superficiali incanalate:

  • - Le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua (naturali e artificiali) saranno finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità eco-biologica ed alla agevolazione della fruizione pubblica. Esse dovranno essere concepite privilegiando le tecniche costruttive proprie dell'ingegneria naturalistica.

g. Canalizzazioni agricole

  • - tutti gli interventi che coinvolgono parti di terreno agricolo dovranno essere volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo, in ogni caso, al ripristino della loro funzionalità laddove questa risulti essere stata manomessa dagli interventi precedenti;
  • - non è consentito interrompere la continuità del deflusso nei fossi e nei canali di scolo delle aree agricole senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate e/o deviate dalla sede originaria;
  • - i proprietari ed i conduttori dei terreni utilizzati per le attività agricolo-forestali dovranno garantire la corretta regimazione delle acque superficiali in modo da limitare l'azione erosiva sul suolo da parte delle acque di scorrimento superficiale. A tale scopo si dovranno adottare e mantenere in efficienza sistemazioni idrauliche adeguate alle pratiche agricole in uso.

h. Intubamenti;

  • - sono vietati gli intubamenti, ad eccezione che per i passi carrai, e tutte le operazioni che possono portare all'interramento dei fossi quando non si provveda a definire, in alternativa, un nuovo percorso e un nuovo recapito per le acque di deflusso.

2. GEOSITI. I Geositi ed ogni altra emergenza geologica sono soggetti a tutela assoluta, che si applica anche alle relazioni con il contesto naturale e ambientale (PTCP art 10.6)

Art. 53bis Cave

Il Piano Regionale delle Attività Estrattive, di Recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili, in seguito denominato PRAER, nel territorio del Comune di Asciano prevede:

  • - per il Settore I: n. 3 siti di risorsa/giacimento;
  • - per il Settore II: n.1 sito di risorsa giacimento
risorse
codice settore località superficie (ha) materiale quadrante
902 I 12 I S. Alberto 50,05 Calcari 121 IV
902 II 4 I Castelnuovo Scalo 20,33 Argille 121 IV
902 III 4 I Castelnuovo Scalo 5,54 Argille 121 IV
OR 902 II 2 II Serre di Rapolano 27,97 Travertino chiaro 121 IV
giacimenti
codice settore località superficie (ha) materiale
902 I 12 I S. Alberto 50,05 Calcari 121 IV
902 II 4 I Castelnuovo Scalo 20,33 Argille 121 IV
902 III 4 I Castelnuovo Scalo 5,54 Argille 121 IV
OR 902 II 2 II Serre di Rapolano 15,35 Travertino chiaro 121 IV
L'ultimo numero riportato nel codice individua la litologia (2: travertini attuali e recenti; calcari detritico organogeni; 4: depositi argillosi di origine fluvio lacustre o marina, talvolta con lenti di sabbia e/o ghiaia o gesso; 12: calcari ben stratificati con o senza intercalazioni marnose, calcari litografici, selciferi, nodulari, calcareniti).

La Legge Regionale 3 novembre 1998, n. 78, oggi in gran parte abrogata, stabiliva che a seguito dell'approvazione del PRAER, avvenuta il 27 febbraio 2007, con Delibera del Consiglio Regionale della Toscana n. 27, fosse demandato alle Province il compito di elaborare il proprio atto di pianificazione di settore in materia di attività estrattiva. Nella medesima legge e nel PRAER erano inoltre stabiliti i contenuti minimi del Piano delle Attività Estrattive di Recupero delle aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili della Provincia, in seguito denominato PAERP, così individuati:

  • la specificazione del quadro conoscitivo delle risorse estrattive, dei giacimenti, dei materiali recuperabili assimilabili individuati dal PRAER e delle risorse essenziali del territorio potenzialmente interessate dai processi estrattivi, nonché il censimento delle attività estrattive in corso;
  • le prescrizioni localizzative delle aree estrattive in relazione al dimensionamento e ai criteri attuativi definiti dal PRAER, ai fini della pianificazione comunale di adeguamento, precisando i criteri e i parametri applicati nella redazione del PAERP per la valutazione degli effetti territoriali, ambientali e igienico-sanitari sulla base delle prescrizioni del PRAER;
  • le interrelazioni con gli altri piani di settore regionali e provinciali interessati;
  • i termini, comunque non superiori a sei mesi, per l'adeguamento della pianificazione comunale al PAERP;
  • le eventuali misure di salvaguardia di cui all'art. 51, comma 3, lettera c, della L.R. 1/2005; (ex art. 21 L.R. 5/1995);
  • il programma di monitoraggio del PAERP anche ai fini della verifica del rispetto del dimensionamento definito dal PRAER.

Il PAERP di Siena, approvato con Delibera del Consiglio Provinciale 18 novembre 2010, n. 123, definisce le Prescrizioni localizzative dei quattro siti previsti nel territorio comunale di Asciano che sono S. Alberto, Poggio dei Sodi (Castelnuovo Scalo), Castelnuovo Scalo Nord (Castelnuovo Scalo) e Acquaviva (Serre di Rapolano), e le relative norme. Il presente articolo recepisce e integra quanto previsto dal PRAER e dal PAERP.

Disposizioni comuni a tutte le aree estrattive

Qualora una stessa area estrattiva sia in disponibilità di più di un soggetto interessato a esercitare l'attività di escavazione il Comune adotta le procedure di cui all'art. 28 della LR 35/2015, promuovendo la costituzione di un consorzio volontario. Nei casi in cui, in relazione al contesto paesaggistico-geomorfologico, alle dimensioni e alle condizioni di accessibilità dell'area estrattiva, si renda necessario realizzare infrastrutture comuni di servizio all'attività estrattiva (strade di accesso e carreggio, recinzione perimetrale, impianti di lavorazione primaria e secondaria, servizi, ...) da condividere tra i diversi gestori, sarà da preferire la realizzazione di un progetto di coltivazione e recupero ambientale unico per tutta l'area.

Nel caso in cui un'area estrattiva sia interessata da vincoli condizionanti, il progetto di coltivazione e il relativo progetto di recupero dovranno tenerne conto, prevedendo le necessarie azioni di mitigazione e minimizzazione degli impatti prevedibili.

Per quanto concerne le prescrizioni per il contenimento dell'impatto visivo, i progetti di coltivazione, dovranno essere impostati su lotti di dimensioni areali e di cubatura tali da prevedere, per quanto possibile, la contestualità tra le attività di coltivazione e le attività di recupero ambientale; dovrà inoltre essere ridotto il più possibile il periodo temporale di esposizione visiva della porzione di cava interessata dalle lavorazioni. In ogni caso non sono attuabili progetti di coltivazione che prevedano l'esecuzione degli interventi di recupero morfologico e vegetazionale solo al termine del completo sfruttamento della cava. L'esercente dell'attività potrà richiedere annualmente lo svincolo dalla polizza fideiussoria prestata a garanzia dell'esecuzione del progetto generale di recupero ambientale, relativamente alla quota parte degli oneri relativi ai lavori eseguiti. Se la cava ricade nel cono di visibilità di recettori sensibili di interesse paesistico, si dovrà provvedere a schermare con essenze vegetali autoctone (arboree e arbustive) la parte esposta della cava. Tali piantumazioni potranno costituire le fasi preliminari del progetto di recupero ambientale vegetazionale.

Il materiale di scoperchiatura del giacimento (suolo ed eventuale materiale sterile) dovrà essere conservato all'interno dell'area estrattiva e riutilizzato in fase di recupero morfologico. Il suolo dovrà essere conservato con gli accorgimenti necessari al fine di evitarne il dilavamento a opera delle acque di precipitazione meteorica; qualora sia previsto il suo stoccaggio per un periodo superiore a un anno si dovrà prevedere il suo inerbimento. Per la ricostituzione del suolo in fase di recupero morfologico potrà essere impiegato anche compost di qualità, certificato.

La tecnica di escavazione dovrà essere scelta in funzione delle caratteristiche del giacimento oggetto di coltivazione. Il progetto dovrà contenere una relazione che dia conto della scelta della tecnica di escavazione più idonea e adottata, valutando attentamente tutte le possibili alternative. L'uso dell'esplosivo è ammissibile solo dove ne sia dimostrata la reale necessità e l'inefficacia delle altre tecniche di escavazione e dove sia dimostrato che il suo impiego rispetto ad altri sistemi di scavo non comporti impatti rilevanti e irreversibili sul contesto territoriale e ambientale; in tali casi potranno essere utilizzati esclusivamente prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive. E' ammesso l'utilizzo dell'esplosivo all'interno di aree SIR, ZPS, o Riserve naturali, unicamente nei casi sopra indicati e previa valutazione di incidenza; tale valutazione dovrà essere condotta anche nei casi in cui l'esplosivo sia impiegato in aree estrattive ubicate al contorno delle suddette aree di tutela.

I progetti di coltivazione dovranno essere corredati da uno studio dettagliato delle emissioni acustiche che ne valuterà la compatibilità con i ricettori presenti, al fine di prevedere efficaci misure di mitigazione dei rumori e delle vibrazioni in misura tale da contenere i valori nei limiti previsti dalla normativa vigente, specialmente in corrispondenza di centri abitati o di residenze sparse, posti in prossimità dell'area estrattiva.

Il progetto di escavazione sarà corredato di uno studio dettagliato delle emissioni diffuse di polveri sottili che analizzerà in modo attento tutte le attività sorgenti, quantificherà le emissioni orarie, ne valuterà la compatibilità con i ricettori presenti, ne determinerà i sistemi di abbattimento e le eventuali attività di monitoraggio se necessarie. Per quanto concerne le prescrizioni relative al contenimento dell'impatto relativo alle emissioni diffuse di polveri sottili nell'atmosfera, dovranno essere utilizzate tecniche di coltivazione e di recupero ambientale che assicurino l'abbattimento delle stesse sia in cava, sia nel trasporto dei materiali all'esterno di essa. L'elaborazione dello studio sulle emissioni diffuse di polveri sottili dovrà essere redatto in conformità a quanto stabilito dall'Allegato 2 al Piano Regionale per la Qualità dell'Aria approvato dal Consiglio Regionale con delibera 18 luglio 2018, n. 72 e in particolare ai sensi delle Linee Guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti.

Al fine di minimizzare i rischi di instabilità dei fronti di scavo e dei versanti interessati dagli scavi nelle aree estrattive, i progetti di coltivazione dovranno essere impostati in modo da evitare la formazione di ristagni d'acqua nelle aree di cava, causati dall'eventuale accumulo di acque di precipitazione meteorica e di scorrimento superficiale; è ammessa la formazione di bacini di raccolta, funzionali alla conduzione dell'attività estrattiva, che dovranno essere oggetto di progettazione nell'ambito del piano di coltivazione della cava e di relativa autorizzazione ai sensi delle norme in materia di concessione di derivazione di acque pubbliche. Gli interventi di recupero ambientale e di definitiva messa in sicurezza dei siti estrattivi devono essere previsti nel progetto, secondo cronoprogrammi che dovranno indicare, con cadenza al massimo biennale la successione degli interventi di sistemazione dei lotti escavati, contemporaneamente all'escavazione di nuovi lotti previsti nel progetto. Per quanto concerne la gestione dei rifiuti da attività di estrazione dovranno essere rispettate le norme di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117. Per quanto concerne la gestione degli altri rifiuti speciali prodotti durante le varie fasi di lavorazione dovranno essere rispettate le norme di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ogni progetto di coltivazione dovrà essere dotato di un apposito Piano di Gestione dei rifiuti finalizzato a incentivarne il recupero e/o il riutilizzo nonché il loro corretto smaltimento.

Nei siti di cava potranno di regola svolgersi anche attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi provenienti da attività di costruzione e demolizione (in seguito denominati C&D). In tal caso sia il piano di coltivazione che il piano di gestione dei rifiuti dovranno fare specifico riferimento a tale attività.

Al fine di assicurare la tutela delle acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento, nella gestione dei materiali di cava, dei prodotti di dilavamento dalle superfici esposte dall'attività di escavazione e di sistemazione delle pertinenze del sito estrattivo, dovranno essere adottate misure di contenimento dei detriti e dei sedimenti, onde evitarne il deflusso nel reticolo idrografico esterno all'area estrattiva. Il progetto di coltivazione e recupero della cava dovrà contenere il Piano di gestione delle acque meteoriche dilavanti, ai sensi della DPGR 8 settembre 2008, n. 46/R e ss.mm.ii. che dovrà privilegiare il riutilizzo di tali acque nel ciclo produttivo dell'attività, limitando allo stretto necessario gli attingimenti di acque superficiali e sotterranee. Per il trattamento delle acque dilavanti e di processo si dovranno privilegiare soluzioni tecnologiche che permettano un minore impegno di superficie (quali nastropresse, filtropresse, eccetera), limitando la realizzazione di bacini di decantazione.

Per le aree estrattive di materiali ornamentali, premesso che l'utilizzazione della risorsa lapidea deve essere tesa alla massima valorizzazione degli stessi, si dovrà tenere conto delle seguenti indicazioni e prescrizioni:

  • sono definiti materiali per usi ornamentali: marmi, cipollini, arenarie, graniti, sieniti, alabastri, ardesie, calcari, travertini, tufi, trachiti, basalti, porfidi, ofioliti. I materiali per usi ornamentali si distinguono in due sottogruppi: materiali da taglio: i materiali destinati alla produzione di blocchi, lastre e affini; derivati dei materiali da taglio: materiale proveniente dalla coltivazione di cave di materiali per uso ornamentale, a cui è connesso per dislocazione e contiguità, non idoneo alla produzione di blocchi, lastre ed affini, listelli, nonché materiali di sfrido della riquadratura e del taglio effettuato in cava, destinato alla commercializzazione e oggetto dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva e del progetto di coltivazione che ne stima le quantità;
  • la percentuale minima di resa in materiale ornamentale, come descritto al punto precedente, deve essere del 20% calcolata sui materiali da taglio, con verifiche su base annuale e sulla base delle previsioni del progetto di coltivazione complessivo. I comuni adottano soluzioni finalizzate alla verifica del rispetto di tali quantitativi minimi sia in fase di autorizzazione dei progetti di coltivazione sia, soprattutto, attraverso una puntuale azione di vigilanza nella conduzione delle attività. I progetti dovranno dettagliare la tipologia di derivati dei materiali da taglio e stimarne la quantità, per gli effetti previsti dalla L.R. 35/2015;
  • il progetto di coltivazionedovrà specificare qualità e quatità prodotte dei derivati da materiali da taglio definiti dal punto 2.2. del comma 1 dell'art. 2 della L.R. 35/2015;
  • la tecnica di escavazione deve essere funzionale all'utilizzo ornamentale dei materiali. L'uso dell'esplosivo è vietato; l'uso del martellone è vietato come tecnica principale di coltivazione mentre può essere ammesso per operazioni di scoperchiamento del giacimento, realizzazione e demolizione di piste di arroccamento e di altre infrastrutture, per il disgaggio, per il modellamento in fase di recupero e per la frantumazione delle porzioni rocciose non sfruttabili a fini ornamentali; per quest'ultimo caso dovrà essere dimostrata la necessità di eseguire tali operazioni all'interno dell'area estrattiva.

Per quanto concerne le prescrizioni relative a garantire l'assenza di trasformazioni irreversibili dell'assetto idrogeologico e delle falde idriche e il mantenimento dei livelli qualitativi e quantitativi delle acque di falda preesistenti agli interventi di escavazione, non dovrà essere modificata la geometria degli spessori di depositi inerti naturali che ospitino una falda acquifera permanente oppure che siano comunque rilevanti per l'ambiente e per gli habitat, per tutto lo spessore dell'escursione freatica. A tutela della potenzialità di accumulo idrico e della qualità chimico-fisica della risorsa sotterranea, il franco tra la superficie di massima escavazione e il livello di massima escursione della falda, ove presente, dovrà essere di almeno un metro. La quota del livello piezometrico verrà registrata prima dell'approvazione del progetto di coltivazione e sarà costantemente monitorata da tecnici del comune o da altri da esso incaricati allo scopo.

La conformazione e la gestione delle cave non dovranno produrre modifiche significative nel deflusso idrico superficiale. In caso di interventi di risistemazione che prevedano la formazione di uno specchio d'acqua permanente, questo non potrà essere collocato lungo un corso d'acqua preesistente né intercettarne i sedimenti e le acque (per scorrimento superficiale o sotterraneo).

I progetti di recupero ambientale dovranno essere sempre realizzati e approvati sulla base dei valori paesaggistici, ambientali e territoriali dell'area interessata.

La morfologia finale delle aree estrattive sottoposte a recupero morfologico e vegetazionale dovrà essere scelta in funzione delle dimensioni dell'area interessata. Fermo restando la necessità di progettare il recupero morfologico finale dell'area estrattiva garantendo la stabilità dei versanti a lungo termine, nei casi di cave di monte o collina saranno da preferire morfologie finali a fronte unico inclinato; per le cave di materiale ornamentale, in cui la coltivazione avviene per taglio, è ammessa la morfologia a gradoni. In ogni caso i gradoni dovranno essere realizzati con roccia in posto escludendo la possibilità che si possa ricostruire la morfologia a gradoni con materiale di riporto. Al fine di minimizzare l'impatto visivo dei fronti rocciosi, in attesa del completo recupero ambientale, si dovrà procedere preferibilmente all'ossidazione artificiale, utilizzando prodotti non pericolosi accompagnati da scheda di sicurezza che dovrà essere allegata alla documentazione di progetto.

Le nuove aree estrattive localizzate all'interno di aree a maggiore sensibilità (classe 1 del PTC di Siena vigente) per la vulnerabilità degli acquiferi strategici avendo come riferimento le condizioni topografiche naturali, sono da valutare ed eventualmente progettare conformemente alle norme del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Siena. In particolare saranno da ritenersi:

  • - incompatibili per soggiacenza della falda minore o uguale a 10 m dal piano campagna;
  • - compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 10 m, ma minore di 50 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 10 % della reale soggiacenza locale;
  • - compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 50 m, ma minore di 100 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 15 % della reale soggiacenza locale;
  • - compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 100 m, ma minore di 150 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 20% della reale soggiacenza locale;
  • - compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 150 m, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 30% della reale soggiacenza locale.

La disciplina di cui al comma precedente non si applica:

  • - per le aree nell'ambito delle quali, prima dell'approvazione del PAERP, sono già state autorizzate attività di escavazione sulla base della pianificazione regionale del PRAE;
  • - per le aree dei giacimenti del PAERP ove sia dimostrato, sulla base di dati oggettivi e tramite le procedure di cui all'art. 10.1.4 della Disciplina del PTC, che il giacimento potenzialmente interessato dalla coltivazione non ospita una falda acquifera permanente.

In ogni caso per le attività estrattive localizzate all'interno delle Aree sensibili di classe 1, come definite dal PTCP di Siena:

  • a) i progetti di coltivazione e recupero ambientale dovranno contenere tutti gli accorgimenti necessari per l'eliminazione del rischio di potenziale inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee;
  • b) i progetti dovranno prevedere, per il periodo strettamente necessario e funzionale all'attività di scavo, opere di impermeabilizzazione delle superfici su cui insistono infrastrutture ed eventuali impianti nonché sistemi di captazione e stoccaggio delle acque di pioggia e dilavamento in cisterne e/o pozzetti dimensionati opportunamente per accumulare le acque di prima pioggia, senza che sia possibile generare scarico di queste acque reflue di tipo industriale;
  • c) il piano di coltivazione dovrà privilegiare, nell'ambito del processo produttivo, il riutilizzo delle acque meteoriche dilavanti e delle acque di processo recuperate, limitando allo stretto necessario gli scarichi idrici e gli attingimenti di acque superficiali e sotterranee. Gli eventuali scarichi idrici prodotti dovranno essere oggetto di un opportuno trattamento che garantisca il perseguimento di elevati standard di qualità. I sistemi di trattamento da preferire in questi casi sono quelli per fitodepurazione mentre la subirrigazione è ammessa unicamente per gli scarichi domestici e solo previa dimostrazione della capacità di depurazione del terreno prima che il refluo possa giungere ad interessare la falda acquifera sottesa;
  • d) il piano di coltivazione non potrà prevedere stoccaggi di oli, carburanti o altre sostanze potenzialmente inquinati che non siano strettamente funzionali all'attività di cava e in quantità indispensabili a soddisfare il fabbisogno quindicinale di tutti i mezzi operanti. Le aree di stoccaggio di tali materiali dovranno essere dotate di idonea copertura e realizzate con le soluzioni tecniche adeguate ad eliminare ogni possibile rischio di sversamento, anche accidentale, delle sostanze conservate;
  • e) il piano di coltivazione dovrà prevedere la realizzazione di un'area coperta ed impermeabilizzata e dotata di sistema di drenaggio e raccolta di eventuali sversamenti, dedicata alle eventuali operazioni di rifornimento dei mezzi d'opera e trasporto, se previste dal piano di coltivazione; il rifornimento non potrà mai avvenire al di fuori dell'area attrezzata;
  • f) le eventuali operazioni di manutenzione dei mezzi d'opera e trasporto che si rendesse necessario eseguire all'interno dell'area estrattiva dovranno essere condotte in apposita area impermeabilizzata e dotati di cordoli perimetrali e sistemi di raccolta di eventuali sversamenti accidentali in modo da impedire ogni contatto con il terreno;
  • g) le attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, provenienti da attività di C&D, devono prevedere tutti gli accorgimenti necessari a evitare ogni possibile contatto diretto dei rifiuti inerti e delle acque di dilavamento, con il suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee. Tale attività dovrà essere prevista dal progetto di coltivazione che dovrà contenere tutti gli elaborati tecnici descrittivi necessari.

Per i progetti di ripristino ambientale dovranno essere verificati anche gli indirizzi del PIT-PPR per gli elementi della Rete ecologica regionale delle aree limitrofe ai siti estrattivi, in modo che il progetto di ripristino concorra al miglioramento della qualità e permeabilità ecologica e in generale al raggiungimento degli obiettivi del PIT-PPR anche per quanto riguarda l'Invariante II "I caratteri ecosistemici del paesaggio".

Disciplina specifica per le singole aree estrattive

S.Alberto

Comune Asciano
Denominazione della cava S. Alberto
Località S. Alberto
Codice PAERP della cava 902 I 15 - S.ALBERTO
Uso attuale del suolo Attività estrattiva
Prescrizione localizzativa (ha) 22.91
Denominazione della cava S. Alberto

ndirizzi per la coltivazione della cava: la coltivazione potrà proseguire per spianamenti orizzontali oppure per gradoni, in approfondimento rispetto alle quote attuali, e in relazione alle caratteristiche litotecniche del materiale oggetto di sfruttamento, potrà essere impiegato l'esplosivo come metodo principale di coltivazione. Fermo restando il perimetro dell'area estrattiva, corrispondente a quello rappresentato nella planimetria inclusa nel presente articolo, la massima quota di fondo scavo prevista è di 370 m s.l.m.. L'area impianti attuale potrà ospitare anche l'attività di produzione di filler calcareo, nonché quella di recupero rifiuti speciali non pericolosi. Particolare attenzione dovrà essere riservata ai seguenti temi che dovranno essere puntualmente e adeguatamente sviluppati in fase progettuale:

Durante la progettazione dovranno essere attuate le seguenti prescrizioni:

  • porre particolare attenzione alla gestione delle attività che comportino l'utilizzo di sostanze potenzialmente inquinanti, quali a esempio i rifornimenti di carburante, la manutenzione dei mezzi d'opera, delle macchine operatrici e degli impianti fissi e mobili;
  • particolare attenzione alla gestione delle acque di processo le quali dovranno essere trattate e riutilizzate nell'ambito del medesimo ciclo produttivo;
  • divieto di ulteriori ampliamenti della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione presente nel perimetro estrattivo, già utilizzata per lo stoccaggio dei limi di decantazione filtropressati e contestuale completamento del suo recupero;
  • attuazione di un sistema di monitoraggio dei possibili impatti sulle risorse idriche sotterranee con la realizzazione di alcuni piezometri e l'analisi periodica delle acque in relazione agli inquinanti presenti nel ciclo produttivo;
  • necessità di prevedere adeguati interventi per l'abbattimento delle emissioni diffuse di polveri sottili, legate soprattutto all'attività dell'area impianti, dei piazzali di manovra, delle piste e delle strade di accesso che appaiono le aree maggiormente esposte al problema. Viste le quantità di materiali estratti e la tipologia delle lavorazioni svolte è ipotizzabile un impatto significativo sulla qualità dell’aria; per tale motivo durante le valutazioni finalizzate alle mitigazioni delle emissioni diffuse di polveri sottili si ritiene debba essere valutata la realizzazione di interventi di captazione localizzata delle emissioni diffuse di polveri e il loro convogliamento a un impianto di abbattimento, nonché quella di confinare in ambiente chiuso le lavorazioni/impianti più impattanti al fine di rendere più efficace il contenimento e la captazione delle stesse;
  • elaborazione di un piano di monitoraggio dell’impatto acustico finalizzato a verificare i risultati dai calcoli previsionali e dell’efficacia delle misure di mitigazione adottate. Il piano deve prevedere, laddove consentito l’accesso, anche misure all’interno e all'esterno degli ambienti abitativi dei recettori sensibili per la verifica del rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente. L’accesso per le misurazioni da eseguire presso i recettori sensibili dovrà essere preventivamente concordato con i proprietari degli stessi i quali avranno la facoltà di prevedere la presenza di un proprio tecnico competente in acustica ambientale per effettuare, qualora lo ritenessero opportuno, proprie misurazioni in contraddittorio;
  • valutazione del disturbo alle persone dovuto alle vibrazioni prodotte dai brillamenti delle volate in cava, ai sensi della norma UNI 9614 e definizione delle modalità di comunicazione ai residenti limitrofi alla cava di data e ora di brillamento delle volate;
  • valutazione del disturbo alle persone dovuto alle emissioni sonore prodotte dagli impianti di frantumazione, selezione e lavaggio, con conseguente previsione, ove necessario, di adeguati interventi per l'abbattimento delle emissioni acustiche

Indirizzi per il recupero ambientale dell’area: iI progetto di recupero ambientale morfologico e vegetazionale dovrà prevedere la sistemazione dei fronti di scavo utilizzando il suolo e il materiale sterile per il recupero morfologico. In relazione alle dimensioni del sito e alla sua collocazione in area sensibile di classe 1 per la vulnerabilità degli acquiferi, è da limitare il ricorso al riempimento della depressione creata a seguito dell'escavazione. L'area dovrà essere ricondotta all'uso del sudo originario con la messa a dimora di essenze arboree autoctone.

Castelnuovo Scalo Sud - Poggio dei Sodi

Comune Asciano
Denominazione della cava Castelnuovo Scalo Sud - Poggio dei Sodi
Località Castelnuovo Berardenga Scalo
Codice PAERP della cava 902 II 4 - Castelnuovo Scalo Sud
Uso attuale del suolo Agricolo
Prescrizione localizzativa (ha) 18.16

Interferenze con vincoli presenti: Vincolo idrogeologico (LR 39/2000). Vista la vicinanza con la ZSC/ZPS Crete di Camposodo e Crete di Leonina l’attività estrattiva di Castelnuovo Scalo Sud dovrà essere sottoposta a una nuova procedura di screening nella successiva fase progettuale, finalizzata a verificare l’assenza sulla ZSC/ZPS Crete di Camposodo e Crete di Leonina, di effetti derivanti dalle scelte progettuali adottate, in particolare per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche dilavanti, il recupero ambientale e il rumore prodotto in fase di coltivazione; per quanto riguarda quest’ultimo punto, l’analisi previsionale dell’impatto acustico dovrà contenere tra i recettori sensibili, sui quali eseguire le misure fonometriche, anche la ZSC/ZPS Crete di Camposodo e Crete di Leonina.

Interferenze con emergenze individuate dal PTCP: Tessitura agraria a maglia media: seminativi collinari.

Indirizzi per la coltivazione della cava:: il progetto di coltivazione prevederà I’escavazione per spianamenti orizzontali. L'attività di escavazione dovrà essere accompagnata da un'attenta gestione della rete di regimazione e smaltimento delle acque di precipitazione meteorica in quanto per la naturale impermeabilità dei terreni oggetti di sfruttamento, il deflusso superficiale assume notevole valenza rispetto all'infiltrazione nel sottosuolo praticamente nulla. Al fine di ricondurre l'area al termine della coltivazione al suo uso originario del suolo (agricolo) particolare attenzione e cura dovranno essere poste nella conservazione del suolo in quanto già allo stato naturale si presenta di limitato spessore e scarsamente evoluto, e per tali motivi di notevole importanza. Essendo la cava collegata alla fornace il suolo potrà essere conservato anche al di fuori dell'area estrattiva, nell'ambito dei piazzali di stoccaggio della fornace stessa. In considerazione dell'esposizione visiva e della tipologia di materiale estratto che non necessita operazioni di lavorazione a mezzo impianti fissi o mobili nel cantiere di produzione, l'area non si presta all'installazione di impianti di recupero di rifiuti speciali non pericolosi da C&D che quindi non potranno essere realizzati. Indirizzi per il recupero ambientale dell’area: iI progetto di recupero morfologico e vegetazionale dovrà prevedere la realizzazione di versanti debolmente inclinati. L‘area dovrà essere ricondotta all'uso originario del suolo.

Castelnuovo Scalo Nord

Comune Asciano
Denominazione della cava Castelnuovo Scalo Nord
Località Castelnuovo Berardenga Scalo
Codice PAERP della cava 902 III 4 - Castelnuovo Scalo Nord
Uso attuale del suolo Agricolo
Prescrizione localizzativa (ha) 10.16

Interferenze con vincoli presenti: Vincolo idrogeologico (LR 39/2000). Vista la vicinanza con la ZSC/ZPS Crete di Camposodo e Crete di Leonina l’attività estrattiva di Castelnuovo Scalo Nord dovrà essere sottoposta a una nuova procedura di screening nella successiva fase progettuale, finalizzata a verificare l’assenza sulla ZSC/ZPS Crete di Camposodo e Crete di Leonina, di effetti derivanti dalle scelte progettuali adottate, in particolare per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche dilavanti, il recupero ambientale e il rumore prodotto in fase di coltivazione; per quanto riguarda quest’ultimo punto, l’analisi previsionale dell’impatto acustico dovrà contenere tra i recettori sensibili, sui quali eseguire le misure fonometriche, anche la ZSC/ZPS Crete di Camposodo e Crete di Leonina.

Interferenze con emergenze individuate dal PTCP: Tessitura agraria a maglia media: seminativi collinari.

Indirizzi specifici per la coltivazione della cava: il progetto di coltivazione prevederà I’escavazione per spianamenti orizzontali. L'attività di escavazione dovrà essere accompagnata da un'attenta gestione della rete di smaltimento delle acque di precipitazione meteorica in quanto per la naturale impermeabilità dei terreni oggetti di sfruttamento, il deflusso superficiale assume notevole valenza rispetto all’infiltrazione nel sottosuolo che risulta praticamente nulla. Al fine di ricondurre l'area, al termine della coltivazione, all’uso originario del suolo (agricolo), particolare attenzione e cura dovranno essere poste nella conservazione del suolo in quanto già allo stato naturale si presenta di limitato spessore e scarsamente evoluto, e per tali motivi di notevole importanza. Essendo la cava collegata alla fornace il suolo potrà essere conservato anche al di fuori dell'area di cava, nell’ambito dei piazzali di stoccaggio della fornace. In considerazione dell'esposizione visiva e della tipologia di materiale estratto che non necessita operazioni di lavorazione con impianti fissi o mobili nel cantiere di produzione, l'area non si presta all'installazione di impianti di recupero rifiuti da C&D che non potranno essere realizzati.

Indirizzi specifici per il recupero ambientale dell’area: la morfologia dell'area e la tipologia del materiale oggetto di coltivazione si prestano a un recupero morfologico che prevede la realizzazione di versanti inclinati. L’area potrà essere ricondotta all‘uso originario del suolo ed eventualmente all‘istallazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. fermo restando la necessità di verificare le interferenze con gli aspetti paesaggistici.

Acquaviva

Comune Asciano
Denominazione della cava Acquaviva
Località P. Acquaviva
Codice PAERP della cava OR 902 II 2 A - Acquaviva
Uso attuale del suolo Attività estrattiva
Prescrizione localizzativa (ha) 2.54

Interferenze con vincoli presenti: Vincolo idrogeologico (LR 39/2000).

Interferenze con emergenze individuate dal PTCP: Tessitura agraria a maglia media: seminativi collinari Acquiferi di classe 1, Acquiferi di classe 2.

Indirizzi specifici per la coltivazione della cava: la zona insiste in aree sensibili di classe I per la tutela degli acquiferi. Particolare attenzione dovrà essere riservata ai seguenti temi che dovranno essere puntualmente e adeguatamente sviluppati in fase progettuale:

Durante la progettazione dovrà essere posta particolare attenzione ai seguenti fattori:

  • gestione delle attività che comportino l'utilizzo di sostanze potenzialmente inquinanti, quali a esempio i rifornimenti di carburante, la manutenzione dei mezzi d’opera, delle macchine operatrici e degli impianti fissi e mobili;
  • gestione delle acque di processo le quali dovranno essere trattate e riutilizzate nell'ambito del medesimo ciclo produttivo;
  • attuazione di un sistema di monitoraggio dei possibili impatti sulle risorse idriche sotterranee con la realizzazione di alcuni piezometri e l'analisi periodica delle acque in relazione agli inquinanti presenti nel ciclo produttivo;
  • necessità di prevedere adeguati interventi per l'abbattimento delle emissioni diffuse di polveri sottili, legate soprattutto all'attività dei piazzali di manovra, delle piste e delle strade di accesso che appaiono le aree maggiormente esposte al problema.

Indirizzi specifici per il recupero ambientale dell’area: al termine della coltivazione l'area dovrà essere ricondotta all’uso del suolo originario previo tombamento delle aree escavate. Tuttavia potranno essere valutate anche ipotesi alternative di sistemazione che prevedano una morfologia finale anche con previsione di gradoni e pareti verticali le quali non dovranno essere di pregiudizio per la sicurezza sia legata alla possibilità di caduta dall’alto che per quanto riguarda l’instabilità dei residui dei fronti di scavo.

Art. 54 Calanchi e biancane

1. I calanchi, le biancane, sia nello stadio di forme erosive coperte di vegetazione pioniera, sia nelle situazioni di riaffermazione totale e parziale di arbusteti, sono soggetti a tutela integrale, che non consente alcun tipo di trasformazione, sia edilizia che colturale, né morfologica. In particolare:

  • - non è consentito il sotterramento delle forme morfologiche tramite aratura e/o seppellimento;
  • - non è consentito effettuare lavorazioni agrarie in una fascia di m 5 di larghezza calcolata a partire dall'orlo esterno della forma;
  • - vanno evitati lo spianamento e la trasformazione in seminativi.
  • - è altresì vietata qualsiasi forma di utilizzazione della vegetazione forestale insediatasi naturalmente, in quanto avente funzione protettiva e idrogeologica. Gli unici tagli consentiti sono quelli fitosanitari a carico delle sole piante morte, deperienti e secche, allo scopo di ridurre il rischio di incendi;
  • - sono consentite esclusivamente le opere e le attività volte al miglioramento dell'assetto idrogeologico, ove non in contrasto con eventuali aspetti naturalistici e paesaggistici e quelle volte alla conservazione di tali aspetti.

3. Nel caso in cui le azioni erosive minaccino opere ed infrastrutture, gli interventi tesi alla mitigazione dei processi erosivi dovranno essere valutati alla luce anche di specifici studi di compatibilità ambientale e paesaggistica.

Art. 55 Fasce di rispetto lungo i corsi d'acqua

1. Tutti i corsi d'acqua del territorio comunale sono soggetti alle disposizioni del presente articolo, fatte salve le ulteriori competenze in materia del Genio Civile e degli altri Enti preposti.

2. Su ambedue le sponde dei corsi d'acqua è istituita una fascia di rispetto pari a un minimo di 10 metri dal piede esterno dell'argine o, nel caso di corsi d'acqua non arginati, dal ciglio di sponda.

3. La fascia di rispetto, oltre a garantire la conservazione delle funzioni biologiche caratteristiche dell'ambito ripariale, assicura la piena efficienza delle sponde e la funzionalità delle opere idrauliche facilitandone le operazioni di manutenzione.

4. All'interno della fascia di rispetto, che comprende anche le sponde interne e l'alveo:

  • - è vietato qualsiasi tipo di edificazione, comprese le recinzioni; sono consentiti solamente interventi di sistemazione a verde, con percorsi pedonali e ciclabili, ma senza attrezzature fisse;
  • - è vietato ogni tipo di impianto tecnologico, salvo le opere attinenti alla corretta regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso di magra e di piena, alle derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico e al trattamento delle acque reflue, nonché le opere necessarie all'attraversamento viario e all'organizzazione di percorsi ciclopedonali e/o ippici e funzionali alle pratiche agricole meccanizzate;
  • - sono vietati i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno con la sola eccezione di quelli connessi ai progetti di recupero ambientale;
  • - è vietata ogni immissione di reflui non depurati, mentre sono ammessi solo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico (quale la pulizia dell'alveo).

5. In tutti i casi in cui sia prevista la demolizione con ricostruzione di edifici posti a distanza inferiore di ml. 10,00 dai corsi d'acqua, si prescrive la collocazione al di fuori nella successiva ricostruzione, ai sensi del R.D. 523/1904. Gli scarichi esistenti ed in uso dovranno uniformarsi alla disposizione di cui al precedente comma 4.

Art. 56 Salvaguardia delle acque sotterranee e tutela dei pozzi ad uso acquedottistico e corpi idrici termali

1. Le caratteristiche idrogeologiche del substrato del territorio comunale sono tali da non permettere lo sviluppo di importanti falde acquifere che possano essere sfruttate per un uso acquedottistico, per questo non si rileva la necessità di adottare particolari misure di salvaguardia.

2. Intorno ai pozzi della rete acquedottistica, utilizzati per l'approvvigionamento idrico, è individuata la zona di rispetto con una superficie circolare di raggio pari a 200 metri, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per un raggio di 10 metri dal punto di captazione è istituita, invece, la zona di tutela assoluta. All'interno della zona di rispetto sono vietate le seguenti attività e/o destinazioni d'uso:

  • - dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
  • - accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
  • - spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
  • - dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
  • - aree cimiteriali;
  • - apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
  • - apertura di pozzi a eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione e alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
  • - gestioni di rifiuti;
  • - stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
  • - centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
  • - pozzi perdenti;
  • - pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione.

3. Le aree afferenti ai corpi idrici termali sono individuate dalla Provincia nella Tav. ST_IG_2 - Carta delle Zone di Protezione Ambientale della risorsa idrica minerale, di sorgente e termale del PTCP, come zone di protezione ambientale della risorsa idrica minerale, di sorgente e termale per assicurare e mantenere le caratteristiche qualitative delle acque minerali, di sorgente e termali oggetto di sfruttamento, sulla base di specifiche caratteristiche idrogeologiche, cos&igrave come definito dall'art. 18 comma 1 lett. b e del comma 3 della LRT 38/2004 e successive modifiche ed integrazioni. Per tali aree valgono le seguenti prescrizioni:

  • - l'utilizzo di acque fredde sotterranee non termali estratte dalle aree di ricarica dell'acquifero geotermico regionale deve essere limitato al solo utilizzo idropotabile e, solo se non esistono valide alternative, per tutti gli usi consentiti (Regolamento Provinciale per le autorizzazioni e concessioni dei prelievi di acque superficiali e sotterranee e delle opere idrauliche interferenti con il reticolo idrografico) e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 94 del D.Lgs 152/2006 relativamente alle aree di salvaguardia dei pozzi ad uso idropotabile;
  • - gli enti competenti rilasciano, all'interno delle zone di protezione ambientale, nuovi permessi di ricerca e nuove concessioni di coltivazione delle risorse minerali e termali, a fronte della presentazione di idonei studi idrogeologici, al fine di dimostrare la non incidenza in termini qualitativi e quantitativi sulla risorsa termale attualmente in uso autorizzati o eventuali sorgenti naturali;
  • - ulteriori ricerche e sfruttamento delle acque termali e dei gas ad esse associati (prevalentemente CO2) sono concesse, all'interno delle zone di protezione ambientale, a fronte della presentazione di idonei studi idrogeologici, al fine di dimostrare la non incidenza in termini qualitativi e quantitativi sulla risorsa termale attualmente in uso autorizzato o eventuali sorgenti naturali;
  • - nel caso in cui le zone di protezione ambientale presentino estensione intercomunale, valgono le prescrizioni di cui al comma 3 dell'art. 10.1.5. del PTCP;
  • - qualora venga rilasciata una nuova concessione di coltivazione, l'estensione della nuova area di protezione ambientale generata non deve avere dimensioni inferiori ai 5 Km cos&igrave come sopra determinati, ma se supportata da adeguati studi di carattere geologico, che permettano di superare il limite meramente geometrico, può essere modificata in estensione; all'interno della nuova area vige la disciplina del PTC di cui all'art. 10.1.6.

Art. 57 Aree tartufigene

1. All'interno delle aree tartufigene si devono osservare le seguenti prescrizioni:

  • - non è ammessa la realizzazione di nuove strade, di qualsiasi sezione e tipo (anche temporanee), di infrastrutture a rete interrate e/o di recinzioni;
  • - non possono essere effettuati movimenti di terra, operazioni di aratura, uso di fitofarmaci ed in particolare di diserbanti, non è possibile il pascolo del bestiame;
  • - sono consentite, previa autorizzazione da parte degli organi competenti, operazioni di taglio delle piante;
  • - sono consentiti, previa autorizzazione da parte degli organi competenti, l'uso di mezzi pesanti e le operazioni sugli argini solo in caso di dimostrata necessità per una migliore regimazione delle acque;
  • - non è ammesso il cambio d'uso del soprassuolo boschivo mentre è ammesso il taglio delle piante infestanti e/o non idonee all'habitat tartufigeno;

2. Eventuali interventi di taglio e disboscamento dal confine del perimetro delle aree tartufigene devono essere, comunque, preventivamente sottoposti all'autorizzazione degli organi competenti; tali operazioni non devono, in ogni caso, comportare il danneggiamento della tartufaia.

Art. 58 Fasce di rispetto stradale

1. Sono le aree poste ai lati delle strade e costituiscono aree per la sicurezza stradale, nonché per eventuali ampliamenti futuri delle stesse.

2. Le fasce di rispetto sono quelle previste dal Nuovo Codice della strada D.lgs. n.285/1992 da osservarsi nella nuova edificazione o nella ricostruzione fuori dei centri abitati:

  • 30 m per le strade extraurbane secondarie tipo C;
  • 20 m per le strade locali tipo F;
  • 10 m per le strade vicinali tipo F.

3. Entro tali aree è vietata l'edificazione; sono consentiti interventi di ampliamento della viabilità esistente, realizzazione di nuove viabilità o corsie di servizio, reti di pubblici servizi, aree di parcheggio, percorsi pedonali e ciclabili, sistemazioni a verde e tutto quanto strettamente necessario alla funzionalità delle infrastrutture stradali.

4. Per gli edifici esistenti ricadenti all'interno di tali fasce sono consentiti gli interventi riferiti allo specifico ambito o sistema di cui alle norme del presente R.U. per il patrimonio edilizio esistente purché gli interventi previsti non comportino l'avanzamento degli edifici esistenti verso il fronte stradale.

5. Nella nuova costruzione all'interno dei centri abitati si deve comunque, per ogni tipo di strade, osservare la distanza minima di 5,00 m.

Art. 59 Fasce di rispetto ferroviarie

1. Ai sensi del DPR 753 del 11/07/1980 vanno mantenute fasce di rispetto non inferiori a m 30 dalla più vicina rotaia per costruzione, ricostruzione o ampliamento di manufatti di qualsiasi specie (Art. 49) ed è altresì vietato rilasciarne i relativi atti abilitativi (Art. 50).

2. Per quanto riguarda la messa a dimora di piante, siepi, muri di cinta e recinzioni di qualunque genere vanno rispettate le distanze di cui all'Art. 52 del succitato decreto.

3. Fermo restando il vincolo dei m 30 per ogni nuova edificazione, i soggetti attuatori potranno chiedere all'autorità competente deroghe per ridurre le fasce fino a m 20 per gli edifici e fino a m 15 per parcheggi, strade e opere di urbanizzazione in genere.

Art. 60 Aree di rispetto cimiteriale

1. Ai sensi dell'art. 28 L.166/2002 il vincolo cimiteriale è di ml. 200. E' vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.