Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 62 Condizioni alle trasformazioni

1. Ogni trasformazione disciplinata dal presente regolamento urbanistico è subordinata alla verifica della potenzialità di allacciamento ai sistemi a rete, alla verifica dell'efficienza delle stesse a recepire nuovi carichi urbanistici, alla verifica del non superamento dei limiti consentiti e delle soglie massime previste dalla legislazione di settore. In particolare dovrà essere verificata l'efficienza del sistema idrico, del sistema fognario, del sistema smaltimento rifiuti e dell'assenza di emissioni pericolose nell'aria.

2. A tal fine i piani attuativi o comunque i progetti dovranno essere corredati da idonei elaborati, volti a verificare:

  • - approvvigionamenti idrici: ove gli interventi richiedano significativi incrementi dei prelievi idrici occorre la preventiva verifica della disponibilità della risorsa e dell'adeguatezza della rete di approvvigionamento nella formazione del Piano Attuativo, anche in accordo con le competenti Autorità. In caso di inadeguatezza e indisponibilità devono essere verificate le possibilità di realizzare contestualmente opere di adeguamento della rete o di prelievo;
  • - scarichi idrici in zone servite dalla pubblica fognatura: è fatto obbligo di provvedere al relativo allacciamento, previa valutazione del volume e delle caratteristiche delle acque reflue derivanti dalla trasformazione e del relativo impatto sul sistema fognario e depurativo, dando anche atto, sentite le competenti Autorità, dell'adeguatezza della rete fognaria e della compatibilità del maggior carico indotto in relazione alle potenzialità del sistema di depurazione esistente. In caso di esito negativo della verifica, dovranno essere individuate le opere di adeguamento tecnico e dimensionale della rete o una soluzione depurativa alternativa, dove consentita;
  • - scarichi idrici in zone non servite dalla pubblica fognatura: è fatto obbligo verificare, sentite le competenti autorità, la fattibilità tecnico-economica dell'opera di collettamento alla rete fognaria. Nel caso in cui la verifica dia esito negativo, le trasformazioni sono ammissibili solo ove venga garantito un idoneo trattamento depurativo autonomo, privilegiando il ricorso a sistemi caratterizzati da bassi consumi energetici, ridotta necessità di manutenzione, flessibilità nei confronti di variazioni di carico, elevati rendimenti depurativi;
  • - risparmio energetico: dovrà farsi ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate, salvo impedimenti di natura tecnica o economica. Ai fini del risparmio energetico e della qualità abitativa, nel progetto dei nuovi insediamenti si dovranno considerare i fattori climatici caratteristici del luogo (esposizione ai venti, irraggiamento solare, condizioni microclimatiche del sito), al fine di ottimizzare le scelte morfologico- insediative e tipologico-architettoniche;
  • - rifiuti: devono essere valutate la quantità e le caratteristiche dei rifiuti (urbani e speciali) che saranno prodotti dalle funzioni insediate ed il loro impatto sul sistema di raccolta esistente, e prevedere nell'ambito della trasformazione le eventuali aree/strutture necessarie a soddisfare le esigenze di raccolta, differenziata e non, dei rifiuti prodotti;
  • - campi elettromagnetici: ove si determinino permanenze umane prolungate in prossimità degli impianti di radiocomunicazione esistenti e/o di linee elettriche ad alta tensione esistenti deve essere valutata l'esposizione ai campi elettromagnetici e definite le misure per ridurne l'impatto.

Art. 63 Disposizioni per il risparmio idrico

1. Gli interventi di trasformazione degli assetti territoriali, ovvero di sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica e nuova edificazione, di cui al precedente Titolo III - Tipi d'intervento, sono soggetti all'adozione di misure finalizzate alla razionalizzazione dei consumi idrici ed al risparmio di acqua potabile, attraverso l'utilizzo di fonti di approvvigionamento differenziate in relazione all'uso finale delle risorse idriche e l'applicazione di metodi e apparecchiature per il risparmio idrico. Per questo, con l'obiettivo di riservare prioritariamente le acque di migliore qualità al consumo umano, devono essere posti in essere:

  • - la realizzazione di reti idriche separate fra uso potabile e altri usi;
  • - la realizzazione di sistemi di accumulo per l'impiego delle acque meteoriche;
  • - l'utilizzo di acqua di ricircolo nelle attività di produzione di beni.

2. I Piani Attuativi e i Programmi di Miglioramento Agricolo Ambientale con valore di Piano Attuativo definiscono le modalità atte a razionalizzare l'uso delle acque potabili e, di norma, prevedono la realizzazione di reti idriche duali, la raccolta e il riutilizzo delle acque meteoriche.

3. Sono subordinati alla presentazione, nel contesto del piano attuativo o del progetto edilizio, di una stima dei fabbisogni idrici per i diversi usi, alla dichiarazione delle fonti di approvvigionamento idrico, dei sistemi di smaltimento e alla predisposizione di un piano per il risparmio idrico:

  • - le trasformazioni, fisiche e/o funzionali, che possono dare luogo ad utenze con consumi idrici superiori a 10.000 m3/anno;
  • - gli interventi di realizzazione di nuove edificazioni per attività turistico-ricettive;
  • - gli interventi di realizzazione di nuove attività industriali (Ia).

4. Le attività ricettive di ogni tipo (alberghiere, extralberghiere, agrituristiche, case vacanza, etc.), esistenti e di progetto, dovranno prevedere reti duali e serbatoi d'accumulo, unitamente all'adozione di sistemi a basso consumo di acqua per l'irrigazione dei giardini e delle aree verdi.

5. Nelle nuove aree industriali dovrà essere prevista la realizzazione di sistemi di accumulo e reimpiego delle acque reflue depurate, secondo i criteri definiti nella normativa tecnica vigente.

6. Il Regolamento Edilizio dovrà incentivare l'utilizzo di impianti idonei ad assicurare il risparmio dell'acqua potabile, quali sistemi di riduzione e regolazione della pressione, i dispositivi per la regolazione degli erogatori di acqua e delle acque di scarico, etc., e il riutilizzo delle acque meteoriche per gli usi non potabili.

Art. 64 Rete fognaria e depurazione

1. Per tutte le tipologie di trasformazione previste dalle presenti norme, in sede di pianificazione urbanistica attuativa o di progettazione degli interventi, il soggetto avente titolo ad operare la trasformazione è tenuto a perseguire il miglioramento della qualità delle acque superficiali e sotterranee, attraverso:

  • a) l'allacciamento alla fognatura comunale e la dismissione delle vecchie fosse settiche non più previste dalle normative vigenti;
  • b) in caso di impossibilità di allacciamento alla fognatura comunale provvedere alla realizzazione di specifici sistemi di depurazione, dando priorità alla realizzazione di reti separate per la raccolta dei reflui al fine di consentire l' accumulo e il riutilizzo di acque meteoriche;
  • c) la realizzazione di un sistema di allontanamento, che preveda il convogliamento degli scarichi in reticoli idrografici esistenti di sufficiente dimensione deve garantire livelli di qualità ambientale corrispondenti, ai limiti di cui alla Tabella III, allegato V, Parte III, del D. Lgs n.152/06. Tali condizioni compresa la verifica dell'adeguata dimensione del reticolo idrografico, dovranno essere documentate nella relazione tecnica allegata al progetto.
  • d) nel caso in cui non sia possibile realizzare un allontanamento come al punto precedente potranno essere adottati idonei sistemi di trattamento alternativi compatibili con le caratteristiche di vulnerabilità dei terreni. Tale valutazione dovranno essere appropriatamente documentate nella relazione geologica allegata al progetto;
  • e) l'efficienza dei sistemi di smaltimento prevedendo:
    • - la totale impermeabilizzazione delle condutture;
    • - il completamento dell'intero sistema di smaltimento fino al corpo ricettore;
    • - la depurazione delle acque meteoriche dilavanti contaminate, come definite dalla vigente normative in materia.

2. L'attuazione delle trasformazioni, fisiche e/o funzionali, disciplinate da piani attuativi è subordinata alla verifica dell'adeguato dimensionamento del sistema fognario, all'eventuale adeguamento e/o completamento dello stesso e/o alla sua realizzazione, nonché all'allacciamento del sistema fognario all'impianto di depurazione o ad altro impianto di depurazione specificamente realizzato.

3. Gli insediamenti produttivi devono essere allacciati alla pubblica fognatura e gli scarichi rispettare i limiti previsti dal regolamento del Gestore. Qualora le acque reflue prodotte non rispettino tali limiti, dovranno essere richiesti opportuni sistemi di abbattimento a piè di fabbrica.

Art. 65 Limitazione delle emissioni inquinanti in atmosfera

1. Il RU prevede misure di limitazione e compensazione per le emissioni inquinanti immesse in atmosfera dalle diverse sorgenti (impianti di riscaldamento, impianti industriali, traffico motorizzato, impianti di illuminazione e reti per le telecomunicazioni ed energia) e rinvia ai piani e regolamenti specifici.

2. Il R.U. prevede un incremento delle aree verdi permeabili e delle biomasse vegetali, capaci di assorbire una quota degli inquinanti in atmosfera, favorendo la riduzione delle concentrazioni, in particolare:

  • - l'incremento delle fasce alberate, delle formazioni vegetazionali dense e delle barriere vegetali, con funzione di fonoassorbenza e di abbassamento delle concentrazioni degli inquinanti fisici e chimici;
  • - la riduzione della temperatura e dell'aridità dell'aria (effetto "isola di calore urbano"), attraverso la riduzione dell'impermeabilizzazione il riequilibrio e il ristabilimento degli scambi fisico-biologici tra terreno, acqua ed atmosfera.

3. Le trasformazioni che possano comportare un incremento dei flussi di traffico, e/o, comunque, di emissioni inquinanti e/o acustiche, sono subordinate alla verifica degli effetti che tale incremento può comportare sul sistema aria, nonché all'adozione di ogni provvedimento tecnico e gestionale idoneo a contenere e compensare i livelli di inquinamento atmosferico e acustico, quali la messa in opera od il perfezionamento dei dispositivi di abbattimento delle emissioni, di isolamento acustico degli edifici, e simili.

Art. 66 Disposizioni generali per il risparmio energetico

1. I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazione degli edifici esistenti dovranno prevedere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento, oltre all'adozione di accorgimenti costruttivi per la riduzione dei consumi ed il risparmio energetico che corrispondano ai valori minimi previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

2. La progettazione dei nuovi edifici dovrà tener conto delle seguenti disposizioni:

  • a) per le nuove costruzioni dovrà essere privilegiato l'impiego di tecnologie bioclimatiche e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, quali la tecnologia fotovoltaica, idroelettrica, eolica, geotermica e quella derivante da biomasse, che dovranno risultare integrate con le architetture di progetto;
  • b) per controllare il soleggiamento estivo, proteggere le coperture degli edifici dagli effetti della radiazione solare con soluzioni specifiche, quali ad esempio la ventilazione delle medesime, i tetti verdi, oppure avere una coibentazione maggiorata rispetto alla norma di legge, ecc.; ombreggiare opportunamente gli spazi di sosta esterni, nonché i percorsi-ciclopedonali. Per favorire il soleggiamento invernale, valorizzare l'apporto energetico solare, in particolare con sistemi solari attivi e passivi, rimuovendo i fattori d'eventuale ostacolo sulle aree destinate alla loro realizzazione;
  • c) Nei condomini è da incentivare l'uso di caldaie centralizzate ad alta efficienza in sostituzione delle caldaie singole;
  • d) per ridurre l'effetto "sacca termica", mitigare i picchi di temperatura durante l'estate e controllare il microclima e la radiazione solare, attraverso la progettazione del verde e degli spazi aperti nei tessuti urbani edificati, cos&igrave come attraverso il controllo dell'arredo delle superfici di pavimentazione pubblica.

3. Lo spessore delle murature esterne il maggior spessore dei solai necessario al conseguimento di un ottimale isolamento termico e acustico, le serre solari non sono computati ai fini degli indici e dei parametri urbanistici stabiliti dallo stesso RU.

Art. 67 Disposizioni per la riduzione dell'inquinamento luminoso

1. Gli impianti di illuminazione esterna pubblica o privata devono tener conto delle disposizioni relative alla prevenzione dell'inquinamento luminoso e dovranno essere eseguiti secondo criteri "antinquinamento luminoso con basso fattore di abbagliamento e a ridotto consumo energetico".

2. L'installazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica dovrà essere conforme alle "Linee Guida per la progettazione, l'esecuzione e l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna", in particolare, dove tecnicamente possibile, dovranno essere installati impianti per la pubblica illuminazione dotati di celle fotovoltaiche e di sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso.

3. L'illuminazione pubblica dovrà altres&igrave assicurare la massima sicurezza sulla rete della viabilità principale, specie negli attraversamenti dei centri urbani, garantendo la migliore fruizione dello spazio pubblico e dei beni monumentali e ambientali presenti sul territorio.

4. Per l'illuminazione pubblica o privata è fatto divieto di utilizzare, fasci di luce orientate dal basso verso l'alto. A tal fine fari, torri-faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, giardini, monumenti, svincoli ferroviari e stradali, complessi industriali e commerciali di ogni tipo dovranno obbligatoriamente avere, rispetto al terreno, un'inclinazione non superiore a 30 gradi se simmetrici, con idonei schermi per evitare dispersioni verso l'alto, e a 0 gradi se asimmetrici. In ogni caso non potranno inviare luce al di fuori delle aree da illuminare. Tale disposizione si applica anche alle insegne pubblicitarie non dotate di luce propria.

5. Nell'illuminazione degli edifici dovrà essere utilizzata la tecnica "radente dall'alto"; solo nei casi di assoluta e comprovata impossibilità di attuazione, e per edifici e manufatti di:

  • - "Classe A - edifici di interesse storico-artistico", di cui al c. 2 lett. a) dell’art. 83;
  • - "Classe B - edifici di pregio", di cui al c. 2 lett. b) dell’art. 83;

6. Il Regolamento edilizio dovrà prevedere specifiche norme per la progettazione, l'installazione e l'esercizio degli impianti di illuminazione esterna, finalizzate anche all'ottimizzazione dei costi di esercizio e manutenzione.

Art. 68 Protezione dall'inquinamento elettromagnetico

1. In coerenza con quanto disposto dalla normativa di settore, in fase di attuazione del R.U. dovranno essere verificate le fasce di rispetto dagli elettrodotti ad alta e media tensione, all'interno delle quali non è ammessa l'edificazione di manufatti con funzioni abitative o con funzioni comportanti la permanenza di persone per periodi giornalieri superiori a quattro ore, ovvero l'attivazione, mediante mutamento dell'uso, delle suindicate funzioni in manufatti esistenti.

2. Relativamente alle stazioni radio base (SRB) per la telefonia mobile, si dovrà tenere conto delle aree sensibili e degli obiettivi di qualità individuati dal Comune, secondo i criteri definiti dalla Regione Toscana.

Art. 69 Classificazione acustica

1. Le trasformazioni fisiche e/o funzionali, sono tenute a rispettare i valori limite in riferimento al Piano di classificazione acustica del territorio comunale, di cui all'art. 4 della Legge regionale 13 ottobre 1998, n. 73

2. Nelle aree attribuite alle classi acustiche I e II del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale, non sono ammesse trasformazioni ad attività artigianali e industriali, e la viabilità deve essere esclusivamente di interesse locale.

3. Nelle aree attribuite alle classi acustiche V e VI del Piano di classificazione acustica del territorio, non sono ammesse trasformazioni nuove residenze, ad esclusione di quelle destinate al personale di custodia.

4. Nei casi di trasformazioni di manufatti edilizi esistenti adibiti ad utilizzazioni non conformi alla classe acustica, o che comunque non garantiscono il rispetto dei valori limite di cui al comma 1, è richiesta l'adozione di ogni provvedimento tecnico e gestionale idoneo a contenere i livelli di inquinamento acustico, quali la riduzione della velocità dei veicoli, l'impiego di asfalti drenanti fonoassorbenti, l'insonorizzazione delle sorgenti di rumore, la messa in opera di barriere acustiche.

Art. 70 Gestione dei rifiuti

1. Gli obiettivi generali in materia di gestione dei rifiuti sono:

  • - riduzione dei consumi di merci e confezioni a perdere qualora siano sostituibili - a parità di condizioni - da prodotti riutilizzabili più volte;
  • - sostegno a forme di consumo e distribuzione delle merci che minimizzino la produzione di rifiuti;
  • - sostegno a impiego di prodotti che minimizzino la produzione di rifiuti;
  • - riduzione dell'immissione di rifiuti verdi e organici, incentivando e valorizzando l'autocompostaggio;
  • - riduzione della formazione di rifiuti e della loro pericolosità tramite impiego di tecnologie pulite nei cicli produttivi;
  • - raccolta differenziata-riutilizzo, riciclaggio e recupero di materia.

2. Nella previsione di nuovi insediamenti residenziali, commerciali o produttivi e di ristrutturazione urbanistica degli insediamenti esistenti, si deve adeguatamente considerare e soddisfare, le esigenze del servizio di gestione (raccolta, riutilizzo, recupero, riciclaggio e smaltimento) dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, pericolosi e non, in particolare individuando appositi e adeguati spazi per l'organizzazione del servizio di raccolta differenziata, al fine di contribuire al conseguimento, a livello comunale, degli obiettivi di riduzione della produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata definiti dal D.L. n° 22/97 e dai Piani Regionale e Provinciale di Gestione dei Rifiuti.

3. I piani attuativi devono prevedere, secondo i criteri indicati nel piano provinciale di gestione dei rifiuti, spazi adeguati per la localizzazione di:

  • a) isole ecologiche, costituite da insiemi di contenitori stradali per favorire la raccolta differenziata, con particolare attenzione alle grandi utenze (supermercati, alberghi e attrezzature collettive, attività speciali, etc.);
  • b) idonei punti di conferimento per alcune tipologie di rifiuti speciali (a esempio rifiuti inerti) o di grosse dimensioni;
  • c) ecocentri, intesi quali punti di conferimento sorvegliato anche per rifiuti verdi, ingombranti e pericolosi, senza trattamenti;
  • d) depositi funzionali provvisori per specifiche tipologie di rifiuti;
  • e) stoccaggi funzionali di piccole dimensioni, meglio specificati come luoghi di raccolta decentrati, a disposizione prevalentemente dell'utenza domestica, a meno di specifici accordi.

Art. 71 Edilizia sostenibile

1. Il Regolamento Urbanistico persegue obiettivi tesi a migliorare la qualità dell'edilizia e dell'ambiente, favorendo ed incentivando costruzioni che assicurino il benessere fisico delle persone, la salubrità degli immobili, il contenimento del consumo idrico ed energetico, la fruibilità, l'accessibilità e la sicurezza per ogni tipo di utente, estesa anche al complesso degli insediamenti.

2. Il Regolamento Edilizio contiene specifiche istruzioni tecniche finalizzate a conseguire gli obiettivi di cui al comma 1 ed inoltre:

  • - individua soluzioni volte a favorire l'uso razionale dell'energia e l'uso di fonti energetiche rinnovabili, con particolare riferimento alla diffusione del sistema solare termico anche per il patrimonio edilizio esistente.
  • - considera i dati climatici locale e fornisce indicazioni in ordine all'orientamento ed alla conformazione degli edifici da realizzare, al fine di massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare;
  • - promuove l'utilizzo di prodotti ecocompatibili, materiali locali e tecnologie eco-efficienti, nella previsione di una cantierizzazione ispirata ai principi del risparmio energetico e della tutela dell'ambiente;
  • - stabilisce una soglia minima di sostenibilità al di sotto della quale non si ha accesso agli incentivi urbanistici di cui ai successivi comma 3 e 4, e gradua gli stessi a seconda del livello di sostenibilità raggiunto nella progettazione.

3. Gli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica, di sostituzione e ristrutturazione edilizia che recepiscono le specifiche di edilizia sostenibile di cui al precedente comma, tenendo conto dei valori paesaggistici presenti, possono beneficiare di incentivi di carattere urbanistico, fino ad un massimo incremento del 10% della Sul ammissibile dalle presenti norme.

4. Nelle more dell'approvazione delle Linee guida regionali di cui all'art. 219 della LR 65/2014 e del Regolamento Edilizio, integrato con le disposizioni di cui al comma 2, per poter accedere agli incentivi la progettazione degli interventi dovrà tenere conto delle "Linee guida per la valutazione della qualità energetica ed ambientale degli edifici in Toscana", approvate con D.G.R. n. 322 del 28.02.2005 e successivamente modificate con D.G.R. n. 218 del 03.04.2006. Nel rispetto delle linee guida regionali e secondo quanto disposto dal citato art. 219 della LR 65/2014, al fine di incentivare l'edilizia sostenibile, si applicano incentivi economici mediante la riduzione degli oneri in misura crescente, fino ad un massimo del 70%, a seconda dei livelli di risparmio energetico, di qualità ecocompatibile dei materiali e delle tecnologie costruttive utilizzate.

Art. 72 Disposizioni obbligatorie che riguardano i nuovi interventi edilizi e le ristrutturazioni

a) Il R.U. fa propri gli obiettivi regionali, nazionali ed europei sul risparmio energetico e l'utilizzo di fonti rinnovabili, particolarmente riferibili al ciclo edilizio e per i quali rimanda alla normativa vigente. Ai sensi della Direttiva 2010/31/UE in via di recepimento i nuovi edifici entro il 2020 dovranno avere un consumo energetico "quasi zero". Tale termine temporale è anticipato per gli edifici pubblici al 2018). Negli edifici di nuova edificazione, la cui richiesta di titolo edilizio sia stata presentata in data successiva al 29.03.2011, in quelli sottoposti ad intervento di demolizione e ricostruzione e in quelli sottoposti ad intervento di ristrutturazione integrale dell'involucro quando di superficie utile lorda superiore a 1.000 mq, vale l'obbligo d'integrazione delle fonti rinnovabili di cui all'art.11 del D.lgs. 28/2011. Tali disposizioni non si applicano agli edifici di cui alla Parte seconda e all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. Non si applicano inoltre, ai sensi del comma 2 dell' art.11 del D.lgs. 28/2011 agli edifici per i quali il presente Regolamento Urbanistico prescrive il tipo di intervento rs, rc e ria, in quanto il rispetto di tali prescrizioni implicherebbe un'alterazione incompatibile con il loro carattere architettonico, storico ed artistico.

b) Raccolta delle acque meteoriche

  • Comparti di nuova edificazione: come previsto dalle linee guida regionali per l'urbanizzazione dei nuovi comparti edificatori, i piani attuativi dovranno prevedere, quale opera di urbanizzazione primaria, la realizzazione di apposite cisterne di raccolta acqua piovana, della relativa rete di distribuzione e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi al di sotto della sede stradale, dei parcheggi pubblici o delle aree verdi e comunque in siti orograficamente idonei. La quantità di acqua, che tali cisterne dovranno raccogliere, dipenderà dalla massima superficie coperta dei fabbricati da realizzarsi nell'intero comparto e non dovrà essere inferiore a 50 litri/mq.
  • Comparti già edificati: l'acqua proveniente dalle coperture dovrà essere convogliata in apposite condutture sottostanti la rete stradale, all'uopo predisposte in occasione dei rifacimenti di pavimentazione o di infrastrutture a rete, comprensive delle relative reti di distribuzione e dei conseguenti punti di presa.

c) Utilizzo di materiali atossici

  • Nei nuovi interventi e negli interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione è favorito l'uso di materiali atossici, asettici, durevoli, facilmente manutenibili, eco-compatibili e riciclabili. Come criteri guida e parametri di riferimento si devono considerare:
    • - l'utilizzazione di materiali e lavorazioni atossici, privi di emissioni di cui sia dimostrata la nocività e a contenuto basso o nullo di sostanze ed emissioni tossiche o a tossicità potenziale (come formaldeide, PVC, sostanze volatili nocive derivanti da vernici o collanti, radioattività naturale, etc.).
    • - l'utilizzo di materiali asettici inattaccabili da muffe e altri agenti biologici in particolare per le strutture, le finiture, gli impianti idrico-sanitari e di climatizzazione; favorire la salubrità e la traspirabilità di strutture, partizioni, coperture con adeguati accorgimenti costruttivi (es. tetti ventilati, solai o vespai aerati, drenaggi, etc.).
    • - l'utilizzo di materiali naturali (purché non provenienti da specie protette, come nel caso dei legni tropicali, o provenienti da cicli di lavorazione ad alto impatto ambientale); di materiali per le strutture, le finiture, gli impianti e le sistemazioni esterne durevoli e facilmente manutenibili;
    • - l'impiego di materiali facilmente riciclabili e non tossici durante le fasi di demolizione o di riutilizzo; Riutilizzazione preferenziale in situ dei materiali (componenti murarie, inerti, terreni di riporto, etc.) ottenuti dalle demolizioni e scavi del terreno su cui insiste l'intervento.

Art. 73 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

1. Per gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, quando non direttamente connessi alle esigenze energetiche di un edificio si devono osservare le disposizioni riferite ai seguenti atti:

  • - LR 11/2011 e s.m. e i., che individua le aree non idonee per il fotovoltaico a terra;
  • - ALLEGATO 1a del PIT/PPR approvato con Deliberazione Consiglio Regionale 27 marzo 2015, n. 37 - Norme comuni energie rinnovabili impianti di energia elettrica da biomasse - Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio
  • - Allegato 1b del PIT/PPR approvato con Deliberazione Consiglio Regionale 27 marzo 2015, n.37 - Norme comuni energie rinnovabili impianti eolici - Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio.

2. Tutti gli impianti dedicati alla produzione energetica da energie rinnovabili, ad eccezione di quelli collocati su coperture esistenti o integrati in nuove realizzazioni, oppure collocati a terra ed aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto, se ubicati nel territorio aperto ed asserviti all'attività agricola condotta dal medesimo richiedente, dovranno essere progettati e valutati complessivamente e preventivamente (alla PAS, all'A.U. o eventuali altri atti autorizzativi di competenza di qualunque Ente) all'interno di un PAPMAA con valore di piano attuativo; se concepiti come attività produttiva in area dedicata (anche previa contestuale variante in territorio aperto) dovranno essere progettati e valutati complessivamente e preventivamente (alla PAS, all'A.U. o eventuali altri atti autorizzativi di competenza di qualunque Ente) all'interno di un piano attuativo.

3. Per tutti gli impianti la connessione alla rete elettrica esistente deve avvenire con linee interrate, salvo che sia dimostrata l'effettiva impossibilità tecnica.

4. Per gli impianti soggetti a titolo abilitativo dovrà essere prevista la stipula di una apposita convenzione o di atto d'obbligo con l'Amministrazione comunale per disciplinare:

  • - gli obblighi di ripristino e riqualificazione ambientale posti a carico dei soggetti attuatori;
  • - le modalità di realizzazione dell'impianto e delle eventuali opere connesse sia in fase di realizzazione sia in fase di esercizio;
  • - le eventuali opere di interesse pubblico da porre a carico dei soggetti attuatori.
  • - al ripristino dei luoghi temporaneamente interessati dai lavori.

5. L'installazione nel territorio comunale degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili avviene assicurando il perseguimento degli obiettivi di qualità e delle disposizioni contenuti nel PIT/PPR approvato con Deliberazione Consiglio Regionale 27 marzo 2015, n.37 e nel PTCP di Siena in vigore dalla pubblicazione del 14 marzo 2012.

6. Il presente Regolamento recepisce integralmente la sezione 8 artt. n.i. 2-6 del Nuovo Piano Energetico della Provincia di Siena (PEP 2010-2020), con le precisazioni per ciascuna tipologia di cui ai successivi articoli.

Art. 74 Impianti fotovoltaici e solari termici

1. Gli impianti fotovoltaici e solari termici sono sempre ammessi, purché coerenti con le leggi e regolamenti regionali vigenti, ad eccezioni che per gli edifici che il RU limita agli interventi ai tipi d'intervento rs, rc e ria. In particolare:

  • - impianti solari termici e impianti solari fotovoltaici integrati sulle coperture di edifici e manufatti in ambito urbano, finalizzati all'autoconsumo per uso domestico o attività aziendale;
  • - impianti fotovoltaici che utilizzano i suoli a destinazione industriale e artigianale esistenti o di previsione;
  • - nelle aree a prevalente o esclusiva funzione agricola, per le aziende agricole, è consentita l'installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici destinati all'attività produttiva (capannoni, fienili, tettoie, ecc.), senza limiti di potenza e se a terra nei limiti della LR 11/11 e purché sia prodotto uno studio idrologico-idraulico che garantisca la "trasparenza idraulica" per interventi in aree sottoposte a tutela specifica;
  • - sono altresì consentiti e favoriti gli impianti fotovoltaici negli ambiti estrattivi dismessi e nelle aree ex discarica.

2. Per l'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici si dovranno rispettare i seguenti criteri:

  • quelli definiti nei "Criteri e metodi d'installazione" previsti dal DCRT n. 15 del 11.02.2013;
  • gli impianti fotovoltaici destinati alla produzione di energia, nel caso di attività produttive, sia agricole, che del settore secondario, devono prioritariamente essere collocati sulle coperture degli edifici specialistici;
  • nelle aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola, nel caso di impianti a terra, questi devono essere opportunamente sistemati secondo un disegno coerente e ordinato rispetto alla morfologia dell'insediamento e al disegno di paesaggio. Si deve in questo caso prevedere fasce di ambientazione paesaggistica e utilizzo di schermi vegetali con specie arboree ed arbustive appropriate al contesto paesaggistico per la mitigazione degli impatti visivi;
  • negli edifici per abitazione esistenti, nelle zone ad esclusiva e prevalente funzione agricola, dovrà essere ricercata prioritariamente una posizione sulle coperture dei corpi edilizi minori secondari e poco visibili, posti nel resede a quota inferiore rispetto al corpo principale o a terra, nelle aree di pertinenza dei fabbricati, nel caso non sia possibile utilizzare le coperture o che questo garantisca un minor impatto nel paesaggio, valutando comunque il corretto inserimento ambientale e privilegiando la collocazione in corrispondenza di segni già presenti sul suolo (siepi, alberature, salti di quota del terreno, ecc.). E' comunque possibile collocare pannelli fotovoltaici su pergole, cos&igrave come previste al successivo art. 90, comma 6.
  • gli elementi posti sulla copertura dovranno essere a questi complanari, in particolare:
  • per gli edifici di nuova costruzione i pannelli devono essere concepiti come componenti integrate del progetto architettonico e per gli interventi di recupero edilizio in cui sia previsto il rifacimento del tetto - ad esclusione degli edifici soggetti ad intervento rs, rc e ria - i pannelli dovranno essere preferibilmente inseriti in falda, all'interno del pacchetto costruttivo, cos&igrave da risultare complanari, nella superficie del pannello, al manto di copertura;
  • in ogni caso e più in particolare per gli edifici prospettanti su piazze o spazi aperti di valore, la non percettibilità degli impianti da quegli stessi spazi dovrà essere dimostrata mediante documentazione fotografica, effettuata con riprese da più angolazioni ed attestata da opportune simulazioni grafiche e fotomontaggi.

Art. 75 Impianti a biomasse

1. Gli impianti a biomasse e biogas per produzione di energia elettrica sono ammessi nei limiti dell'Allegato 1a del PIT con valenza di Piano Paesaggistico - e degli altri eventuali documenti del PAER, o sue integrazioni e modifiche.

2. Gli impianti a biomasse e a biogas per produzione energetica nel territorio aperto, qualora asserviti all'attività agricola condotta dal medesimo richiedente, dovranno essere progettati e valutati complessivamente e preventivamente (alla PAS, all'A.U. o eventuali altri atti autorizzativi di competenza di qualunque Ente) all'interno di un PAPMAA con valore di piano attuativo; se concepiti come attività produttiva in area dedicata (anche previa contestuale variante in territorio aperto) dovranno essere progettati e valuti complessivamente e preventivamente (alla PAS, all'A.U. o eventuali altri atti autorizzativi di competenza di qualunque Ente) all'interno di un piano attuativo;

3. Per tutte le tipologie di impianti da installare, sia quelli soggetti ad Autorizzazione Unica, sia quelli soggetti a PAS, si dovranno osservare i seguenti ulteriori criteri:

  • - sia dimostrato il perseguimento degli obiettivi di qualità contenuti nelle schede del paesaggio del PIT/PPR;
  • - sia dimostrata la salvaguardia degli elementi paesaggistici e delle visuali panoramiche dei nuclei e centri antichi;
  • - sia obbligatoriamente previsto il recupero e la trasformazione dell'energia termica mediante impiego di sistemi di cogenerazione e trigenerazione, da indicare in sede di progetto.
  • - sia dimostrata la tutela dei caratteri storici ed architettonici dei singoli edifici e dei nuclei antichi nel loro valore d'insieme;
  • - sia esclusa la realizzazione di nuove linee aeree di media e alta tensione, salvo che le condizioni geomorfologiche del terreno rendano impraticabile l'interramento delle linee di connessione;
  • - sia prodotto uno studio sui bilanci idrici necessari alle colture dedicate per impianti di produzione di energia, alimentati da biomassa.