Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Titolo VI Il territorio rurale

Capo I Tutela e valorizzazione del territorio rurale

Art. 76 Discipline generali di tutela

1. Il territorio rurale comprende le aree ad esclusiva e prevalente funzione agricola, per le quali il presente RU specifica le discipline relative alle trasformazioni urbanistiche ed edilizie necessarie allo sviluppo dell'agricoltura, delle attività ad essa connesse e delle altre attività integrate e compatibili con la tutela e l'utilizzazione delle risorse.

2. In coerenza con il Piano Strutturale, le trasformazioni e le utilizzazioni nel territorio rurale devono garantire la conservazione, il ripristino e la valorizzazione:

  • - delle aree di rilevante valore paesaggistico; non è consentito ridurre la consistenza delle emergenze geomorfologiche (calanchi, biancane e balze) e la funzionalità dei relativi ecosistemi naturali (le aree incolte, le aree seminaturali e naturali, impluvi a vegetazione arbustiva, ecc.);
  • - degli assetti agrari e poderali e dei lineamenti morfologici del suolo: si devono limitare i rimodellamenti e non sono consentite alterazioni significative del profilo e dell'andamento altimetrico del terreno e dell'ondulazione dei suoli;
  • - degli insediamenti rurali tradizionali e delle loro pertinenze: dovranno essere conservati ben leggibili i segni delle destinazioni d'uso che hanno determinato i caratteri organizzativi e architettonici degli spazi aperti, nei loro rapporti con il territorio agricolo, nelle diverse parti funzionali (aie, orti, spazi di raccolta, spazi di sosta) e nei loro elementi di servizio e di arredo;
  • - non è altresì consentito intervenire sugli spazi aperti attraverso l'eliminazione di costruzioni tradizionali, manufatti ed elementi di arredo, anche non più in uso (annessi agricoli minori, forni, pozzi, stalletti, muretti di confine e/o di sostegno, edicole, fonti e abbeverate, ecc.) e/o la loro trasformazione indistinta con caratteri architettonici e arredi propri dei contesti urbani, o comunque estranei all'ambiente rurale;
  • - dell'assetto della viabilità poderale ed interpoderale: la realizzazione di nuovi tracciati e la deviazione di strade private e poderali è consentita solo a fronte di una dimostrata necessità, volta a migliorare l'accessibilità e/o la sicurezza degli abitanti, oppure per ripristinare un percorso storico; le aziende agricole potranno esplicitare tale necessità anche per migliorare l'organizzazione aziendale e le operazioni di movimentazioni merci, al fine di rendere più sicure le condizioni lavorative, sia degli addetti, che dei terzi in transito; in generale è esclusa la loro eventuale asfaltatura e nei casi di tratti particolarmente impervi e per quelli da rendere più sicuri, in funzione di insediamenti o nuclei, possono essere utilizzati anche asfalti ecologici o altri materiali che garantiscano coerenza rispetto al contesto paesaggistico;
  • - delle colture tradizionali, nonché delle forme tradizionali di integrazione produttiva tra colture, degli individui arborei singoli, od in filari, od in gruppi, appartenenti alle specie autoctone o tradizionali: gli interventi su terreni agricoli non devono comportare modifiche significative delle colture arboree e delle coperture arbustive.

3. All'interno del territorio rurale, ove si riconoscono, anche se non censiti, vanno mantenuti in essere nei loro caratteri formali, di presidio idrogeologico e come elementi di qualificazione del paesaggio agrario:

  • - le parti con sistemazioni agrarie storiche, in cui sono visibili e sufficientemente conservate sistemazioni dei terreni realizzate ai fini delle pratiche colturali agricole, effettuate secondo tecniche tradizionali;
  • - i terrazzamenti ed i ciglionamenti;
  • - la viabilità storica, compreso quella campestre ed i sentieri e le caratteristiche planoaltimetriche dei percorsi;
  • - le opere di regimazione idraulica, il microreticolo idrografico, le opere e le sistemazioni di raccolta e di convogliamento delle acque;
  • - le siepi e le alberature segnaletiche.

Qualora tali elementi siano ricompresi in un fondo agricolo fatto oggetto di P.A.P.M.A.A., dovrà esserne data dettagliata descrizione.

Art. 77 Pratiche agricole, difesa del suolo, tutela delle acque e degli ecosistemi

1. Le pratiche agricole sono ispirate ai principi di buona pratica e, salvo norme più restrittive, dove ricorrono, sono improntate alla difesa del suolo e alla tutela della qualità delle acque superficiali e profonde, degli ecosistemi, della qualità dei suoli secondo quanto previsto:

nel Codice di buona pratica agricola, di cui al DM 19.4.1999

dai Criteri di Gestione Obbligatoria e dalle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali di cui al Reg. CE 73/2009, modificato con Reg. CE 1310/2013

dalle regole di condizionalità di cui all'art. 93, Allegato 2 del Reg. CE 1306/2013 e dalle successive nuove regole di condizionalità.

2. In tutto il territorio rurale sono ammissibili la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di infrastrutture di difesa del suolo e di protezione dei terreni, nell'osservanza di ogni relativa specifica vigente disposizione e delle disposizioni relative alle invarianti strutturali del PS. Sono altresì vietati:

  • - l'asportazione e sostituzione del terreno vegetale salvo che per le normali operazioni di zollatura, drenaggio e successivi ripristini,
  • - l'alterazione delle quote dei piani di campagna,
  • - la modifica del reticolo idraulico incluse l'eliminazione e la deviazione di argini, la copertura e l'intubazione dei canali e dei fossi di scolo,
  • - l'eliminazione di elementi di particolare interesse paesaggistico e ambientale quali le forme colturali tradizionali ed i manufatti associati ancora riconoscibili (sistemazioni idrauliche ed altre opere accessorie alle colture agrarie) e le presenze arboree e vegetazionali non colturali quali: siepi, filari residui e alberi isolati;
  • - lo smaltimento solido e liquido e dei materiali di rifiuto che determinano inquinamento e alterazioni della qualità e delle proprietà del suolo e delle risorse idriche;
  • - l'impermeabilizzazione superficiale del terreno e l'apporto di materiali inerti.
  • - la discarica dei materiali di rifiuto o il deposito all'aperto di rottami industriali, di autovetture e di altri materiali ferrosi o comunque suscettibile di provocare inquinamenti del suolo e del sottosuolo.

3. Nello svolgimento delle attività agricole sono prescritti la conservazione integrale, il recupero e la ricostruzione delle sistemazioni agrarie esistenti a terrazzi e ciglioni, con possibilità, in caso di grave degrado o manifesta impossibilità ad eseguire le lavorazioni agricole in sicurezza, di sviluppare tipi di sistemazione diversi, purché funzionalmente efficaci e paesaggisticamente compatibili; dovrà altresì essere salvaguardata l'integrità del manto erboso nelle aree a pascolo soggette fenomeni erosivi e rischio franoso e con essa la fertilità naturale dei suoli, applicando corretti carichi animali e la creazione e il mantenimento di opportune sistemazioni idrauliche. Detti interventi di miglioramento e ripristino saranno considerati interventi di miglioramento ambientale ai fini della redazione dei PAPMAA.

4. I canali, i fossi, i corsi d'acqua in genere devono, prioritariamente, mantenere inalterate le loro caratteristiche originarie nei relativi aspetti strutturali, quali il tracciato, la giacitura, la dimensione. E' per questo vietato il tombamento dei tratti dei canali e fossi che sono a cielo aperto alla data di adozione del presente RU, mentre per i tratti tombati è ammissibile il ripristino della sistemazione a cielo aperto, con la ricostituzione delle caratteristiche formali documentate o riconoscibili come originarie.

5. La realizzazione di modesti invasi o laghetti (fontoni) è consentita solo se oltre ad assicurare l'accumulo delle risorse preveda una sistemazione dei rilevati e delle sponde compatibile con un corretto inserimento ambientale e paesaggistico. Per la loro realizzazione si dovranno utilizzare adeguate modalità costruttive, al fine di contribuire alla conservazione della biodiversità e per favorirne l'utilità naturalistica, quali:

  • - mantenere una fascia indisturbata sulle sponde, per favorire la colonizzazione da parte della vegetazione naturale;
  • - conferire allo scavo pendenze quanto più possibile dolci, per favorirne l'utilizzo da parte della fauna;
  • - evitare l'introduzione di pesci di qualsiasi specie;
  • - nel caso di utilizzo di pompe per l'irrigazione, provvedere a schermarle con una griglia per evitare l'aspirazione accidentale di anfibi ed altri animali.

6. Deve essere assicurata la conservazione della biodiversità in ogni sua forma, ivi comprese le aree di collegamento ecologico, ai sensi della L.R. 56/2000: nelle Tavv. "Disciplina del territorio extraurbano" in scala 1:10.000 sono individuate le formazioni vegetali puntuali e le emergenze forestali sottoposte a tutela.

Art. 78 La tessitura agraria di pregio e le sistemazioni idraulico agrarie tradizionali

1. Sono le parti del territorio in cui sono visibili e sufficientemente conservate sistemazioni storiche dei terreni realizzate ai fini delle pratiche colturali agricole e che il PS classifica a maglia fitta. Per tessitura agraria e sistemazioni tradizionali si intendono quegli elementi fisici e vegetazionali che nel loro insieme determinano il disegno, storicamente ed ambientalmente significativo dei campi.

Tale insieme di elementi è costituito da:

  • - le sistemazioni idraulico-agrarie;
  • - forma e dimensione dei campi;
  • - la rete scolante e le solcature;
  • - le colture arboree;
  • - le piante arboree non colturali e le siepi vive;
  • - la viabilità campestre.

2. La tutela della tessitura agraria di pregio deve essere garantita da tutti gli interventi di trasformazione del suolo, compreso quelli di tipo agricolo, anche in assenza di edificazione, per cui valgono le seguenti prescrizioni:

  • - si dovrà mantenere la rete della viabilità campestre e la vegetazione tradizionale in tutte le forme che segnano il paesaggio (filari, siepi, alberature isolate, a gruppi, vegetazione riparia, etc.), anche attraverso operazioni di ripristino, sostituzione e integrazione;
  • - saranno possibili solo limitati accorpamenti di campi, che comunque non comportino significativi rimodellamenti del suolo e che non riducano la capacità di invaso della rete scolante;

Negli interventi edilizi e in quelli riguardanti gli spazi aperti eventuali trasformazioni, anche sostanziali, degli elementi sopra indicati, potranno essere ammesse purché corredate da un'analisi progettuale che dimostri le caratteristiche migliorative dell'intervento, dal punto di vista idraulico, tecnico-agronomico e paesistico-ambientale.

3. Le sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali (terrazzamenti, ciglionamenti, muri di contenimento lungo le strade), indipendentemente dalla loro collocazione (maglia fitta, media o larga) ed anche se non censite specificamente dal RU, sono da conservare integralmente, anche attraverso il risarcimento nelle parti crollate, fatta salva la possibilità, nei casi di crolli totali, di realizzare soluzioni diverse purché compatibili, sia per le tecniche costruttive, che per i materiali impiegati, ma comunque di pari o maggiore efficacia sul piano della difesa del suolo e della regimazione delle acque.

4. I PAPMAA e tutti gli interventi che riguardano il territorio aperto, che comportino modifiche della tessitura agraria, devono contenere il rilievo degli elementi di cui al primo comma ed una relazione sulla condizione di efficacia della rete scolante, nella quale sia dimostrata la pari o maggiore efficacia della nuova sistemazione in ordine alla regimazione delle acque e alla difesa del suolo. Nell'ambito degli interventi consentiti attraverso PAPMAA, il ripristino della tessitura agraria di pregio e delle sistemazioni tradizionali è da considerare un miglioramento ambientale prioritario.

Art. 79 Aree di pertinenza dei centri del sistema urbano provinciale

1. Sono le aree da considerarsi intorno territoriale contiguo degli ambiti urbani e per le quali si deve garantire la permanenza delle funzioni agricole e della relazione percettiva, ambientale ed ecologica tra centro urbano e paesaggio circostante.

2. In tali aree sono da conservare la tessitura di pregio e le sistemazioni agrarie tradizionali, i filari alberati, le siepi e le sistemazioni della vegetazione, ornamentali o residuali dell'attività agricola (es. filari di gelsi, i filari di aceri maritati a bordo campo), le porzioni di agricoltura promiscua, la viabilità storica principale e minore (rurale, viottoli, percorsi), le sistemazioni idraulico-agrarie, le varie testimonianze storico culturali (tabernacoli, cippi, fonti), salvaguardando la visibilità del centro.

3. Sono considerate compatibili:

  • - attività agricole in genere e coltivazioni ortive;
  • - percorsi pubblici attrezzati;
  • - verde attrezzato per attività ludiche;
  • - verde privato di pertinenza dell'edificato.

4. Nel patrimonio edilizio esistente sono ammessi gli interventi di cui al Titolo II, Capo I ed il cambio di destinazione d'uso compatibilmente con le caratteristiche architettoniche e tipologiche degli edifici presenti ed alle altre condizioni poste dal presente RU.

5. E' ammessa la nuova edificazione di edifici agricoli, tramite PAPMAA, anche finalizzata alla riqualificazione di margini urbani e al riordino ambientale e paesaggistico e previa valutazione di suoi effetti; è altresì ammessa la realizzazione di annessi e manufatti che non richiedono PAPMAA, di cui ai successivi artt. 103 e 104, nel rispetto della tutela della tessitura agraria di pregio e a condizione di minimizzare la loro percezione visuale dalle strade, fatta eccezione per quelle poderali.

Art. 80 Aree di pertinenza degli aggregati

1. Sono le aree sottoposte dal PTC della Provincia di Siena a particolare normativa di tutela paesaggistica e che non possono essere modificate in modo che sia arrecato pregiudizio ai valori paesaggistici ed al rapporto consolidato tra territorio aperto e insediamenti.

2. In tali aree sono da conservare la tessitura e le sistemazioni agrarie tradizionali, la rete scolante, la viabilità storica, i percorsi campestri ed i sentieri, la vegetazione non colturale, al fine di mantenerne il ruolo di cintura rurale e l'elevato valore paesaggistico.

3. La nuova edificazione a destinazione agricola è ammessa tramite PAPMAA, che dimostri che non è possibile o che non è opportuna una diversa localizzazione e con modalità architettoniche coerenti con l'impianto dell'aggregato, anche al fine di riqualificare il paesaggio urbano di margine e senza intaccare gli elementi di maggior pregio della tessitura agraria eventualmente presente e nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

  • - i nuovi edifici agricoli, accertata l'impossibilità o comunque l'inopportunità della collocazione in altro luogo della proprietà fondiaria, esterno all'area di pertinenza, dovranno essere realizzati in contiguità con l'insediamento esistente, secondo un assetto planimetrico che porti alla costituzione di un vero e proprio nucleo edificato, permettendo il miglior uso della viabilità esistente rispettando i criteri insediativi di cui al successivo art. 100;
  • - l'introduzione di fasce arboree tra aree edificate e spazi aperti deve essere coerente al contesto e rafforzare il sistema eco-ambientale;
  • - gli interventi di nuova edificazione, dovranno fare riferimento a quanto stabilito al successivo art. 89 - Discipline riguardanti i caratteri degli edifici.

4. Sono altresì ammissibili i nuovi annessi e manufatti agricoli che non richiedono PAPMAA, di cui ai successivi Artt. 103 e 104, la collocazione dei quali dovrà essere orientata a minimizzarne la visibilità e l'esposizione dalla campagna circostante e garantire il rispetto della tessitura agraria di pregio.

Art. 81 I beni storico architettonici (BSA) e loro aree di pertinenza

1. Le pertinenze dei beni storico-architettonici corrispondono alle porzioni di territorio intimamente legate al bene medesimo da relazioni percettive, funzionali, storiche o figurative. Esse sono pertanto assimilate alle emergenze paesaggistiche e tutelate nella loro attuale configurazione.

2. Mediante apposito Piano Attuativo con approvazione subordinata alla favorevole concertazione con i competenti organi se istituiti dalla Provincia, è consentita la realizzazione di annessi agricoli mediante PAPMAA, manufatti aziendali di cui all'art. 70 comma 3 lett b) della LR 65/2014, piscine ed altri eventuali impianti sportivi pertinenziali. Le piscine pertinenziali sono tuttavia realizzabili in forma diretta a condizione che siano rispettati i criteri di cui al successivo art. 92, che la zona non sia interessata da vincolo paesaggistico e che, sulla base degli elaborati contenuti nelle schede di cui all'allegato 3, gli interventi ricadano nelle "aree di pertinenza", ma al di fuori delle aree "molto visibili" e delle tessiture agrarie "a maglia fitta".

3. Ad eccezione dei casi di cui al precedente comma, è vietata la realizzazione di nuove unità volumetriche o l'ampliamento di quelle esistenti. Sono altresì vietati, anche nella realizzazione degli interventi ammessi, rilevanti movimenti di terra. Il divieto di ampliamenti volumetrici opera anche nei confronti di edifici ai quali siano state attribuite le categorie rib o rib+AV.

4. Sono realizzabili in forma diretta gli interventi che non comportino modifiche alla configurazione planivolumetrica degli edifici esistenti e degli spazi esterni di loro pertinenza; sono per questo consentiti volumi tecnici interrati ed altre opere pertinenziali prive di consistenza volumetrica; sono altresì consentiti gli annessi agricoli temporanei di cui all'art. 70 comma1 e comma 3 lett a) della LR 65/2014.

5. In conformità con il vigente PTCP, gli interventi proposti, sia in forma diretta che mediante piano attuativo, dovranno sempre rispettare i seguenti criteri:

  • - ogni eventuale progetto di trasformazione che interessi le aree di pertinenza di BSA deve essere attentamente valutato sotto l'aspetto paesaggistico e corredato da idonee analisi paesaggistiche, redatte ad un'apposita scala di lettura, in modo da salvaguardare e valorizzare le relazioni che il bene ha instaurato con il contesto paesaggistico (ecologico-ambientali, funzionali, storiche, visive e percettive, ecc.);
  • - deve essere attribuita particolare importanza al disegno degli spazi aperti;
  • - eventuali superfici interrate sono consentite a condizione che le soluzioni di ingresso/uscita alle medesime non rechino danno al rapporto consolidato storicamente fra pertinenza e bene né al valore del bene;
  • - in caso di ammissibilità di nuova edificazione, deve essere dimostrato l'effetto positivo e non dannoso dell'intervento, tramite comparazione di almeno tre soluzioni, delle quali una priva di edificazione e composta di interventi di sistemazione ambientale, seguendo i seguenti criteri: utilizzo delle infrastrutture esistenti; in caso vi siano aree a seminativi, deve essere prevista una (o più) fascia arborea tra l'edificato ed il seminativo; equilibrio dimensionale dei volumi riconducibili a comportamenti storicamente e culturalmente consolidati, in grado di assicurare validi o almeno accettabili esiti percettivi alle diverse scale di lettura, anche in situazioni di non particolare eccellenza; collocazione dei nuovi edifici palesemente coerente con i processi storici di formazione del nucleo; collocazione in prossimità di annessi agricoli ove preesistenti, razionalizzando l'utilizzo della viabilità di accesso e delle aie/ piazzali già in uso;
  • - in ogni caso si dovrà privilegiare il recupero, la rifunzionalizzazione e l'eventuale ampliamento di annessi recenti, precari o comunque sottoutilizzati e adottare forme e volumetrie dimensionalmente compatibili con quelli preesistenti, anche articolandoli in più manufatti;
  • - i progetti degli interventi sono conformati ai principi dell'Architettura e Arte dei Giardini e garantiscono il mantenimento dell'integrità del rapporto armonico tra costruito e non costruito, le architetture vegetali presenti;
  • - i criteri per le sistemazioni ambientali, i rapporti tra costruito e nuovi inserimenti edilizi sono gli stessi dettati per le aree di pertinenza degli aggregati elencate e illustrate al punto 13.13 della Disciplina del PTCP;
  • - è corretta/compatibile la previsione di opere edilizie riguardanti il bene che attengano all'approccio concettuale e progettuale del restauro, per il mantenimento del bene medesimo; anche quando la categoria di intervento attribuita dal RU sia diversa da quella del restauro dovrà essere garantito il ripristino di valori compromessi, la soluzione di degradi e la rifunzionalizzazione contemporanea del bene;
  • - è corretta/compatibile rispetto alla tutela del valore storico architettonico e paesistico l'utilizzazione di un determinato edificio od organismo edilizio a fini diversi da quelli per i quali esso fu costruito o ai quali è stato sottoposto lungo la sua storia purché gli effetti dell'intervento non siano in contrasto con la permanenza degli elementi caratterizzanti il bene e il suo rapporto con il contesto.

Art. 82 Strade bianche percorsi vicinali ed interpoderali

1. In coerenza con il piano strutturale, la rete delle strade bianche costituita da sentieri, percorsi privati poderali e pubblici vicinali, costituiscono un patrimonio che deve essere conservato nella sua integrità e consistenza, con il mantenimento ed il recupero delle condizioni di fruibilità e garantendone l'accessibilità.

2. Devono essere tutelate, conservate e, se necessario, ripristinate:

  • - la continuità e la percorribilità pubblica dei tracciati;
  • - la configurazione planoaltimetrica generale dei tracciati;
  • - le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
  • - le opere d'arte, i manufatti minori ed i segnali di viaggio;
  • - le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
  • - le alberature tradizionali segnaletiche e quelle ai lati dei tracciati;
  • - le opere di sistemazione e di contenimento del terreno.

Gli interventi di manutenzione devono avvenire con l'impiego dei materiali e delle tecniche costruttive tradizionali. Sono ammesse altresì tecniche nuove, purché non alterino l'aspetto consolidato delle strade di campagna e purché mantengano la permeabilità dei suoli o, in relazione alla sua eventuale riduzione, realizzino opere per la regimazione delle acque piovane e per il loro recupero.

3. I percorsi possono essere adeguati alle necessità viarie sulla base di specifici progetti, che tengano conto del miglior inserimento ambientale e paesaggistico, della maggiore sicurezza, della limitazione del rischio idraulico e della pericolosità per la instabilità dei versanti.

4. Sono consentite modeste deviazioni, sufficienti a realizzare percorsi by pass per le situazioni di riconosciuta criticità. Le variazioni ai tracciati non devono costituire cesure alle forme consolidate del paesaggio agrario e pertanto devono aderire alle geometrie fondiarie esistenti, in particolare:

  • - allinearsi plano-altimetricamente alle tracce fondiarie costituite da discontinuità colturali o sistemazioni del terreno e lungo le linee di minor pendenza;
  • - prevedere la sistemazione ed i materiali del fondo stradale coerenti con la preesistenza; è vietata l'asfaltatura delle strade bianche e sono consentiti esclusivamente interventi di modesta entità al fine di evitare il sollevamento di polveri in prossimità delle abitazioni private, o comunque per motivi legati all'accessibilità e la sicurezza, attraverso l'impiego di asfalti o altri materiali ecologici che non alterino l'effetto cromatico originario.

5. Nella presentazione dei progetti per l'intervento edilizio o nella predisposizione di un PAPMAA dovranno essere descritti gli elementi ricadenti in questa categoria presenti sul territorio interessato dallo stesso, in modo da prevederne la valorizzazione e tutelarne la permanenza d'uso.

6. E' consentita la realizzazione di nuove strade interpoderali per motivi collegati alla conduzione agricola o di servizio alla residenza, purché esse siano in terra battuta, inerbite o inghiaiate. E' ammessa la realizzazione di canalette per la raccolta delle acque meteoriche realizzate mediante semplice scavo del terreno, canalette in legno e/o in pietrame secondo le tecniche di ingegneria naturalistica.

Capo II Edifici esistenti nel territorio rurale

Art. 83 Classificazione degli edifici esistenti

1. La schedatura del patrimonio edilizio esistente in territorio agricolo e a prevalente funzione agricola rileva gli elementi oggettivi propri di ogni immobile. Detta schedatura è sintetizzata nell’Allegato 2 - "Schede del patrimonio edilizio in territorio extraurbano".

2. Sulla base della suddetta schedatura, gli immobili si suddividono nelle seguenti classi:

  1. a) "Classe A - edifici di interesse storico-artistico", ovvero gli edifici sottoposti a vincolo monumentale ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche;
  2. b) "Classe B - edifici di pregio", che presentano elementi architettonici e costruttivi di pregio, di cui al seguente elenco:
    1. - 0001_01 - Scheda 0001 - Edificio 01 - Toponimo "Aia Vecchia"
    2. - 0003_05 - Scheda 0003 - Edificio 05 - Toponimo "Baccoleno"
    3. - 0004_01 - Scheda 0004 - Edificio 01 - Toponimo "Bagni di Montalceto"
    4. - 0004_02 - Scheda 0004 - Edificio 02 - Toponimo "Bagni di Montalceto"
    5. - 0049_03 - Scheda 0049 - Edificio 03 - Toponimo "Moccio"
    6. - 0059_01 - Scheda 0059 - Edificio 01 - Toponimo "Ovile"
    7. - 0068_01 - Scheda 0068 - Edificio 01 - Toponimo "Podere Rasa"
    8. - 0085_01 - Scheda 0085 - Edificio 01 - Toponimo "S. Giuseppe"
    9. - 0085_02 - Scheda 0085 - Edificio 02 - Toponimo "S. Giuseppe"
    10. - 0085_03 - Scheda 0085 - Edificio 03 - Toponimo "S. Giuseppe"
    11. - 0085_04 - Scheda 0085 - Edificio 04 - Toponimo "S. Giuseppe"
    12. - 0098_01 - Scheda 0098 - Edificio 01 - Toponimo "Bollano"
    13. - 0098_02 - Scheda 0098 - Edificio 02 - Toponimo "Bollano"
    14. - 0098_03 - Scheda 0098 - Edificio 03 - Toponimo "Bollano"
    15. - 0098_04 - Scheda 0098 - Edificio 04 - Toponimo "Bollano"
    16. - 0110_04 - Scheda 0110 - Edificio 04 - Toponimo "Pian delle Cortine"
    17. - 0122_04 - Scheda 0122 - Edificio 04 - Toponimo "Poggio al Vento"
    18. - 0158_01 - Scheda 0158 - Edificio 01 - Toponimo "Cavoni"
    19. - 0170_01 - Scheda 0170 - Edificio 01 - Toponimo "Castelrenieri"
    20. - 0177_03 - Scheda 0177 - Edificio 03 - Toponimo "La Campana"
    21. - 0177_04 - Scheda 0177 - Edificio 04 - Toponimo "La Campana"
    22. - 0194_01 - Scheda 0194 - Edificio 01 - Toponimo "Segale"
    23. - 0194_05 - Scheda 0194 - Edificio 05 - Toponimo "Segale"
    24. - 0200_01 - Scheda 0200 - Edificio 01 - Toponimo "Sarchianello"
    25. - 0225_01 - Scheda 0225 - Edificio 01 - Toponimo "Bolsinina Alta"
    26. - 0225_02 - Scheda 0225 - Edificio 02 - Toponimo "Bolsinina Alta"
    27. - 0226_01 - Scheda 0226 - Edificio 01 - Toponimo "Bolsinina Bassa"
    28. - 0226_02 - Scheda 0226 - Edificio 02 - Toponimo "Bolsinina Bassa"
    29. - 0239_01 - Scheda 0239 - Edificio 01 - Toponimo "Porcile"
    30. - 0275_04 - Scheda 0275 - Edificio 04 - Toponimo "Monte Santemarie"
    31. - 0275_05 - Scheda 0275 - Edificio 05 - Toponimo "Monte Santemarie"
    32. - 0275_07 - Scheda 0275 - Edificio 07 - Toponimo "Monte Santemarie"
    33. - 0275_11 - Scheda 0275 - Edificio 11 - Toponimo "Monte Santemarie"
    34. - 0275_13 - Scheda 0275 - Edificio 13 - Toponimo "Monte Santemarie"
    35. - 0275_14 - Scheda 0275 - Edificio 14 - Toponimo "Monte Santemarie"
    36. - 0282_08 - Scheda 0282 - Edificio 08 - Toponimo "Vescona"
    37. - 0282_09 - Scheda 0282 - Edificio 09 - Toponimo "Vescona"
    38. - 0282_11 - Scheda 0282 - Edificio 11 - Toponimo "Vescona"
    39. - 0282_12 - Scheda 0282 - Edificio 12 - Toponimo "Vescona"
    40. - 0298_01 - Scheda 0298 - Edificio 01 - Toponimo "Le Logge"
  3. c) "Classe C - edifici di valore testimoniale", ovvero gli edifici presenti nel Catasto di Impianto del 1939 e quelli, di cui al seguente elenco, che pur non essendo presenti nel Catasto di Impianto del 1939, presentano i caratteri degli edifici di valore testimoniale:
    1. - 0003_04 - Scheda 0003 - Edificio 04 - Toponimo "Baccoleno"
    2. - 0006_02 - Scheda 0006 - Edificio 02 - Toponimo "Bosco al lupo"
    3. - 0006_03 - Scheda 0006 - Edificio 03 - Toponimo "Bosco al lupo"
    4. - 0018_03 - Scheda 0018 - Edificio 03 - Toponimo "Chiuserra"
    5. - 0020_02 - Scheda 0020 - Edificio 02 - Toponimo "Colombaiolo"
    6. - 0022_02 - Scheda 0022 - Edificio 02 - Toponimo "Copra"
    7. - 0022_03 - Scheda 0022 - Edificio 03 - Toponimo "Copra"
    8. - 0025_03 - Scheda 0025 - Edificio 03 - Toponimo "Dolda"
    9. - 0027_02 - Scheda 0027 - Edificio 02 - Toponimo "Finerri"
    10. - 0032_03 - Scheda 0032 - Edificio 03 - Toponimo "Fornace di Rasa"
    11. - 0044_02 - Scheda 0044 - Edificio 02 - Toponimo "La Torre"
    12. - 0047_07 - Scheda 0047 - Edificio 07 - Toponimo "Le Chiuse"
    13. - 0053_02 - Scheda 0053 - Edificio 02 - Toponimo "Montepollini"
    14. - 0053_04 - Scheda 0053 - Edificio 04 - Toponimo "Montepollini"
    15. - 0055_02 - Scheda 0055 - Edificio 02 - Toponimo "Necione"
    16. - 0059_03 - Scheda 0059 - Edificio 03 - Toponimo "Ovile"
    17. - 0059_04 - Scheda 0059 - Edificio 04 - Toponimo "Ovile"
    18. - 0060_03 - Scheda 0060 - Edificio 03 - Toponimo "Palazzaccio"
    19. - 0060_06 - Scheda 0060 - Edificio 06 - Toponimo "Palazzaccio" (controdedotto)
    20. - 0063_02 - Scheda 0063 - Edificio 02 - Toponimo "Pecorile"
    21. - 0066_03 - Scheda 0066 - Edificio 03 - Toponimo "Pisanella"
    22. - 0068_03 - Scheda 0068 - Edificio 03 - Toponimo "Podere Rasa"
    23. - 0069_03 - Scheda 0069 - Edificio 03 - Toponimo "Podere Sesta"
    24. - 0072_02 - Scheda 0072 - Edificio 02 - Toponimo "Poggiarello"
    25. - 0073_03 - Scheda 0073 - Edificio 03 - Toponimo "Poggio alle Case"
    26. - 0074_03 - Scheda 0074 - Edificio 03 - Toponimo "Poggio alle Monache"
    27. - 0074_04 - Scheda 0074 - Edificio 04 - Toponimo "Poggio alle Monache"
    28. - 0090_03 - Scheda 0090 - Edificio 03 - Toponimo "S. Valentino"
    29. - 0094_02 - Scheda 0094 - Edificio 02 - Toponimo "Val di Pioca"
    30. - 0100_02 - Scheda 0100 - Edificio 02 - Toponimo "Campora"
    31. - 0100_05 - Scheda 0100 - Edificio 05 - Toponimo "Campora"
    32. - 0102_04 - Scheda 0102 - Edificio 04 - Toponimo "Faule"
    33. - 0107_02 - Scheda 0107 - Edificio 02 - Toponimo "Leonina fattoria"
    34. - 0112_02 - Scheda 0112 - Edificio 02 - Toponimo "Sotto Casacce Le Pietrine"
    35. - 0122_08 - Scheda 0122 - Edificio 08 - Toponimo "Poggio al Vento"
    36. - 0146_02 - Scheda 0146 - Edificio 02 - Toponimo "Staffoli"
    37. - 0146_03 - Scheda 0146 - Edificio 03 - Toponimo "Staffoli"
    38. - 0146_04 - Scheda 0146 - Edificio 04 - Toponimo "Staffoli"
    39. - 0153_06 - Scheda 0153 - Edificio 06 - Toponimo "Grania"
    40. - 0157_03 - Scheda 0157 - Edificio 03 - Toponimo "Poggiarone"
    41. - 0157_04 - Scheda 0157 - Edificio 04 - Toponimo "Poggiarone"
    42. - 0157_05 - Scheda 0157 - Edificio 05 - Toponimo "Poggiarone"
    43. - 0157_07 - Scheda 0157 - Edificio 07 - Toponimo "Poggiarone"
    44. - 0157_08 - Scheda 0157 - Edificio 08 - Toponimo "Poggiarone"
    45. - 0158_03 - Scheda 0158 - Edificio 03 - Toponimo "Cavoni"
    46. - 0161_03 - Scheda 0161 - Edificio 03 - Toponimo "Pievina"
    47. - 0161_04 - Scheda 0161 - Edificio 04 - Toponimo "Pievina"
    48. - 0175_05 - Scheda 0175 - Edificio 05 - Toponimo "Santa Giuditta"
    49. - 0185_03 - Scheda 0185 - Edificio 03 - Toponimo "Montefalconi"
    50. - 0188_07 - Scheda 0188 - Edificio 07 - Toponimo "Poderucci"
    51. - 0188_09 - Scheda 0188 - Edificio 09 - Toponimo "Poderucci"
    52. - 0195_05 - Scheda 0195 - Edificio 05 - Toponimo "Sant'Arcangelo"
    53. - 0195_06 - Scheda 0195 - Edificio 06 - Toponimo "Sant'Arcangelo"
    54. - 0204_05 - Scheda 0204 - Edificio 05 - Toponimo "Rigoli di Sotto"
    55. - 0225_03 - Scheda 0225 - Edificio 03 - Toponimo "Bolsinina Alta"
    56. - 0236_03 - Scheda 0236 - Edificio 03 - Toponimo "Bellaria"
    57. - 0239_02 - Scheda 0239 - Edificio 02 - Toponimo "Porcile"
    58. - 0240_05 - Scheda 0240 - Edificio 05 - Toponimo "Canile"
    59. - 0244_06 - Scheda 0244 - Edificio 06 - Toponimo "Poggio Pagani"
    60. - 0256_04 - Scheda 0256 - Edificio 04 - Toponimo "Montecerconi"
    61. - 0256_05 - Scheda 0256 - Edificio 05 - Toponimo "Montecerconi"
    62. - 0264_07 - Scheda 0264 - Edificio 07 - Toponimo "Gragli"
    63. - 0268_05 - Scheda 0268 - Edificio 05 - Toponimo "Palazzi"
    64. - 0275_12 - Scheda 0275 - Edificio 12 - Toponimo "Monte Santemarie"
    65. - 0283_03 - Scheda 0283 - Edificio 03 - Toponimo "Quercione"
    66. - 0291_03 - Scheda 0291 - Edificio 03 - Toponimo "Crofeno"
    67. - 0294_02 - Scheda 0294 - Edificio 02 - Toponimo "Poggiodarno"
    68. - 0294_03 - Scheda 0294 - Edificio 03 - Toponimo "Poggiodarno"
    69. - 0298_06 - Scheda 0298 - Edificio 06 - Toponimo "Le Logge"
    70. - 0310_02 - Scheda 0310 - Edificio 02 - Toponimo "Podernovo"
    71. - 0310_03 - Scheda 0310 - Edificio 03 - Toponimo "Podernovo"
    72. - 0325_05 - Scheda 0325 - Edificio 05 - Toponimo "Molinello"
    73. - 0329_05 - Scheda 0329 - Edificio 05 - Toponimo "Beccanella"
    74. - 0379_02 - Scheda 0379 - Edificio 02 - Toponimo "Collebianco"
    75. - 0429_03 - Scheda 0429 - Edificio 03 - Toponimo "Toponimo n.i."
    76. - 0432_02 - Scheda 0432 - Edificio 02 - Toponimo "Capo Grottoli"
    77. - 0478_02 - Scheda 0478 - Edificio 02 - Toponimo "Toponimo n.i."
    78. - 0495_02 - Scheda 0495 - Edificio 02 - Toponimo "Il Falconcello"
    79. - 0529_04 - Scheda 0529 - Edificio 04 - Toponimo "Fattoria Monselvoli"
    80. - 0555_01 - Scheda 0555 - Edificio 01 - Toponimo "Toponimo n.i."
  4. d) "Classe D - edifici recenti", ovvero gli edifici non presenti nel Catasto di Impianto del 1939.

3. Ai fini della classificazione di cui al presente articolo, il Catasto di Impianto del 1939 può essere reperito sulle schede dell’Allegato 2.

4. Per gli edifici che risultano non schedati sarà possibile procedere all’attribuzione della relativa classe mediante l’accertamento degli elementi oggettivi propri dell’immobile ovvero:

  1. a) gli edifici sottoposti a vincolo monumentale ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche, fanno parte della "Classe A - edifici di interesse storico-artistico", di cui al c. 2 lett. a) del presente articolo;
  2. b) gli edifici presenti nel Catasto di Impianto del 1939, fanno parte della "Classe C - edifici di valore testimoniale", di cui al c. 2 lett. c) del presente articolo;
  3. c) gli edifici non presenti nel Catasto di Impianto del 1939, fanno parte della "Classe D - edifici recenti", di cui al c. 2 lett. d) del presente articolo.

5. Gli edifici presenti nel Catasto di impianto del 1939, per i quali sarà possibile documentare nel corso degli anni la totale manomissione o la demolizione e ricostruzione con forme e caratteristiche non più coerenti con gli "edifici di valore testimoniale" di cui alla "Classe C" saranno equiparati agli "edifici recenti" di cui alla "Classe D"

6. Per gli edifici per i quali non è stata individuata un’area di pertinenza o che non sono corredati da scheda della pertinenza di cui all’Allegato 3, sarà possibile procedere all’individuazione della relativa area di pertinenza mediante l’analisi di elementi morfologici caratterizzanti il territorio, ortofoto attuale e ortofoto storiche, classificazione del morfotipo, analisi dell’intervisibilità, analisi dei confini di proprietà e di ogni altro segno del territorio utile all’individuazione della pertinenza stessa.

Art. 84 Tipi di intervento sugli edifici esistenti nel territorio rurale

1. I tipi d'intervento ammessi sul patrimonio edilizio esistente sono definiti al Titolo III delle presenti norme e attribuiti secondo il seguente elenco:

  1. a) per gli edifici di "Classe A - edifici di interesse storico-artistico", di cui al c. 2 lett. a) dell’art. 83, sono consentiti interventi del tipo rs di cui all’art. 15;
  2. b) per gli edifici di "Classe B - edifici di pregio", di cui al c. 2 lett. b) dell’art. 83, sono consentiti interventi del tipo rc di cui all’art. 15;
  3. c) per gli edifici di "Classe C - edifici di valore testimoniale", di cui al c. 2 lett. c) dell’art. 83, sono consentiti interventi fino al tipo ri a di cui all’art. 17;
  4. d) per gli edifici di "Classe D - edifici recenti", di cui al c. 2 lett. d) dell’art. 83, sono consentiti interventi fino al tipo ri b di cui all’art. 18.

Art. 85 Ricostruzione di edifici o parti di edifici

1. Secondo quanto disposto dalla vigente legislazione in materia, gli interventi di ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti sono ammissibili in forma di ristrutturazione edilizia laddove si renda possibile l'accertamento della originaria consistenza e configurazione. A tal fine, le unità volumetriche crollate o demolite potranno essere ripristinate quando, pur presentandosi gravemente degradate, possano considerarsi visivamente riconoscibili e misurabili in loco, con riferimento sia all'andamento ed all'altezza dei muri perimetrali, che alla posizione e tipologia della copertura.

2. Il progetto per la esecuzione delle opere di ricostruzione dovrà contenere una apposita relazione redatta a firma di tecnico abilitato con la quale sia accertata, dimostrata e dichiarata la consistenza del manufatto che si intende ricostruire. Mediante approfondita analisi storico tipologica dovranno poi essere ricostruiti, con l'ausilio di tutto il materiale analitico, grafico e fotografico all'uopo reperibile ed in maniera congruente, sia con le murature ancora esistenti, che con la documentazione amministrativa e catastale sopra citata, la configurazione ed i caratteri architettonici da rispettare nel ripristino filologico del manufatto.

4. Nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, l'intervento di ricostruzione di un edificio crollato, o parte di esso, sarà effettivamente realizzabile se, con la ricostruzione stessa, non vengano meno i requisiti igienico sanitari degli edifici, compresa la distanza minima inderogabile di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.

5. Quando non ricorrono tutte le condizioni di cui sopra, il ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti deve qualificarsi come nuova costruzione ed è pertanto consentito esclusivamente laddove sia ammessa tale categoria di intervento.

Art. 86 Usi ammessi degli edifici esistenti

1. Nelle aree extraurbane sono ammesse la destinazione d'uso agricola, le attività integrative di quest'ultima e quelle compatibili con il territorio rurale, elencate al successivo Art. 95 - Le zone a funzione agricola.

2. Tutti gli edifici esistenti e legittimi presenti nel territorio rurale possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività agricole. Il cambio di destinazione d'uso per lo svolgimento di attività compatibili o integrative è ammissibile, invece, esclusivamente negli edifici di:

  • - "Classe A - edifici di interesse storico-artistico", di cui al c. 2 lett. a) dell’art. 83;
  • - "Classe B - edifici di pregio", di cui al c. 2 lett. b) dell’art. 83;
  • - "Classe C - edifici di valore testimoniale", di cui al c. 2 lett. c) dell’art. 83.

3. Per gli altri edifici, appartenenti alla "Classe D - edifici recenti", di cui al c. 2 lett. d) dell’art. 83 sono ammesse le seguenti destinazioni:

  • - laboratori per gli antichi mestieri di particolare interesse storico, etnografico e culturale, minacciati dal rischio di cessazione e scomparsa, di cui alla L.R. 5/3/1997 n. 15;
  • - le attività veterinarie e quelle ad esse collegate o di supporto, comprese le riabilitazioni degli animali e le attività di relazione uomo animale, i pensionati e le cliniche per animali domestici;
  • - maneggi e pensioni per cavalli.

4. Non è consentito cambiare destinazione d'uso agli annessi agricoli costruiti sulla base di Piani Aziendali ai sensi della L.R. 10/79 e a quelli costruiti sulla base dei PAPMAA ai sensi della L.R. 64/95 e successive modifiche e integrazioni, né gli annessi agricoli condonati come tali.

5. Per gli edifici in territorio extraurbano, di ogni Classe, ad eccezione di tutti gli annessi agricoli in Classe D, se posti lungo le reti della fruizione territoriale ed i percorsi integrati del PS, sono altresì consentite le attività di somministrazione alimenti e bevande, a condizione che siano direttamente prossimi alla strada e abbiano da questa accessibilità diretta e che dispongano dei necessari spazi per i parcheggi di relazione e per la sosta stanziale.

6. Gli interventi di trasformazione ed il diverso utilizzo di annessi agricoli minori, quali parate o tettoie, sono consentiti esclusivamente per destinare gli stessi, mediante PAPMAA, a residenza rurale o ad annesso agricolo. Tali interventi sono consentiti con una modalità di intervento che sia articolata in una prima fase di ripristino filologico o consolidamento dell'involucro edilizio, seguita da un’altra finalizzata all’adeguamento funzionale dell’edificio, mediante inserimento, all'interno dell’involucro originario, di elementi in materiali "leggeri" (legno, vetro, acciaio...) e strutturalmente indipendenti, così da consentirne la corretta lettura.

Art. 87 Mutamento di destinazione d'uso per funzioni residenziali e frazionamenti

1. Nel rispetto della disciplina del PIT ed in coerenza con la tutela del patrimonio paesaggistico, oltre che a quanto prescritto nelle Schede di cui all'Allegato 2, il mutamento di destinazione d'uso da agricola a residenziale è:

  1. a) sempre ammesso da abitazione rurale o ex agricola a abitazione civile;
  2. b) ammesso da altri usi agricoli o ex agricola solo per gli edifici di
    1. - "Classe A - edifici di interesse storico-artistico", di cui al c. 2 lett. a) dell’art. 83;
    2. - "Classe B - edifici di pregio", di cui al c. 2 lett. b) dell’art. 83;
    3. - "Classe C - edifici di valore testimoniale", di cui al c. 2 lett. c) dell’art. 83.

2. Gli edifici che mutano destinazione d'uso da quella rurale dovranno conservare la relazione istituitasi nella lunga fase di utilizzazione agricola del manufatto con il paesaggio circostante e, in particolare, con le aree pertinenziali individuate negli Allegati 2 e 3 del RU.

3. Il frazionamento e o il mutamento di destinazione d'uso ai fini residenziali di un edificio o di una unità immobiliare dovrà osservare le seguenti condizioni preliminari:

  1. a) ogni progetto di intervento dovrà definire il complesso delle opere di urbanizzazione - comprensive dell'approvvigionamento idrico, smaltimento delle acque e liquami, viabilità, accessi, illuminazione esterna, allacciamenti, sistemazioni esterne e parcheggi - che si intendono realizzare, con la specificazione degli ambiti di utilizzazione pubblica e privata. In particolare dovrà essere sempre verificata la possibilità di fornitura dei servizi essenziali (acqua, gas, energia elettrica, smaltimento dei rifiuti);
  2. b) dovrà essere restituito un adeguato rilievo architettonico e una documentazione fotografica generale e di dettaglio, sulla base dei quali si dovrà redigere una relazione interpretativa dei caratteri storici, tipologici e architettonici dell'edificio o del complesso, con la finalità precipua di individuarne le fasi di crescita, le parti dotate di una propria individualità architettonica e funzionale, il grado di organicità esistente o meno tra le varie parti;
  3. c) quando, nell'ambito di un PAPMAA o di un progetto edilizio, si prevedano mutamenti di destinazione d'uso e/o frazionamenti, riferiti ad una superficie edificabile superiore a 1.000 mq o alla formazione di almeno 5 unità abitative, è sempre necessaria la previa approvazione di un Piano attuativo.
  4. d) mantenere, per ciascuna unità abitativa creata con frazionamento e/o mutamento di destinazione d’uso, adeguati locali accessori per la conduzione delle pertinenze o del fondo ed a servizio dell’abitazione, di superficie non inferiore 10 mq di superficie netta, collocati esclusivamente al piano terra, con accesso diretto dall’esterno.

4. Eventuali frazionamenti potranno essere eseguiti a condizione che la relativa progettazione sia eseguita rispettando il grado di integrità materiale e formale dell'edificio, il processo storico della sua formazione, la sua tipologia, la sua individualità architettonica. Fermi restando i casi di organismi edilizi in cui il rispetto degli elementi sopra richiamati comporti la realizzazione di unità abitative più ampie, dagli interventi di frazionamento dovranno, comunque, risultare unità abitative con superficie media non inferiore a 70 mq di Superficie utile (Su).

5. I rustici minori, stalletti, pollai e porcilaie in muratura, tettoie, forno del pane, pozzo, etc., di qualunque classe di cui all'art. 83, devono essere mantenuti nelle loro caratteristiche architettoniche e costruttive, e non possono essere riutilizzati a fini abitativi se non come locali accessori, di servizio e di integrazione dell'abitazione.

6. Tutti gli interventi nel territorio rurale dovranno comunque garantire la conservazione dei manufatti storici minori, quali tabernacoli, fonti, lavatoi, pescaie, cisterne, pozzi, forni, fontane, cippi, lapidi, sculture, edicole e simili, muri di sostegno, siepi, cancellate e pavimentazioni storiche, anche se non localizzati in cartografia dal RU e per i quali sono prescritti la manutenzione ed il recupero con le tecniche del restauro, la ricostruzione filologica di parti eventualmente crollate o demolite, mantenendo o riproponendo le medesime specifiche caratteristiche formali dell'opera muraria interessata e adottando le stesse tecniche costruttive. Si dovranno altresì conservare e recuperare quelli tradizionali e, laddove possibile, anche creare rifugi e spazi utili alla fauna (es. rondoni, rondini, balestrucci, chirotteri, ecc.).

Art. 88 Attività turistico-ricettive e di servizio nei nuclei minori e grandi complessi nel territorio rurale

1. I seguenti nuclei minori sono considerati dal PS capisaldi del sistema insediativo del territorio aperto:

  • San Vito
  • Podere Le Casacce
  • Pian delle Cortine
  • Mucigliani
  • Monte Sante Marie
  • Vescona
  • Pievina
  • Bollano
  • S. Martino in Grania
  • Beccanella
  • Poggio Pinci
  • Palazzo Monaci
  • Montecalvoli
  • Montecontieri
  • Montemori
  • La Campana
  • Salteano
  • Camposodo

2. Per i nuclei minori, di cui al precedente comma, è consentito il cambio di destinazione d'uso finalizzato all'insediamento delle seguenti attività:

  • a) alberghi, residenze turistico alberghiere (RTA) e residence, ai sensi della L.R. 42/2000 e successive modificazioni e integrazioni; tali fattispecie sono esercizi unitari dal punto di vista gestionale, aperti al pubblico, che si collocano in strutture edilizie altrettanto unitarie;
  • b) servizi di assistenza sociale e sanitaria, quali i centri di assistenza, centri per la cura e la riabilitazione, case di riposo e residenza protette.

3. Il recupero di immobili dei centri minori per le destinazioni a) e b) del precedente comma, è consentito alle seguenti condizioni:

  • - redazione di un Piano di Recupero, esteso anche alla corrispondente area di pertinenza, e contestuale variante al RU per il dimensionamento e l'esatta localizzazione;
  • - nel caso di edifici appartenenti ad aziende agricole, alla redazione preliminare di apposito PAPMAA con l'individuazione della "non strumentalità" degli immobili all'utilizzo dell'azienda.

4. Nel caso di cambio d'uso per attività turistico ricettive, è comunque compatibile:

  • a) nell'ambito del Piano di Recupero per destinare gli edifici dei nuclei minori alle attività di cui al precedente comma 2, è consentito il mantenimento della destinazione residenziale per le unità immobiliari già destinate a tale uso alla data di adozione del RU;
  • b) l'utilizzazione per pubblici esercizi, esclusivamente in locali posti al piano terreno e in ambiti facilmente accessibili e visibili dalle strade pubbliche;
  • c) le attività ricreative e sportive, purché sia assicurata l'unitarietà gestionale e strutturale tra queste e le strutture ricettive.

5. Salvo diversa specifica prescrizione, gli annessi che non presentano caratteri di interesse architettonico o documentale non possono essere recuperati o sostituiti con le destinazioni di cui al precedente comma 2.

6. Cos&igrave come nel caso di passaggio agli usi residenziali, gli interventi devono essere organicamente integrati con la morfologia dei luoghi e con il paesaggio circostante, e valgono quindi le discipline di cui al precedente art. 87.

Art. 89 Discipline riguardanti i caratteri degli edifici

1. Per gli edifici di origine rurale esistenti dovranno essere mantenuti e/o ripristinati i caratteri rurali, non ammettendo elementi costruttivi, di arredo o decoro riconducibili a contesti urbani, o comunque estranei, anche nelle strutture e negli spazi di pertinenza, così come indicato al successivo art. 105. Si dovranno altresì tutelare e rispettare gli elementi tipologici descritti nell’Allegato 2 - Schede del patrimonio edilizio in territorio extraurbano.

2. Negli interventi di recupero si dovranno eliminare le forme di degrado tipologico esistenti e gli eventuali manufatti incongrui e risanare le forme di alterazione e di inquinamento ambientale presenti. Inoltre devono essere conservati e recuperati gli elementi architettonici qualificanti, degli edifici e degli spazi aperti e il loro uso, le pavimentazioni, i materiali, i manufatti e le tecnologie più tipiche.

Art. 90 Disciplina delle aree di pertinenza degli edifici

1. Le "aree di pertinenza" sono quelle che, insieme agli edifici, costituiscono quel complesso articolato di spazi organizzati, attrezzature ed ambienti destinati alle funzioni abitative e a parte delle attività lavorative della famiglia contadina. Le aree di pertinenza includono i cortili, le aie, le concimaie, le ragnaie, gli orti, il pozzo e gli altri complementi utili allo svolgimento del lavoro contadino. In epoca recente, con l'abbandono delle campagne ed il riutilizzo a scopi residenziali del patrimonio edilizio rurale, le aree di pertinenza si sono modificate, con la perdita di alcuni elementi e con l'introduzione di giardini, impianti scoperti per la pratica sportiva, spazi di sosta e simili.

2. La configurazione fisico spaziale delle aree di pertinenza degli edifici del territorio rurale, in quanto formatasi in rapporto dialettico con l'evoluzione produttiva e sociale, appartiene alla struttura identitaria del territorio e presenta caratteri persistenti sotto il profilo morfotipologico, paesaggistico e di relazione con altri elementi strutturali del territorio. La modificabilità di tali aree è pertanto condizionata alla individuazione di tali caratteri e di conseguenti modalità di intervento che ne assicurino la persistenza.

3. Ai fini di cui al precedente comma 2, l'allegato 3 al RU "Individuazione delle aree di pertinenza relative agli edifici esistenti nel territorio rurale del Comune di Asciano" contiene elementi di analisi che dovranno essere valutati nella progettazione di qualsiasi intervento che riguardi le aree di pertinenza degli edifici nel territorio rurale. In particolare, oltre all'analisi ricognitiva della vincolistica riferita ai contenuti del PIT e del PS, si dovrà fare particolare riferimento alla individuazione del morfotipo insediativo, all'analisi diacronica da ortofoto, ai caratteri percettivi, alla individuazione dell'area di pertinenza e della zona cuscinetto.

4. Gli interventi nelle aree di pertinenza dovranno sempre concepire gli edifici ed i complessi edilizi rurali ed il loro intorno come elementi inseparabili, complementari e visivamente unitari. Si dovrà prevedere una sistemazione semplice e sobria dello spazio aperto, il rispetto dei dislivelli naturali e ricercare una adeguata armonizzazione con i segni presenti sul territorio quali: strade, ciglioni, terrazzamenti, alberature, filari, siepi, tessiture agrarie, fossi. Le eventuali pavimentazioni, compreso i marciapiedi intorno agli edifici, non dovranno posare su piattaforme di cemento ma su piani di terra o sabbia. Le eventuali recinzioni, rispettando i criteri generali sopra enunciati, non dovranno alterare l'unitarietà visiva degli insediamenti e dovranno mimetizzarsi entro siepi formate preferibilmente da specie caducifoglie (rovo, marruca, biancospino, prugnolo, ecc.).

5. Fermi restando i criteri di cui ai commi precedenti, negli interventi di sistemazione delle aree di pertinenza degli edifici del territorio rurale si dovranno sempre rispettare le seguenti prescrizioni:

  • - è sempre richiesto un progetto dettagliato basato su un rilievo topografico, la rappresentazione degli elementi vegetali e dei manufatti e l'indicazione grafico-testuale di tutti gli interventi previsti;
  • - gli elementi che conservano il loro assetto originario - spazi aperti, sistemazioni, alberature tipiche - dovranno essere conservati;
  • - nuove aree pavimentate dovranno essere ridotte al minimo indispensabile e realizzate, senza utilizzo di materiali estranei al contesto, quali porfido, mattonelle in cemento, asfalto o simili. Per marciapiedi, aie o piccoli spazi pedonali sono ammesse solo pavimentazioni in materiali tradizionali. Eventuali strade e sentieri potranno essere finite in terra battuta e ghiaia, ghiaietto lavato, terre stabilizzate con resine ecc.;
  • - non potranno essere distrutti o manomessi, ma solo restaurati, i manufatti minori presenti nelle aree di pertinenza;
  • - considerato che in campagna un ambiente illuminato con parsimonia è più gradevole e più vicino alla situazione naturale, si dovranno prevedere sempre poche fonti di luce artificiale, ben localizzate e il più possibile nascoste e orientate verso il basso, in maniera da limitare al massimo l'inquinamento luminoso;
  • - gli spazi di sosta per le autovetture dovranno essere preferibilmente ricavati all'interno delle vecchie carraie, al pian terreno dei fienili o, per le piazzole di sosta all'aria aperta, in posizioni defilate da valutare anche in base alla carta dell'intervisibilità;
  • - compatibilmente con le normative tecniche di settore, i cavi elettrici, telefonici e tutti gli impianti tecnologici dovranno essere occultati mediante interramento o collocazione sotto traccia nelle murature.

6. Nelle aree circostanti i fabbricati è inoltre consentita l'individuazione di posti auto, da localizzarsi nelle immediate vicinanze degli edifici di cui sono pertinenza e comunque posizionati sul terreno in modo da limitare al minimo i movimenti di terra e l'esposizione paesaggistica. Al fine di schermare le auto in sosta, previo titolo abilitativo edilizio, oltre i limiti consentiti dalle opere, interventi e manufatti pertinenziali che non hanno rilevanza edilizia e urbanistica, di cui alle prescrizioni del precedente art. 11 e comunque sempre realizzate con strutture leggere, in ferro o legno, semplicemente appoggiate ed ancorate al suolo, senza tamponamenti lungo il perimetro, senza pavimentazioni e senza copertura (sono ammessi le stuoie con materiali naturali e gli impianti vegetali), con l'esclusione di lastre di qualsiasi tipo o in genere, con superficie massima di mq 12,5 equivalente ad un posto macchina, per ciascuna unità abitativa, si possono realizzare fino ad un numero massimo di 5 posti macchina ed una altezza media di m 2,40; esclusivamente al fine di schermare le auto in sosta, la copertura, di norma solo ombreggiante e permeabile, può prevedere l'installazione di pannelli fotovoltaici montati su idonee strutture. Tali strutture non dovranno comportare aumento delle superfici pavimentate e non sono cos&igrave computate ai fini della superficie edificabile.

7. In tutte le zone a funzione agricola, nelle aree di pertinenza è sempre vietato il deposito all'aperto di materiali di demolizione, rifiuti, residui di lavorazione.

Art. 91 Disciplina dei locali interrati e seminterrati

1. I nuovi volumi di tipo permanente, consentiti e dimensionati in base a quanto disposto al successivo Capo III "La produzione agricola", potranno essere realizzati anche in forma interrata o seminterrata.

2. La realizzazione dei volumi interrati o seminterrati, di cui al comma 1, è consentita esclusivamente a condizione che venga assecondata l'orografia del terreno, limitando il più possibile le alterazioni dei profili morfologici del terreno stesso, anche in relazione alla viabilità di accesso ed agli spazi di manovra. Tale condizione è valida anche in riferimento alla realizzazione di volumi tecnici interrati.

3. Qualora sia ritenuto indispensabile ai fini di un migliore inserimento paesaggistico, il Comune ha facoltà di prescrivere che i volumi, di cui al precedente comma 1, vengano obbligatoriamente realizzati in forma interrata o seminterrata.

Art. 92 Piscine pertinenziali

1. Nelle zone a funzione agricola è consentita la realizzazione di piscine, campi e aree per pratiche ludiche e sportive. Tali attività devono avere carattere pertinenziale e non di pratiche o attrezzatura sportiva autonoma e non sono suscettibili di utilizzo commerciale disgiunto.

2. Gli impianti devono rispettare le seguenti condizioni:

  • - non sono consentiti nuovi volumi di servizio come bagni, servizi igienici e spogliatoi;
  • - le nuove piscine, comunque interrate laddove realizzabili, non dovranno essere collegate alla rete distributiva dell'acquedotto, dovranno essere dimostrate le modalità di approvvigionamento idrico e di scarico; dovranno essere localizzate nelle pertinenze dei fabbricati e le finiture non potranno costituire contrasto con il carattere agricolo dell'insieme e i colori ammessi dovranno essere scelti a seconda del contesto e in ogni caso in armonia con l'ambiente. Il R.U potrà specificare le aree nelle quali saranno escluse in ogni caso.

3. La realizzazione di piscine è consentita esclusivamente a condizione che le stesse rispettino i criteri di cui sopra e presentino forma, dimensione, collocazione, materiali e colori tali da risultare compatibili con i caratteri paesaggistici dell'area, siano adeguati alla ruralità del contesto e rispettosi dei caratteri architettonici e dimensionali degli insediamenti. Per la realizzazione di piscine è richiesta una progettazione architettonica e paesaggistica molto accurata e riferita al contesto insediativo nel suo complesso. Appositi elaborati grafici, fotografici ed analitici dovranno dimostrare come i nuovi manufatti vadano ad integrarsi in maniera organica nel contesto insediativi in cui si collocano, migliorandone l'estetica percepibile sia dall'interno dell'insediamento stesso che da eventuali punti di osservazione esterni. In particolare, le piscine non dovranno mai occupare gli spazi aperti della produzione agricola, evitando allo stesso tempo di accostarsi troppo agli edifici di impianto storico alterandone, in maniera troppo evidente, le caratteristiche.

4. La costruzione delle piscine dovrà obbedire inoltre ai seguenti criteri che evitino l'effetto trappola per la fauna selvatica:

  • - si dovrà prevedere una rampa di risalita in muratura o un salvagente galleggiante in legno o in altro materiale, o qualunque altro dispositivo atto a far uscire la piccola fauna eventualmente caduta nella vasca;
  • - si dovrà coprire la piscina nei periodi di non utilizzo;
  • - gli eventuali punti di illuminazione si dovranno realizzare con punti luce a bassa potenza e opportunamente rivolti verso il basso per non costituire fonte di inquinamento luminoso e di attrazione per la fauna;
  • - si dovranno preferire impianti per la depurazione a sale e non a cloro per evitare problemi di inquinamento ambientale e l'eventuale effetto tossico sulle specie che possono abbeverarsi (chirotteri, uccelli e insetti).

Art. 93 Recinzioni

1. Nel territorio rurale, al di fuori delle aree di pertinenza degli edifici, sono consentite esclusivamente le recinzioni prive di rilevanza urbanistico-edilizia di cui all'art. 137 della L.R. n. 65/2014 e deve essere comunque garantito l'uso pubblico della viabilità minore per escursionismo e altre forme di fruizione del territorio.

2. Le recinzioni, rispettando i criteri generali di cui al precedente art. 90, non dovranno alterare l'unitarietà visiva degli insediamenti esistenti. Laddove possa aiutare a conseguire tale obiettivo, le recinzioni dovranno mimetizzarsi entro siepi formate preferibilmente da specie caducifoglie (rovo, marruca, biancospino, prugnolo, ecc...). In tutti i casi si dovranno evitare opere di forte impatto, anche vegetali, che costituiscano schermature totali degli edifici e degli insediamenti

3. Nelle recinzioni delle pertinenze delle case coloniche, l'eventuale cancello dovrà essere preferibilmente in legno, presentare un disegno di tipo semplice, escludendo inappropriate forme "monumentali" derivate da soluzioni formali usualmente riscontrabili nelle ville o nei cimiteri. Laddove possibile, anche il cancello dovrà mimetizzarsi mediante opportuna modellazione dell'assetto vegetazionale;

4. Per le recinzioni antipredatori a difesa della zootecnia si dovrà preferire l'utilizzo di recinzioni elettriche, di minor impatto paesistico-ambientale.

5. Al fine di mantenere adeguate connessioni ecologiche nel territorio aperto, in ogni recinzione si dovrà garantire la permeabilità a seconda dello sviluppo e della localizzazione, con la presenza di passaggi per la piccola e media fauna della dimensione di almeno 20x20 cm ogni 100 m di recinzione.

Art. 94 Riqualificazione di manufatti di servizio recenti o incongrui o realizzati in materiali precari

1. I manufatti di servizio sono costituiti da depositi e magazzini autonomi e quindi non di pertinenza agli edifici principali, di modesta dimensione, quali piccoli depositi, annessi per orti, etc., ubicati in aree extraurbane.

2. Sui manufatti di servizio realizzati in epoca antecedente alla data d'entrata in vigore della Legge n. 765 del 1967, o comunque legittimati attraverso regolari Atti comunali, sono consentiti tutti gli interventi, comunque denominati, fino alla demolizione e successiva ricostruzione, a condizione che tali interventi non comportino aumento della superficie edificabile o del volume edificato originari e ferma restando la destinazione d'uso esistente.

3. Mediante gli interventi di cui sopra è consentito l'accorpamento di manufatti presenti sullo stesso fondo a condizione che non si realizzino corpi di fabbrica con superficie edificabile superiore a 30 mq. e che sia conseguito un miglioramento qualitativo dell'insediamento sotto il profilo architettonico e paesaggistico.

Capo III La produzione agricola

Art. 95 Le zone a funzione agricola

1. In applicazione dei criteri del Piano Strutturale, il presente RU riconosce le zone a funzione agricola, quali ambiti soggetti all'applicazione del Capo III della L.R. 01/05 e delle sue successive modifiche e integrazioni e per le quali specifica le discipline relative alle trasformazioni urbanistiche ed edilizie necessarie allo sviluppo dell'agricoltura, delle attività ad essa connesse e delle altre attività integrate e compatibili con la tutela e l'utilizzazione delle risorse del territorio rurale, in conformità al PTC della Provincia di Siena.

2. Sono attività agricole, anche ai sensi dell'art. 2135 del C.C.:

  • - la conduzione dei fondi agricoli a fini colturali e di pascolo;
  • - la silvicoltura;
  • - la raccolta dei prodotti del bosco e sottobosco;
  • - il vivaismo forestale in campi coltivati;
  • - gli allevamenti zootecnici;
  • - gli impianti di acquacoltura ed ogni altra attività preordinata alla produzione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici.

3. L'attività agrituristica è attività connessa e complementare a quella agricola, ai sensi delle leggi vigenti in materia.

4. Sono attività integrative, compatibili con le zone a funzione agricola, le seguenti:

  • - attività per la valorizzazione, di degustazione e di vendita di prodotti tipici locali di produzione aziendale;
  • - attività di promozione e servizio allo sviluppo dell'agricoltura, della zootecnica e della forestazione;
  • - attività faunistico-venatorie;
  • - attività comunque definite integrative dell'agricoltura dalle disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali;

5. Sono compatibili con le zone a funzione agricola, fatte salve le limitazioni contenute nelle presenti norme, le seguenti attività:

  • - attività pubbliche e/o di interesse pubblico quali realizzazione e manutenzione di reti tecnologiche, opere di difesa del suolo, infrastrutture a servizio delle attività principali;
  • - attività turistico ricettive ed esercizi di somministrazione alimenti e bevande;
  • - attività per la promozione e la vendita di prodotti tipici e attività artigianali tipiche e di interesse storico-culturale;
  • - attività sportive, per il tempo libero, per la motorietà, ricreative compatibili con il territorio aperto, anche non collegate con le aziende agricole o con le strutture turistico ricettive;
  • - attività di aviosuperficie nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
  • - attività estrattive in conformità ai piani di settore della Regione Toscana e della Provincia di Siena;
  • - produzione di energia, secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali, dal PIT-PPR, PTCP e dal piano di settore provinciale;
  • - vivaismo;
  • - attività veterinarie e attività ad esse collegate o di supporto, comprese le riabilitazioni degli animali e le attività di relazione uomo-animale, i pensionati e le cliniche per animali domestici;
  • - maneggi e pensioni per cavalli ed equini in genere;
  • - attività ortive per autoconsumo;
  • - residenziali civili.

Art. 96 Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMAA)

1. Nell'esercizio delle attività agricole, le aziende dotate delle superfici fondiarie minime e di caratteristiche coerenti con quelle previste dalla normativa vigente o dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Siena possono proporre Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo-Ambientale (P.A.P.M.A.A.) nei casi previsti dalla L.R. 65/2014.

2. I Programmi Aziendali assumono valore di piano attuativo nei casi in cui si prevedano interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti mutamento della destinazione d'uso agricola, ai sensi dell'art. 74 della L.R. 65/2014, e nei casi in cui si prevedano uno o più dei seguenti interventi:

  • - realizzazione di abitazioni rurali, per un volume complessivo uguale o superiore ai 600 mc;
  • - realizzazione di annessi rurali o di abitazioni e annessi rurali, anche derivanti da trasferimento di altri volumi aziendali, per un volume complessivo uguale o superiore ai 5.000 mc fuori terra e ai 6.000 mc di volume compreso interrati e seminterrati;
  • - sistemazioni pertinenziali esterne per una superficie superiore a 3.000 mq;
  • - nei casi di cui al precedente art. 81;
  • - nei casi di cui al precedente art. 87, comma 3, lett. c).

Nei casi in cui il programma aziendale (PAPMAA) abbia valore di piano attuativo, la documentazione di cui al comma 1 è integrata dagli elaborati planivolumetrici, dalle norme di attuazione, nonché dagli altri elaborati richiesti per gli strumenti urbanistici di dettaglio, di cui al precedente Art. 26.

3. l Al fine di individuare lo specifico contesto ambientale e le opportune opere di miglioramento, il Programma Aziendale censisce le emergenze paesaggistico-ambientali e le situazioni di degrado che caratterizzano tale contesto. In particolare dovranno essere censite le seguenti emergenze paesaggistiche e dotazioni ambientali presenti in azienda e negli ambiti di trasformazione:

  • - formazioni lineari arboree o arbustive non colturali;
  • - alberature segnaletiche di confine o di arredo;
  • - individui arborei a carattere monumentale ai sensi della normativa vigente;
  • - formazioni arboree d'argine, di ripa o di golena;
  • - corsi d'acqua naturali o artificiali;
  • - rete scolante artificiale principale;
  • - particolari sistemazioni agrarie quali muretti, terrazzamenti e ciglionamenti;
  • - manufatti di valore paesaggistico, architettonico, storico o testimoniale anche censiti da Enti pubblici territoriali;
  • - viabilità rurale esistente;
  • - nuclei arborati;
  • - boschi e tipologie forestali;
  • - aree tartufigene;
  • - emergenze faunistiche e naturalistiche.

4. Il P.A.P.M.A.A. censisce le parti del territorio aziendale ricadenti in area vincolata o di particolare valore paesaggistico e naturalistico (vincoli D.lgs. 42/2004 per decreto o ex lege, aree di pertinenza individuate dal P.T.C.P. di Siena, SIC/SIR, ZPS, ecc.) prestando, nelle valutazioni e nella proposta dei miglioramenti ambientali, particolare attenzione alla conservazione e salvaguardia delle emergenze ed alla eliminazione delle aree di degrado e delle criticità del territorio di riferimento come definiti dal P.S., dal P.T.C.P. e dal Piano di Indirizzo Territoriale con valore di Piano Paesaggistico.

5. I Programmi Aziendali nella localizzazione delle aree di trasformazione e delle pertinenze degli interventi limitano al massimo la sottrazione di suolo coltivabile e perseguono il recupero di suolo agrario dove possibile.

Art. 97 Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola che non necessitano di programma aziendale

1. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola in assenza di PAPMAA, come previsti all'art. 71 della L R 65/2014, sono assentibili esclusivamente per quanto ammesso dai tipi d'intervento attribuiti ai singoli edifici mediante la classificazione di cui all’art. 83;

2. Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola e sempreché non sia previsto il mutamento della destinazione d'uso, per gli edifici che non siano già stati interessati da interventi "una tantum", anche in forza della LR 64/95 o della LR 1/2005 e per i quali il presente RU ammette gli interventi di tipo rib, in assenza di piano aziendale sono riservati all'imprenditore agricolo professionale gli interventi di addizione volumetrica da eseguire una sola volta fino ad un massimo di 100 metri cubi per ogni abitazione rurale e sugli annessi agricoli fino ad un massimo del 10 per cento del volume esistente e comunque non oltre i 300 metri cubi complessivi, ai sensi del comma 1bis dell'art. 71 della LR 65/2014, da considerare comunque alternative e non cumulabili con quelle previsti dal tipo di intervento rib, di cui al precedente art. 18.

Art. 98 Nuovi edifici rurali

1. I nuovi edifici rurali possono essere distinti in due categorie principali:

  • a) nuovi edifici rurali, realizzabili a fronte dell'approvazione di un Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMAA), ovvero:
    • - nuovi annessi agricoli, strumentali alla conduzione di fondi agricoli e all'esercizio delle altre attività agricole;
    • - nuovi edifici ad uso abitativo, per l'imprenditore agricolo, per i familiari coadiuvanti e per gli addetti a tempo indeterminato impegnati nell'attività agricola.
  • b) annessi e manufatti per i quali non è richiesto il PAPMAA.

2. Il Regolamento Urbanistico, laddove consentiti in coerenza alle discipline delle invarianti strutturali, individua le condizioni e le modalità per la realizzazione degli edifici e manufatti di cui al precedente comma.

Art. 99 Nuovi edifici rurali realizzati tramite PAPMAA: condizioni

1. Nelle zone a esclusiva o prevalente funzione agricola le trasformazioni legate all'edilizia rurale sono regolate da specifiche norme che tengono conto normalmente della potenzialità dell'azienda e del fabbisogno di volumi edilizi ad essa collegato. Fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, l'azienda agricola con un fondo dotato delle superfici fondiarie minime, previste dalla normativa regionale e/o dagli altri strumenti e atti di governo del territorio, può, se sussistono le condizioni urbanistiche, richiedere la realizzazione di nuovi annessi e/o di nuove abitazioni rurali attraverso il PAPMAA.

2. La costruzione di nuovi edifici agricoli è consentita alle seguenti condizioni:

  • - previa dimostrazione dell'effettiva necessità per la conduzione del fondo e per l'esercizio dell'attività agricola e di quelle connesse e dell'impossibilità di soddisfare tali necessità aziendali attraverso il riuso del patrimonio edilizio esistente, ivi compresa la ricostruzione di ruderi, ove ricorrano le condizioni di cui alle presenti Norme;
  • - previo impegno a mantenere in produzione le superfici fondiarie minime, in modo rispondente ai parametri stabiliti dal PTCP di Siena.

3. Qualora non sussistano documentate possibilità di soddisfare esigenze di residenza rurale mediante il recupero di edifici esistenti, ai fini di non limitare le esigenze delle attività agricole e nel contempo rispettare valori ambientali e paesaggistici come quelli presenti nel territorio del Comune di Asciano e tali da non sostenere nuova edificazione, la nuova residenza rurale può essere realizzata esclusivamente in prossimità di edifici già esistenti, come specificato al successivo art. 100, o in completamento degli aggregati di cui all'art. 13,13 del PTCP di Siena.

4. Il PAPMAA dovrà prevedere miglioramenti ambientali coerenti con l'analisi delle risorse e con gli obiettivi di conservazione, miglioramento e riqualificazione di cui al precedente Titolo VI, Capo I - Tutela e valorizzazione del territorio rurale e con il successivo Art. 101.

Art. 100 Criteri insediativi e caratteristiche tipologiche e architettoniche dei nuovi edifici rurali

1. Per i nuovi edifici agricoli, i materiali, le tecniche costruttive i caratteri e le finiture dovranno assicurare un elevato livello di qualità edilizia e di integrazione con il paesaggio e si dovranno inoltre rispettare i seguenti criteri:

  • - si dovranno individuare posizioni rispettose dell'andamento naturale del terreno, non sono ammessi movimenti di terra che alterino sostanzialmente l'orografia del sito dove andranno ad inserirsi i nuovi fabbricati o attrezzature e impianti;
  • - si privilegerà l'edificazione in prossimità o in aderenza degli edifici esistenti, in modo tale che i nuovi edifici formino con quelli esistenti complessi organici, coerenti con le regole insediative proprie del contesto storico ed ambientale, salvo che questo non arrechi pregiudizio alla percezione di edifici o di elementi di valore e nei limiti della disciplina delle aree di pertinenza e della tessitura agraria. In particolare si dovrà prevedere:
    • a) nel caso di fondi già edificati, nei quali sia presente un solo edificio, la nuova costruzione dovrà essere ubicata in adiacenza o nelle vicinanze di esso;
    • b) nel caso di fondi già edificati, nei quali siano presenti più edifici, la nuova costruzione dovrà inserirsi in modo organico nell'insediamento esistente e richiamarsi nella sua localizzazione, ai rapporti esistenti fra l'edificio principale e quelli secondari.
  • - si dovrà considerare prioritariamente l'uso delle infrastrutture esistenti.

2. Le nuove costruzioni rurali dovranno essere realizzate con caratteristiche tipologiche e morfologiche riferibili agli edifici ed ai manufatti tradizionali, ovvero:

  • - la superficie lorda di pavimento (Sul) delle nuove abitazioni rurali avrà il limite massimo di mq 150,00 ciascuna, comprendendo in detta superficie bagni, corridoi, disimpegni, ripostigli, spazi di servizio, etc.; le eventuali autorimesse, se al piano terra, non potranno superare la superficie di 50 mq per ogni nuova unità abitativa;
  • - i loggiati e porticati, le limonaie ed anche eventuali strutture in materiale trasparente, delle abitazioni rurali, concorrono a tutti gli effetti alla determinazione del volume complessivo richiesto o autorizzato e anche per stabilire l'eventuale assoggettamento del PAPMAA a piano attuativo;
  • - le abitazioni rurali avranno altezza massima corrispondente a 2 piani, con altezze nette interne non superiori a ml. 2,80; ad un piano nel caso in cui l'eventuale piano seminterrato si estenda fuori terra per oltre m 1,00;
  • - le nuove abitazioni rurali dovranno essere di pianta regolare e sono da preferire di norma volumetrie compatte, semplici, con spartiti murari a prevalenza di superfici piene rispetto alle aperture, che dovranno essere strettamente legate alle necessità funzionali; eventuali scale esterne sono ammesse esclusivamente se limitate ad una per ogni edificio e di tipo tradizionale (appoggiata a terra, sottoscala chiuso da muro, etc.); le coperture dovranno preferibilmente essere a falde inclinate, a capanna o a padiglione, con pendenze comprese tra il 27 e il 30%, in coppi ed embrici; non sono comunque consentiti i terrazzi a tasca, mentre sono sempre consentiti i tetti verdi, le soluzioni tese a limitarne la visibilità e gli impatti sul paesaggio e quelle volte al risparmio energetico;
  • - non sono consentiti i balconi e le tettoie a sbalzo, le logge ed i portici con pilastri e parapetti in cemento armato e scale esterne in aggetto; eventuali portici e loggiati saranno preferibilmente posti all'interno della sagoma dell'edificio e se separati, o aggettanti, dovranno essere integrati per forma e materiali agli edifici principali e per questo, avere forme semplici ed essere realizzati con materiali coerenti all'insieme;
  • - i nuovi annessi agricoli, che non potranno mutare la destinazione d'uso agricola, dovranno anch'essi avere caratteristiche di semplicità, ed essere concepiti differenziandoli per il loro uso ed in relazione alla loro durata e dotandoli di una adeguata flessibilità, escludendo comunque pannelli prefabbricati in c.a.; per magazzini, rimesse e simili si dovranno utilizzare preferibilmente materiali leggeri e/o naturali (legno, presse di paglia, etc.) per il tamponamento dell'edificio e adeguate tecniche e materiali per la struttura portante, con particolare attenzione per l'efficacia del loro ciclo produttivo; sono comunque sempre ammessi i tamponamenti il laterizi o blocchi di tufo a faccia vista; le soluzioni proposte dovranno comunque essere sempre orientate a limitarne gli impatti sul paesaggio circostante e prevedere impianti vegetazionali di mitigazione paesaggistica; le cantine dovranno preferibilmente essere interrate o seminterrate o comunque cercare la massima integrazione con il paesaggio, anche attraverso l'uso di materiali appropriati; gli altri edifici per la trasformazione dei prodotti agricoli, per i magazzini e le rimesse e per le altre attività di servizio (uffici, spazi di rappresentanza, etc.), si dovrà ricercare una forte relazione con il contesto, per dimensione, tipo e materiali;
  • - le cantine parzialmente o totalmente interrate devono considerare la morfologia del suolo e le caratteristiche paesaggistiche dei luoghi, riducendo al minimo le modificazioni del terreno, utilizzando e ottimizzando le sistemazioni agrarie esistenti, scarpate, dislivelli, minimizzando la visibilità delle rampe di accesso carrabili e dei nuovi fronti di costruito. Deve comunque essere privilegiato l'uso della viabilità esistente e gli sbancamenti devono essere limitati allo strettamente necessario per il ciclo produttivo. Si dovranno ridurre al minimo le superfici esterne, per le quali si devono appropriatamente definire i caratteri e le finiture, affinché se ne possa verificare la compatibilità con il contesto;
  • - il verde di corredo deve cercare la massima integrazione con il paesaggio, con l'utilizzo di specie tipiche o comunque ricorrenti, evitando comunque l'uso improprio delle stesse e l'omologazione del paesaggio; si deve inoltre limitare il proliferare di nuove alberature di cipressi comuni (cupressus sempervirens), in particolare come elementi di arredo di viali o disposti ungo i confini delle proprietà delle pertinenze degli edifici rurali che tendono a banalizzare, omologare il paesaggio e a diffondere ormai immagini stereotipate;
  • - è ammissibile la realizzazione di uffici proporzionate alla pianta organica dell'azienda e strutture di servizio, quali i locali per la vendita e per la degustazione, esclusivamente qualora l'azienda non disponga di idonee strutture adeguatamente attrezzabili, mentre si esclude la possibilità di realizzare nuove volumi edilizi per aree espositive, musei, sale convegni o congressi. In nessun caso sono ammesse nuove volumetrie per attività integrative a quelle agricole;
  • - nei nuovi interventi, i cavi della rete telefonica ed elettrica dovranno essere interrati o collocati razionalizzando i percorsi in vista, sia quelli aerei, sia quelli sulle murature; tale criterio si applicherà anche nei casi di intervento sulle reti esistenti;
  • - per le superfici accessorie o pertinenziali al servizio alle singole unità immobiliari a destinazione di residenza rurale, si deve prioritariamente recuperare gli annessi ed i manufatti esistenti;
  • - gli interventi sulla viabilità vicinale dovranno seguire i seguenti criteri:
    • a) sono da evitare operazioni mirate a incrementare la velocità di percorrenza; nel caso di strettoie che pregiudichino la possibilità di scambio tra autoveicoli, sarà opportuno prevedere piazzole per lo scambio adeguatamente raccordate;
    • b) nei casi in cui si dimostra indispensabile, possibile e compatibile, modificare il tracciato stradale, si dovrà ridurre il più possibile la deviazione, corredandola di sistemazioni di tipo tradizionale, tali da integrarla con il manufatto preesistente ed il contesto paesistico-ambientale. In ogni caso il tracciato dovrà avere le stesse caratteristiche di adattamento alla morfologia del terreno presenti nella viabilità storica;
  • - il sistema di illuminazione e la sistemazione delle aree pertinenziali dei nuovi edifici deve essere prevista nella redazione delle norme del programma aziendale ed ha valore prescrittivo; nei nuovi interventi i cavi della rete telefonica ed elettrica dovranno essere interrati o collocati razionalizzando al meglio i percorsi in vista, sia quelli aerei, sia quelli sulle murature; tale criterio si applicherà anche nei casi di intervento sulle reti esistenti.

Art. 101 Criteri per gli interventi di miglioramento fondiario e per la tutela e valorizzazione paesistico-ambientale

1. Il presente RU detta i criteri con cui devono essere effettuati gli interventi per la tutela e la valorizzazione paesistico-ambientale, che costituiscono contenuto obbligatorio dei PAPMAA.

2. I programmi aziendali e i progetti di valorizzazione paesistico-ambientale devono porre attenzione agli elementi tipici e caratterizzanti del paesaggio agrario, che dovranno essere salvaguardati e quando possibile ripristinati, quali terrazzamenti, siepi, alberi monumentali e secolari, emergenze geologiche con valore paesaggistico, tessuti agrari di pregio e assetti morfologici tradizionali o paesaggisticamente significativi, reticolo idrografico superficiale.

3. Nel rispetto delle esigenze dei processi produttivi agricoli nonché delle attività e delle funzioni integrative compatibili, gli interventi sul suolo e sulle coltivazioni devono privilegiare la manutenzione, la conservazione, la riqualificazione ed il potenziamento dell'assetto fondiario, la conservazione e il rafforzamento della vegetazione non colturale residua, evitando ulteriori effetti di "frangia urbana" e mitigando quelli già esistenti.

4. Nel territorio rurale è prioritariamente richiesta la programmazione di interventi di ricostituzione di elementi di naturalità con funzione di rafforzamento della rete ecologica comunale (tutela, manutenzione, riqualificazione, ripristino, nuova costituzione di siepi, filari, nuclei arborei, boschetti poderali, alberi isolati). E' obbligatorio l'impiego di esemplari vegetali di specie coerenti con le potenzialità ecologiche dei siti e comunque tipiche, autoctone o naturalizzate.

5. Il RU riconosce pari importanza ad arbusteti, cespuglieti e forme e associazioni vegetazionali minori quando sia attribuito loro un ruolo e funzione a livello territoriale ed ambientale assimilabile a quelle del bosco. La loro eliminazione non è ammissibile se non per indispensabili e comprovati motivi e deve essere autorizzata e assoggettata a interventi compensativi.

6. Può essere perseguito il miglioramento delle capacità autodepurative dei corsi d'acqua superficiali, con interventi di manutenzione o di ricostituzione delle caratteristiche di naturalità dell'alveo fluviale, degli ecosistemi e delle fasce verdi riparali, anche con il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica.

7. Nei terreni coltivati, in caso si prevedano lavorazioni superficiali o profonde nella direzione della massima pendenza dei versanti, ogni intervento dovrà essere accompagnato da pratiche antierosive (inerbienti o pacciamature vegetali) e da fossi livellari trasversali alla massima pendenza del versante.

8. In presenza di necessità riconosciute ineliminabili di impermeabilizzazione dei suoli, dovranno essere previste opere di raccolta delle acque meteoriche con successiva cessione alla falda, previo filtraggio o il convogliamento verso i principali fossi di raccolta.

9. L'obbligo di interventi di sistemazione ambientale è esteso a tutti gli interventi, ammessi dal presente RU, che prevedono la realizzazione di annessi rurali anche in assenza di programma aziendale.

10. Per il territorio aziendale, ricadente in tutto o in parte in SIR, si dovranno recepire le indicazioni provenienti dalla normativa di riferimento di questi siti (D.G.R. 644/2004, D.G.R. 454/2008 e successive) e dal Piano di Gestione dei SIR, adottato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25 del 23/06/2015.

Art. 102 Nuovi annessi e manufatti agricoli che non richiedono PAPMAA

1. Nelle aree del territorio rurale per le quali il RU non preveda particolari limitazioni è consentita l'installazione e la realizzazione dei seguenti annessi e manufatti:

  • Tipologia 1 - Annessi agricoli per le aziende che non raggiungono i requisiti per la presentazione del Programma Aziendale e annessi agricoli non collegabili alle superfici minime fondiarie (Art. 73, comma 5 della LR 65/2014); la costruzione di tali annessi e manufatti è consentita alle condizioni di cui all'art. 6 del Regolamento 63/R e alle disposizioni del successivo art. 103;
  • Tipologia 2 - Manufatti per l'attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici (Art. 78, comma 3 della LR 65/2014); la costruzione di tali annessi e manufatti è consentita alle condizioni di cui all'art. 12 del Regolamento 63/R e alle disposizioni del successivo art. 104;
  • Tipologia 3 - Manufatti aziendali temporanei in materiale leggero, la cui installazione non può comportare la realizzazione di opere murarie o movimenti di terra; l'installazione di tali manufatti per un periodo non superiore a due anni (Art. 70, comma 1 della LR 65/2014) è consentita alle condizioni di cui all'art. 1 del Regolamento 63/R, mentre per un periodo superiore (Art. 70, comma 3 lett. a) si devono osservare le condizioni e le modalità di cui all'art. 2 dello stesso Regolamento 63/R, nonché l'obbligo di collocarli comunque in posizioni che ne limitino il più possibile la visibilità (in prossimità di edifici o nuclei esistenti o al limite di aree boscate o impluvi collinari,...);
  • Tipologia 4 - Manufatti aziendali che necessitano di trasformazioni permanenti sul suolo non soggetti a programma aziendale (Art. 70, comma 3, lett. b) della LR 65/2014); la costruzione di tali manufatti è consentita per le fattispecie ed alle condizioni di cui all'art. 3 del Regolamento 63/R e per i quali il progetto dovrà inoltre essere accompagnato da adeguata documentazione tecnica che precisi le necessità aziendali, il dimensionamento, la localizzazione e la compatibilità paesaggistica e ambientale dell'intervento.

Art. 103 Annessi agricoli di Tipologia 1 (Annessi per aziende che non raggiungono i requisiti per la presentazione del PAPMAA o non collegabili alle superfici minime fondiarie)

1. La costruzione di nuovi annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del programma aziendale o la costruzione di annessi non collegabili alle superfici minime fondiarie si devono osservare le condizioni di cui all'art. 6 del Regolamento 63/R.

2. Gli annessi di cui al precedente comma 1 sono ammessi tenendo conto dei seguenti parametri in riferimento al fondo agricolo:

Fondo agricoloDimensione annesso
> 3.000 mq> 15.000 mq
20 mq35 mq

- per le aziende specializzate in apicoltura e con un allevamento di minimo 25 arnie, è ammessa la realizzazione di un annesso in materiali leggeri come rimessa e magazzino e di un annesso per la lavorazione del miele, compreso il deposito ed il locale smielatura, in relazione ai seguenti rapporti tra arnie e Superficie Coperta:

numero arnie/alveariSuperficie Coperta
2530 mq. complessivi
da 25 a 50+ 0,8 mq./arnia di rimessa e magazzino fino a un massimo di complessivi 40 mq. di annesso con minimo 2 ettari di Superficie Agricola Utilizzata

L'annesso per la lavorazione del miele potrà essere realizzato anche in muratura per una superficie massima fissa di 15 mq.

3. Gli annessi devono rispettare le seguenti altezze massime in gronda:

  • - 2,40 ml. per le strutture di rimessa e allevamento
  • - 3,00 ml. per le strutture di trasformazione e vendita.

5. Per il conseguimento del titolo abilitativo alla realizzazione degli annessi sarà necessaria la sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo ventennale che comprenda i seguenti impegni da parte dell'azienda:

  • a) non alienare separatamente il fondo e l'annesso da realizzare;
  • b) mantenere le pertinenze agricole del fondo avendo cura di compiere le operazioni di pulitura e di sfalcio degli argini dei fossati o dei rii di scolo eventualmente presenti sul fondo o ai confini dello stesso;
  • c) rendere autonoma la eventuale fornitura di acqua necessaria non attingendo all'acquedotto pubblico.

6. Il progetto specificherà i dati su cui è basato il dimensionamento proposto, le infrastrutture, il rispetto delle distanze dalle case e dai centri abitati nel caso degli allevamenti, di disponibilità della risorsa idrica, le modalità di smaltimento dei reflui ecc. Dovrà altres&igrave, nel caso di piccoli allevamenti, evidenziare il rispetto delle norme sul benessere animale e sulla tutela delle risorse ambientali dall'inquinamento.

Art. 104 Annessi agricoli di Tipologia 2 (Manufatti per l'attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici)

1. In tutto il territorio comunale è consentita la realizzazione degli annessi destinati all'agricoltura esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli.

2.La costruzione degli annessi di Tipologia 2 è subordinata alle seguenti condizioni:

  • a. nel caso di fondi utilizzati per agricoltura amatoriale o autoconsumo, che il proprietario o il conduttore del fondo mantenga una congrua superficie minima, come specificato ai successivi comma;
  • c. non devono essere presenti sul fondo altre costruzioni stabili utilizzabili allo stesso scopo, salvo i casi in cui, per le caratteristiche improprie, le stesse debbano essere sostituite e, in ogni caso, che le eventuali consistenze abusive vengano rimosse.
  • d. tali annessi sono da considerare strutture temporanee, la cui permanenza è limitata al periodo di effettivo utilizzo. Non è per questo consentita la realizzazione di locali semi interrati e/o interrati.

3. E' consentita l'installazione di un solo annesso per ogni fondo o gruppo di fondi vicini territorialmente e/o connessi funzionalmente. L'installazione di più annessi nel territorio comunale è consentita ai titolari di più fondi che dimostrino indipendenza degli stessi in relazione all'uso effettivo, alla collocazione e alle possibilità di accesso. In particolare per quanto riguarda la possibilità di realizzare il manufatto e le dimensioni dello stesso, è necessario disporre delle seguenti superfici minime ed impegnarsi a mantenerle in coltura:

  • a. annessi per il ricovero di attrezzi e prodotti:
tipo di fondo Attività o tipo di produzione Superfice agraria utilizzata (SAU) Dimensioni max. annesso
fondo agricolo Orticoltura in pieno campo > 200 mq 12 mq
fondo agricolo Oliveto e promiscuo > 2.000 mq
> 5.000 mq
20 mq
35 mq
fondo agricolo Vigneto e frutteto > 1.500 mq
> 5.000 mq
20 mq
35 mq
fondo agricolo Seminativo e pascolo > 3.000 mq
> 15.000 mq
20 mq
35 mq
bosco Silvicoltura > 30.000 mq 20 mq
bosco Stoccaggio biomasse > 30.000 mq 30 mq

Per i fondi agricoli con terreni di diverso ordinamento colturale, la superficie fondiaria minima sopraindicata s'intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale ad uno la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative superfici fondiarie minime;

  • b. annessi per il ricovero di animali:
tipo di allevamento n. massimo capi Superfice agraria utilizzata (SAU) Dimensioni max. annesso
apicoltura 15 arnie - 12 mq
avicoltura 100 > 100 mq 12 mq
cunicoltura 10 riproduttori > 100 mq 12 mq
ovini/caprini 10 > 2.000 mq 20 mq
suini 2 adulti > 100 mq 12 mq
bovini 2 adulti > 5.000 mq 20 mq
equini 2 adulti > 5.000 mq 30 mq

Tali annessi dovranno rispettate le seguenti distanze minime:

tipo di allevamento D. min ab. propria D. min altre ab. D. min confine D. min strade
apicoltura
avicoltura 10 20 10 10
cunicoltura 10 20 10 10
ovini/caprini 20 25 20 20
suini 25 50 25 25
bovini 20 40 20 20
equini 20 40 20 20

b.1. Gli annessi per il ricovero di bovini ed equini possono ospitare fino ad un massimo di due capi e devono osservare le seguenti caratteristiche:

  • - gli annessi possono essere composti da un unico box o da massimo due box, atti ad ospitare ognuno un capo equino o bovino. Essi dovranno essere posizionati sul lotto in modo da inserirsi armoniosamente nel paesaggio. L'area di pertinenza potrà essere interamente o parzialmente recintata esclusivamente mediante una staccionata di pali in legno di altezza che può variare da 1.40 a 1.80 m, nel rispetto delle eventuali limitazioni derivanti dal codice della strada e dal codice civile. Nel caso di due capi, i due box devono obbligatoriamente essere assemblati ed aggregati, al fine di creare un unico annesso compatto. Nel caso di due box è necessario prevedere anche una concimaia, realizzata mediante una platea in cemento e comprendente l'aspetto della raccolta dei liquami tramite pozzetto;
  • - ogni box dovrà essere costituito di una parte destinata propriamente al ricovero dell'animale e di una destinata alle attività di pulizia e sellatura del cavallo. La prima dovrà essere chiusa su quattro lati di cui quello frontale apribile, la seconda dovrà configurarsi come semplice tettoia appoggiata su due montanti e posta in continuità con la copertura del vano chiuso;
  • - l'intero box dovrà essere realizzato in legno ed il suo ingombro planimetrico complessivo non potrà superare i 15 mq. dei quali almeno 9 dovranno essere riservati al vano per il ricovero dell'animale.
  • - la pavimentazione della parte chiusa di 9 mq dovrà essere realizzata in cemento prevedendo anche la canalizzazione per la raccolta dei liquami da far confluire in un pozzetto, mentre la parte della tettoia di 6 mq dovrà essere lasciata in terra battuta.

Art. 105 Criteri di inserimento e documentazione per gli annessi che non richiedono PAPMAA

1. La realizzazione e l'installazione degli annessi e manufatti di cui ai precedenti artt. 103 e 104 deve comunque rispettare le seguenti condizioni:

  • - i terreni interessati non devono derivare da trasferimento parziale di fondi dalla data di adozione del PS o comprendere particelle già impiegate per il raggiungimento della superficie fondiaria minima;
  • - le aree di trasformazione devono essere all'esterno delle aree di pertinenza paesistica dei BSA e che non interessare tessuti agrari a maglia fitta;
  • - l'intervento deve utilizzare infrastrutture esistenti e non deve comportare sensibili modifiche della morfologia dei luoghi; si dovrà altres&igrave garantire un elevato livello di integrazione con le preesistenze ed il paesaggio, evitando la rimozione di eventuali alberature esistenti;
  • - nella realizzazione degli annessi si dovranno utilizzare materiali leggeri, preferibilmente il legno. Il colore dei manufatti dovrà essere adeguato al contesto paesaggistico, variando dal grigio delle crete fino ai colori scuri delle aree boscate, fermo restando che un paramento in legno con finitura "al naturale di tipo ossidato" che ottenga l'effetto grigio del legno invecchiato naturalmente risulta compatibile con qualsiasi contesto. Sono sempre da evitare finiture "al naturale" che conferiscano al paramento in legno i colori marroni tipici dei contesti di montagna;
  • - nella localizzazione dei manufatti si dovrà favorire l'aggregazione agli edifici già presenti e disponendoli sul terreno nel rispetto della morfologia dello stesso. In particolare:
  • gli accessi devono utilizzare sentieri o viabilità preesistenti evitando l'apertura di nuovi percorsi;
  • la localizzazione dell'annesso deve favorire l'accorpamento della nuova volumetria con manufatti e volumetrie preesistenti, anche se su proprietà contermini;
  • - è vietata la formazione di piazzali, recinzioni murarie o di qualsiasi altro genere e consistenti opere di variazione delle quote naturali del terreno; è consentita la recinzione delle aree contermini all'annesso solo nel caso di piccoli allevamenti di animali da cortile per utilizzazione familiare;
  • - nel fondo non devono essere presenti altri annessi agricoli; la loro realizzazione è pertanto subordinata alla demolizione di manufatti precari e incongrui eventualmente presenti nei fondi e alla rimozione di materiali non necessari alla sistemazione e al mantenimento delle coltivazioni;
  • - non è consentito l'allacciamento all'acquedotto comunale se non per gli usi che necessitano di acqua potabile;
  • - gli annessi e manufatti non devono avere impianti, ad eccezione che per quello elettrico, né dotazioni, che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo; in nessun caso sarà ammissibile il loro recupero per finalità abitative o per destinazioni diverse da quella agricola;
  • - non sono consentiti ulteriori volumi interrati, servizi igienici e volumi tecnici;
  • - gli annessi e manufatti non possono essere ampliati ai sensi della normativa vigente, essere oggetto di sanatoria per usi e durate diverse da quelle autorizzate, costituire volume conteggiato negli interventi di ristrutturazione urbanistica o di riorganizzazione del patrimonio edilizio aziendale, richiesta a qualsiasi titolo e quale che sia la destinazione d'uso di progetto.

Titolo VII Il sistema degli insediamenti

Capo I Articolazione del sistema degli insediamenti

Art. 106 Articolazione del sistema degli insediamenti

1. In conformità agli obiettivi, agli indirizzi ed alle prescrizioni del Piano Strutturale, il sistema degli insediamenti è articolato in Sub sistemi e parti di città:

  • Sub sistema dei centri urbani maggiori
  • La città storica
  • La città moderna storicizzata
  • La città consolidata
  • La città in trasformazione
  • Il parco rurale del capoluogo e il parco urbano di Asciano Scalo
  • Le aree della produzione
  • I nuclei satelliti di Asciano: Camparboli - Il Giardino ed il Castellare
  • I nuclei satelliti di Arbia: Poggio al vento e l'area artigianale di Casetta
  • Sub sistema delle frazioni urbane
  • Chiusure
  • Stazione di Castelnuovo Berardenga
  • Torre a Castello
  • Per i suddetti sub sistemi e ambiti, il presente regolamento, detta le norme generali e puntuali valide all'interno dei rispettivi perimetri.

2. A seguito degli approfondimenti svolti, nelle carte del Regolamento Urbanistico, Disciplina del territorio, in scala 1:2.000, all'interno del Sub sistema dei centri urbani maggiori, vengono riconosciuti tessuti insediativi, aree ed edifici, che presentano caratteristiche ed esigenze di trasformazione differenti, quali:

  • - tessuti prevalentemente residenziali
  • - tessuti prevalentemente produttivi
  • - Attività terziarie
  • - Attività di servizio

3. Per ciascuna delle articolazioni identificate per gli insediamenti urbani, sono definite norme specifiche relative alle destinazioni d'uso, cos&igrave come definito al precedente art. 32 e norme specifiche per gli interventi sugli edifici e sugli spazi aperti di pertinenza agli edifici.

Art. 107 La città storica

1. Sono le parti del Capoluogo all'interno delle mura, nelle quali sono conservati, in tutto o in parte, l'impianto urbanistico e fondiario e i caratteri strutturali degli edifici e degli spazi aperti, come si sono formati in epoca antica e pertanto meritevoli di salvaguardia. Si caratterizza per la presenza di edifici che pur con caratteristiche tipologiche e architettoniche differenti sono riconosciuti di valore storico.

2. Nella città storica, salvo che per le destinazioni d'uso specifiche attribuite per ciascun tessuto o edificio, sono in genere consentite le seguenti destinazioni:

  • a. residenziale: è la funzione da ritenersi prevalente nel sub sistema e comprende le strutture ricettive extralberghiere con le caratteristiche della civile abitazione. La trasformazione a scopo residenziale di locali al piano terra è consentita esclusivamente quando sia dimostrato il rispetto di tutti i necessari requisiti igienico sanitari. In particolare, per quanto riguarda i locali da destinare a funzioni che richiedono il rispetto dei requisiti aeroilluminanti, si dovrà dimostrare, oltre all'esistenza di un valore di fattore luce medio diurno non inferiore al 2%, che il rapporto tra superficie illuminante e superficie illuminata, assicurata mediante finestre, come richiesto dal Dm 5.7.1975, risulta verificato anche senza l'apporto delle porte di accesso che affacciano su spazi pubblici o di uso pubblico. La formazione di nuovi alloggi autonomi non è comunque ammessa ai piani terra o ai piani seminterrati degli edifici posti lungo il Corso Matteotti, piazza della Basilica, piazza Sant'Agostino, piazza del Grano. Lungo tali vie e piazze non è inoltre consentita la trasformazione in autorimesse dei fondi posti al piano terra;
  • b. artigianale tipica e di servizio: si intendono botteghe artigiane non inquinanti, compatibili con le vigenti norme in materia di emissione sonora e con le attività inerenti e a servizio della residenza, di cui al precedente art. 30, comma 3, lettera a);
  • c. commerciale di vicinato: si intendono negozi di piccola dimensione, fino a 300 mq di superficie di vendita, di cui alla L.R. 28/05; ai piani terra, nei limiti delle leggi e dei regolamenti vigenti, è in genere sempre consentita l'introduzione di attività commerciali (negozi, bar, ristoranti, artigianato di servizio con vendita diretta), mentre tali attività possono essere consentite ai piani superiori solo se in ampliamento di attività già esistenti al piano terra;
  • d. direzionali e di servizio private: si intendono gli uffici privati in genere, gli ambulatori e gli studi medici e professionali, le strutture associative, ricreative e gli sportelli bancari, etc.;
  • e. strutture ricettive: si intendono le attrezzature ricettive, ai sensi della 42/2000 e s.m.i., di cui al precedente art. 30 (Tr);
  • f. pubbliche o di interesse pubblico: culturali e formative, di interesse generale, servizi per il culto e di assistenza sociale e sanitaria;
  • g. agricole, connesse ed integrative.

3. Fermo restando il rispetto delle norme di tutela degli edifici classificati Rs, Rc e Ria, anche gli interventi su edifici classificati Rib dovranno tendere, nel definire la configurazione dell'aspetto esteriore, alla ricostituzione dell'unità culturale del centro storico mediante utilizzazione di caratteri, elementi e materiali di finitura tradizionali come quelli prescritti per il tipo di intervento Ria di cui al precedente art. 17 e riconducibili agli edifici di impianto storico presenti nel settore urbano di cui trattasi.

Art. 108 La città moderna storicizzata

1. Sono le parti del territorio urbanizzato del Capoluogo il cui impianto urbanistico è stato definito in maniera unitaria tra le due guerre mondiali ed alle quali il piano riconosce significative caratteristiche strutturali, tipologiche e formali, tali da essere conservate e valorizzate.

2. Nella città moderna, salvo le destinazioni d'uso specifiche eventualmente attribuite agli edifici, sono in genere consentite le seguenti destinazioni:

  • a. residenziale: è la funzione da ritenersi prevalente nel sub sistema. In ogni fabbricato esistente, eventuali nuove ed ulteriori unità immobiliari dovranno avere una Superficie utile (Su) minima di mq. 50. Qualora esistano già unità di superficie utile inferiore, queste potranno essere ristrutturate singolarmente o ampliate, ma non ulteriormente frazionate. La trasformazione a scopo residenziale di locali al piano terra è consentita esclusivamente quando sia dimostrato il rispetto di tutti i necessari requisiti igienico sanitari. In particolare, per quanto riguarda i locali da destinare a funzioni che richiedono il rispetto dei requisiti aeroilluminanti, si dovrà dimostrare, oltre all'esistenza di un valore di fattore luce medio diurno non inferiore al 2%, che il rapporto tra superficie illuminante e superficie illuminata, assicurata mediante finestre, come richiesto dal Dm 5.7.1975, risulta verificato anche senza l'apporto delle porte di accesso che affacciano su spazi pubblici o di uso pubblico;
  • b. artigianale tipica e di servizio: si intendono botteghe artigiane non inquinanti, compatibili con le vigenti norme in materia di emissione sonora e con le attività inerenti e a servizio della residenza, di cui al precedente art. 30, comma 3, lettera a);
  • c. commerciale di vicinato: si intendono negozi di piccola dimensione, fino a 300 mq di superficie di vendita, di cui alla L.R. 28/05; ai piani terra, nei limiti delle leggi e dei regolamenti vigenti, è in genere sempre consentita l'introduzione di attività commerciali (negozi, bar, ristoranti, artigianato di servizio con vendita diretta), mentre tali attività possono essere consentite ai piani superiori solo se in ampliamento di attività già esistenti al piano terra;
  • d. direzionali e di servizio private: si intendono gli uffici privati in genere, gli ambulatori e gli studi medici e professionali, le strutture associative, ricreative e gli sportelli bancari, etc.;
  • e. strutture ricettive: si intendono le attrezzature ricettive, ai sensi della 42/2000 e s.m.i., di cui al precedente art. 30 (Tr);
  • f. pubbliche o di interesse pubblico: culturali e formative, di interesse generale, servizi per il culto e di assistenza sociale e sanitaria;
  • g. agricole, connesse ed integrative.

3. Fermo restando il rispetto delle norme di tutela degli edifici classificati rs, rc e ria, anche gli interventi su edifici classificati rib dovranno tendere, nel definire la configurazione dell'aspetto esteriore, alla ricostituzione dell'unità culturale della "città moderna storicizzata" mediante soluzioni progettuali, forme e materiali di finitura riconducibili ai tipi edilizi che caratterizzano il settore urbano in questione e, più in generale, l'architettura del periodo in cui lo stesso si è formato.

Art. 109 La città consolidata

1. Sono le parti del territorio urbanizzato nelle quali sono riconoscibili assetti insediativi da considerare consolidati nell'immagine urbana, pur comprendenti tessuti urbanistici con caratteristiche disomogenee.

2. Nella città consolidata, salvo le destinazioni d'uso specifiche eventualmente attribuite agli edifici dal presente RU, sono consentite le seguenti destinazioni:

  • a. residenziale: è la funzione da ritenersi prevalente e comprende le strutture ricettive extralberghiere con le caratteristiche della civile abitazione. In ogni fabbricato non si potranno realizzare nuove ed ulteriori unità immobiliari della Superficie utile (Su) minore di mq. 50. Qualora esistano già unità di superficie utile inferiore, queste potranno essere ristrutturate singolarmente o ampliate, ma non ulteriormente frazionate;
    La trasformazione a scopo residenziale di locali al piano terra è consentita esclusivamente quando sia dimostrato il rispetto di tutti i necessari requisiti igienico sanitari. In particolare, per quanto riguarda i locali da destinare a funzioni che richiedono il rispetto dei requisiti aeroilluminanti, si dovrà dimostrare, oltre all'esistenza di un valore di fattore luce medio diurno non inferiore al 2%, che il rapporto tra superficie illuminante e superficie illuminata, assicurata mediante finestre, come richiesto dal Dm 5.7.1975, risulta verificato anche senza l'apporto delle porte di accesso che affacciano su spazi pubblici o di uso pubblico;
  • b. artigianale tipica e di servizio: si intendono botteghe artigiane non inquinanti, compatibili con le vigenti norme in materia di emissione sonora e con le attività inerenti e a servizio della residenza, di cui al precedente art. 30, comma 3, lettera a);
  • c. commerciale di vicinato: è sempre consentita ai piani terra nei limiti delle leggi e dei regolamenti vigenti, l'introduzione di attività commerciali e pubblici esercizi (limitatamente a negozi, bar, ristoranti, artigianato di servizio). Tali attività possono essere consentite ai piani superiori solo se ampliamenti di attività già esistenti al piano terra;
  • d. direzionali e di servizio private: è ammessa la realizzazione di uffici privati in genere, ambulatori e studi medici e professionali, strutture associative, ricreative e sportelli bancari;
  • e. strutture ricettive: si intendono le attrezzature ricettive, ai sensi della 42/2000 e s.m.i.;
  • f. pubbliche o di interesse pubblico: culturali e formative, di interesse generale, servizi per il culto e di assistenza sociale e sanitaria;
  • g. agricole, connesse ed integrative.

3. Laddove all'interno della città consolidata siano presenti aree ed edifici specialistici, destinati a specifiche attività economiche e produttive, identificate con apposita campitura nelle tavole del RU, non è consentito il loro cambio di destinazione d'uso.

Art. 110 La città in trasformazione

1. Sono le parti del tessuto insediativo di impianto recente, formato lungo le direttrici verso Sinalunga e Rapolano Terme. L'urbanizzazione in direzione lineare, a carattere prevalentemente residenziale, ha spesso portato ad inglobare episodi significativi di edilizia rurale. In tali aree gli interventi ammessi devono promuovere:

  • - la qualità architettonica, con particolare riferimento alla composizione dei volumi e al decoro dei prospetti lungo la viabilità pubblica;
  • - un appropriato inserimento nel contesto;
  • - il miglioramento dell'efficienza energetica e la riduzione dell'impatto sulle risorse naturali;
  • - la sistemazione del verde e il decoro degli spazi aperti pertinenziali, con particolare riguardo a quelli che fronteggiano la viabilità pubblica.

2. Nelle parti della città in trasformazione sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

  • a. residenziale: è la funzione da ritenersi prevalente e comprende anche le strutture ricettive extralberghiere con le caratteristiche della civile abitazione.
    La trasformazione a scopo residenziale di locali al piano terra è consentita esclusivamente quando sia dimostrato il rispetto di tutti i necessari requisiti igienico sanitari. In particolare, per quanto riguarda i locali da destinare a funzioni che richiedono il rispetto dei requisiti aeroilluminanti, si dovrà dimostrare, oltre all'esistenza di un valore di fattore luce medio diurno non inferiore al 2%, che il rapporto tra superficie illuminante e superficie illuminata, assicurata mediante finestre, come richiesto dal D.M. 5.7.1975, risulta verificato anche senza l'apporto delle porte di accesso che affacciano su spazi pubblici o di uso pubblico;
  • b. artigianale tipica e di servizio: si intendono botteghe artigiane non inquinanti, compatibili con le vigenti norme in materia di emissione sonora e con le attività inerenti e a servizio della residenza;
  • c. commerciale di vicinato: è sempre consentita ai piani terra nei limiti delle leggi e dei regolamenti vigenti, l'introduzione di attività commerciali e pubblici esercizi;
  • d. direzionali private: si intendono gli uffici privati in genere, gli ambulatori e gli studi medici e professionali, le strutture associative, ricreative e gli sportelli bancari, etc.;
  • e. strutture ricettive: alberghiere ed extralberghiere; negli edifici esistenti è ammessa la realizzazione di ostelli, pensionati, attività di affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, residence, bed and breakfast;
  • f. pubbliche o di interesse pubblico: culturali e formative, di interesse generale, servizi per il culto e di assistenza sociale e sanitaria;
  • g. agricole, connesse ed integrative.

3. All'interno della città in trasformazione sono presenti aree ed edifici specialistici, destinati a specifiche attività economiche e produttive, identificate con apposita campitura nelle tavole del RU. Per questi edifici non è consentito il cambio di destinazione d'uso.

Art. 111 Le aree della produzione

1. Sono cos&igrave indicate dal RU le aree edificate a prevalente destinazione artigianale e industriale, classificate dal PTCP di Siena come aree produttive d'interesse comunale. In tali aree gli interventi ammessi devono promuovere:

  • - un appropriato inserimento nel contesto;
  • - il miglioramento dell'efficienza energetica e la riduzione degli impatti sulle risorse naturali;
  • - la sistemazione del verde e il decoro degli spazi aperti pertinenziali, con particolare riguardo a quelli che fronteggiano la viabilità pubblica.

2. Nel sub sistema sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

  • - Industriale e artigianale
  • - direzionale
  • - di servizio
  • - commerciale, comprendendo medie strutture commerciali di vendita, pubblici esercizi e ristoranti, attività commerciali al dettaglio che necessitano di grandi superfici per l'esposizione dei prodotti o che sono esercitabili nella stessa sede unitamente alle attività commerciali all'ingrosso, ai sensi del Codice del commercio. Sono altresì comprese le attività commerciali specializzate nella vendita esclusiva di merci ingombranti a consegna differita ai sensi del DPGR 15/R/2009. Per destinare a media struttura di vendita una superficie industriale o artigianale è sempre necessaria la previa approvazione di un Piano attuativo.
  • - commerciale all'ingrosso e depositi
  • - agricola e attività connesse

In tutto il territorio del Comune di Asciano non sono ammesse le attività a rischio di incidente rilevante.

3. Per interventi con cambio di destinazione d'uso verso la funzione commerciale e direzionale i proprietari dovranno sottoscrivere apposita convenzione, con la quale si impegnino a realizzare la riqualificazione del fronte strada. Gli interventi devono riguardare la riqualificazione delle aree di pertinenza dell'esercizio commerciale e comunque delle attività con affaccio su fronte strada, ed eventualmente degli spazi pubblici prospicienti. Il progetto del sistema degli spazi aperti dovrà essere in grado di valorizzare la loro capacità di costituire luoghi riconoscibili, collegati e sicuri, continui, aumentando la qualità ambientale e paesaggistica della strada. Dovranno inoltre essere ceduti spazi pubblici in ragione minima dell'80% della SUL interessata dal mutamento di destinazione d'uso, di cui almeno la metà da adibirsi a parcheggio.

4. Nelle aree fronte strada, l'incremento diffuso dell'equipaggiamento vegetazionale deve garantire una quantità minima complessiva di 20 alberi/ha e di 30 arbusti/ha appartenenti a specie autoctone o naturalizzate, dialogando con il paesaggio aperto; per la loro piantumazione si prescrive un progetto adeguato al fine di valorizzare con un disegno opportuno l'ambito oggetto di intervento. Dovranno quindi essere concordate con l' Amministrazione Comunale la scelta dei materiali, delle specie arboree e arbustive, delle recinzioni e dell'arredo urbano in genere.

5. Nei nuovi interventi:

  • - è da privilegiare una disposizione degli edifici che non risulti casuale e disordinata, ma coerente con la struttura del paesaggio e costituisca un disegno compatto, che persegua il contenimento del consumo di suolo;
  • - il passaggio delle relazioni paesaggistiche non deve essere compromesso dalla sistemazione degli edifici. È opportuno fornire le aree di varchi, relazionati alla struttura del paesaggio, costituiti da spazi aperti opportunamente progettati a verde, utili a garantire le connessioni ecologiche (ad esempio non creare barriera verso i corsi d'acqua), l'accessibilità ai luoghi, la visibilità da e verso i luoghi, fornire spazi aperti per usi collettivi e la qualità delle persone. Una buona dotazione di spazi aperti opportunamente progettata, relazionata al contesto paesaggistico e dotata di equipaggiamento vegetale è utile inoltre a tutelare l'ambiente ed ad inserire gli insediamenti nel paesaggio, a rendere più gradevoli esteticamente gli ambienti di vita;
  • - le tipologie architettoniche, le caratteristiche dei materiali e dei colori per i capannoni e per il costruito in genere, pur nella loro semplicità costruttiva non devono risultare incoerenti con i caratteri del contesto paesaggistico. L'edificio pur nella sua semplicità costruttiva, deve essere dotato di un proprio aspetto dignitoso. I pannelli fotovoltaici e/o solari (e gli impianti per l'energia rinnovabile in genere) devono essere integrati all'interno dell'architettura degli edifici, o comunque opportunamente sistemati a terra secondo un disegno coerente e ordinato rispetto alla morfologia dell'insediamento e al disegno di paesaggio;
  • - le aree a parcheggio di servizio (sia pubblico che privato) sono preferibilmente realizzate con pavimentazioni drenanti e con una buona dote di equipaggiamento vegetale opportunamente progettata in relazione al contesto paesaggistico, in modo da rendere gradevoli esteticamente i luoghi e nel contempo migliorare il microclima;
  • - la scelta delle specie arboree e arbustive, soprattutto utili a integrare piuttosto che a nascondere e a creare barriere, deve essere coerente al contesto paesaggistico. Sono pertanto fortemente sconsigliate le specie arboree esotiche quali il cipresso dell'Arizona, thuje e va limitato l'uso del pioppo cipressino e del cipresso comune, mentre risultano generalmente più efficaci le specie arboree a chioma larga e a foglia caduca.

Art. 112 I nuclei satelliti di Asciano

1. Camparboli, Il Giardino e il Castellare sono nuclei satelliti del Capoluogo e mantengono caratteri molto diversi tra di loro: aggregato lineare lungo strada l'uno, mentre gli altri sono nuclei isolati o aggregati di case coloniche. Sono caratterizzati dalla prevalente funzione residenziale, sia con edifici di tipologia tradizionale che di origine recente.

2. Nel Sub sistema sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

  • a. residenziale: è la funzione da ritenersi prevalente; in ogni fabbricato non si potranno realizzare nuove ed ulteriori unità immobiliari della Superficie utile (Su) minore di mq. 70. Qualora esistano già unità di Su inferiore, queste potranno essere ristrutturate singolarmente o fuse tra loro, ma non ulteriormente frazionate;
  • b. artigianale tipica e di servizio: si intendono botteghe artigiane non inquinanti, compatibili con le vigenti norme in materia di emissione sonora e con le attività inerenti e a servizio della residenza;
  • c. commerciale: è consentita l'introduzione di attività commerciali di vicinato;
  • d. direzionali private: non è consentita l'introduzione di attività direzionali;
  • e. strutture ricettive: sono consentite le strutture alberghiere ed extralberghiere;
  • f. pubbliche o di interesse pubblico: culturali e formative, di interesse generale, servizi per il culto e di assistenza sociale e sanitaria;
  • g. agricole, connesse ed integrative.

3. Visti i caratteri del contesto, gli interventi sugli edifici esistenti devono rispettare le seguenti prescrizioni:

  • - è prescritto l'utilizzo, per le parti intonacate, di intonaco a base di calce nella gamma dei colori caldi delle terre ed è comunque vietato l'uso di materiali e di finiture plastiche o al quarzo; è prescritto, in alternativa, l'uso, come materiali di rivestimento come il del mattone facciavista;
  • - il manto di copertura dovrà essere in coppi e tegole di recupero o di tipo invecchiato;
  • - non è ammessa la realizzazione di terrazze a tasca e gli interventi sulla copertura, se a falde, devono essere realizzati evitando di introdurre altri elementi non tradizionali nella composizione del tetto;
  • - gli infissi dovranno mantenere forme e dimensioni tradizionali, ed essere privi di serrande o altri oscuramenti estranei alla tradizione locale;
  • - i cavi della rete telefonica ed elettrica dovranno essere interrati o collocati razionalizzando i percorsi in vista, sia quelli aerei, sia quelli sulle murature.

4. Per gli edifici residenziali per i quali si prevede il tipo d'intervento ri b, si applicano i criteri di cui all'art. 18 delle presenti Norme per gli ambiti urbani.

Art. 113 Le frazioni urbane

(Chiusure, Stazione di Castelnuovo Berardenga e Torre a Castello)

1. Le frazioni urbane, Chiusure, Castelnuovo Berardenga e Torre a Castello caratterizzati dalla prevalente funzione residenziale, sia con edifici di tipologia tradizionale che di origine recente.

2. Nelle frazioni urbane sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

  • a. residenziale: è la funzione da ritenersi prevalente; in ogni fabbricato non si potranno realizzare nuove ed ulteriori unità immobiliari della Superficie utile (Su) minore di mq. 70. Qualora esistano già unità di Su inferiore, queste potranno essere ristrutturate singolarmente o fuse tra loro, ma non ulteriormente frazionate;
  • b. artigianale tipica e di servizio: si intendono botteghe artigiane non inquinanti, compatibili con le vigenti norme in materia di emissione sonora e con le attività inerenti e a servizio della residenza;
  • c. commerciale: è consentita l'introduzione di attività commerciali di vicinato;
  • d. direzionali private: si intendono gli uffici privati, gli ambulatori e gli studi medici e professionali, le strutture associative, ricreative e gli sportelli bancari, etc.;
  • e. strutture ricettive: alberghiere ed extralberghiere;
  • f. pubbliche o di interesse pubblico: culturali e formative, di interesse generale, servizi per il culto e di assistenza sociale e sanitaria;
  • g. agricole, connesse ed integrative.

3. Per il centro storico di Chiusure e la frazione di Torre a Castello, fermo restando il rispetto delle norme di tutela degli edifici classificati rs, rc e ria, anche gli interventi su edifici classificati Rib dovranno tendere, nel definire la configurazione dell'aspetto esteriore, alla ricostituzione dell'unità culturale dei centri, mediante utilizzazione di caratteri, elementi e materiali di finitura tradizionali come quelli prescritti per il tipo di intervento Ria di cui al precedente art. 17 e riconducibili agli edifici di impianto storico presenti nelle stesse frazioni di cui trattasi.

Capo II Qualità degli insediamenti

Art. 114 Componenti per la qualità degli insediamenti

1. Sono componenti essenziali della qualità degli insediamenti, ai sensi del regolamento d'attuazione dell'articolo 37 comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1:

  • a) le opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 37, comma 5 della L.R. 1/2005;
  • b) le opere per la difesa del suolo e la regimazione delle acque;
  • c) gli impianti di smaltimento delle acque reflue;
  • d) le opere e le attrezzature necessarie alla messa in sicurezza della viabilità esistente ivi compresi gli impianti in sede stabile per il monitoraggio del traffico e per l'abbattimento dell'inquinamento acustico;
  • e) le scale mobili, gli ascensori, le altre opere o infrastrutture esterne per l'abbattimento delle barriere architettoniche e il miglioramento dell'accessibilità territoriale o urbana e per l'interscambio con la rete del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 10, comma 4, lettera d;
  • f) i sistemi di trasporto in sede propria ed il complesso delle infrastrutture e dei sistemi idonei al trasporto pubblico di persone o merci di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b;
  • g) i sistemi di informazione al pubblico per migliorare l'accessibilità ai servizi, quali ad esempio, punti di informazione per il pubblico, mappe urbane collocate nelle zone principali della città, contenenti lo stradario del comune e la localizzazione dei principali servizi.

Art. 115 Disposizioni e parametri per la qualità degli insediamenti

1. Tutti gli interventi di trasformazione, previsti dal RU, devono perseguire la realizzazione di assetti compatibili nell'uso delle risorse e appropriati sotto il profilo formale e funzionale. E' per questo richiesto che i Progetti di intervento documentino esaurientemente lo stato dei luoghi e delle risorse, realizzando il più alto grado possibile di contestualizzazione degli stessi e di coerenza con i parametri per la qualità degli insediamenti definiti nel presente articolo, sulla base dei quali dovranno essere valutati.

2. In aggiunta ai tradizionali parametri edilizi e urbanistici, definiti e prescritti dalle presenti norme, i parametri di carattere qualitativo, che devono essere valutati negli interventi di trasformazione sono:

  • a) qualità urbanistica, rappresentata dalla qualità dell'impianto urbano proposto e delle relazioni tra il medesimo e la struttura dell'ambito nella quale l'intervento si inserisce o si relaziona;
  • b) qualità infrastrutturale, rappresentata dalla qualità (caratteristiche e corredo delle strade, tipologia delle altre reti) e dall'efficienza (sezioni, pendenza, dispositivi per la mitigazione degli effetti del traffico per le strade, distribuzione e dotazione di parcheggi, capacità e prestazioni delle altre reti,) delle infrastrutture che servono l'area o che ci si propone di realizzare a servizio dell'area medesima o dell'intorno;
  • c) qualità degli spazi pubblici e di uso collettivo, rappresentata dalla qualità degli spazi pubblici (le modalità di sistemazione, nonché le prestazioni ambientali, sociali e formali che tali spazi sono chiamati ad assolvere) di cui la proposta prevede la realizzazione e delle loro relazioni con il tessuto nel quale si inseriscono;
  • d) qualità architettonica, rappresentata dalla cura e completezza degli elaborati presentati, dal processo seguito per la progettazione degli edifici e degli spazi aperti, dalle tecniche costruttive e dai materiali proposti, dalla coerenza intrinseca al progetto e quella con il contesto dell'intervento;
  • e) qualità ecologica e sostenibilità, rappresentata dal livello di rispondenza agli indirizzi in materia di edilizia sostenibile di cui al presente titolo;
  • f) qualità ambientale, rappresentata dal livello degli interventi espressamente finalizzati all'eliminazione di situazioni di degrado ambientale o paesaggistico che la proposta prevede di realizzare e dal rispetto delle stesse condizioni ambientali date dal contesto (l'andamento dei suoli, la funzionalità del reticolo idraulico superficiale, la presenza di vegetazione non colturale e di connettività ecologica, ecc.) e della maglia fitta di cui al successivo art. 123.

3. Il sistema della mobilità veicolare deve essere, quanto più possibile, integrato con percorsi pedonali e ciclabili, atti a consentire e favorire ulteriori modalità di spostamento; il sistema della sosta deve essere articolato e distribuito in modo capillare all'interno delle aree residenziali ed in particolare a servizio degli spazi pubblici e a ridosso dei tessuti urbani di più vecchio impianto.

4. Nei centri abitati, ai fini della qualità degli insediamenti, si applicano anche le disposizioni per la qualificazione del suolo pubblico e gli interventi di compensazione delle emissioni di CO2.

Art. 116 Disposizioni per gli interventi di sistemazione a verde e per la qualificazione del suolo pubblico

1. Il R.U. disciplina gli interventi per la sistemazione e qualificazione del suolo pubblico e a verde, per i quali, nell'Allegato 1 - Schede d'indirizzo dei PA e IC, si forniscono alcuni criteri per la progettazione, sia per gli interventi pubblici, che per quelli privati.

Costituiscono componenti del sistema del verde, ai sensi del regolamento d'attuazione dell'articolo 37 comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1:

  • a) il verde urbano;
  • b) il verde di connettività urbana;
  • c) il verde attrezzato.

2. Gli elementi verdi che concorrono alla qualificazione del suolo pubblico sono:

  • a) nell'ambito stradale
    • - filari alberati di nuovo impianto o di riqualificazione delle viabilità;
    • - fasce verdi a protezione di determinati attrezzature, insediamenti o infrastrutture, per l'ambientazione e la riduzione dell'impatto paesaggistico;
    • - interventi di forestazione urbana tramite piantumazione in forma estesa su aree incolte e/o degradate, a compensazione delle emissioni di CO2;
    • - parcheggi alberati che, salvo diversa indicazione del RU, vanno sempre concepiti come strutture qualificate in senso paesaggistico;
    • - interventi per il rafforzamento delle reti ecologiche, di manutenzione, rinfoltimento o ripristino di vegetazione (corsi d'acqua);
    • - piazze e giardini pubblici o spazi di relazione, che possono essere caratterizzati anche in senso misto, come piazze giardino ornamentali e percorsi pedonali integrati al verde di connettività urbana;
    • - aree per il gioco e la vita di ricreazione all'aperto da sistemare compiutamente sotto il profilo paesaggistico a corredo delle aree destinate alle attrezzature vere e proprie;
    • - parchi urbani;
    • - percorsi pedonali e ciclabili, storicizzati o di nuovo impianto di connessione delle aree verdi urbane e di integrazione con il territorio extraurbano;
    • - aree attrezzate di sosta dotate di strutture ombreggianti, tavoli da picnic spazi di parcheggio.

Art. 117 Filari alberati

1. Comprendono i filari alberati, semplici o plurimi, disposti parallelamente alla carreggiata, ai percorsi pedonali e/o ciclabili, alle eventuali aree attrezzate per la sosta e il passeggio.

2. I filari alberati, oltre a svolgere funzioni di ombreggiamento e di qualificazione formale del sistema urbano e dello spazio per gli spostamenti pedonali e ciclabili, concorrono anche a garantire un'importante funzione di riequilibrio ambientale, contribuendo a compensare le emissioni di anidride carbonica.

3. Nelle aree con larghezza inferiore a 6,00 m dovrà essere impiantato un solo filare di alberi; nelle aree con larghezza uguale o superiore a 6,00 ml. potranno essere impiantati più filari paralleli, fino a configurare una fascia verde. Le specie utilizzate dovranno essere di alto fusto, caducifoglie e con radici profonde.

Art. 118 Fascia verde

1. Per fascia o barriera verde si intende una fascia mista, o arborata ad alta densità di impianto, in grado di assorbire polveri, fumi e rumori e di costituire ostacolo visuale.

2. La fascia verde favorisce l'abbattimento degli inquinamenti atmosferici, acustici e visuali generati dalle infrastrutture stradali e dalle aree produttive o quelle a maggiore impatto ambientale.

3. La loro realizzazione dovrà essere composta da specie arboree ed arbustive resistenti alle emissioni inquinanti, mentre lo spessore minimo delle barriere non potrà essere inferiore a 10,00 m. Al loro interno è consentita la costruzione di percorsi pedonali e/o ciclabili. Per favorire l'abbattimento degli inquinamenti, le barriere verdi potranno essere impiantate su rilevati artificiali di terra.

Art. 119 Contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo: indice di permeabilità

1. Come già definito al precedente art. 25, comma 1, lettera c), si prescrive che ogni intervento di trasformazione dei terreni deve limitare l'impermeabilizzazione superficiale del suolo. Il RU, inoltre, stabilisce la percentuale di suolo permeabile (indice di permeabilità), che deve essere garantita negli spazi aperti, all'interno dei tessuti edificati, in presenza di interventi di ristrutturazione urbanistica e all'interno delle aree di nuovo impianto:

  • - tale indice non potrà essere inferiore al 35% negli interventi di ristrutturazione urbanistica e nelle aree di nuovo impianto; le acque meteoriche non devono essere convogliate altrove mediante canalizzazioni e si prescrive altresì che si utilizzino sistemazioni che favoriscano la loro dispersione per processi lenti.
  • - in presenza di situazioni documentate, che impediscano il mantenimento della permeabilità dei suoli secondo le quantità sopra specificate, è prescritto il mantenimento di una quantità minima di suolo permeabile pari al 25%, mentre per le parti in eccedenza a tale valore si dovrà comunque garantire la raccolta e il rilascio differenziato delle acque meteoriche, ricorrendo a modalità e materiali che ne consentano l'infiltrazione e la ritenzione.

2. Tutti gli spazi urbani scoperti pavimentati devono essere prioritariamente realizzati con materiali e tecniche che consentano l'infiltrazione e la ritenzione ed il corretto deflusso delle acque meteoriche, mentre nelle aree agricole o ex-agricole ogni intervento di trasformazione deve prevedere la riorganizzazione e l'adeguamento delle reti idriche scolanti. Tali criteri di progettazione devono essere descritti e asseverati nei progetti di corredo ai titoli abilitativi.

Art. 120 Sistemazioni del suolo e opere di pavimentazione e trattamento del terreno

1. Negli ambiti urbani, sono elementi caratterizzanti le sistemazioni del suolo le opere di pavimentazione, piantumazione e trattamento del terreno, per le quali si forniscono alcuni criteri per la progettazione, sia per gli interventi pubblici, che per quelli privati.

2. In tutti gli interventi si dovrà mirare al massimo contenimento della impermeabilizzazione del suolo, anche ai sensi del regolamento d'attuazione dell'articolo 37 comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 e nel rispetto delle presenti norme, inoltre si dovrà osservare:

  • - nei nuovi interventi urbanistici e edilizi e negli interventi di recupero e di ristrutturazione, la realizzazione di parcheggi pubblici e privati deve garantire l'assorbimento delle acque meteoriche mediante sistema si raccolta e depurazione delle acque di prima pioggia e successiva infiltrazione nel terreno e garantire altresì una dotazione di alberi ad alto fusto distribuiti nell'area in numero minimo di un albero ogni 80 mq. di parcheggio;
  • - in tutti gli ambiti urbanizzati, ferme restando le quantità minime del 25% di verde sistemato a prato e/o con piantumazioni, la maggiore superficie permeabile prevista fino al 35% dalle presenti norme può essere raggiunta con il concorso di pavimentazioni speciali, poggiate su sottofondo non cementizio, che garantiscono il passaggio e l'assorbimento da parte del terreno delle acque meteoriche. Le sistemazioni tradizionali ancora conservate, come ad esempio la lastricatura dell'aia o del marciapiede fronte casa, dovranno essere mantenute e/o reintegrate secondo l'originaria configurazione, comunque con l'esclusione di cemento o asfalto.

Art. 121 Aree a verde privato, interventi pertinenziali, piscine, pavimentazioni esterne e recinzioni in ambito urbano

1. Sono definite aree a verde privato quelle aree che, salvo diversa e specifica indicazione di dettaglio rilevata dalle tavole di progetto o dalle presenti norme, costituiscono le aree di pertinenza delle abitazioni all'interno dei centri abitati, come definiti dal presente RU.

2. Le aree a verde privato, nel loro stato di giardino o di orto, devono essere mantenute decorosamente.

3. Il sistema di illuminazione delle pertinenze dovrà essere concepito in virtù del criterio del contenimento dell'inquinamento luminoso; sono da privilegiare pertanto soluzioni che prevedono la predisposizione di elementi illuminanti installati sulle pareti dei fabbricati con luce schermata verso l'alto, elementi a stretto contatto con il terreno o direttamente in esso collocati sempre opportunamente schermati verso l'alto.

4. E' ammessa la realizzazione di piscine ad uso privato e turistico ricettivo e dei volumi tecnici necessari per il loro corretto funzionamento, che dovranno comunque essere completamente interrati e purché vengano rispettate le dimensioni minime delle superfici permeabili e piantumabili del 25% della Superficie fondiaria. La costruzione delle piscine dovrà obbedire ai seguenti criteri:

  • - per quelle ad uso residenziale privato la superficie della vasca non dovrà superare mq 60; la profondità media non dovrà superare i ml 1,8. La forma dell'invaso dovrà adeguarsi alle caratteristiche del sito allo scopo di minimizzare i movimenti di terra, mentre non si danno restrizioni per colori e rivestimenti;
  • - per le piscine a servizio delle attività alberghiere la forma e la dimensione della superficie della vasca è libera;
  • - in ogni caso l'approvvigionamento idrico non dovrà, in alcun modo, dipendere dalla rete acquedottistica comunale, né da falde idropotabili. Inoltre l'uso dell'acqua di eventuali pozzi privati dovrà essere limitato esclusivamente al riabboccamento del livello dovuto alla perdita di esercizio.

6. In tutto il sistema, per ciò che riguarda le nuove recinzioni o per la manutenzione e la sostituzione di quelle esistenti, è consentita la realizzazione di recinzioni con forme e disegno semplice in ferro o legno verniciato e muretto di sostegno in muratura in pietra e mattoni a faccia vista o intonacata o siepi vive; esclusivamente per le parti non visibili da spazi pubblici sono ammesse anche recinzioni in rete metallica zincata o plastificata sostenuta da profilati metallici leggeri e siepi.

Art. 122 Supporti per la raccolta differenziata dei rifiuti

1. Nei progetti relativi alla sistemazione degli spazi scoperti autonomi, con particolare riferimento a quelli destinati a servizi pubblici e/o per uso collettivo, nonché nelle trasformazioni disciplinate da piani attuativi, è fatto obbligo di prevedere siti da destinare alla realizzazione di attrezzature ecologiche, intese come insiemi di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, o comunque di garantire l'ubicazione di campane e cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti.

2. Nelle previsioni di cui al comma 1, si deve tenere conto delle necessità di transito e manovra dei mezzi adibiti alla raccolta, tenendo comunque presente che la distanza massima tra isola ecologica e utenti non deve di norma superare il chilometro e che l'ubicazione ottimale di tali impianti è in prossimità di luoghi abitualmente frequentati, come supermercati e altri spazi, pubblici o privati, di richiamo della popolazione, che a loro volta dovrebbero sempre esserne dotate.

3. Le attrezzature ecologiche costituiscono una delle componenti dell'arredo urbano. Il Regolamento Edilizio definisce una disciplina finalizzata alla loro qualificazione, orientando le proprie disposizioni all'obiettivo del miglioramento dell'aspetto esteriore dei tessuti edilizi e degli spazi pubblici e di relazione.