Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 76 Discipline generali di tutela

1. Il territorio rurale comprende le aree ad esclusiva e prevalente funzione agricola, per le quali il presente RU specifica le discipline relative alle trasformazioni urbanistiche ed edilizie necessarie allo sviluppo dell'agricoltura, delle attività ad essa connesse e delle altre attività integrate e compatibili con la tutela e l'utilizzazione delle risorse.

2. In coerenza con il Piano Strutturale, le trasformazioni e le utilizzazioni nel territorio rurale devono garantire la conservazione, il ripristino e la valorizzazione:

  • - delle aree di rilevante valore paesaggistico; non è consentito ridurre la consistenza delle emergenze geomorfologiche (calanchi, biancane e balze) e la funzionalità dei relativi ecosistemi naturali (le aree incolte, le aree seminaturali e naturali, impluvi a vegetazione arbustiva, ecc.);
  • - degli assetti agrari e poderali e dei lineamenti morfologici del suolo: si devono limitare i rimodellamenti e non sono consentite alterazioni significative del profilo e dell'andamento altimetrico del terreno e dell'ondulazione dei suoli;
  • - degli insediamenti rurali tradizionali e delle loro pertinenze: dovranno essere conservati ben leggibili i segni delle destinazioni d'uso che hanno determinato i caratteri organizzativi e architettonici degli spazi aperti, nei loro rapporti con il territorio agricolo, nelle diverse parti funzionali (aie, orti, spazi di raccolta, spazi di sosta) e nei loro elementi di servizio e di arredo;
  • - non è altresì consentito intervenire sugli spazi aperti attraverso l'eliminazione di costruzioni tradizionali, manufatti ed elementi di arredo, anche non più in uso (annessi agricoli minori, forni, pozzi, stalletti, muretti di confine e/o di sostegno, edicole, fonti e abbeverate, ecc.) e/o la loro trasformazione indistinta con caratteri architettonici e arredi propri dei contesti urbani, o comunque estranei all'ambiente rurale;
  • - dell'assetto della viabilità poderale ed interpoderale: la realizzazione di nuovi tracciati e la deviazione di strade private e poderali è consentita solo a fronte di una dimostrata necessità, volta a migliorare l'accessibilità e/o la sicurezza degli abitanti, oppure per ripristinare un percorso storico; le aziende agricole potranno esplicitare tale necessità anche per migliorare l'organizzazione aziendale e le operazioni di movimentazioni merci, al fine di rendere più sicure le condizioni lavorative, sia degli addetti, che dei terzi in transito; in generale è esclusa la loro eventuale asfaltatura e nei casi di tratti particolarmente impervi e per quelli da rendere più sicuri, in funzione di insediamenti o nuclei, possono essere utilizzati anche asfalti ecologici o altri materiali che garantiscano coerenza rispetto al contesto paesaggistico;
  • - delle colture tradizionali, nonché delle forme tradizionali di integrazione produttiva tra colture, degli individui arborei singoli, od in filari, od in gruppi, appartenenti alle specie autoctone o tradizionali: gli interventi su terreni agricoli non devono comportare modifiche significative delle colture arboree e delle coperture arbustive.

3. All'interno del territorio rurale, ove si riconoscono, anche se non censiti, vanno mantenuti in essere nei loro caratteri formali, di presidio idrogeologico e come elementi di qualificazione del paesaggio agrario:

  • - le parti con sistemazioni agrarie storiche, in cui sono visibili e sufficientemente conservate sistemazioni dei terreni realizzate ai fini delle pratiche colturali agricole, effettuate secondo tecniche tradizionali;
  • - i terrazzamenti ed i ciglionamenti;
  • - la viabilità storica, compreso quella campestre ed i sentieri e le caratteristiche planoaltimetriche dei percorsi;
  • - le opere di regimazione idraulica, il microreticolo idrografico, le opere e le sistemazioni di raccolta e di convogliamento delle acque;
  • - le siepi e le alberature segnaletiche.

Qualora tali elementi siano ricompresi in un fondo agricolo fatto oggetto di P.A.P.M.A.A., dovrà esserne data dettagliata descrizione.

Art. 77 Pratiche agricole, difesa del suolo, tutela delle acque e degli ecosistemi

1. Le pratiche agricole sono ispirate ai principi di buona pratica e, salvo norme più restrittive, dove ricorrono, sono improntate alla difesa del suolo e alla tutela della qualità delle acque superficiali e profonde, degli ecosistemi, della qualità dei suoli secondo quanto previsto:

nel Codice di buona pratica agricola, di cui al DM 19.4.1999

dai Criteri di Gestione Obbligatoria e dalle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali di cui al Reg. CE 73/2009, modificato con Reg. CE 1310/2013

dalle regole di condizionalità di cui all'art. 93, Allegato 2 del Reg. CE 1306/2013 e dalle successive nuove regole di condizionalità.

2. In tutto il territorio rurale sono ammissibili la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di infrastrutture di difesa del suolo e di protezione dei terreni, nell'osservanza di ogni relativa specifica vigente disposizione e delle disposizioni relative alle invarianti strutturali del PS. Sono altresì vietati:

  • - l'asportazione e sostituzione del terreno vegetale salvo che per le normali operazioni di zollatura, drenaggio e successivi ripristini,
  • - l'alterazione delle quote dei piani di campagna,
  • - la modifica del reticolo idraulico incluse l'eliminazione e la deviazione di argini, la copertura e l'intubazione dei canali e dei fossi di scolo,
  • - l'eliminazione di elementi di particolare interesse paesaggistico e ambientale quali le forme colturali tradizionali ed i manufatti associati ancora riconoscibili (sistemazioni idrauliche ed altre opere accessorie alle colture agrarie) e le presenze arboree e vegetazionali non colturali quali: siepi, filari residui e alberi isolati;
  • - lo smaltimento solido e liquido e dei materiali di rifiuto che determinano inquinamento e alterazioni della qualità e delle proprietà del suolo e delle risorse idriche;
  • - l'impermeabilizzazione superficiale del terreno e l'apporto di materiali inerti.
  • - la discarica dei materiali di rifiuto o il deposito all'aperto di rottami industriali, di autovetture e di altri materiali ferrosi o comunque suscettibile di provocare inquinamenti del suolo e del sottosuolo.

3. Nello svolgimento delle attività agricole sono prescritti la conservazione integrale, il recupero e la ricostruzione delle sistemazioni agrarie esistenti a terrazzi e ciglioni, con possibilità, in caso di grave degrado o manifesta impossibilità ad eseguire le lavorazioni agricole in sicurezza, di sviluppare tipi di sistemazione diversi, purché funzionalmente efficaci e paesaggisticamente compatibili; dovrà altresì essere salvaguardata l'integrità del manto erboso nelle aree a pascolo soggette fenomeni erosivi e rischio franoso e con essa la fertilità naturale dei suoli, applicando corretti carichi animali e la creazione e il mantenimento di opportune sistemazioni idrauliche. Detti interventi di miglioramento e ripristino saranno considerati interventi di miglioramento ambientale ai fini della redazione dei PAPMAA.

4. I canali, i fossi, i corsi d'acqua in genere devono, prioritariamente, mantenere inalterate le loro caratteristiche originarie nei relativi aspetti strutturali, quali il tracciato, la giacitura, la dimensione. E' per questo vietato il tombamento dei tratti dei canali e fossi che sono a cielo aperto alla data di adozione del presente RU, mentre per i tratti tombati è ammissibile il ripristino della sistemazione a cielo aperto, con la ricostituzione delle caratteristiche formali documentate o riconoscibili come originarie.

5. La realizzazione di modesti invasi o laghetti (fontoni) è consentita solo se oltre ad assicurare l'accumulo delle risorse preveda una sistemazione dei rilevati e delle sponde compatibile con un corretto inserimento ambientale e paesaggistico. Per la loro realizzazione si dovranno utilizzare adeguate modalità costruttive, al fine di contribuire alla conservazione della biodiversità e per favorirne l'utilità naturalistica, quali:

  • - mantenere una fascia indisturbata sulle sponde, per favorire la colonizzazione da parte della vegetazione naturale;
  • - conferire allo scavo pendenze quanto più possibile dolci, per favorirne l'utilizzo da parte della fauna;
  • - evitare l'introduzione di pesci di qualsiasi specie;
  • - nel caso di utilizzo di pompe per l'irrigazione, provvedere a schermarle con una griglia per evitare l'aspirazione accidentale di anfibi ed altri animali.

6. Deve essere assicurata la conservazione della biodiversità in ogni sua forma, ivi comprese le aree di collegamento ecologico, ai sensi della L.R. 56/2000: nelle Tavv. "Disciplina del territorio extraurbano" in scala 1:10.000 sono individuate le formazioni vegetali puntuali e le emergenze forestali sottoposte a tutela.

Art. 78 La tessitura agraria di pregio e le sistemazioni idraulico agrarie tradizionali

1. Sono le parti del territorio in cui sono visibili e sufficientemente conservate sistemazioni storiche dei terreni realizzate ai fini delle pratiche colturali agricole e che il PS classifica a maglia fitta. Per tessitura agraria e sistemazioni tradizionali si intendono quegli elementi fisici e vegetazionali che nel loro insieme determinano il disegno, storicamente ed ambientalmente significativo dei campi.

Tale insieme di elementi è costituito da:

  • - le sistemazioni idraulico-agrarie;
  • - forma e dimensione dei campi;
  • - la rete scolante e le solcature;
  • - le colture arboree;
  • - le piante arboree non colturali e le siepi vive;
  • - la viabilità campestre.

2. La tutela della tessitura agraria di pregio deve essere garantita da tutti gli interventi di trasformazione del suolo, compreso quelli di tipo agricolo, anche in assenza di edificazione, per cui valgono le seguenti prescrizioni:

  • - si dovrà mantenere la rete della viabilità campestre e la vegetazione tradizionale in tutte le forme che segnano il paesaggio (filari, siepi, alberature isolate, a gruppi, vegetazione riparia, etc.), anche attraverso operazioni di ripristino, sostituzione e integrazione;
  • - saranno possibili solo limitati accorpamenti di campi, che comunque non comportino significativi rimodellamenti del suolo e che non riducano la capacità di invaso della rete scolante;

Negli interventi edilizi e in quelli riguardanti gli spazi aperti eventuali trasformazioni, anche sostanziali, degli elementi sopra indicati, potranno essere ammesse purché corredate da un'analisi progettuale che dimostri le caratteristiche migliorative dell'intervento, dal punto di vista idraulico, tecnico-agronomico e paesistico-ambientale.

3. Le sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali (terrazzamenti, ciglionamenti, muri di contenimento lungo le strade), indipendentemente dalla loro collocazione (maglia fitta, media o larga) ed anche se non censite specificamente dal RU, sono da conservare integralmente, anche attraverso il risarcimento nelle parti crollate, fatta salva la possibilità, nei casi di crolli totali, di realizzare soluzioni diverse purché compatibili, sia per le tecniche costruttive, che per i materiali impiegati, ma comunque di pari o maggiore efficacia sul piano della difesa del suolo e della regimazione delle acque.

4. I PAPMAA e tutti gli interventi che riguardano il territorio aperto, che comportino modifiche della tessitura agraria, devono contenere il rilievo degli elementi di cui al primo comma ed una relazione sulla condizione di efficacia della rete scolante, nella quale sia dimostrata la pari o maggiore efficacia della nuova sistemazione in ordine alla regimazione delle acque e alla difesa del suolo. Nell'ambito degli interventi consentiti attraverso PAPMAA, il ripristino della tessitura agraria di pregio e delle sistemazioni tradizionali è da considerare un miglioramento ambientale prioritario.

Art. 79 Aree di pertinenza dei centri del sistema urbano provinciale

1. Sono le aree da considerarsi intorno territoriale contiguo degli ambiti urbani e per le quali si deve garantire la permanenza delle funzioni agricole e della relazione percettiva, ambientale ed ecologica tra centro urbano e paesaggio circostante.

2. In tali aree sono da conservare la tessitura di pregio e le sistemazioni agrarie tradizionali, i filari alberati, le siepi e le sistemazioni della vegetazione, ornamentali o residuali dell'attività agricola (es. filari di gelsi, i filari di aceri maritati a bordo campo), le porzioni di agricoltura promiscua, la viabilità storica principale e minore (rurale, viottoli, percorsi), le sistemazioni idraulico-agrarie, le varie testimonianze storico culturali (tabernacoli, cippi, fonti), salvaguardando la visibilità del centro.

3. Sono considerate compatibili:

  • - attività agricole in genere e coltivazioni ortive;
  • - percorsi pubblici attrezzati;
  • - verde attrezzato per attività ludiche;
  • - verde privato di pertinenza dell'edificato.

4. Nel patrimonio edilizio esistente sono ammessi gli interventi di cui al Titolo II, Capo I ed il cambio di destinazione d'uso compatibilmente con le caratteristiche architettoniche e tipologiche degli edifici presenti ed alle altre condizioni poste dal presente RU.

5. E' ammessa la nuova edificazione di edifici agricoli, tramite PAPMAA, anche finalizzata alla riqualificazione di margini urbani e al riordino ambientale e paesaggistico e previa valutazione di suoi effetti; è altresì ammessa la realizzazione di annessi e manufatti che non richiedono PAPMAA, di cui ai successivi artt. 103 e 104, nel rispetto della tutela della tessitura agraria di pregio e a condizione di minimizzare la loro percezione visuale dalle strade, fatta eccezione per quelle poderali.

Art. 80 Aree di pertinenza degli aggregati

1. Sono le aree sottoposte dal PTC della Provincia di Siena a particolare normativa di tutela paesaggistica e che non possono essere modificate in modo che sia arrecato pregiudizio ai valori paesaggistici ed al rapporto consolidato tra territorio aperto e insediamenti.

2. In tali aree sono da conservare la tessitura e le sistemazioni agrarie tradizionali, la rete scolante, la viabilità storica, i percorsi campestri ed i sentieri, la vegetazione non colturale, al fine di mantenerne il ruolo di cintura rurale e l'elevato valore paesaggistico.

3. La nuova edificazione a destinazione agricola è ammessa tramite PAPMAA, che dimostri che non è possibile o che non è opportuna una diversa localizzazione e con modalità architettoniche coerenti con l'impianto dell'aggregato, anche al fine di riqualificare il paesaggio urbano di margine e senza intaccare gli elementi di maggior pregio della tessitura agraria eventualmente presente e nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

  • - i nuovi edifici agricoli, accertata l'impossibilità o comunque l'inopportunità della collocazione in altro luogo della proprietà fondiaria, esterno all'area di pertinenza, dovranno essere realizzati in contiguità con l'insediamento esistente, secondo un assetto planimetrico che porti alla costituzione di un vero e proprio nucleo edificato, permettendo il miglior uso della viabilità esistente rispettando i criteri insediativi di cui al successivo art. 100;
  • - l'introduzione di fasce arboree tra aree edificate e spazi aperti deve essere coerente al contesto e rafforzare il sistema eco-ambientale;
  • - gli interventi di nuova edificazione, dovranno fare riferimento a quanto stabilito al successivo art. 89 - Discipline riguardanti i caratteri degli edifici.

4. Sono altresì ammissibili i nuovi annessi e manufatti agricoli che non richiedono PAPMAA, di cui ai successivi Artt. 103 e 104, la collocazione dei quali dovrà essere orientata a minimizzarne la visibilità e l'esposizione dalla campagna circostante e garantire il rispetto della tessitura agraria di pregio.

Art. 81 I beni storico architettonici (BSA) e loro aree di pertinenza

1. Le pertinenze dei beni storico-architettonici corrispondono alle porzioni di territorio intimamente legate al bene medesimo da relazioni percettive, funzionali, storiche o figurative. Esse sono pertanto assimilate alle emergenze paesaggistiche e tutelate nella loro attuale configurazione.

2. Mediante apposito Piano Attuativo con approvazione subordinata alla favorevole concertazione con i competenti organi se istituiti dalla Provincia, è consentita la realizzazione di annessi agricoli mediante PAPMAA, manufatti aziendali di cui all'art. 70 comma 3 lett b) della LR 65/2014, piscine ed altri eventuali impianti sportivi pertinenziali. Le piscine pertinenziali sono tuttavia realizzabili in forma diretta a condizione che siano rispettati i criteri di cui al successivo art. 92, che la zona non sia interessata da vincolo paesaggistico e che, sulla base degli elaborati contenuti nelle schede di cui all'allegato 3, gli interventi ricadano nelle "aree di pertinenza", ma al di fuori delle aree "molto visibili" e delle tessiture agrarie "a maglia fitta".

3. Ad eccezione dei casi di cui al precedente comma, è vietata la realizzazione di nuove unità volumetriche o l'ampliamento di quelle esistenti. Sono altresì vietati, anche nella realizzazione degli interventi ammessi, rilevanti movimenti di terra. Il divieto di ampliamenti volumetrici opera anche nei confronti di edifici ai quali siano state attribuite le categorie rib o rib+AV.

4. Sono realizzabili in forma diretta gli interventi che non comportino modifiche alla configurazione planivolumetrica degli edifici esistenti e degli spazi esterni di loro pertinenza; sono per questo consentiti volumi tecnici interrati ed altre opere pertinenziali prive di consistenza volumetrica; sono altresì consentiti gli annessi agricoli temporanei di cui all'art. 70 comma1 e comma 3 lett a) della LR 65/2014.

5. In conformità con il vigente PTCP, gli interventi proposti, sia in forma diretta che mediante piano attuativo, dovranno sempre rispettare i seguenti criteri:

  • - ogni eventuale progetto di trasformazione che interessi le aree di pertinenza di BSA deve essere attentamente valutato sotto l'aspetto paesaggistico e corredato da idonee analisi paesaggistiche, redatte ad un'apposita scala di lettura, in modo da salvaguardare e valorizzare le relazioni che il bene ha instaurato con il contesto paesaggistico (ecologico-ambientali, funzionali, storiche, visive e percettive, ecc.);
  • - deve essere attribuita particolare importanza al disegno degli spazi aperti;
  • - eventuali superfici interrate sono consentite a condizione che le soluzioni di ingresso/uscita alle medesime non rechino danno al rapporto consolidato storicamente fra pertinenza e bene né al valore del bene;
  • - in caso di ammissibilità di nuova edificazione, deve essere dimostrato l'effetto positivo e non dannoso dell'intervento, tramite comparazione di almeno tre soluzioni, delle quali una priva di edificazione e composta di interventi di sistemazione ambientale, seguendo i seguenti criteri: utilizzo delle infrastrutture esistenti; in caso vi siano aree a seminativi, deve essere prevista una (o più) fascia arborea tra l'edificato ed il seminativo; equilibrio dimensionale dei volumi riconducibili a comportamenti storicamente e culturalmente consolidati, in grado di assicurare validi o almeno accettabili esiti percettivi alle diverse scale di lettura, anche in situazioni di non particolare eccellenza; collocazione dei nuovi edifici palesemente coerente con i processi storici di formazione del nucleo; collocazione in prossimità di annessi agricoli ove preesistenti, razionalizzando l'utilizzo della viabilità di accesso e delle aie/ piazzali già in uso;
  • - in ogni caso si dovrà privilegiare il recupero, la rifunzionalizzazione e l'eventuale ampliamento di annessi recenti, precari o comunque sottoutilizzati e adottare forme e volumetrie dimensionalmente compatibili con quelli preesistenti, anche articolandoli in più manufatti;
  • - i progetti degli interventi sono conformati ai principi dell'Architettura e Arte dei Giardini e garantiscono il mantenimento dell'integrità del rapporto armonico tra costruito e non costruito, le architetture vegetali presenti;
  • - i criteri per le sistemazioni ambientali, i rapporti tra costruito e nuovi inserimenti edilizi sono gli stessi dettati per le aree di pertinenza degli aggregati elencate e illustrate al punto 13.13 della Disciplina del PTCP;
  • - è corretta/compatibile la previsione di opere edilizie riguardanti il bene che attengano all'approccio concettuale e progettuale del restauro, per il mantenimento del bene medesimo; anche quando la categoria di intervento attribuita dal RU sia diversa da quella del restauro dovrà essere garantito il ripristino di valori compromessi, la soluzione di degradi e la rifunzionalizzazione contemporanea del bene;
  • - è corretta/compatibile rispetto alla tutela del valore storico architettonico e paesistico l'utilizzazione di un determinato edificio od organismo edilizio a fini diversi da quelli per i quali esso fu costruito o ai quali è stato sottoposto lungo la sua storia purché gli effetti dell'intervento non siano in contrasto con la permanenza degli elementi caratterizzanti il bene e il suo rapporto con il contesto.

Art. 82 Strade bianche percorsi vicinali ed interpoderali

1. In coerenza con il piano strutturale, la rete delle strade bianche costituita da sentieri, percorsi privati poderali e pubblici vicinali, costituiscono un patrimonio che deve essere conservato nella sua integrità e consistenza, con il mantenimento ed il recupero delle condizioni di fruibilità e garantendone l'accessibilità.

2. Devono essere tutelate, conservate e, se necessario, ripristinate:

  • - la continuità e la percorribilità pubblica dei tracciati;
  • - la configurazione planoaltimetrica generale dei tracciati;
  • - le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
  • - le opere d'arte, i manufatti minori ed i segnali di viaggio;
  • - le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
  • - le alberature tradizionali segnaletiche e quelle ai lati dei tracciati;
  • - le opere di sistemazione e di contenimento del terreno.

Gli interventi di manutenzione devono avvenire con l'impiego dei materiali e delle tecniche costruttive tradizionali. Sono ammesse altresì tecniche nuove, purché non alterino l'aspetto consolidato delle strade di campagna e purché mantengano la permeabilità dei suoli o, in relazione alla sua eventuale riduzione, realizzino opere per la regimazione delle acque piovane e per il loro recupero.

3. I percorsi possono essere adeguati alle necessità viarie sulla base di specifici progetti, che tengano conto del miglior inserimento ambientale e paesaggistico, della maggiore sicurezza, della limitazione del rischio idraulico e della pericolosità per la instabilità dei versanti.

4. Sono consentite modeste deviazioni, sufficienti a realizzare percorsi by pass per le situazioni di riconosciuta criticità. Le variazioni ai tracciati non devono costituire cesure alle forme consolidate del paesaggio agrario e pertanto devono aderire alle geometrie fondiarie esistenti, in particolare:

  • - allinearsi plano-altimetricamente alle tracce fondiarie costituite da discontinuità colturali o sistemazioni del terreno e lungo le linee di minor pendenza;
  • - prevedere la sistemazione ed i materiali del fondo stradale coerenti con la preesistenza; è vietata l'asfaltatura delle strade bianche e sono consentiti esclusivamente interventi di modesta entità al fine di evitare il sollevamento di polveri in prossimità delle abitazioni private, o comunque per motivi legati all'accessibilità e la sicurezza, attraverso l'impiego di asfalti o altri materiali ecologici che non alterino l'effetto cromatico originario.

5. Nella presentazione dei progetti per l'intervento edilizio o nella predisposizione di un PAPMAA dovranno essere descritti gli elementi ricadenti in questa categoria presenti sul territorio interessato dallo stesso, in modo da prevederne la valorizzazione e tutelarne la permanenza d'uso.

6. E' consentita la realizzazione di nuove strade interpoderali per motivi collegati alla conduzione agricola o di servizio alla residenza, purché esse siano in terra battuta, inerbite o inghiaiate. E' ammessa la realizzazione di canalette per la raccolta delle acque meteoriche realizzate mediante semplice scavo del terreno, canalette in legno e/o in pietrame secondo le tecniche di ingegneria naturalistica.