Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 83 Classificazione degli edifici esistenti

1. La schedatura del patrimonio edilizio esistente in territorio agricolo e a prevalente funzione agricola rileva gli elementi oggettivi propri di ogni immobile. Detta schedatura è sintetizzata nell’Allegato 2 - "Schede del patrimonio edilizio in territorio extraurbano".

2. Sulla base della suddetta schedatura, gli immobili si suddividono nelle seguenti classi:

  1. a) "Classe A - edifici di interesse storico-artistico", ovvero gli edifici sottoposti a vincolo monumentale ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche;
  2. b) "Classe B - edifici di pregio", che presentano elementi architettonici e costruttivi di pregio, di cui al seguente elenco:
    1. - 0001_01 - Scheda 0001 - Edificio 01 - Toponimo "Aia Vecchia"
    2. - 0003_05 - Scheda 0003 - Edificio 05 - Toponimo "Baccoleno"
    3. - 0004_01 - Scheda 0004 - Edificio 01 - Toponimo "Bagni di Montalceto"
    4. - 0004_02 - Scheda 0004 - Edificio 02 - Toponimo "Bagni di Montalceto"
    5. - 0049_03 - Scheda 0049 - Edificio 03 - Toponimo "Moccio"
    6. - 0059_01 - Scheda 0059 - Edificio 01 - Toponimo "Ovile"
    7. - 0068_01 - Scheda 0068 - Edificio 01 - Toponimo "Podere Rasa"
    8. - 0085_01 - Scheda 0085 - Edificio 01 - Toponimo "S. Giuseppe"
    9. - 0085_02 - Scheda 0085 - Edificio 02 - Toponimo "S. Giuseppe"
    10. - 0085_03 - Scheda 0085 - Edificio 03 - Toponimo "S. Giuseppe"
    11. - 0085_04 - Scheda 0085 - Edificio 04 - Toponimo "S. Giuseppe"
    12. - 0098_01 - Scheda 0098 - Edificio 01 - Toponimo "Bollano"
    13. - 0098_02 - Scheda 0098 - Edificio 02 - Toponimo "Bollano"
    14. - 0098_03 - Scheda 0098 - Edificio 03 - Toponimo "Bollano"
    15. - 0098_04 - Scheda 0098 - Edificio 04 - Toponimo "Bollano"
    16. - 0110_04 - Scheda 0110 - Edificio 04 - Toponimo "Pian delle Cortine"
    17. - 0122_04 - Scheda 0122 - Edificio 04 - Toponimo "Poggio al Vento"
    18. - 0158_01 - Scheda 0158 - Edificio 01 - Toponimo "Cavoni"
    19. - 0170_01 - Scheda 0170 - Edificio 01 - Toponimo "Castelrenieri"
    20. - 0177_03 - Scheda 0177 - Edificio 03 - Toponimo "La Campana"
    21. - 0177_04 - Scheda 0177 - Edificio 04 - Toponimo "La Campana"
    22. - 0194_01 - Scheda 0194 - Edificio 01 - Toponimo "Segale"
    23. - 0194_05 - Scheda 0194 - Edificio 05 - Toponimo "Segale"
    24. - 0200_01 - Scheda 0200 - Edificio 01 - Toponimo "Sarchianello"
    25. - 0225_01 - Scheda 0225 - Edificio 01 - Toponimo "Bolsinina Alta"
    26. - 0225_02 - Scheda 0225 - Edificio 02 - Toponimo "Bolsinina Alta"
    27. - 0226_01 - Scheda 0226 - Edificio 01 - Toponimo "Bolsinina Bassa"
    28. - 0226_02 - Scheda 0226 - Edificio 02 - Toponimo "Bolsinina Bassa"
    29. - 0239_01 - Scheda 0239 - Edificio 01 - Toponimo "Porcile"
    30. - 0275_04 - Scheda 0275 - Edificio 04 - Toponimo "Monte Santemarie"
    31. - 0275_05 - Scheda 0275 - Edificio 05 - Toponimo "Monte Santemarie"
    32. - 0275_07 - Scheda 0275 - Edificio 07 - Toponimo "Monte Santemarie"
    33. - 0275_11 - Scheda 0275 - Edificio 11 - Toponimo "Monte Santemarie"
    34. - 0275_13 - Scheda 0275 - Edificio 13 - Toponimo "Monte Santemarie"
    35. - 0275_14 - Scheda 0275 - Edificio 14 - Toponimo "Monte Santemarie"
    36. - 0282_08 - Scheda 0282 - Edificio 08 - Toponimo "Vescona"
    37. - 0282_09 - Scheda 0282 - Edificio 09 - Toponimo "Vescona"
    38. - 0282_11 - Scheda 0282 - Edificio 11 - Toponimo "Vescona"
    39. - 0282_12 - Scheda 0282 - Edificio 12 - Toponimo "Vescona"
    40. - 0298_01 - Scheda 0298 - Edificio 01 - Toponimo "Le Logge"
  3. c) "Classe C - edifici di valore testimoniale", ovvero gli edifici presenti nel Catasto di Impianto del 1939 e quelli, di cui al seguente elenco, che pur non essendo presenti nel Catasto di Impianto del 1939, presentano i caratteri degli edifici di valore testimoniale:
    1. - 0003_04 - Scheda 0003 - Edificio 04 - Toponimo "Baccoleno"
    2. - 0006_02 - Scheda 0006 - Edificio 02 - Toponimo "Bosco al lupo"
    3. - 0006_03 - Scheda 0006 - Edificio 03 - Toponimo "Bosco al lupo"
    4. - 0018_03 - Scheda 0018 - Edificio 03 - Toponimo "Chiuserra"
    5. - 0020_02 - Scheda 0020 - Edificio 02 - Toponimo "Colombaiolo"
    6. - 0022_02 - Scheda 0022 - Edificio 02 - Toponimo "Copra"
    7. - 0022_03 - Scheda 0022 - Edificio 03 - Toponimo "Copra"
    8. - 0025_03 - Scheda 0025 - Edificio 03 - Toponimo "Dolda"
    9. - 0027_02 - Scheda 0027 - Edificio 02 - Toponimo "Finerri"
    10. - 0032_03 - Scheda 0032 - Edificio 03 - Toponimo "Fornace di Rasa"
    11. - 0044_02 - Scheda 0044 - Edificio 02 - Toponimo "La Torre"
    12. - 0047_07 - Scheda 0047 - Edificio 07 - Toponimo "Le Chiuse"
    13. - 0053_02 - Scheda 0053 - Edificio 02 - Toponimo "Montepollini"
    14. - 0053_04 - Scheda 0053 - Edificio 04 - Toponimo "Montepollini"
    15. - 0055_02 - Scheda 0055 - Edificio 02 - Toponimo "Necione"
    16. - 0059_03 - Scheda 0059 - Edificio 03 - Toponimo "Ovile"
    17. - 0059_04 - Scheda 0059 - Edificio 04 - Toponimo "Ovile"
    18. - 0060_03 - Scheda 0060 - Edificio 03 - Toponimo "Palazzaccio"
    19. - 0060_06 - Scheda 0060 - Edificio 06 - Toponimo "Palazzaccio" (controdedotto)
    20. - 0063_02 - Scheda 0063 - Edificio 02 - Toponimo "Pecorile"
    21. - 0066_03 - Scheda 0066 - Edificio 03 - Toponimo "Pisanella"
    22. - 0068_03 - Scheda 0068 - Edificio 03 - Toponimo "Podere Rasa"
    23. - 0069_03 - Scheda 0069 - Edificio 03 - Toponimo "Podere Sesta"
    24. - 0072_02 - Scheda 0072 - Edificio 02 - Toponimo "Poggiarello"
    25. - 0073_03 - Scheda 0073 - Edificio 03 - Toponimo "Poggio alle Case"
    26. - 0074_03 - Scheda 0074 - Edificio 03 - Toponimo "Poggio alle Monache"
    27. - 0074_04 - Scheda 0074 - Edificio 04 - Toponimo "Poggio alle Monache"
    28. - 0090_03 - Scheda 0090 - Edificio 03 - Toponimo "S. Valentino"
    29. - 0094_02 - Scheda 0094 - Edificio 02 - Toponimo "Val di Pioca"
    30. - 0100_02 - Scheda 0100 - Edificio 02 - Toponimo "Campora"
    31. - 0100_05 - Scheda 0100 - Edificio 05 - Toponimo "Campora"
    32. - 0102_04 - Scheda 0102 - Edificio 04 - Toponimo "Faule"
    33. - 0107_02 - Scheda 0107 - Edificio 02 - Toponimo "Leonina fattoria"
    34. - 0112_02 - Scheda 0112 - Edificio 02 - Toponimo "Sotto Casacce Le Pietrine"
    35. - 0122_08 - Scheda 0122 - Edificio 08 - Toponimo "Poggio al Vento"
    36. - 0146_02 - Scheda 0146 - Edificio 02 - Toponimo "Staffoli"
    37. - 0146_03 - Scheda 0146 - Edificio 03 - Toponimo "Staffoli"
    38. - 0146_04 - Scheda 0146 - Edificio 04 - Toponimo "Staffoli"
    39. - 0153_06 - Scheda 0153 - Edificio 06 - Toponimo "Grania"
    40. - 0157_03 - Scheda 0157 - Edificio 03 - Toponimo "Poggiarone"
    41. - 0157_04 - Scheda 0157 - Edificio 04 - Toponimo "Poggiarone"
    42. - 0157_05 - Scheda 0157 - Edificio 05 - Toponimo "Poggiarone"
    43. - 0157_07 - Scheda 0157 - Edificio 07 - Toponimo "Poggiarone"
    44. - 0157_08 - Scheda 0157 - Edificio 08 - Toponimo "Poggiarone"
    45. - 0158_03 - Scheda 0158 - Edificio 03 - Toponimo "Cavoni"
    46. - 0161_03 - Scheda 0161 - Edificio 03 - Toponimo "Pievina"
    47. - 0161_04 - Scheda 0161 - Edificio 04 - Toponimo "Pievina"
    48. - 0175_05 - Scheda 0175 - Edificio 05 - Toponimo "Santa Giuditta"
    49. - 0185_03 - Scheda 0185 - Edificio 03 - Toponimo "Montefalconi"
    50. - 0188_07 - Scheda 0188 - Edificio 07 - Toponimo "Poderucci"
    51. - 0188_09 - Scheda 0188 - Edificio 09 - Toponimo "Poderucci"
    52. - 0195_05 - Scheda 0195 - Edificio 05 - Toponimo "Sant'Arcangelo"
    53. - 0195_06 - Scheda 0195 - Edificio 06 - Toponimo "Sant'Arcangelo"
    54. - 0204_05 - Scheda 0204 - Edificio 05 - Toponimo "Rigoli di Sotto"
    55. - 0225_03 - Scheda 0225 - Edificio 03 - Toponimo "Bolsinina Alta"
    56. - 0236_03 - Scheda 0236 - Edificio 03 - Toponimo "Bellaria"
    57. - 0239_02 - Scheda 0239 - Edificio 02 - Toponimo "Porcile"
    58. - 0240_05 - Scheda 0240 - Edificio 05 - Toponimo "Canile"
    59. - 0244_06 - Scheda 0244 - Edificio 06 - Toponimo "Poggio Pagani"
    60. - 0256_04 - Scheda 0256 - Edificio 04 - Toponimo "Montecerconi"
    61. - 0256_05 - Scheda 0256 - Edificio 05 - Toponimo "Montecerconi"
    62. - 0264_07 - Scheda 0264 - Edificio 07 - Toponimo "Gragli"
    63. - 0268_05 - Scheda 0268 - Edificio 05 - Toponimo "Palazzi"
    64. - 0275_12 - Scheda 0275 - Edificio 12 - Toponimo "Monte Santemarie"
    65. - 0283_03 - Scheda 0283 - Edificio 03 - Toponimo "Quercione"
    66. - 0291_03 - Scheda 0291 - Edificio 03 - Toponimo "Crofeno"
    67. - 0294_02 - Scheda 0294 - Edificio 02 - Toponimo "Poggiodarno"
    68. - 0294_03 - Scheda 0294 - Edificio 03 - Toponimo "Poggiodarno"
    69. - 0298_06 - Scheda 0298 - Edificio 06 - Toponimo "Le Logge"
    70. - 0310_02 - Scheda 0310 - Edificio 02 - Toponimo "Podernovo"
    71. - 0310_03 - Scheda 0310 - Edificio 03 - Toponimo "Podernovo"
    72. - 0325_05 - Scheda 0325 - Edificio 05 - Toponimo "Molinello"
    73. - 0329_05 - Scheda 0329 - Edificio 05 - Toponimo "Beccanella"
    74. - 0379_02 - Scheda 0379 - Edificio 02 - Toponimo "Collebianco"
    75. - 0429_03 - Scheda 0429 - Edificio 03 - Toponimo "Toponimo n.i."
    76. - 0432_02 - Scheda 0432 - Edificio 02 - Toponimo "Capo Grottoli"
    77. - 0478_02 - Scheda 0478 - Edificio 02 - Toponimo "Toponimo n.i."
    78. - 0495_02 - Scheda 0495 - Edificio 02 - Toponimo "Il Falconcello"
    79. - 0529_04 - Scheda 0529 - Edificio 04 - Toponimo "Fattoria Monselvoli"
    80. - 0555_01 - Scheda 0555 - Edificio 01 - Toponimo "Toponimo n.i."
  4. d) "Classe D - edifici recenti", ovvero gli edifici non presenti nel Catasto di Impianto del 1939.

3. Ai fini della classificazione di cui al presente articolo, il Catasto di Impianto del 1939 può essere reperito sulle schede dell’Allegato 2.

4. Per gli edifici che risultano non schedati sarà possibile procedere all’attribuzione della relativa classe mediante l’accertamento degli elementi oggettivi propri dell’immobile ovvero:

  1. a) gli edifici sottoposti a vincolo monumentale ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche, fanno parte della "Classe A - edifici di interesse storico-artistico", di cui al c. 2 lett. a) del presente articolo;
  2. b) gli edifici presenti nel Catasto di Impianto del 1939, fanno parte della "Classe C - edifici di valore testimoniale", di cui al c. 2 lett. c) del presente articolo;
  3. c) gli edifici non presenti nel Catasto di Impianto del 1939, fanno parte della "Classe D - edifici recenti", di cui al c. 2 lett. d) del presente articolo.

5. Gli edifici presenti nel Catasto di impianto del 1939, per i quali sarà possibile documentare nel corso degli anni la totale manomissione o la demolizione e ricostruzione con forme e caratteristiche non più coerenti con gli "edifici di valore testimoniale" di cui alla "Classe C" saranno equiparati agli "edifici recenti" di cui alla "Classe D"

6. Per gli edifici per i quali non è stata individuata un’area di pertinenza o che non sono corredati da scheda della pertinenza di cui all’Allegato 3, sarà possibile procedere all’individuazione della relativa area di pertinenza mediante l’analisi di elementi morfologici caratterizzanti il territorio, ortofoto attuale e ortofoto storiche, classificazione del morfotipo, analisi dell’intervisibilità, analisi dei confini di proprietà e di ogni altro segno del territorio utile all’individuazione della pertinenza stessa.

Art. 84 Tipi di intervento sugli edifici esistenti nel territorio rurale

1. I tipi d'intervento ammessi sul patrimonio edilizio esistente sono definiti al Titolo III delle presenti norme e attribuiti secondo il seguente elenco:

  1. a) per gli edifici di "Classe A - edifici di interesse storico-artistico", di cui al c. 2 lett. a) dell’art. 83, sono consentiti interventi del tipo rs di cui all’art. 15;
  2. b) per gli edifici di "Classe B - edifici di pregio", di cui al c. 2 lett. b) dell’art. 83, sono consentiti interventi del tipo rc di cui all’art. 15;
  3. c) per gli edifici di "Classe C - edifici di valore testimoniale", di cui al c. 2 lett. c) dell’art. 83, sono consentiti interventi fino al tipo ri a di cui all’art. 17;
  4. d) per gli edifici di "Classe D - edifici recenti", di cui al c. 2 lett. d) dell’art. 83, sono consentiti interventi fino al tipo ri b di cui all’art. 18.

Art. 85 Ricostruzione di edifici o parti di edifici

1. Secondo quanto disposto dalla vigente legislazione in materia, gli interventi di ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti sono ammissibili in forma di ristrutturazione edilizia laddove si renda possibile l'accertamento della originaria consistenza e configurazione. A tal fine, le unità volumetriche crollate o demolite potranno essere ripristinate quando, pur presentandosi gravemente degradate, possano considerarsi visivamente riconoscibili e misurabili in loco, con riferimento sia all'andamento ed all'altezza dei muri perimetrali, che alla posizione e tipologia della copertura.

2. Il progetto per la esecuzione delle opere di ricostruzione dovrà contenere una apposita relazione redatta a firma di tecnico abilitato con la quale sia accertata, dimostrata e dichiarata la consistenza del manufatto che si intende ricostruire. Mediante approfondita analisi storico tipologica dovranno poi essere ricostruiti, con l'ausilio di tutto il materiale analitico, grafico e fotografico all'uopo reperibile ed in maniera congruente, sia con le murature ancora esistenti, che con la documentazione amministrativa e catastale sopra citata, la configurazione ed i caratteri architettonici da rispettare nel ripristino filologico del manufatto.

4. Nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, l'intervento di ricostruzione di un edificio crollato, o parte di esso, sarà effettivamente realizzabile se, con la ricostruzione stessa, non vengano meno i requisiti igienico sanitari degli edifici, compresa la distanza minima inderogabile di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.

5. Quando non ricorrono tutte le condizioni di cui sopra, il ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti deve qualificarsi come nuova costruzione ed è pertanto consentito esclusivamente laddove sia ammessa tale categoria di intervento.

Art. 86 Usi ammessi degli edifici esistenti

1. Nelle aree extraurbane sono ammesse la destinazione d'uso agricola, le attività integrative di quest'ultima e quelle compatibili con il territorio rurale, elencate al successivo Art. 95 - Le zone a funzione agricola.

2. Tutti gli edifici esistenti e legittimi presenti nel territorio rurale possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività agricole. Il cambio di destinazione d'uso per lo svolgimento di attività compatibili o integrative è ammissibile, invece, esclusivamente negli edifici di:

  • - "Classe A - edifici di interesse storico-artistico", di cui al c. 2 lett. a) dell’art. 83;
  • - "Classe B - edifici di pregio", di cui al c. 2 lett. b) dell’art. 83;
  • - "Classe C - edifici di valore testimoniale", di cui al c. 2 lett. c) dell’art. 83.

3. Per gli altri edifici, appartenenti alla "Classe D - edifici recenti", di cui al c. 2 lett. d) dell’art. 83 sono ammesse le seguenti destinazioni:

  • - laboratori per gli antichi mestieri di particolare interesse storico, etnografico e culturale, minacciati dal rischio di cessazione e scomparsa, di cui alla L.R. 5/3/1997 n. 15;
  • - le attività veterinarie e quelle ad esse collegate o di supporto, comprese le riabilitazioni degli animali e le attività di relazione uomo animale, i pensionati e le cliniche per animali domestici;
  • - maneggi e pensioni per cavalli.

4. Non è consentito cambiare destinazione d'uso agli annessi agricoli costruiti sulla base di Piani Aziendali ai sensi della L.R. 10/79 e a quelli costruiti sulla base dei PAPMAA ai sensi della L.R. 64/95 e successive modifiche e integrazioni, né gli annessi agricoli condonati come tali.

5. Per gli edifici in territorio extraurbano, di ogni Classe, ad eccezione di tutti gli annessi agricoli in Classe D, se posti lungo le reti della fruizione territoriale ed i percorsi integrati del PS, sono altresì consentite le attività di somministrazione alimenti e bevande, a condizione che siano direttamente prossimi alla strada e abbiano da questa accessibilità diretta e che dispongano dei necessari spazi per i parcheggi di relazione e per la sosta stanziale.

6. Gli interventi di trasformazione ed il diverso utilizzo di annessi agricoli minori, quali parate o tettoie, sono consentiti esclusivamente per destinare gli stessi, mediante PAPMAA, a residenza rurale o ad annesso agricolo. Tali interventi sono consentiti con una modalità di intervento che sia articolata in una prima fase di ripristino filologico o consolidamento dell'involucro edilizio, seguita da un’altra finalizzata all’adeguamento funzionale dell’edificio, mediante inserimento, all'interno dell’involucro originario, di elementi in materiali "leggeri" (legno, vetro, acciaio...) e strutturalmente indipendenti, così da consentirne la corretta lettura.

Art. 87 Mutamento di destinazione d'uso per funzioni residenziali e frazionamenti

1. Nel rispetto della disciplina del PIT ed in coerenza con la tutela del patrimonio paesaggistico, oltre che a quanto prescritto nelle Schede di cui all'Allegato 2, il mutamento di destinazione d'uso da agricola a residenziale è:

  1. a) sempre ammesso da abitazione rurale o ex agricola a abitazione civile;
  2. b) ammesso da altri usi agricoli o ex agricola solo per gli edifici di
    1. - "Classe A - edifici di interesse storico-artistico", di cui al c. 2 lett. a) dell’art. 83;
    2. - "Classe B - edifici di pregio", di cui al c. 2 lett. b) dell’art. 83;
    3. - "Classe C - edifici di valore testimoniale", di cui al c. 2 lett. c) dell’art. 83.

2. Gli edifici che mutano destinazione d'uso da quella rurale dovranno conservare la relazione istituitasi nella lunga fase di utilizzazione agricola del manufatto con il paesaggio circostante e, in particolare, con le aree pertinenziali individuate negli Allegati 2 e 3 del RU.

3. Il frazionamento e o il mutamento di destinazione d'uso ai fini residenziali di un edificio o di una unità immobiliare dovrà osservare le seguenti condizioni preliminari:

  1. a) ogni progetto di intervento dovrà definire il complesso delle opere di urbanizzazione - comprensive dell'approvvigionamento idrico, smaltimento delle acque e liquami, viabilità, accessi, illuminazione esterna, allacciamenti, sistemazioni esterne e parcheggi - che si intendono realizzare, con la specificazione degli ambiti di utilizzazione pubblica e privata. In particolare dovrà essere sempre verificata la possibilità di fornitura dei servizi essenziali (acqua, gas, energia elettrica, smaltimento dei rifiuti);
  2. b) dovrà essere restituito un adeguato rilievo architettonico e una documentazione fotografica generale e di dettaglio, sulla base dei quali si dovrà redigere una relazione interpretativa dei caratteri storici, tipologici e architettonici dell'edificio o del complesso, con la finalità precipua di individuarne le fasi di crescita, le parti dotate di una propria individualità architettonica e funzionale, il grado di organicità esistente o meno tra le varie parti;
  3. c) quando, nell'ambito di un PAPMAA o di un progetto edilizio, si prevedano mutamenti di destinazione d'uso e/o frazionamenti, riferiti ad una superficie edificabile superiore a 1.000 mq o alla formazione di almeno 5 unità abitative, è sempre necessaria la previa approvazione di un Piano attuativo.
  4. d) mantenere, per ciascuna unità abitativa creata con frazionamento e/o mutamento di destinazione d’uso, adeguati locali accessori per la conduzione delle pertinenze o del fondo ed a servizio dell’abitazione, di superficie non inferiore 10 mq di superficie netta, collocati esclusivamente al piano terra, con accesso diretto dall’esterno.

4. Eventuali frazionamenti potranno essere eseguiti a condizione che la relativa progettazione sia eseguita rispettando il grado di integrità materiale e formale dell'edificio, il processo storico della sua formazione, la sua tipologia, la sua individualità architettonica. Fermi restando i casi di organismi edilizi in cui il rispetto degli elementi sopra richiamati comporti la realizzazione di unità abitative più ampie, dagli interventi di frazionamento dovranno, comunque, risultare unità abitative con superficie media non inferiore a 70 mq di Superficie utile (Su).

5. I rustici minori, stalletti, pollai e porcilaie in muratura, tettoie, forno del pane, pozzo, etc., di qualunque classe di cui all'art. 83, devono essere mantenuti nelle loro caratteristiche architettoniche e costruttive, e non possono essere riutilizzati a fini abitativi se non come locali accessori, di servizio e di integrazione dell'abitazione.

6. Tutti gli interventi nel territorio rurale dovranno comunque garantire la conservazione dei manufatti storici minori, quali tabernacoli, fonti, lavatoi, pescaie, cisterne, pozzi, forni, fontane, cippi, lapidi, sculture, edicole e simili, muri di sostegno, siepi, cancellate e pavimentazioni storiche, anche se non localizzati in cartografia dal RU e per i quali sono prescritti la manutenzione ed il recupero con le tecniche del restauro, la ricostruzione filologica di parti eventualmente crollate o demolite, mantenendo o riproponendo le medesime specifiche caratteristiche formali dell'opera muraria interessata e adottando le stesse tecniche costruttive. Si dovranno altresì conservare e recuperare quelli tradizionali e, laddove possibile, anche creare rifugi e spazi utili alla fauna (es. rondoni, rondini, balestrucci, chirotteri, ecc.).

Art. 88 Attività turistico-ricettive e di servizio nei nuclei minori e grandi complessi nel territorio rurale

1. I seguenti nuclei minori sono considerati dal PS capisaldi del sistema insediativo del territorio aperto:

  • San Vito
  • Podere Le Casacce
  • Pian delle Cortine
  • Mucigliani
  • Monte Sante Marie
  • Vescona
  • Pievina
  • Bollano
  • S. Martino in Grania
  • Beccanella
  • Poggio Pinci
  • Palazzo Monaci
  • Montecalvoli
  • Montecontieri
  • Montemori
  • La Campana
  • Salteano
  • Camposodo

2. Per i nuclei minori, di cui al precedente comma, è consentito il cambio di destinazione d'uso finalizzato all'insediamento delle seguenti attività:

  • a) alberghi, residenze turistico alberghiere (RTA) e residence, ai sensi della L.R. 42/2000 e successive modificazioni e integrazioni; tali fattispecie sono esercizi unitari dal punto di vista gestionale, aperti al pubblico, che si collocano in strutture edilizie altrettanto unitarie;
  • b) servizi di assistenza sociale e sanitaria, quali i centri di assistenza, centri per la cura e la riabilitazione, case di riposo e residenza protette.

3. Il recupero di immobili dei centri minori per le destinazioni a) e b) del precedente comma, è consentito alle seguenti condizioni:

  • - redazione di un Piano di Recupero, esteso anche alla corrispondente area di pertinenza, e contestuale variante al RU per il dimensionamento e l'esatta localizzazione;
  • - nel caso di edifici appartenenti ad aziende agricole, alla redazione preliminare di apposito PAPMAA con l'individuazione della "non strumentalità" degli immobili all'utilizzo dell'azienda.

4. Nel caso di cambio d'uso per attività turistico ricettive, è comunque compatibile:

  • a) nell'ambito del Piano di Recupero per destinare gli edifici dei nuclei minori alle attività di cui al precedente comma 2, è consentito il mantenimento della destinazione residenziale per le unità immobiliari già destinate a tale uso alla data di adozione del RU;
  • b) l'utilizzazione per pubblici esercizi, esclusivamente in locali posti al piano terreno e in ambiti facilmente accessibili e visibili dalle strade pubbliche;
  • c) le attività ricreative e sportive, purché sia assicurata l'unitarietà gestionale e strutturale tra queste e le strutture ricettive.

5. Salvo diversa specifica prescrizione, gli annessi che non presentano caratteri di interesse architettonico o documentale non possono essere recuperati o sostituiti con le destinazioni di cui al precedente comma 2.

6. Cos&igrave come nel caso di passaggio agli usi residenziali, gli interventi devono essere organicamente integrati con la morfologia dei luoghi e con il paesaggio circostante, e valgono quindi le discipline di cui al precedente art. 87.

Art. 89 Discipline riguardanti i caratteri degli edifici

1. Per gli edifici di origine rurale esistenti dovranno essere mantenuti e/o ripristinati i caratteri rurali, non ammettendo elementi costruttivi, di arredo o decoro riconducibili a contesti urbani, o comunque estranei, anche nelle strutture e negli spazi di pertinenza, così come indicato al successivo art. 105. Si dovranno altresì tutelare e rispettare gli elementi tipologici descritti nell’Allegato 2 - Schede del patrimonio edilizio in territorio extraurbano.

2. Negli interventi di recupero si dovranno eliminare le forme di degrado tipologico esistenti e gli eventuali manufatti incongrui e risanare le forme di alterazione e di inquinamento ambientale presenti. Inoltre devono essere conservati e recuperati gli elementi architettonici qualificanti, degli edifici e degli spazi aperti e il loro uso, le pavimentazioni, i materiali, i manufatti e le tecnologie più tipiche.

Art. 90 Disciplina delle aree di pertinenza degli edifici

1. Le "aree di pertinenza" sono quelle che, insieme agli edifici, costituiscono quel complesso articolato di spazi organizzati, attrezzature ed ambienti destinati alle funzioni abitative e a parte delle attività lavorative della famiglia contadina. Le aree di pertinenza includono i cortili, le aie, le concimaie, le ragnaie, gli orti, il pozzo e gli altri complementi utili allo svolgimento del lavoro contadino. In epoca recente, con l'abbandono delle campagne ed il riutilizzo a scopi residenziali del patrimonio edilizio rurale, le aree di pertinenza si sono modificate, con la perdita di alcuni elementi e con l'introduzione di giardini, impianti scoperti per la pratica sportiva, spazi di sosta e simili.

2. La configurazione fisico spaziale delle aree di pertinenza degli edifici del territorio rurale, in quanto formatasi in rapporto dialettico con l'evoluzione produttiva e sociale, appartiene alla struttura identitaria del territorio e presenta caratteri persistenti sotto il profilo morfotipologico, paesaggistico e di relazione con altri elementi strutturali del territorio. La modificabilità di tali aree è pertanto condizionata alla individuazione di tali caratteri e di conseguenti modalità di intervento che ne assicurino la persistenza.

3. Ai fini di cui al precedente comma 2, l'allegato 3 al RU "Individuazione delle aree di pertinenza relative agli edifici esistenti nel territorio rurale del Comune di Asciano" contiene elementi di analisi che dovranno essere valutati nella progettazione di qualsiasi intervento che riguardi le aree di pertinenza degli edifici nel territorio rurale. In particolare, oltre all'analisi ricognitiva della vincolistica riferita ai contenuti del PIT e del PS, si dovrà fare particolare riferimento alla individuazione del morfotipo insediativo, all'analisi diacronica da ortofoto, ai caratteri percettivi, alla individuazione dell'area di pertinenza e della zona cuscinetto.

4. Gli interventi nelle aree di pertinenza dovranno sempre concepire gli edifici ed i complessi edilizi rurali ed il loro intorno come elementi inseparabili, complementari e visivamente unitari. Si dovrà prevedere una sistemazione semplice e sobria dello spazio aperto, il rispetto dei dislivelli naturali e ricercare una adeguata armonizzazione con i segni presenti sul territorio quali: strade, ciglioni, terrazzamenti, alberature, filari, siepi, tessiture agrarie, fossi. Le eventuali pavimentazioni, compreso i marciapiedi intorno agli edifici, non dovranno posare su piattaforme di cemento ma su piani di terra o sabbia. Le eventuali recinzioni, rispettando i criteri generali sopra enunciati, non dovranno alterare l'unitarietà visiva degli insediamenti e dovranno mimetizzarsi entro siepi formate preferibilmente da specie caducifoglie (rovo, marruca, biancospino, prugnolo, ecc.).

5. Fermi restando i criteri di cui ai commi precedenti, negli interventi di sistemazione delle aree di pertinenza degli edifici del territorio rurale si dovranno sempre rispettare le seguenti prescrizioni:

  • - è sempre richiesto un progetto dettagliato basato su un rilievo topografico, la rappresentazione degli elementi vegetali e dei manufatti e l'indicazione grafico-testuale di tutti gli interventi previsti;
  • - gli elementi che conservano il loro assetto originario - spazi aperti, sistemazioni, alberature tipiche - dovranno essere conservati;
  • - nuove aree pavimentate dovranno essere ridotte al minimo indispensabile e realizzate, senza utilizzo di materiali estranei al contesto, quali porfido, mattonelle in cemento, asfalto o simili. Per marciapiedi, aie o piccoli spazi pedonali sono ammesse solo pavimentazioni in materiali tradizionali. Eventuali strade e sentieri potranno essere finite in terra battuta e ghiaia, ghiaietto lavato, terre stabilizzate con resine ecc.;
  • - non potranno essere distrutti o manomessi, ma solo restaurati, i manufatti minori presenti nelle aree di pertinenza;
  • - considerato che in campagna un ambiente illuminato con parsimonia è più gradevole e più vicino alla situazione naturale, si dovranno prevedere sempre poche fonti di luce artificiale, ben localizzate e il più possibile nascoste e orientate verso il basso, in maniera da limitare al massimo l'inquinamento luminoso;
  • - gli spazi di sosta per le autovetture dovranno essere preferibilmente ricavati all'interno delle vecchie carraie, al pian terreno dei fienili o, per le piazzole di sosta all'aria aperta, in posizioni defilate da valutare anche in base alla carta dell'intervisibilità;
  • - compatibilmente con le normative tecniche di settore, i cavi elettrici, telefonici e tutti gli impianti tecnologici dovranno essere occultati mediante interramento o collocazione sotto traccia nelle murature.

6. Nelle aree circostanti i fabbricati è inoltre consentita l'individuazione di posti auto, da localizzarsi nelle immediate vicinanze degli edifici di cui sono pertinenza e comunque posizionati sul terreno in modo da limitare al minimo i movimenti di terra e l'esposizione paesaggistica. Al fine di schermare le auto in sosta, previo titolo abilitativo edilizio, oltre i limiti consentiti dalle opere, interventi e manufatti pertinenziali che non hanno rilevanza edilizia e urbanistica, di cui alle prescrizioni del precedente art. 11 e comunque sempre realizzate con strutture leggere, in ferro o legno, semplicemente appoggiate ed ancorate al suolo, senza tamponamenti lungo il perimetro, senza pavimentazioni e senza copertura (sono ammessi le stuoie con materiali naturali e gli impianti vegetali), con l'esclusione di lastre di qualsiasi tipo o in genere, con superficie massima di mq 12,5 equivalente ad un posto macchina, per ciascuna unità abitativa, si possono realizzare fino ad un numero massimo di 5 posti macchina ed una altezza media di m 2,40; esclusivamente al fine di schermare le auto in sosta, la copertura, di norma solo ombreggiante e permeabile, può prevedere l'installazione di pannelli fotovoltaici montati su idonee strutture. Tali strutture non dovranno comportare aumento delle superfici pavimentate e non sono cos&igrave computate ai fini della superficie edificabile.

7. In tutte le zone a funzione agricola, nelle aree di pertinenza è sempre vietato il deposito all'aperto di materiali di demolizione, rifiuti, residui di lavorazione.

Art. 91 Disciplina dei locali interrati e seminterrati

1. I nuovi volumi di tipo permanente, consentiti e dimensionati in base a quanto disposto al successivo Capo III "La produzione agricola", potranno essere realizzati anche in forma interrata o seminterrata.

2. La realizzazione dei volumi interrati o seminterrati, di cui al comma 1, è consentita esclusivamente a condizione che venga assecondata l'orografia del terreno, limitando il più possibile le alterazioni dei profili morfologici del terreno stesso, anche in relazione alla viabilità di accesso ed agli spazi di manovra. Tale condizione è valida anche in riferimento alla realizzazione di volumi tecnici interrati.

3. Qualora sia ritenuto indispensabile ai fini di un migliore inserimento paesaggistico, il Comune ha facoltà di prescrivere che i volumi, di cui al precedente comma 1, vengano obbligatoriamente realizzati in forma interrata o seminterrata.

Art. 92 Piscine pertinenziali

1. Nelle zone a funzione agricola è consentita la realizzazione di piscine, campi e aree per pratiche ludiche e sportive. Tali attività devono avere carattere pertinenziale e non di pratiche o attrezzatura sportiva autonoma e non sono suscettibili di utilizzo commerciale disgiunto.

2. Gli impianti devono rispettare le seguenti condizioni:

  • - non sono consentiti nuovi volumi di servizio come bagni, servizi igienici e spogliatoi;
  • - le nuove piscine, comunque interrate laddove realizzabili, non dovranno essere collegate alla rete distributiva dell'acquedotto, dovranno essere dimostrate le modalità di approvvigionamento idrico e di scarico; dovranno essere localizzate nelle pertinenze dei fabbricati e le finiture non potranno costituire contrasto con il carattere agricolo dell'insieme e i colori ammessi dovranno essere scelti a seconda del contesto e in ogni caso in armonia con l'ambiente. Il R.U potrà specificare le aree nelle quali saranno escluse in ogni caso.

3. La realizzazione di piscine è consentita esclusivamente a condizione che le stesse rispettino i criteri di cui sopra e presentino forma, dimensione, collocazione, materiali e colori tali da risultare compatibili con i caratteri paesaggistici dell'area, siano adeguati alla ruralità del contesto e rispettosi dei caratteri architettonici e dimensionali degli insediamenti. Per la realizzazione di piscine è richiesta una progettazione architettonica e paesaggistica molto accurata e riferita al contesto insediativo nel suo complesso. Appositi elaborati grafici, fotografici ed analitici dovranno dimostrare come i nuovi manufatti vadano ad integrarsi in maniera organica nel contesto insediativi in cui si collocano, migliorandone l'estetica percepibile sia dall'interno dell'insediamento stesso che da eventuali punti di osservazione esterni. In particolare, le piscine non dovranno mai occupare gli spazi aperti della produzione agricola, evitando allo stesso tempo di accostarsi troppo agli edifici di impianto storico alterandone, in maniera troppo evidente, le caratteristiche.

4. La costruzione delle piscine dovrà obbedire inoltre ai seguenti criteri che evitino l'effetto trappola per la fauna selvatica:

  • - si dovrà prevedere una rampa di risalita in muratura o un salvagente galleggiante in legno o in altro materiale, o qualunque altro dispositivo atto a far uscire la piccola fauna eventualmente caduta nella vasca;
  • - si dovrà coprire la piscina nei periodi di non utilizzo;
  • - gli eventuali punti di illuminazione si dovranno realizzare con punti luce a bassa potenza e opportunamente rivolti verso il basso per non costituire fonte di inquinamento luminoso e di attrazione per la fauna;
  • - si dovranno preferire impianti per la depurazione a sale e non a cloro per evitare problemi di inquinamento ambientale e l'eventuale effetto tossico sulle specie che possono abbeverarsi (chirotteri, uccelli e insetti).

Art. 93 Recinzioni

1. Nel territorio rurale, al di fuori delle aree di pertinenza degli edifici, sono consentite esclusivamente le recinzioni prive di rilevanza urbanistico-edilizia di cui all'art. 137 della L.R. n. 65/2014 e deve essere comunque garantito l'uso pubblico della viabilità minore per escursionismo e altre forme di fruizione del territorio.

2. Le recinzioni, rispettando i criteri generali di cui al precedente art. 90, non dovranno alterare l'unitarietà visiva degli insediamenti esistenti. Laddove possa aiutare a conseguire tale obiettivo, le recinzioni dovranno mimetizzarsi entro siepi formate preferibilmente da specie caducifoglie (rovo, marruca, biancospino, prugnolo, ecc...). In tutti i casi si dovranno evitare opere di forte impatto, anche vegetali, che costituiscano schermature totali degli edifici e degli insediamenti

3. Nelle recinzioni delle pertinenze delle case coloniche, l'eventuale cancello dovrà essere preferibilmente in legno, presentare un disegno di tipo semplice, escludendo inappropriate forme "monumentali" derivate da soluzioni formali usualmente riscontrabili nelle ville o nei cimiteri. Laddove possibile, anche il cancello dovrà mimetizzarsi mediante opportuna modellazione dell'assetto vegetazionale;

4. Per le recinzioni antipredatori a difesa della zootecnia si dovrà preferire l'utilizzo di recinzioni elettriche, di minor impatto paesistico-ambientale.

5. Al fine di mantenere adeguate connessioni ecologiche nel territorio aperto, in ogni recinzione si dovrà garantire la permeabilità a seconda dello sviluppo e della localizzazione, con la presenza di passaggi per la piccola e media fauna della dimensione di almeno 20x20 cm ogni 100 m di recinzione.

Art. 94 Riqualificazione di manufatti di servizio recenti o incongrui o realizzati in materiali precari

1. I manufatti di servizio sono costituiti da depositi e magazzini autonomi e quindi non di pertinenza agli edifici principali, di modesta dimensione, quali piccoli depositi, annessi per orti, etc., ubicati in aree extraurbane.

2. Sui manufatti di servizio realizzati in epoca antecedente alla data d'entrata in vigore della Legge n. 765 del 1967, o comunque legittimati attraverso regolari Atti comunali, sono consentiti tutti gli interventi, comunque denominati, fino alla demolizione e successiva ricostruzione, a condizione che tali interventi non comportino aumento della superficie edificabile o del volume edificato originari e ferma restando la destinazione d'uso esistente.

3. Mediante gli interventi di cui sopra è consentito l'accorpamento di manufatti presenti sullo stesso fondo a condizione che non si realizzino corpi di fabbrica con superficie edificabile superiore a 30 mq. e che sia conseguito un miglioramento qualitativo dell'insediamento sotto il profilo architettonico e paesaggistico.