Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 95 Le zone a funzione agricola

1. In applicazione dei criteri del Piano Strutturale, il presente RU riconosce le zone a funzione agricola, quali ambiti soggetti all'applicazione del Capo III della L.R. 01/05 e delle sue successive modifiche e integrazioni e per le quali specifica le discipline relative alle trasformazioni urbanistiche ed edilizie necessarie allo sviluppo dell'agricoltura, delle attività ad essa connesse e delle altre attività integrate e compatibili con la tutela e l'utilizzazione delle risorse del territorio rurale, in conformità al PTC della Provincia di Siena.

2. Sono attività agricole, anche ai sensi dell'art. 2135 del C.C.:

  • - la conduzione dei fondi agricoli a fini colturali e di pascolo;
  • - la silvicoltura;
  • - la raccolta dei prodotti del bosco e sottobosco;
  • - il vivaismo forestale in campi coltivati;
  • - gli allevamenti zootecnici;
  • - gli impianti di acquacoltura ed ogni altra attività preordinata alla produzione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici.

3. L'attività agrituristica è attività connessa e complementare a quella agricola, ai sensi delle leggi vigenti in materia.

4. Sono attività integrative, compatibili con le zone a funzione agricola, le seguenti:

  • - attività per la valorizzazione, di degustazione e di vendita di prodotti tipici locali di produzione aziendale;
  • - attività di promozione e servizio allo sviluppo dell'agricoltura, della zootecnica e della forestazione;
  • - attività faunistico-venatorie;
  • - attività comunque definite integrative dell'agricoltura dalle disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali;

5. Sono compatibili con le zone a funzione agricola, fatte salve le limitazioni contenute nelle presenti norme, le seguenti attività:

  • - attività pubbliche e/o di interesse pubblico quali realizzazione e manutenzione di reti tecnologiche, opere di difesa del suolo, infrastrutture a servizio delle attività principali;
  • - attività turistico ricettive ed esercizi di somministrazione alimenti e bevande;
  • - attività per la promozione e la vendita di prodotti tipici e attività artigianali tipiche e di interesse storico-culturale;
  • - attività sportive, per il tempo libero, per la motorietà, ricreative compatibili con il territorio aperto, anche non collegate con le aziende agricole o con le strutture turistico ricettive;
  • - attività di aviosuperficie nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
  • - attività estrattive in conformità ai piani di settore della Regione Toscana e della Provincia di Siena;
  • - produzione di energia, secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali, dal PIT-PPR, PTCP e dal piano di settore provinciale;
  • - vivaismo;
  • - attività veterinarie e attività ad esse collegate o di supporto, comprese le riabilitazioni degli animali e le attività di relazione uomo-animale, i pensionati e le cliniche per animali domestici;
  • - maneggi e pensioni per cavalli ed equini in genere;
  • - attività ortive per autoconsumo;
  • - residenziali civili.

Art. 96 Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMAA)

1. Nell'esercizio delle attività agricole, le aziende dotate delle superfici fondiarie minime e di caratteristiche coerenti con quelle previste dalla normativa vigente o dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Siena possono proporre Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo-Ambientale (P.A.P.M.A.A.) nei casi previsti dalla L.R. 65/2014.

2. I Programmi Aziendali assumono valore di piano attuativo nei casi in cui si prevedano interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti mutamento della destinazione d'uso agricola, ai sensi dell'art. 74 della L.R. 65/2014, e nei casi in cui si prevedano uno o più dei seguenti interventi:

  • - realizzazione di abitazioni rurali, per un volume complessivo uguale o superiore ai 600 mc;
  • - realizzazione di annessi rurali o di abitazioni e annessi rurali, anche derivanti da trasferimento di altri volumi aziendali, per un volume complessivo uguale o superiore ai 5.000 mc fuori terra e ai 6.000 mc di volume compreso interrati e seminterrati;
  • - sistemazioni pertinenziali esterne per una superficie superiore a 3.000 mq;
  • - nei casi di cui al precedente art. 81;
  • - nei casi di cui al precedente art. 87, comma 3, lett. c).

Nei casi in cui il programma aziendale (PAPMAA) abbia valore di piano attuativo, la documentazione di cui al comma 1 è integrata dagli elaborati planivolumetrici, dalle norme di attuazione, nonché dagli altri elaborati richiesti per gli strumenti urbanistici di dettaglio, di cui al precedente Art. 26.

3. l Al fine di individuare lo specifico contesto ambientale e le opportune opere di miglioramento, il Programma Aziendale censisce le emergenze paesaggistico-ambientali e le situazioni di degrado che caratterizzano tale contesto. In particolare dovranno essere censite le seguenti emergenze paesaggistiche e dotazioni ambientali presenti in azienda e negli ambiti di trasformazione:

  • - formazioni lineari arboree o arbustive non colturali;
  • - alberature segnaletiche di confine o di arredo;
  • - individui arborei a carattere monumentale ai sensi della normativa vigente;
  • - formazioni arboree d'argine, di ripa o di golena;
  • - corsi d'acqua naturali o artificiali;
  • - rete scolante artificiale principale;
  • - particolari sistemazioni agrarie quali muretti, terrazzamenti e ciglionamenti;
  • - manufatti di valore paesaggistico, architettonico, storico o testimoniale anche censiti da Enti pubblici territoriali;
  • - viabilità rurale esistente;
  • - nuclei arborati;
  • - boschi e tipologie forestali;
  • - aree tartufigene;
  • - emergenze faunistiche e naturalistiche.

4. Il P.A.P.M.A.A. censisce le parti del territorio aziendale ricadenti in area vincolata o di particolare valore paesaggistico e naturalistico (vincoli D.lgs. 42/2004 per decreto o ex lege, aree di pertinenza individuate dal P.T.C.P. di Siena, SIC/SIR, ZPS, ecc.) prestando, nelle valutazioni e nella proposta dei miglioramenti ambientali, particolare attenzione alla conservazione e salvaguardia delle emergenze ed alla eliminazione delle aree di degrado e delle criticità del territorio di riferimento come definiti dal P.S., dal P.T.C.P. e dal Piano di Indirizzo Territoriale con valore di Piano Paesaggistico.

5. I Programmi Aziendali nella localizzazione delle aree di trasformazione e delle pertinenze degli interventi limitano al massimo la sottrazione di suolo coltivabile e perseguono il recupero di suolo agrario dove possibile.

Art. 97 Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola che non necessitano di programma aziendale

1. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola in assenza di PAPMAA, come previsti all'art. 71 della L R 65/2014, sono assentibili esclusivamente per quanto ammesso dai tipi d'intervento attribuiti ai singoli edifici mediante la classificazione di cui all’art. 83;

2. Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola e sempreché non sia previsto il mutamento della destinazione d'uso, per gli edifici che non siano già stati interessati da interventi "una tantum", anche in forza della LR 64/95 o della LR 1/2005 e per i quali il presente RU ammette gli interventi di tipo rib, in assenza di piano aziendale sono riservati all'imprenditore agricolo professionale gli interventi di addizione volumetrica da eseguire una sola volta fino ad un massimo di 100 metri cubi per ogni abitazione rurale e sugli annessi agricoli fino ad un massimo del 10 per cento del volume esistente e comunque non oltre i 300 metri cubi complessivi, ai sensi del comma 1bis dell'art. 71 della LR 65/2014, da considerare comunque alternative e non cumulabili con quelle previsti dal tipo di intervento rib, di cui al precedente art. 18.

Art. 98 Nuovi edifici rurali

1. I nuovi edifici rurali possono essere distinti in due categorie principali:

  • a) nuovi edifici rurali, realizzabili a fronte dell'approvazione di un Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMAA), ovvero:
    • - nuovi annessi agricoli, strumentali alla conduzione di fondi agricoli e all'esercizio delle altre attività agricole;
    • - nuovi edifici ad uso abitativo, per l'imprenditore agricolo, per i familiari coadiuvanti e per gli addetti a tempo indeterminato impegnati nell'attività agricola.
  • b) annessi e manufatti per i quali non è richiesto il PAPMAA.

2. Il Regolamento Urbanistico, laddove consentiti in coerenza alle discipline delle invarianti strutturali, individua le condizioni e le modalità per la realizzazione degli edifici e manufatti di cui al precedente comma.

Art. 99 Nuovi edifici rurali realizzati tramite PAPMAA: condizioni

1. Nelle zone a esclusiva o prevalente funzione agricola le trasformazioni legate all'edilizia rurale sono regolate da specifiche norme che tengono conto normalmente della potenzialità dell'azienda e del fabbisogno di volumi edilizi ad essa collegato. Fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, l'azienda agricola con un fondo dotato delle superfici fondiarie minime, previste dalla normativa regionale e/o dagli altri strumenti e atti di governo del territorio, può, se sussistono le condizioni urbanistiche, richiedere la realizzazione di nuovi annessi e/o di nuove abitazioni rurali attraverso il PAPMAA.

2. La costruzione di nuovi edifici agricoli è consentita alle seguenti condizioni:

  • - previa dimostrazione dell'effettiva necessità per la conduzione del fondo e per l'esercizio dell'attività agricola e di quelle connesse e dell'impossibilità di soddisfare tali necessità aziendali attraverso il riuso del patrimonio edilizio esistente, ivi compresa la ricostruzione di ruderi, ove ricorrano le condizioni di cui alle presenti Norme;
  • - previo impegno a mantenere in produzione le superfici fondiarie minime, in modo rispondente ai parametri stabiliti dal PTCP di Siena.

3. Qualora non sussistano documentate possibilità di soddisfare esigenze di residenza rurale mediante il recupero di edifici esistenti, ai fini di non limitare le esigenze delle attività agricole e nel contempo rispettare valori ambientali e paesaggistici come quelli presenti nel territorio del Comune di Asciano e tali da non sostenere nuova edificazione, la nuova residenza rurale può essere realizzata esclusivamente in prossimità di edifici già esistenti, come specificato al successivo art. 100, o in completamento degli aggregati di cui all'art. 13,13 del PTCP di Siena.

4. Il PAPMAA dovrà prevedere miglioramenti ambientali coerenti con l'analisi delle risorse e con gli obiettivi di conservazione, miglioramento e riqualificazione di cui al precedente Titolo VI, Capo I - Tutela e valorizzazione del territorio rurale e con il successivo Art. 101.

Art. 100 Criteri insediativi e caratteristiche tipologiche e architettoniche dei nuovi edifici rurali

1. Per i nuovi edifici agricoli, i materiali, le tecniche costruttive i caratteri e le finiture dovranno assicurare un elevato livello di qualità edilizia e di integrazione con il paesaggio e si dovranno inoltre rispettare i seguenti criteri:

  • - si dovranno individuare posizioni rispettose dell'andamento naturale del terreno, non sono ammessi movimenti di terra che alterino sostanzialmente l'orografia del sito dove andranno ad inserirsi i nuovi fabbricati o attrezzature e impianti;
  • - si privilegerà l'edificazione in prossimità o in aderenza degli edifici esistenti, in modo tale che i nuovi edifici formino con quelli esistenti complessi organici, coerenti con le regole insediative proprie del contesto storico ed ambientale, salvo che questo non arrechi pregiudizio alla percezione di edifici o di elementi di valore e nei limiti della disciplina delle aree di pertinenza e della tessitura agraria. In particolare si dovrà prevedere:
    • a) nel caso di fondi già edificati, nei quali sia presente un solo edificio, la nuova costruzione dovrà essere ubicata in adiacenza o nelle vicinanze di esso;
    • b) nel caso di fondi già edificati, nei quali siano presenti più edifici, la nuova costruzione dovrà inserirsi in modo organico nell'insediamento esistente e richiamarsi nella sua localizzazione, ai rapporti esistenti fra l'edificio principale e quelli secondari.
  • - si dovrà considerare prioritariamente l'uso delle infrastrutture esistenti.

2. Le nuove costruzioni rurali dovranno essere realizzate con caratteristiche tipologiche e morfologiche riferibili agli edifici ed ai manufatti tradizionali, ovvero:

  • - la superficie lorda di pavimento (Sul) delle nuove abitazioni rurali avrà il limite massimo di mq 150,00 ciascuna, comprendendo in detta superficie bagni, corridoi, disimpegni, ripostigli, spazi di servizio, etc.; le eventuali autorimesse, se al piano terra, non potranno superare la superficie di 50 mq per ogni nuova unità abitativa;
  • - i loggiati e porticati, le limonaie ed anche eventuali strutture in materiale trasparente, delle abitazioni rurali, concorrono a tutti gli effetti alla determinazione del volume complessivo richiesto o autorizzato e anche per stabilire l'eventuale assoggettamento del PAPMAA a piano attuativo;
  • - le abitazioni rurali avranno altezza massima corrispondente a 2 piani, con altezze nette interne non superiori a ml. 2,80; ad un piano nel caso in cui l'eventuale piano seminterrato si estenda fuori terra per oltre m 1,00;
  • - le nuove abitazioni rurali dovranno essere di pianta regolare e sono da preferire di norma volumetrie compatte, semplici, con spartiti murari a prevalenza di superfici piene rispetto alle aperture, che dovranno essere strettamente legate alle necessità funzionali; eventuali scale esterne sono ammesse esclusivamente se limitate ad una per ogni edificio e di tipo tradizionale (appoggiata a terra, sottoscala chiuso da muro, etc.); le coperture dovranno preferibilmente essere a falde inclinate, a capanna o a padiglione, con pendenze comprese tra il 27 e il 30%, in coppi ed embrici; non sono comunque consentiti i terrazzi a tasca, mentre sono sempre consentiti i tetti verdi, le soluzioni tese a limitarne la visibilità e gli impatti sul paesaggio e quelle volte al risparmio energetico;
  • - non sono consentiti i balconi e le tettoie a sbalzo, le logge ed i portici con pilastri e parapetti in cemento armato e scale esterne in aggetto; eventuali portici e loggiati saranno preferibilmente posti all'interno della sagoma dell'edificio e se separati, o aggettanti, dovranno essere integrati per forma e materiali agli edifici principali e per questo, avere forme semplici ed essere realizzati con materiali coerenti all'insieme;
  • - i nuovi annessi agricoli, che non potranno mutare la destinazione d'uso agricola, dovranno anch'essi avere caratteristiche di semplicità, ed essere concepiti differenziandoli per il loro uso ed in relazione alla loro durata e dotandoli di una adeguata flessibilità, escludendo comunque pannelli prefabbricati in c.a.; per magazzini, rimesse e simili si dovranno utilizzare preferibilmente materiali leggeri e/o naturali (legno, presse di paglia, etc.) per il tamponamento dell'edificio e adeguate tecniche e materiali per la struttura portante, con particolare attenzione per l'efficacia del loro ciclo produttivo; sono comunque sempre ammessi i tamponamenti il laterizi o blocchi di tufo a faccia vista; le soluzioni proposte dovranno comunque essere sempre orientate a limitarne gli impatti sul paesaggio circostante e prevedere impianti vegetazionali di mitigazione paesaggistica; le cantine dovranno preferibilmente essere interrate o seminterrate o comunque cercare la massima integrazione con il paesaggio, anche attraverso l'uso di materiali appropriati; gli altri edifici per la trasformazione dei prodotti agricoli, per i magazzini e le rimesse e per le altre attività di servizio (uffici, spazi di rappresentanza, etc.), si dovrà ricercare una forte relazione con il contesto, per dimensione, tipo e materiali;
  • - le cantine parzialmente o totalmente interrate devono considerare la morfologia del suolo e le caratteristiche paesaggistiche dei luoghi, riducendo al minimo le modificazioni del terreno, utilizzando e ottimizzando le sistemazioni agrarie esistenti, scarpate, dislivelli, minimizzando la visibilità delle rampe di accesso carrabili e dei nuovi fronti di costruito. Deve comunque essere privilegiato l'uso della viabilità esistente e gli sbancamenti devono essere limitati allo strettamente necessario per il ciclo produttivo. Si dovranno ridurre al minimo le superfici esterne, per le quali si devono appropriatamente definire i caratteri e le finiture, affinché se ne possa verificare la compatibilità con il contesto;
  • - il verde di corredo deve cercare la massima integrazione con il paesaggio, con l'utilizzo di specie tipiche o comunque ricorrenti, evitando comunque l'uso improprio delle stesse e l'omologazione del paesaggio; si deve inoltre limitare il proliferare di nuove alberature di cipressi comuni (cupressus sempervirens), in particolare come elementi di arredo di viali o disposti ungo i confini delle proprietà delle pertinenze degli edifici rurali che tendono a banalizzare, omologare il paesaggio e a diffondere ormai immagini stereotipate;
  • - è ammissibile la realizzazione di uffici proporzionate alla pianta organica dell'azienda e strutture di servizio, quali i locali per la vendita e per la degustazione, esclusivamente qualora l'azienda non disponga di idonee strutture adeguatamente attrezzabili, mentre si esclude la possibilità di realizzare nuove volumi edilizi per aree espositive, musei, sale convegni o congressi. In nessun caso sono ammesse nuove volumetrie per attività integrative a quelle agricole;
  • - nei nuovi interventi, i cavi della rete telefonica ed elettrica dovranno essere interrati o collocati razionalizzando i percorsi in vista, sia quelli aerei, sia quelli sulle murature; tale criterio si applicherà anche nei casi di intervento sulle reti esistenti;
  • - per le superfici accessorie o pertinenziali al servizio alle singole unità immobiliari a destinazione di residenza rurale, si deve prioritariamente recuperare gli annessi ed i manufatti esistenti;
  • - gli interventi sulla viabilità vicinale dovranno seguire i seguenti criteri:
    • a) sono da evitare operazioni mirate a incrementare la velocità di percorrenza; nel caso di strettoie che pregiudichino la possibilità di scambio tra autoveicoli, sarà opportuno prevedere piazzole per lo scambio adeguatamente raccordate;
    • b) nei casi in cui si dimostra indispensabile, possibile e compatibile, modificare il tracciato stradale, si dovrà ridurre il più possibile la deviazione, corredandola di sistemazioni di tipo tradizionale, tali da integrarla con il manufatto preesistente ed il contesto paesistico-ambientale. In ogni caso il tracciato dovrà avere le stesse caratteristiche di adattamento alla morfologia del terreno presenti nella viabilità storica;
  • - il sistema di illuminazione e la sistemazione delle aree pertinenziali dei nuovi edifici deve essere prevista nella redazione delle norme del programma aziendale ed ha valore prescrittivo; nei nuovi interventi i cavi della rete telefonica ed elettrica dovranno essere interrati o collocati razionalizzando al meglio i percorsi in vista, sia quelli aerei, sia quelli sulle murature; tale criterio si applicherà anche nei casi di intervento sulle reti esistenti.

Art. 101 Criteri per gli interventi di miglioramento fondiario e per la tutela e valorizzazione paesistico-ambientale

1. Il presente RU detta i criteri con cui devono essere effettuati gli interventi per la tutela e la valorizzazione paesistico-ambientale, che costituiscono contenuto obbligatorio dei PAPMAA.

2. I programmi aziendali e i progetti di valorizzazione paesistico-ambientale devono porre attenzione agli elementi tipici e caratterizzanti del paesaggio agrario, che dovranno essere salvaguardati e quando possibile ripristinati, quali terrazzamenti, siepi, alberi monumentali e secolari, emergenze geologiche con valore paesaggistico, tessuti agrari di pregio e assetti morfologici tradizionali o paesaggisticamente significativi, reticolo idrografico superficiale.

3. Nel rispetto delle esigenze dei processi produttivi agricoli nonché delle attività e delle funzioni integrative compatibili, gli interventi sul suolo e sulle coltivazioni devono privilegiare la manutenzione, la conservazione, la riqualificazione ed il potenziamento dell'assetto fondiario, la conservazione e il rafforzamento della vegetazione non colturale residua, evitando ulteriori effetti di "frangia urbana" e mitigando quelli già esistenti.

4. Nel territorio rurale è prioritariamente richiesta la programmazione di interventi di ricostituzione di elementi di naturalità con funzione di rafforzamento della rete ecologica comunale (tutela, manutenzione, riqualificazione, ripristino, nuova costituzione di siepi, filari, nuclei arborei, boschetti poderali, alberi isolati). E' obbligatorio l'impiego di esemplari vegetali di specie coerenti con le potenzialità ecologiche dei siti e comunque tipiche, autoctone o naturalizzate.

5. Il RU riconosce pari importanza ad arbusteti, cespuglieti e forme e associazioni vegetazionali minori quando sia attribuito loro un ruolo e funzione a livello territoriale ed ambientale assimilabile a quelle del bosco. La loro eliminazione non è ammissibile se non per indispensabili e comprovati motivi e deve essere autorizzata e assoggettata a interventi compensativi.

6. Può essere perseguito il miglioramento delle capacità autodepurative dei corsi d'acqua superficiali, con interventi di manutenzione o di ricostituzione delle caratteristiche di naturalità dell'alveo fluviale, degli ecosistemi e delle fasce verdi riparali, anche con il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica.

7. Nei terreni coltivati, in caso si prevedano lavorazioni superficiali o profonde nella direzione della massima pendenza dei versanti, ogni intervento dovrà essere accompagnato da pratiche antierosive (inerbienti o pacciamature vegetali) e da fossi livellari trasversali alla massima pendenza del versante.

8. In presenza di necessità riconosciute ineliminabili di impermeabilizzazione dei suoli, dovranno essere previste opere di raccolta delle acque meteoriche con successiva cessione alla falda, previo filtraggio o il convogliamento verso i principali fossi di raccolta.

9. L'obbligo di interventi di sistemazione ambientale è esteso a tutti gli interventi, ammessi dal presente RU, che prevedono la realizzazione di annessi rurali anche in assenza di programma aziendale.

10. Per il territorio aziendale, ricadente in tutto o in parte in SIR, si dovranno recepire le indicazioni provenienti dalla normativa di riferimento di questi siti (D.G.R. 644/2004, D.G.R. 454/2008 e successive) e dal Piano di Gestione dei SIR, adottato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25 del 23/06/2015.

Art. 102 Nuovi annessi e manufatti agricoli che non richiedono PAPMAA

1. Nelle aree del territorio rurale per le quali il RU non preveda particolari limitazioni è consentita l'installazione e la realizzazione dei seguenti annessi e manufatti:

  • Tipologia 1 - Annessi agricoli per le aziende che non raggiungono i requisiti per la presentazione del Programma Aziendale e annessi agricoli non collegabili alle superfici minime fondiarie (Art. 73, comma 5 della LR 65/2014); la costruzione di tali annessi e manufatti è consentita alle condizioni di cui all'art. 6 del Regolamento 63/R e alle disposizioni del successivo art. 103;
  • Tipologia 2 - Manufatti per l'attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici (Art. 78, comma 3 della LR 65/2014); la costruzione di tali annessi e manufatti è consentita alle condizioni di cui all'art. 12 del Regolamento 63/R e alle disposizioni del successivo art. 104;
  • Tipologia 3 - Manufatti aziendali temporanei in materiale leggero, la cui installazione non può comportare la realizzazione di opere murarie o movimenti di terra; l'installazione di tali manufatti per un periodo non superiore a due anni (Art. 70, comma 1 della LR 65/2014) è consentita alle condizioni di cui all'art. 1 del Regolamento 63/R, mentre per un periodo superiore (Art. 70, comma 3 lett. a) si devono osservare le condizioni e le modalità di cui all'art. 2 dello stesso Regolamento 63/R, nonché l'obbligo di collocarli comunque in posizioni che ne limitino il più possibile la visibilità (in prossimità di edifici o nuclei esistenti o al limite di aree boscate o impluvi collinari,...);
  • Tipologia 4 - Manufatti aziendali che necessitano di trasformazioni permanenti sul suolo non soggetti a programma aziendale (Art. 70, comma 3, lett. b) della LR 65/2014); la costruzione di tali manufatti è consentita per le fattispecie ed alle condizioni di cui all'art. 3 del Regolamento 63/R e per i quali il progetto dovrà inoltre essere accompagnato da adeguata documentazione tecnica che precisi le necessità aziendali, il dimensionamento, la localizzazione e la compatibilità paesaggistica e ambientale dell'intervento.

Art. 103 Annessi agricoli di Tipologia 1 (Annessi per aziende che non raggiungono i requisiti per la presentazione del PAPMAA o non collegabili alle superfici minime fondiarie)

1. La costruzione di nuovi annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del programma aziendale o la costruzione di annessi non collegabili alle superfici minime fondiarie si devono osservare le condizioni di cui all'art. 6 del Regolamento 63/R.

2. Gli annessi di cui al precedente comma 1 sono ammessi tenendo conto dei seguenti parametri in riferimento al fondo agricolo:

Fondo agricoloDimensione annesso
> 3.000 mq> 15.000 mq
20 mq35 mq

- per le aziende specializzate in apicoltura e con un allevamento di minimo 25 arnie, è ammessa la realizzazione di un annesso in materiali leggeri come rimessa e magazzino e di un annesso per la lavorazione del miele, compreso il deposito ed il locale smielatura, in relazione ai seguenti rapporti tra arnie e Superficie Coperta:

numero arnie/alveariSuperficie Coperta
2530 mq. complessivi
da 25 a 50+ 0,8 mq./arnia di rimessa e magazzino fino a un massimo di complessivi 40 mq. di annesso con minimo 2 ettari di Superficie Agricola Utilizzata

L'annesso per la lavorazione del miele potrà essere realizzato anche in muratura per una superficie massima fissa di 15 mq.

3. Gli annessi devono rispettare le seguenti altezze massime in gronda:

  • - 2,40 ml. per le strutture di rimessa e allevamento
  • - 3,00 ml. per le strutture di trasformazione e vendita.

5. Per il conseguimento del titolo abilitativo alla realizzazione degli annessi sarà necessaria la sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo ventennale che comprenda i seguenti impegni da parte dell'azienda:

  • a) non alienare separatamente il fondo e l'annesso da realizzare;
  • b) mantenere le pertinenze agricole del fondo avendo cura di compiere le operazioni di pulitura e di sfalcio degli argini dei fossati o dei rii di scolo eventualmente presenti sul fondo o ai confini dello stesso;
  • c) rendere autonoma la eventuale fornitura di acqua necessaria non attingendo all'acquedotto pubblico.

6. Il progetto specificherà i dati su cui è basato il dimensionamento proposto, le infrastrutture, il rispetto delle distanze dalle case e dai centri abitati nel caso degli allevamenti, di disponibilità della risorsa idrica, le modalità di smaltimento dei reflui ecc. Dovrà altres&igrave, nel caso di piccoli allevamenti, evidenziare il rispetto delle norme sul benessere animale e sulla tutela delle risorse ambientali dall'inquinamento.

Art. 104 Annessi agricoli di Tipologia 2 (Manufatti per l'attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici)

1. In tutto il territorio comunale è consentita la realizzazione degli annessi destinati all'agricoltura esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli.

2.La costruzione degli annessi di Tipologia 2 è subordinata alle seguenti condizioni:

  • a. nel caso di fondi utilizzati per agricoltura amatoriale o autoconsumo, che il proprietario o il conduttore del fondo mantenga una congrua superficie minima, come specificato ai successivi comma;
  • c. non devono essere presenti sul fondo altre costruzioni stabili utilizzabili allo stesso scopo, salvo i casi in cui, per le caratteristiche improprie, le stesse debbano essere sostituite e, in ogni caso, che le eventuali consistenze abusive vengano rimosse.
  • d. tali annessi sono da considerare strutture temporanee, la cui permanenza è limitata al periodo di effettivo utilizzo. Non è per questo consentita la realizzazione di locali semi interrati e/o interrati.

3. E' consentita l'installazione di un solo annesso per ogni fondo o gruppo di fondi vicini territorialmente e/o connessi funzionalmente. L'installazione di più annessi nel territorio comunale è consentita ai titolari di più fondi che dimostrino indipendenza degli stessi in relazione all'uso effettivo, alla collocazione e alle possibilità di accesso. In particolare per quanto riguarda la possibilità di realizzare il manufatto e le dimensioni dello stesso, è necessario disporre delle seguenti superfici minime ed impegnarsi a mantenerle in coltura:

  • a. annessi per il ricovero di attrezzi e prodotti:
tipo di fondo Attività o tipo di produzione Superfice agraria utilizzata (SAU) Dimensioni max. annesso
fondo agricolo Orticoltura in pieno campo > 200 mq 12 mq
fondo agricolo Oliveto e promiscuo > 2.000 mq
> 5.000 mq
20 mq
35 mq
fondo agricolo Vigneto e frutteto > 1.500 mq
> 5.000 mq
20 mq
35 mq
fondo agricolo Seminativo e pascolo > 3.000 mq
> 15.000 mq
20 mq
35 mq
bosco Silvicoltura > 30.000 mq 20 mq
bosco Stoccaggio biomasse > 30.000 mq 30 mq

Per i fondi agricoli con terreni di diverso ordinamento colturale, la superficie fondiaria minima sopraindicata s'intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale ad uno la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative superfici fondiarie minime;

  • b. annessi per il ricovero di animali:
tipo di allevamento n. massimo capi Superfice agraria utilizzata (SAU) Dimensioni max. annesso
apicoltura 15 arnie - 12 mq
avicoltura 100 > 100 mq 12 mq
cunicoltura 10 riproduttori > 100 mq 12 mq
ovini/caprini 10 > 2.000 mq 20 mq
suini 2 adulti > 100 mq 12 mq
bovini 2 adulti > 5.000 mq 20 mq
equini 2 adulti > 5.000 mq 30 mq

Tali annessi dovranno rispettate le seguenti distanze minime:

tipo di allevamento D. min ab. propria D. min altre ab. D. min confine D. min strade
apicoltura
avicoltura 10 20 10 10
cunicoltura 10 20 10 10
ovini/caprini 20 25 20 20
suini 25 50 25 25
bovini 20 40 20 20
equini 20 40 20 20

b.1. Gli annessi per il ricovero di bovini ed equini possono ospitare fino ad un massimo di due capi e devono osservare le seguenti caratteristiche:

  • - gli annessi possono essere composti da un unico box o da massimo due box, atti ad ospitare ognuno un capo equino o bovino. Essi dovranno essere posizionati sul lotto in modo da inserirsi armoniosamente nel paesaggio. L'area di pertinenza potrà essere interamente o parzialmente recintata esclusivamente mediante una staccionata di pali in legno di altezza che può variare da 1.40 a 1.80 m, nel rispetto delle eventuali limitazioni derivanti dal codice della strada e dal codice civile. Nel caso di due capi, i due box devono obbligatoriamente essere assemblati ed aggregati, al fine di creare un unico annesso compatto. Nel caso di due box è necessario prevedere anche una concimaia, realizzata mediante una platea in cemento e comprendente l'aspetto della raccolta dei liquami tramite pozzetto;
  • - ogni box dovrà essere costituito di una parte destinata propriamente al ricovero dell'animale e di una destinata alle attività di pulizia e sellatura del cavallo. La prima dovrà essere chiusa su quattro lati di cui quello frontale apribile, la seconda dovrà configurarsi come semplice tettoia appoggiata su due montanti e posta in continuità con la copertura del vano chiuso;
  • - l'intero box dovrà essere realizzato in legno ed il suo ingombro planimetrico complessivo non potrà superare i 15 mq. dei quali almeno 9 dovranno essere riservati al vano per il ricovero dell'animale.
  • - la pavimentazione della parte chiusa di 9 mq dovrà essere realizzata in cemento prevedendo anche la canalizzazione per la raccolta dei liquami da far confluire in un pozzetto, mentre la parte della tettoia di 6 mq dovrà essere lasciata in terra battuta.

Art. 105 Criteri di inserimento e documentazione per gli annessi che non richiedono PAPMAA

1. La realizzazione e l'installazione degli annessi e manufatti di cui ai precedenti artt. 103 e 104 deve comunque rispettare le seguenti condizioni:

  • - i terreni interessati non devono derivare da trasferimento parziale di fondi dalla data di adozione del PS o comprendere particelle già impiegate per il raggiungimento della superficie fondiaria minima;
  • - le aree di trasformazione devono essere all'esterno delle aree di pertinenza paesistica dei BSA e che non interessare tessuti agrari a maglia fitta;
  • - l'intervento deve utilizzare infrastrutture esistenti e non deve comportare sensibili modifiche della morfologia dei luoghi; si dovrà altres&igrave garantire un elevato livello di integrazione con le preesistenze ed il paesaggio, evitando la rimozione di eventuali alberature esistenti;
  • - nella realizzazione degli annessi si dovranno utilizzare materiali leggeri, preferibilmente il legno. Il colore dei manufatti dovrà essere adeguato al contesto paesaggistico, variando dal grigio delle crete fino ai colori scuri delle aree boscate, fermo restando che un paramento in legno con finitura "al naturale di tipo ossidato" che ottenga l'effetto grigio del legno invecchiato naturalmente risulta compatibile con qualsiasi contesto. Sono sempre da evitare finiture "al naturale" che conferiscano al paramento in legno i colori marroni tipici dei contesti di montagna;
  • - nella localizzazione dei manufatti si dovrà favorire l'aggregazione agli edifici già presenti e disponendoli sul terreno nel rispetto della morfologia dello stesso. In particolare:
  • gli accessi devono utilizzare sentieri o viabilità preesistenti evitando l'apertura di nuovi percorsi;
  • la localizzazione dell'annesso deve favorire l'accorpamento della nuova volumetria con manufatti e volumetrie preesistenti, anche se su proprietà contermini;
  • - è vietata la formazione di piazzali, recinzioni murarie o di qualsiasi altro genere e consistenti opere di variazione delle quote naturali del terreno; è consentita la recinzione delle aree contermini all'annesso solo nel caso di piccoli allevamenti di animali da cortile per utilizzazione familiare;
  • - nel fondo non devono essere presenti altri annessi agricoli; la loro realizzazione è pertanto subordinata alla demolizione di manufatti precari e incongrui eventualmente presenti nei fondi e alla rimozione di materiali non necessari alla sistemazione e al mantenimento delle coltivazioni;
  • - non è consentito l'allacciamento all'acquedotto comunale se non per gli usi che necessitano di acqua potabile;
  • - gli annessi e manufatti non devono avere impianti, ad eccezione che per quello elettrico, né dotazioni, che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo; in nessun caso sarà ammissibile il loro recupero per finalità abitative o per destinazioni diverse da quella agricola;
  • - non sono consentiti ulteriori volumi interrati, servizi igienici e volumi tecnici;
  • - gli annessi e manufatti non possono essere ampliati ai sensi della normativa vigente, essere oggetto di sanatoria per usi e durate diverse da quelle autorizzate, costituire volume conteggiato negli interventi di ristrutturazione urbanistica o di riorganizzazione del patrimonio edilizio aziendale, richiesta a qualsiasi titolo e quale che sia la destinazione d'uso di progetto.