Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 106 Articolazione del sistema degli insediamenti

1. In conformità agli obiettivi, agli indirizzi ed alle prescrizioni del Piano Strutturale, il sistema degli insediamenti è articolato in Sub sistemi e parti di città:

  • Sub sistema dei centri urbani maggiori
  • La città storica
  • La città moderna storicizzata
  • La città consolidata
  • La città in trasformazione
  • Il parco rurale del capoluogo e il parco urbano di Asciano Scalo
  • Le aree della produzione
  • I nuclei satelliti di Asciano: Camparboli - Il Giardino ed il Castellare
  • I nuclei satelliti di Arbia: Poggio al vento e l'area artigianale di Casetta
  • Sub sistema delle frazioni urbane
  • Chiusure
  • Stazione di Castelnuovo Berardenga
  • Torre a Castello
  • Per i suddetti sub sistemi e ambiti, il presente regolamento, detta le norme generali e puntuali valide all'interno dei rispettivi perimetri.

2. A seguito degli approfondimenti svolti, nelle carte del Regolamento Urbanistico, Disciplina del territorio, in scala 1:2.000, all'interno del Sub sistema dei centri urbani maggiori, vengono riconosciuti tessuti insediativi, aree ed edifici, che presentano caratteristiche ed esigenze di trasformazione differenti, quali:

  • - tessuti prevalentemente residenziali
  • - tessuti prevalentemente produttivi
  • - Attività terziarie
  • - Attività di servizio

3. Per ciascuna delle articolazioni identificate per gli insediamenti urbani, sono definite norme specifiche relative alle destinazioni d'uso, cos&igrave come definito al precedente art. 32 e norme specifiche per gli interventi sugli edifici e sugli spazi aperti di pertinenza agli edifici.

Art. 107 La città storica

1. Sono le parti del Capoluogo all'interno delle mura, nelle quali sono conservati, in tutto o in parte, l'impianto urbanistico e fondiario e i caratteri strutturali degli edifici e degli spazi aperti, come si sono formati in epoca antica e pertanto meritevoli di salvaguardia. Si caratterizza per la presenza di edifici che pur con caratteristiche tipologiche e architettoniche differenti sono riconosciuti di valore storico.

2. Nella città storica, salvo che per le destinazioni d'uso specifiche attribuite per ciascun tessuto o edificio, sono in genere consentite le seguenti destinazioni:

  • a. residenziale: è la funzione da ritenersi prevalente nel sub sistema e comprende le strutture ricettive extralberghiere con le caratteristiche della civile abitazione. La trasformazione a scopo residenziale di locali al piano terra è consentita esclusivamente quando sia dimostrato il rispetto di tutti i necessari requisiti igienico sanitari. In particolare, per quanto riguarda i locali da destinare a funzioni che richiedono il rispetto dei requisiti aeroilluminanti, si dovrà dimostrare, oltre all'esistenza di un valore di fattore luce medio diurno non inferiore al 2%, che il rapporto tra superficie illuminante e superficie illuminata, assicurata mediante finestre, come richiesto dal Dm 5.7.1975, risulta verificato anche senza l'apporto delle porte di accesso che affacciano su spazi pubblici o di uso pubblico. La formazione di nuovi alloggi autonomi non è comunque ammessa ai piani terra o ai piani seminterrati degli edifici posti lungo il Corso Matteotti, piazza della Basilica, piazza Sant'Agostino, piazza del Grano. Lungo tali vie e piazze non è inoltre consentita la trasformazione in autorimesse dei fondi posti al piano terra;
  • b. artigianale tipica e di servizio: si intendono botteghe artigiane non inquinanti, compatibili con le vigenti norme in materia di emissione sonora e con le attività inerenti e a servizio della residenza, di cui al precedente art. 30, comma 3, lettera a);
  • c. commerciale di vicinato: si intendono negozi di piccola dimensione, fino a 300 mq di superficie di vendita, di cui alla L.R. 28/05; ai piani terra, nei limiti delle leggi e dei regolamenti vigenti, è in genere sempre consentita l'introduzione di attività commerciali (negozi, bar, ristoranti, artigianato di servizio con vendita diretta), mentre tali attività possono essere consentite ai piani superiori solo se in ampliamento di attività già esistenti al piano terra;
  • d. direzionali e di servizio private: si intendono gli uffici privati in genere, gli ambulatori e gli studi medici e professionali, le strutture associative, ricreative e gli sportelli bancari, etc.;
  • e. strutture ricettive: si intendono le attrezzature ricettive, ai sensi della 42/2000 e s.m.i., di cui al precedente art. 30 (Tr);
  • f. pubbliche o di interesse pubblico: culturali e formative, di interesse generale, servizi per il culto e di assistenza sociale e sanitaria;
  • g. agricole, connesse ed integrative.

3. Fermo restando il rispetto delle norme di tutela degli edifici classificati Rs, Rc e Ria, anche gli interventi su edifici classificati Rib dovranno tendere, nel definire la configurazione dell'aspetto esteriore, alla ricostituzione dell'unità culturale del centro storico mediante utilizzazione di caratteri, elementi e materiali di finitura tradizionali come quelli prescritti per il tipo di intervento Ria di cui al precedente art. 17 e riconducibili agli edifici di impianto storico presenti nel settore urbano di cui trattasi.

Art. 108 La città moderna storicizzata

1. Sono le parti del territorio urbanizzato del Capoluogo il cui impianto urbanistico è stato definito in maniera unitaria tra le due guerre mondiali ed alle quali il piano riconosce significative caratteristiche strutturali, tipologiche e formali, tali da essere conservate e valorizzate.

2. Nella città moderna, salvo le destinazioni d'uso specifiche eventualmente attribuite agli edifici, sono in genere consentite le seguenti destinazioni:

  • a. residenziale: è la funzione da ritenersi prevalente nel sub sistema. In ogni fabbricato esistente, eventuali nuove ed ulteriori unità immobiliari dovranno avere una Superficie utile (Su) minima di mq. 50. Qualora esistano già unità di superficie utile inferiore, queste potranno essere ristrutturate singolarmente o ampliate, ma non ulteriormente frazionate. La trasformazione a scopo residenziale di locali al piano terra è consentita esclusivamente quando sia dimostrato il rispetto di tutti i necessari requisiti igienico sanitari. In particolare, per quanto riguarda i locali da destinare a funzioni che richiedono il rispetto dei requisiti aeroilluminanti, si dovrà dimostrare, oltre all'esistenza di un valore di fattore luce medio diurno non inferiore al 2%, che il rapporto tra superficie illuminante e superficie illuminata, assicurata mediante finestre, come richiesto dal Dm 5.7.1975, risulta verificato anche senza l'apporto delle porte di accesso che affacciano su spazi pubblici o di uso pubblico;
  • b. artigianale tipica e di servizio: si intendono botteghe artigiane non inquinanti, compatibili con le vigenti norme in materia di emissione sonora e con le attività inerenti e a servizio della residenza, di cui al precedente art. 30, comma 3, lettera a);
  • c. commerciale di vicinato: si intendono negozi di piccola dimensione, fino a 300 mq di superficie di vendita, di cui alla L.R. 28/05; ai piani terra, nei limiti delle leggi e dei regolamenti vigenti, è in genere sempre consentita l'introduzione di attività commerciali (negozi, bar, ristoranti, artigianato di servizio con vendita diretta), mentre tali attività possono essere consentite ai piani superiori solo se in ampliamento di attività già esistenti al piano terra;
  • d. direzionali e di servizio private: si intendono gli uffici privati in genere, gli ambulatori e gli studi medici e professionali, le strutture associative, ricreative e gli sportelli bancari, etc.;
  • e. strutture ricettive: si intendono le attrezzature ricettive, ai sensi della 42/2000 e s.m.i., di cui al precedente art. 30 (Tr);
  • f. pubbliche o di interesse pubblico: culturali e formative, di interesse generale, servizi per il culto e di assistenza sociale e sanitaria;
  • g. agricole, connesse ed integrative.

3. Fermo restando il rispetto delle norme di tutela degli edifici classificati rs, rc e ria, anche gli interventi su edifici classificati rib dovranno tendere, nel definire la configurazione dell'aspetto esteriore, alla ricostituzione dell'unità culturale della "città moderna storicizzata" mediante soluzioni progettuali, forme e materiali di finitura riconducibili ai tipi edilizi che caratterizzano il settore urbano in questione e, più in generale, l'architettura del periodo in cui lo stesso si è formato.

Art. 109 La città consolidata

1. Sono le parti del territorio urbanizzato nelle quali sono riconoscibili assetti insediativi da considerare consolidati nell'immagine urbana, pur comprendenti tessuti urbanistici con caratteristiche disomogenee.

2. Nella città consolidata, salvo le destinazioni d'uso specifiche eventualmente attribuite agli edifici dal presente RU, sono consentite le seguenti destinazioni:

  • a. residenziale: è la funzione da ritenersi prevalente e comprende le strutture ricettive extralberghiere con le caratteristiche della civile abitazione. In ogni fabbricato non si potranno realizzare nuove ed ulteriori unità immobiliari della Superficie utile (Su) minore di mq. 50. Qualora esistano già unità di superficie utile inferiore, queste potranno essere ristrutturate singolarmente o ampliate, ma non ulteriormente frazionate;
    La trasformazione a scopo residenziale di locali al piano terra è consentita esclusivamente quando sia dimostrato il rispetto di tutti i necessari requisiti igienico sanitari. In particolare, per quanto riguarda i locali da destinare a funzioni che richiedono il rispetto dei requisiti aeroilluminanti, si dovrà dimostrare, oltre all'esistenza di un valore di fattore luce medio diurno non inferiore al 2%, che il rapporto tra superficie illuminante e superficie illuminata, assicurata mediante finestre, come richiesto dal Dm 5.7.1975, risulta verificato anche senza l'apporto delle porte di accesso che affacciano su spazi pubblici o di uso pubblico;
  • b. artigianale tipica e di servizio: si intendono botteghe artigiane non inquinanti, compatibili con le vigenti norme in materia di emissione sonora e con le attività inerenti e a servizio della residenza, di cui al precedente art. 30, comma 3, lettera a);
  • c. commerciale di vicinato: è sempre consentita ai piani terra nei limiti delle leggi e dei regolamenti vigenti, l'introduzione di attività commerciali e pubblici esercizi (limitatamente a negozi, bar, ristoranti, artigianato di servizio). Tali attività possono essere consentite ai piani superiori solo se ampliamenti di attività già esistenti al piano terra;
  • d. direzionali e di servizio private: è ammessa la realizzazione di uffici privati in genere, ambulatori e studi medici e professionali, strutture associative, ricreative e sportelli bancari;
  • e. strutture ricettive: si intendono le attrezzature ricettive, ai sensi della 42/2000 e s.m.i.;
  • f. pubbliche o di interesse pubblico: culturali e formative, di interesse generale, servizi per il culto e di assistenza sociale e sanitaria;
  • g. agricole, connesse ed integrative.

3. Laddove all'interno della città consolidata siano presenti aree ed edifici specialistici, destinati a specifiche attività economiche e produttive, identificate con apposita campitura nelle tavole del RU, non è consentito il loro cambio di destinazione d'uso.

Art. 110 La città in trasformazione

1. Sono le parti del tessuto insediativo di impianto recente, formato lungo le direttrici verso Sinalunga e Rapolano Terme. L'urbanizzazione in direzione lineare, a carattere prevalentemente residenziale, ha spesso portato ad inglobare episodi significativi di edilizia rurale. In tali aree gli interventi ammessi devono promuovere:

  • - la qualità architettonica, con particolare riferimento alla composizione dei volumi e al decoro dei prospetti lungo la viabilità pubblica;
  • - un appropriato inserimento nel contesto;
  • - il miglioramento dell'efficienza energetica e la riduzione dell'impatto sulle risorse naturali;
  • - la sistemazione del verde e il decoro degli spazi aperti pertinenziali, con particolare riguardo a quelli che fronteggiano la viabilità pubblica.

2. Nelle parti della città in trasformazione sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

  • a. residenziale: è la funzione da ritenersi prevalente e comprende anche le strutture ricettive extralberghiere con le caratteristiche della civile abitazione.
    La trasformazione a scopo residenziale di locali al piano terra è consentita esclusivamente quando sia dimostrato il rispetto di tutti i necessari requisiti igienico sanitari. In particolare, per quanto riguarda i locali da destinare a funzioni che richiedono il rispetto dei requisiti aeroilluminanti, si dovrà dimostrare, oltre all'esistenza di un valore di fattore luce medio diurno non inferiore al 2%, che il rapporto tra superficie illuminante e superficie illuminata, assicurata mediante finestre, come richiesto dal D.M. 5.7.1975, risulta verificato anche senza l'apporto delle porte di accesso che affacciano su spazi pubblici o di uso pubblico;
  • b. artigianale tipica e di servizio: si intendono botteghe artigiane non inquinanti, compatibili con le vigenti norme in materia di emissione sonora e con le attività inerenti e a servizio della residenza;
  • c. commerciale di vicinato: è sempre consentita ai piani terra nei limiti delle leggi e dei regolamenti vigenti, l'introduzione di attività commerciali e pubblici esercizi;
  • d. direzionali private: si intendono gli uffici privati in genere, gli ambulatori e gli studi medici e professionali, le strutture associative, ricreative e gli sportelli bancari, etc.;
  • e. strutture ricettive: alberghiere ed extralberghiere; negli edifici esistenti è ammessa la realizzazione di ostelli, pensionati, attività di affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, residence, bed and breakfast;
  • f. pubbliche o di interesse pubblico: culturali e formative, di interesse generale, servizi per il culto e di assistenza sociale e sanitaria;
  • g. agricole, connesse ed integrative.

3. All'interno della città in trasformazione sono presenti aree ed edifici specialistici, destinati a specifiche attività economiche e produttive, identificate con apposita campitura nelle tavole del RU. Per questi edifici non è consentito il cambio di destinazione d'uso.

Art. 111 Le aree della produzione

1. Sono cos&igrave indicate dal RU le aree edificate a prevalente destinazione artigianale e industriale, classificate dal PTCP di Siena come aree produttive d'interesse comunale. In tali aree gli interventi ammessi devono promuovere:

  • - un appropriato inserimento nel contesto;
  • - il miglioramento dell'efficienza energetica e la riduzione degli impatti sulle risorse naturali;
  • - la sistemazione del verde e il decoro degli spazi aperti pertinenziali, con particolare riguardo a quelli che fronteggiano la viabilità pubblica.

2. Nel sub sistema sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

  • - Industriale e artigianale
  • - direzionale
  • - di servizio
  • - commerciale, comprendendo medie strutture commerciali di vendita, pubblici esercizi e ristoranti, attività commerciali al dettaglio che necessitano di grandi superfici per l'esposizione dei prodotti o che sono esercitabili nella stessa sede unitamente alle attività commerciali all'ingrosso, ai sensi del Codice del commercio. Sono altresì comprese le attività commerciali specializzate nella vendita esclusiva di merci ingombranti a consegna differita ai sensi del DPGR 15/R/2009. Per destinare a media struttura di vendita una superficie industriale o artigianale è sempre necessaria la previa approvazione di un Piano attuativo.
  • - commerciale all'ingrosso e depositi
  • - agricola e attività connesse

In tutto il territorio del Comune di Asciano non sono ammesse le attività a rischio di incidente rilevante.

3. Per interventi con cambio di destinazione d'uso verso la funzione commerciale e direzionale i proprietari dovranno sottoscrivere apposita convenzione, con la quale si impegnino a realizzare la riqualificazione del fronte strada. Gli interventi devono riguardare la riqualificazione delle aree di pertinenza dell'esercizio commerciale e comunque delle attività con affaccio su fronte strada, ed eventualmente degli spazi pubblici prospicienti. Il progetto del sistema degli spazi aperti dovrà essere in grado di valorizzare la loro capacità di costituire luoghi riconoscibili, collegati e sicuri, continui, aumentando la qualità ambientale e paesaggistica della strada. Dovranno inoltre essere ceduti spazi pubblici in ragione minima dell'80% della SUL interessata dal mutamento di destinazione d'uso, di cui almeno la metà da adibirsi a parcheggio.

4. Nelle aree fronte strada, l'incremento diffuso dell'equipaggiamento vegetazionale deve garantire una quantità minima complessiva di 20 alberi/ha e di 30 arbusti/ha appartenenti a specie autoctone o naturalizzate, dialogando con il paesaggio aperto; per la loro piantumazione si prescrive un progetto adeguato al fine di valorizzare con un disegno opportuno l'ambito oggetto di intervento. Dovranno quindi essere concordate con l' Amministrazione Comunale la scelta dei materiali, delle specie arboree e arbustive, delle recinzioni e dell'arredo urbano in genere.

5. Nei nuovi interventi:

  • - è da privilegiare una disposizione degli edifici che non risulti casuale e disordinata, ma coerente con la struttura del paesaggio e costituisca un disegno compatto, che persegua il contenimento del consumo di suolo;
  • - il passaggio delle relazioni paesaggistiche non deve essere compromesso dalla sistemazione degli edifici. È opportuno fornire le aree di varchi, relazionati alla struttura del paesaggio, costituiti da spazi aperti opportunamente progettati a verde, utili a garantire le connessioni ecologiche (ad esempio non creare barriera verso i corsi d'acqua), l'accessibilità ai luoghi, la visibilità da e verso i luoghi, fornire spazi aperti per usi collettivi e la qualità delle persone. Una buona dotazione di spazi aperti opportunamente progettata, relazionata al contesto paesaggistico e dotata di equipaggiamento vegetale è utile inoltre a tutelare l'ambiente ed ad inserire gli insediamenti nel paesaggio, a rendere più gradevoli esteticamente gli ambienti di vita;
  • - le tipologie architettoniche, le caratteristiche dei materiali e dei colori per i capannoni e per il costruito in genere, pur nella loro semplicità costruttiva non devono risultare incoerenti con i caratteri del contesto paesaggistico. L'edificio pur nella sua semplicità costruttiva, deve essere dotato di un proprio aspetto dignitoso. I pannelli fotovoltaici e/o solari (e gli impianti per l'energia rinnovabile in genere) devono essere integrati all'interno dell'architettura degli edifici, o comunque opportunamente sistemati a terra secondo un disegno coerente e ordinato rispetto alla morfologia dell'insediamento e al disegno di paesaggio;
  • - le aree a parcheggio di servizio (sia pubblico che privato) sono preferibilmente realizzate con pavimentazioni drenanti e con una buona dote di equipaggiamento vegetale opportunamente progettata in relazione al contesto paesaggistico, in modo da rendere gradevoli esteticamente i luoghi e nel contempo migliorare il microclima;
  • - la scelta delle specie arboree e arbustive, soprattutto utili a integrare piuttosto che a nascondere e a creare barriere, deve essere coerente al contesto paesaggistico. Sono pertanto fortemente sconsigliate le specie arboree esotiche quali il cipresso dell'Arizona, thuje e va limitato l'uso del pioppo cipressino e del cipresso comune, mentre risultano generalmente più efficaci le specie arboree a chioma larga e a foglia caduca.

Art. 112 I nuclei satelliti di Asciano

1. Camparboli, Il Giardino e il Castellare sono nuclei satelliti del Capoluogo e mantengono caratteri molto diversi tra di loro: aggregato lineare lungo strada l'uno, mentre gli altri sono nuclei isolati o aggregati di case coloniche. Sono caratterizzati dalla prevalente funzione residenziale, sia con edifici di tipologia tradizionale che di origine recente.

2. Nel Sub sistema sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

  • a. residenziale: è la funzione da ritenersi prevalente; in ogni fabbricato non si potranno realizzare nuove ed ulteriori unità immobiliari della Superficie utile (Su) minore di mq. 70. Qualora esistano già unità di Su inferiore, queste potranno essere ristrutturate singolarmente o fuse tra loro, ma non ulteriormente frazionate;
  • b. artigianale tipica e di servizio: si intendono botteghe artigiane non inquinanti, compatibili con le vigenti norme in materia di emissione sonora e con le attività inerenti e a servizio della residenza;
  • c. commerciale: è consentita l'introduzione di attività commerciali di vicinato;
  • d. direzionali private: non è consentita l'introduzione di attività direzionali;
  • e. strutture ricettive: sono consentite le strutture alberghiere ed extralberghiere;
  • f. pubbliche o di interesse pubblico: culturali e formative, di interesse generale, servizi per il culto e di assistenza sociale e sanitaria;
  • g. agricole, connesse ed integrative.

3. Visti i caratteri del contesto, gli interventi sugli edifici esistenti devono rispettare le seguenti prescrizioni:

  • - è prescritto l'utilizzo, per le parti intonacate, di intonaco a base di calce nella gamma dei colori caldi delle terre ed è comunque vietato l'uso di materiali e di finiture plastiche o al quarzo; è prescritto, in alternativa, l'uso, come materiali di rivestimento come il del mattone facciavista;
  • - il manto di copertura dovrà essere in coppi e tegole di recupero o di tipo invecchiato;
  • - non è ammessa la realizzazione di terrazze a tasca e gli interventi sulla copertura, se a falde, devono essere realizzati evitando di introdurre altri elementi non tradizionali nella composizione del tetto;
  • - gli infissi dovranno mantenere forme e dimensioni tradizionali, ed essere privi di serrande o altri oscuramenti estranei alla tradizione locale;
  • - i cavi della rete telefonica ed elettrica dovranno essere interrati o collocati razionalizzando i percorsi in vista, sia quelli aerei, sia quelli sulle murature.

4. Per gli edifici residenziali per i quali si prevede il tipo d'intervento ri b, si applicano i criteri di cui all'art. 18 delle presenti Norme per gli ambiti urbani.

Art. 113 Le frazioni urbane

(Chiusure, Stazione di Castelnuovo Berardenga e Torre a Castello)

1. Le frazioni urbane, Chiusure, Castelnuovo Berardenga e Torre a Castello caratterizzati dalla prevalente funzione residenziale, sia con edifici di tipologia tradizionale che di origine recente.

2. Nelle frazioni urbane sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

  • a. residenziale: è la funzione da ritenersi prevalente; in ogni fabbricato non si potranno realizzare nuove ed ulteriori unità immobiliari della Superficie utile (Su) minore di mq. 70. Qualora esistano già unità di Su inferiore, queste potranno essere ristrutturate singolarmente o fuse tra loro, ma non ulteriormente frazionate;
  • b. artigianale tipica e di servizio: si intendono botteghe artigiane non inquinanti, compatibili con le vigenti norme in materia di emissione sonora e con le attività inerenti e a servizio della residenza;
  • c. commerciale: è consentita l'introduzione di attività commerciali di vicinato;
  • d. direzionali private: si intendono gli uffici privati, gli ambulatori e gli studi medici e professionali, le strutture associative, ricreative e gli sportelli bancari, etc.;
  • e. strutture ricettive: alberghiere ed extralberghiere;
  • f. pubbliche o di interesse pubblico: culturali e formative, di interesse generale, servizi per il culto e di assistenza sociale e sanitaria;
  • g. agricole, connesse ed integrative.

3. Per il centro storico di Chiusure e la frazione di Torre a Castello, fermo restando il rispetto delle norme di tutela degli edifici classificati rs, rc e ria, anche gli interventi su edifici classificati Rib dovranno tendere, nel definire la configurazione dell'aspetto esteriore, alla ricostituzione dell'unità culturale dei centri, mediante utilizzazione di caratteri, elementi e materiali di finitura tradizionali come quelli prescritti per il tipo di intervento Ria di cui al precedente art. 17 e riconducibili agli edifici di impianto storico presenti nelle stesse frazioni di cui trattasi.