Art. 31 Insediamenti accentrati di impianto storico
1. Sono forme insediative accentrate di impianto antecedente al 1900. Hanno costituito il nucleo originario del capoluogo e dei borghi rurali, di cui rappresentano il riferimento identitario, ma non sempre l'elemento ordinatore. Sono sorti generalmente alla confluenza di strade di impianto storico e sono caratterizzati da edilizia continua a filo strada, fortemente relazionata alle caratteristiche morfologiche del sito e agli spazi pubblici o di uso pubblico. Gli spazi aperti privati, se presenti, sono ubicati solitamente sul lato o sul retro degli edifici.
Al loro interno ricadono edifici matrice ed edifici di valore architettonico e/o storico-culturale.
2. Sono meritevoli di conservazione nelle forme storicizzate del rapporto edificio-suolo (pavimentazioni, opere di contenimento, ecc.), edificio-strada (allineamenti, distacchi, spazi di relazione, ecc.), edificio-pertinenza (contiguità e complementarietà, recinzioni, ecc.), edificio-edificio (continuità, contiguità, impianto planoaltimetrico, ecc.).
Al loro interno si individuano i seguenti indirizzi programmatici, che il RU provvederà a recepire e disciplinare attraverso apposite disposizioni:
- a. incentivare gli interventi di manutenzione e di restauro, nonché, in presenza di componenti incongrue, di riorganizzazione dei tessuti secondo criteri di coerenza con le specificità storico-insediative;
- b. valorizzare il sistema degli spazi pubblici e degli spazi aperti, anche privati (orti, giardini, cortili, ecc.);
- c. allontanare le funzioni incongrue e/o incompatibili con la residenza e con il carattere storico-insediativo dei tessuti;
- d. limitare le interferenze generate dalla mobilità e dalla sosta veicolare;
- e. garantire l'accessibilità urbana anche ai portatori di handicap;
- f. favorire, accanto alla residenza, l'introduzione di funzioni differenziate compatibili e di attività economiche di qualità (servizi, esercizi di ristoro, esercizi commerciali tradizionali di vicinato, ecc.).
3. Gli interventi edilizi, che superino la ristrutturazione edilizia e che riguardino edifici diversi da quelli disciplinati ai sensi dei precedenti articoli 29 e 30, sono finalizzati al perseguimento di una maggiore coerenza insediativa, sulla base degli indirizzi programmatici definiti al precedente punto 2 del presente articolo.