Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 87 Piscine e impianti sportivi ad uso privato

1. Nelle aree di pertinenza edilizi degli edifici di cui all'art. 85, ad esclusione degli "Ambiti perifluviali", delle Aree sensibili di fondovalle e degli "Ambiti ad elevata qualità panoramica e paesaggistica", è ammessa la realizzazione di attrezzature sportive a corredo degli edifici, con le limitazioni dell'art. 75, quali, a titolo esemplificativo quelle di seguito elencate, con le caratteristiche di cui al presente articolo:

  • a) piscine;
  • b) campi da tennis;
  • c) maneggi.

Ai fini della realizzazione di tali attrezzature negli "Ambiti di pertinenza paesaggistica" dovrà essere redatto render o foto-inserimento.

2. È consentita la realizzazione di una sola opera autonoma di corredo (piscina, o campo da tennis, o maneggio, o altra attrezzatura sportiva analoga ad uso privato) per ogni complesso edilizio unitario, ovvero per ogni edificio isolato, a prescindere dal numero di unità immobiliari esistenti o derivanti da eventuali frazionamenti. Nei casi di edifici o complessi edilizi unitari con più unità abitative la realizzazione di una sola opera autonoma può essere autorizzata previo assenso scritto da parte di tutti i proprietari delle unità immobiliari. Tale limitazione non si applica alle aziende agricole che svolgono attività agrituristica e alle attività turistico-ricettive.

3. Ai fini di cui al presente articolo sono da considerarsi:

  • a) complessi edilizi unitari i nuclei costituiti da uno o più edifici tra loro contigui, legati tra loro da nessi funzionali storicizzati e consolidati, con obiettive relazioni sotto il profilo insediativo e/o paesaggistico. Nei casi dubbi si ricorrerà al catasto di impianto del 1940 e al toponimo per verificare l'impianto storicizzato del nucleo, nel quale risulteranno comunque ricompresi anche gli edifici recenti, successivi al 1940;
  • b) edifici isolati, non ricompresi nei complessi edilizi di cui al punto a), quando nel raggio di 200 metri non sono presenti altri edifici isolati residenziali.

4. La realizzazione di opere autonome a corredo degli edifici è consentita a condizione che gli interventi:

  • a. non comportino sensibili trasformazioni planoaltimetriche alla giacitura dei terreni; i movimenti di terra necessari per la sistemazione del piano di campagna dovranno essere limitati e di modesta entità, di norma non superiore a 1,00 m., in più o in meno, rispetto al piano naturale di campagna rilevato prima dell'esecuzione dell'opera;
  • b. non prevedano volumetrie che fuoriescono dal profilo originario del terreno;
  • c. garantiscano un corretto inserimento paesaggistico mediante soluzioni morfologiche, localizzazioni e sistemazioni a verde delle aree circostanti coerenti con la semiologia dei luoghi, rispettando in particolare i segni della tessitura territoriale (allineamenti con muri a retta, balzi, filari, siepi, etc.) e gli assetti vegetazionali esistenti;
  • d. non presuppongano la demolizione di sistemazioni agrarie storiche o tradizionali (muri a secco, muri di contenimento in pietra, terrazzamenti, ciglioni, acquidocci, viabilità campestre, rete drenante superficiale);
  • e. possano usufruire di un approvvigionamento idrico autonomo, senza gravare sulla rete acquedottistica pubblica;
  • f. prevedano sistemi di raccolta congiunta delle acque di scarico e delle acque meteoriche, con loro riutilizzo ai fini irrigui.

5. Le piscine ad uso privato possono essere realizzate esclusivamente nelle aree di pertinenza edilizia, ed all'interno delle superfici fondiarie di aziende che svolgano attività agrituristica, con le seguenti modalità di realizzazione:

  • a. dimensioni non superiori a 72 mq di superficie netta della vasca per ogni edificio isolato o complesso edilizio unitario e comunque fino ad un massimo di 100 mq di superficie netta nel caso di una vasca condominiale a servizio dei complessi edilizi unitari con più unità immobiliari o a corredo delle attività agrituristiche e delle strutture turistico-ricettive;
  • b. la vasca deve essere completamente interrata, di forma rettangolare, la forma dell'invaso potrà adeguarsi alle caratteristiche del sito allo scopo di minimizzare i movimenti di terra;
  • c. il rivestimento della vasca deve avere tonalità neutre congrue all'ambiente (ad esempio sabbia, verde, grigio), le pavimentazioni dovranno avere una larghezza massima di 1,00 m, uno dei lati minori potrà essere pavimentato per una profondità massima di 2,00 m in pietra locale, legno o cotto invecchiato;
  • d. i locali tecnici dovranno essere prioritariamente recuperati nelle strutture esistenti, se ciò non è verificabile, dovranno essere realizzati completamente interrati, con altezza massima (Hmax) di m. 2,00 e con superficie massima di 6 mq di superficie utile.

E' comunque preferibile la realizzazione di piscine eco-sostenibili che si realizzano nella forma del bio-lago o della bio-piscina, in tale caso non si applicano i limiti dimensionali del presente comma. I limiti dimensionali delle bio-piscine saranno determinati dal numero di utenti.

6. I campi da tennis ad uso privato possono essere realizzati solo all'interno delle pertinenze degli edifici delle aziende agricole che svolgano attività agrituristica o all'interno delle pertinenze degli edifici adibiti ad attività turistico-ricettive. Il fondo dei campi deve essere realizzato in terra battuta con coloritura verde o in erba. La recinzione, ove necessaria, deve essere realizzata con rete a maglia sciolta zincata di altezza non superiore a 3,00 m.

7. I maneggi possono essere realizzati nelle superfici fondiarie delle aziende agricole che svolgano attività agrituristica con dimensioni computabili in base a quanto prescritto all'Art. 92 delle presenti norme e mediante programma aziendale. La (SE) utilizzata per queste strutture rientra nel calcolo totale degli annessi esistenti o concessi all'azienda stessa.

8. L'insediamento delle ulteriori attrezzature sportive nelle aree in questione deve comunque tener conto della compatibilità delle medesime con le emergenze ambientali e paesaggistiche in rilievo, nonché con i concreti caratteri di pregio dell'area.