Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 88 Manufatti temporanei

1. I manufatti di cui all'art. 70 della L.R. n. 65/2014 sono consentiti nell'intero territorio rurale ad eccezione dei seguenti ambiti di rilevante interesse paesaggistico o ambientale:

  • - negli ambiti di pertinenza paesaggistica (Art.115 );
  • - nelle aree di protezione storico-ambientale (Art. 75)
  • - negli ambiti ad elevata qualità panoramica e paesaggistica (Art. 116);
  • - negli ambiti perifluviali (Art. 118);
  • - nelle aree sensibili di fondovalle (Art. 75);
  • - nel verde di connessione ecologica (Art. 123).

2. La realizzazione dei manufatti di cui al punto 1 è subordinata all'assunzione di apposito atto d'obbligo da parte dell'imprenditore agricolo con il quale lo stesso si impegna, per sé e per i suoi aventi causa e successori, alla rimozione ed alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi, una volta cessata la necessità di utilizzo o una volta scaduto il periodo massimo di permanenza consentito.

3. L'istallazione di manufatti agricoli è consentita solo nel caso in cui nel fondo dove opera l'imprenditore agricolo non esistano altri manufatti stabili o precari comunque utilizzabili allo stesso scopo ed a condizione che le eventuali consistenze abusive esistenti vengano rimosse.

4. I manufatti aziendali temporanei devono essere realizzati con strutture leggere (legno), avere funzione di supporto all'attività agricola aziendale, essere ubicati, ad eccezione delle serre, in adiacenza al centro aziendale, laddove presente, evitare il più possibile la frammentazione del territorio agricolo e garantire l'integrazione paesaggistica. A tal fine tali manufatti devono rispettare:

  • - la morfologia del luogo;
  • - i corsi d'acqua;
  • - la viabilità poderale e vicinale;
  • - i terrazzamenti;
  • - la vegetazione presente, formata da filari, da siepi, da esemplari isolati e da piccoli boschetti inframezzati tra le diverse colture, etc.;
  • - i nuclei rurali storici.

L'imprenditore agricolo nella comunicazione da presentare all'Amministrazione Comunale deve dare conto di tutti gli elementi qui elencati.

5. Le serre devono essere realizzate nel rispetto delle distanze previste dal D.P.G.R. n. 63/R/2016, con componenti trasparenti per il passaggio della luce, ma sufficienti a garantire la protezione delle coltura dagli agenti atmosferici.

6. Parametri dimensionali per le serre ed altre tipologie di manufatti di cui al presente articolo sono:

  • - altezza massima al culmine: 4,00 m;
  • - altezza massima in gronda: 3,00 m;
  • - superficie calpestabile (SCal) complessiva per ogni azienda non deve essere superiore a 80 mq.