Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 89 Interventi sugli edifici e complessi edilizi di Classe D ed E con destinazione d'uso agricola

1. Sugli edifici esistenti di classe D ed E con destinazione d'uso agricola sono consentiti, ai sensi dell'art. 71, comma 1, della L.R. n. 65/2014 e sempreché non comportino il mutamento di destinazione d'uso agricola, le seguenti categorie di intervento:

MO - Manutenzione Ordinaria;

MS - Manutenzione Straordinaria;

RRC - Restauro e Risanamento Conservativo;

R C - Ristrutturazione edilizia Conservativa anche con:

  • a) realizzazione di nuova (SE) internamente alla sagoma dell'unità immobiliare;
  • b) scostamento del piano di calpestio del piano terra fino a 30 cm;

RER - Ristrutturazione edilizia Ricostruttiva fino a:

  • a) ripristino di edifici o parti di essi crollati o demoliti di cui all' art. 134, comma 1 lett. i), della L.R. n. 65/2014, alle condizioni e con le modalità previste dall'art. 70 delle presenti Norme;
  • b) demolizione con fedele ricostruzione;

AV - Addizioni Volumetriche con ampliamenti una tantum fino a 40 mq di (SE) con altezza pari all'edificio esistente, da realizzarsi nelle aree di pertinenza edilizia, previo rilievo storico-critico dal quale devono scaturire i criteri che presiedono alla aggregazione per addizioni dell'edificio esistente, al fine di riproporli nel nuovo ampliamento volumetrico. La parte dell'immobile in ampliamento è realizzata con materiali sostenibili e con classe energetica globale "A";

NE - Nuova edificazione limitatamente alla realizzazione di piscine e impianti sportivi ad uso privato di seguito indicati.

2. Sono consentiti frazionamenti di unità abitative rurali con superficie edificata (SE) non inferiore a 90 mq di (SE).

3. Sono sempre ammessi gli interventi necessari per il superamento delle barriere architettoniche e per il miglioramento delle prestazioni energetiche e per la produzione di energia da fonti rinnovabili per l'esclusivo uso aziendale.

4. Le piscine e gli impianti sportivi di cui all'art. 134, comma 1, let. m), della L.R. n. 65/2014 sono consentiti nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Art. 87 delle presenti Norme.