Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 90 Trasformazione del patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola di recente formazione

1. Sugli edifici esistenti con destinazione d'uso agricola non classificati A,B, C, D ed E, costruiti successivamente al 1960, sono consentiti, ai sensi dell'art. 71, comma 1, della L.R. n. 65/2014, e sempreché non comportino il mutamento di destinazione d'uso agricola, le seguenti categorie di intervento:

MO - Manutenzione Ordinaria;

MS - Manutenzione Straordinaria;

RRC - Restauro e Risanamento Conservativo;

REC - Ristrutturazione edilizia Conservativa anche con:

  • a) realizzazione di nuova "SE" internamente alla sagoma dell'unità immobiliare;
  • b) scostamento del piano di calpestio del piano terra fino a 50 cm;

RER - Ristrutturazione edilizia Ricostruttiva fino a:

  • a) demolizione con fedele ricostruzione e con l'uso di materiali dell'edilizia storica rurale;
  • b) demolizione e ricostruzione con diversa sagoma a condizione che l'indice di copertura (IC) non superi il 50% della superficie della pertinenza edilizia di cui all'art. 83 né siano superate le altezze preesistenti;
  • c) ripristino di edifici o parti di essi crollati o demoliti di cui all' art. 134, comma 1 lett. i), della L.R. n. 65/2014, alle condizioni e con le modalità previste dall'art. 43 delle presenti Norme;

AV - Addizioni volumetriche:

  • a) ampliamenti una tantum:
    • - fino a 40 mq di (SE) per le unità immobiliari di edifici residenziali rurali a condizione che sia realizzato il miglioramento delle prestazioni energetiche (almeno di una classe energetica);
    • - fino a 100 mq di (SE) per gli annessi agricoli a condizione che siano poste in essere una delle seguenti azioni:

    1. recupero di almeno un muro a secco o di un terrazzamento;

2. messa a dimora almeno di una siepe che funga da corridoio ecologico o di cinque alberi di alto fusto che siano in continuità con filari esistenti o che formino un boschetto isolato, così come disciplinato dall'Art.123 delle presenti Norme.

NE - Nuova edificazione limitatamente alla realizzazione di piscine e impianti sportivi ad uso privato di seguito indicati.

2. Sono consentiti frazionamenti di unità abitative rurali con superficie edificata non inferiore a 90 mq di (SE).

3. Sono sempre ammessi gli interventi necessari per il superamento delle barriere architettoniche e per il miglioramento delle prestazioni energetiche e per la produzione di energia da fonti rinnovabili per l'esclusivo uso aziendale.

4. Le piscine e gli impianti sportivi di cui all'Art. 134, comma 1, lett. m), della L.R. n. 65/2014 sono consentiti nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Art. 85 delle presenti Norme.

5. Non è ammessa l'installazione di impianti tecnologici sulle facciate quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne e simili, tubi, condotte di impianti a rete.