Art. 90 Trasformazione del patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola di recente formazione
1. Sugli edifici esistenti con destinazione d'uso agricola non classificati A,B, C, D ed E, costruiti successivamente al 1960, sono consentiti, ai sensi dell'art. 71, comma 1, della L.R. n. 65/2014, e sempreché non comportino il mutamento di destinazione d'uso agricola, le seguenti categorie di intervento:
MO - Manutenzione Ordinaria;
MS - Manutenzione Straordinaria;
RRC - Restauro e Risanamento Conservativo;
REC - Ristrutturazione edilizia Conservativa anche con:
- a) realizzazione di nuova "SE" internamente alla sagoma dell'unità immobiliare;
- b) scostamento del piano di calpestio del piano terra fino a 50 cm;
RER - Ristrutturazione edilizia Ricostruttiva fino a:
- a) demolizione con fedele ricostruzione e con l'uso di materiali dell'edilizia storica rurale;
- b) demolizione e ricostruzione con diversa sagoma a condizione che l'indice di copertura (IC) non superi il 50% della superficie della pertinenza edilizia di cui all'art. 83 né siano superate le altezze preesistenti;
- c) ripristino di edifici o parti di essi crollati o demoliti di cui all' art. 134, comma 1 lett. i), della L.R. n. 65/2014, alle condizioni e con le modalità previste dall'art. 43 delle presenti Norme;
AV - Addizioni volumetriche:
- a) ampliamenti una tantum:
- - fino a 40 mq di (SE) per le unità immobiliari di edifici residenziali rurali a condizione che sia realizzato il miglioramento delle prestazioni energetiche (almeno di una classe energetica);
- - fino a 100 mq di (SE) per gli annessi agricoli a condizione che siano poste in essere una delle seguenti azioni:
1. recupero di almeno un muro a secco o di un terrazzamento;
2. messa a dimora almeno di una siepe che funga da corridoio ecologico o di cinque alberi di alto fusto che siano in continuità con filari esistenti o che formino un boschetto isolato, così come disciplinato dall'Art.123 delle presenti Norme.
NE - Nuova edificazione limitatamente alla realizzazione di piscine e impianti sportivi ad uso privato di seguito indicati.
2. Sono consentiti frazionamenti di unità abitative rurali con superficie edificata non inferiore a 90 mq di (SE).
3. Sono sempre ammessi gli interventi necessari per il superamento delle barriere architettoniche e per il miglioramento delle prestazioni energetiche e per la produzione di energia da fonti rinnovabili per l'esclusivo uso aziendale.
4. Le piscine e gli impianti sportivi di cui all'Art. 134, comma 1, lett. m), della L.R. n. 65/2014 sono consentiti nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Art. 85 delle presenti Norme.
5. Non è ammessa l'installazione di impianti tecnologici sulle facciate quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne e simili, tubi, condotte di impianti a rete.