Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 91 Annessi agricoli realizzati da Aziende Agricole prive dei requisiti minimi per la Presentazione del Programma Aziendale

1. La costruzione di nuovi annessi agricoli, di cui all'art. 73, comma 5, della L.R. n. 65/2014 e all'art. 6, comma 2, del D.P.G.R. n. 63/R/2016, strettamente necessari all'attività delle aziende agricole che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del Programma Aziendale, è consentita per i fondi sprovvisti di annessi agricoli o con annessi agricoli di dimensioni inferiori a quelle stabilite dai commi successivi.

2. La costruzione dei detti annessi è consentita nell'intero territorio rurale ad esclusione dei seguenti ambiti e aree:

  • - negli ambiti di pertinenza paesaggistica (Art.115 );
  • - nelle aree di protezione storico-ambientale (Art. 75),
  • - negli ambiti ad elevata qualità panoramica e paesaggistica (Art. 116);
  • - negli ambiti perifluviali (Art. 118);
  • - nelle aree sensibili di fondovalle (art. 75);
  • - nel verde di connessione ecologica (Art. 123).

Nelle aree dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico sono ammessi nuovi annessi agricoli a condizione che il progetto sia corredato dalla individuazione degli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario di interesse storico e si provveda a quanto prescritto dall'art. 107 delle presenti Norme.

3. Le dimensioni massime degli annessi correlati alle superfici coltivate in ragione degli

ordinamenti colturali di cui all'art. 5 del D.P.G.R. 63/R/2016 sono così stabilite:

  • a) per colture ortoflorovivaistiche specializzate:
    • - superficie minima del fondo pari a 2000 mq.;
    • - superficie edificabile minima dell'annesso 50 mq.;
    • - superficie edificabile massima 200 mq.;
  • b) per colture di vigneti, frutteti, oliveti e seminativi:
    • - superficie minima del fondo pari a 6000 mq.;
    • - superficie edificabile minima dell'annesso 50 mq.;
    • - superficie edificabile massima 300 mq.;
  • c) per castagneti, alboricoltura, tartufaie, superfici boscate e pascoli:
    • - superficie minima del fondo pari a 10.000 mq.;
    • - superficie edificabile minima dell'annesso 50 mq.;
    • - superficie edificabile massima 200 mq.

In base alle quantità delle superfici colturali detenute dal richiedente si possono realizzare nella conseguente quantità le superfici edificabili attraverso la seguente proporzione: ( sup.min. del fondo : 50 = la superficie detenuta dall'azienda : x), fermi i limiti massimi di superficie edificabile (SE).

4. I nuovi annessi devono essere realizzati in struttura lignea con copertura a capanna e con caratteristiche tradizionali. Non è consentita la realizzazione di superfici aventi destinazione d'uso direzionale e servizi privati.

5. I nuovi annessi agricoli devono essere ubicati in adiacenza al centro aziendale, laddove presente, e comunque nelle vicinanze dell'edificio o complesso edilizio di proprietà dell'azienda e ad una distanza di venti metri dai confini di altra proprietà, per evitare il più possibile la frammentazione del territorio agricolo e garantire l'integrazione paesaggistica. A tal fine tali annessi devono rispettare:

  • - la morfologia del luogo;
  • - i corsi d'acqua;
  • - la viabilità poderale e vicinale;
  • - i terrazzamenti;
  • - la vegetazione presente, formata da filari, da siepi, da esemplari isolati e da piccoli boschetti inframezzati tra le diverse colture, etc.;
  • - i nuclei rurali storici.

Il permesso di costruire da presentare all'Amministrazione Comunale deve contenere un apposito elaborato nel quale sono riportati tutti gli elementi sopra elencati e dare conto degli eventuali sistemi di tutela da attuarsi.