Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 92 Costruzione di annessi agricoli non collegabili alle superfici fondiarie minime

1. La realizzazione degli annessi agricoli non collegabili alle superfici fondiarie minime di cui all’art. 73, comma 5, della L.R. n. 65/2014 e all’art. 6, comma 4, del D.P.G.R. n. 63/R/2016, è consentita nell’intero territorio rurale, ed in relazione alle diverse tipologie di attività, ad esclusione dei seguenti ambiti e aree:

  • - negli ambiti di pertinenza paesaggistica (Art.115 );
  • - nelle aree di protezione storico-ambientale (Art. 75);
  • - negli ambiti ad elevata qualità panoramica e paesaggistica (Art. 116);
  • - negli ambiti perifluviali (Art. 118);
  • - nelle aree sensibili di fondovalle (Art. 75);
  • - nel verde di connessione ecologica (Art. 123).

Nelle aree dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico sono ammessi nuovi annessi agricoli a condizione che il progetto sia corredato dalla individuazione degli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario di interesse storico e si provveda a quanto prescritto dall'Art. 107 delle presenti Norme.

2. La costruzione di annessi agricoli non collegabili alle superfici fondiarie minime è consentita nel caso di imprenditori agricoli la cui impresa risulti in attività ed iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e che esercitino in via prevalente una delle seguenti attività:

  • a) allevamento intensivo di bestiame;
  • b) trasformazione/lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall’allevamento;
  • c) acquacoltura;
  • d) allevamento di fauna selvatica;
  • e) cinotecnica;
  • f) allevamenti zootecnici di specie zootecniche minori;
  • g) allevamento di equidi.

3. Per le tipologie di attività a) allevamento intensivo di bestiame e g) allevamento di equidi, devono essere osservate le superfici massime realizzabili per ogni capo posseduto, così stabilito:

Tipo di allevamento(SE) max per capo
Bovini 12 mq /capo
Equini 12 mq /capo
Ovini /caprini 2,50 mq/capo
Suini 3 mq /capo
Cunicoli 0,4 mq /capo
Avicoli 0,3 mq /capo

4. Per la tipologia di attività b) trasformazione/lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall’allevamento, devono essere osservate le superfici massime realizzabili di seguito indicate:

  • - Lavorazione del miele, compresi il deposito e il locale smielatura: 30 mq di (SE);
  • - Lavorazione del latte (caseifcio): 60 mq di (SE).

5. Per la tipologia di attività d) allevamento di fauna selvatica, le recinzioni devono essere dimensionate in funzione degli animali da allevare, fornendo idonea documentazione in relazione al dimensionamento e alla tipologia, con riferimento a quanto disposto dalla L.R. n. 3/1994.

6. Per la tipologia di attività e) cinotecnica, la realizzazione dei manufatti è subordinata alla disponibilità di una superficie fondiaria minima pari a 500 mq; deve essere prevista una fascia di rispetto intorno al recinto pari ad almeno 250 m nella quale non devono essere presenti né abitazioni e né annessi di alcun genere. A 50 m. possono essere presenti le abitazioni al servizio delle aziende cinotecniche. ll canile deve avere una capacità atta a contenere un numero di capi non inferiore a 5 unità e non superiore a 20. Un numero maggiore di animali rispetto a quanto indicato potrà essere assentito tramite PAPMAA.

La dimensione fondiaria minima dell'area da utilizzare a canile deve garantire uno standard minimo di 6 mq per capo. È ammessa la costruzione di un ulteriore unico annesso di (SE) max 30 mq, oltre a 1 mq per ogni capo, necessario per i servizi quali infermeria/degenza, sala parto, magazzini, ufficio, stanza lavaggio, servizi e spogliatoio per il personale addetto.

Al fine del rispetto delle distanze dai fabbricati residenziali in ordine alle problematiche di carattere igienico-sanitario e acustico, dovrà essere sempre preventivamente acquisito il parere della competente USL.

7. Per la tipologia di attività f) allevamenti zootecnici di specie zootecniche minori, per la

realizzazione ed il dimensionamento degli annessi si fa riferimento alle disposizioni legislative nazionali e regionali di settore, fornendo idonea documentazione tecnica comprovante le necessità richieste.

8. Per la realizzazione degli annessi agricoli non collegabili alle superfici fondiarie minime, d i cui al comma 1, devono essere osservate le seguenti comuni disposizioni:

  • - i nuovi annessi devono essere motivati da apposita relazione zootecnica agronomica contenente le tecniche riguardanti le specifiche necessità dei locali;
  • - i manufatti devono essere realizzati in struttura lignea con tipologia di copertura a falde/a inclinate e con caratteristiche tradizionali;
  • - i nuovi annessi devono essere posizionati ad una distanza dalle abitazioni di altra proprietà almeno a 50 metri per gli annessi della tipologia f) e a 20 metri per le altre tipologie. Per la tipologia e) le distanze sono già disciplinate dal precedente comma.