Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 93 Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola

1. Gli interventi previsti dall’art. 72 della L.R. n. 65/2014 sul patrimonio edilizio esistente, sono consentiti a condizione che siano mantenute in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a quanto previsto dai criteri e parametri definiti dall'art. 5 del D.P.G.R. 63/R/2016.

2. Sono consentiti nell’intero territorio rurale:

  • - i trasferimenti di volumetrie ad opera di imprenditori diversi dagli imprenditori Agricoli Professionali di cui all’art. 72, comma 1, let. a), della L.R. n. 65/2014;
  • - gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all’art. 72, comma 1, let. b), della L.R. n. 65/2014;
  • - gli interventi di trasferimenti di volumetrie eccedenti, di cui all’art. 72, comma 1, let. b bis), della L.R. n. 65/2014;
  • - gli interventi di trasformazione degli annessi agricoli in unità abitative, limitatamente ai casi previsti all'art.73 comma 2 della L.R.65/2014 e dall'art. 94 delle presenti Norme, ad esclusione dei seguenti ambiti e aree:
  • - negli ambiti di pertinenza paesaggistica (Art.115 );
  • - nelle aree di protezione storico-ambientale (Art. 75);
  • - negli ambiti ad elevata qualità panoramica e paesaggistica (Art. 116);
  • - negli ambiti perifluviali (Art. 118);
  • - nelle aree sensibili di fondovalle (Art. 75);
  • - nel verde di connessione ecologica (Art. 123).

Nelle aree dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico sono ammessi interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente a condizione che il progetto sia corredato dalla individuazione precisa degli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario di interesse storico e si provveda a quanto prescritto dall'art. 107 delle presenti Norme.