Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 94 Interventi di trasformazione degli annessi esistenti per nuove unità abitative rurali

1. Ferma restando la necessaria sussistenza di tutti i requisiti minimi oggettivi previsti dalla L.R.65/2014 e dal D.P.G.R. 63/R/2016, gli interventi trasformazione di annessi agricoli esistenti alla data di adozione del presente Piano, ai sensi dell'art. 72 comma 1 lett, b ter), per la realizzazione di nuove unità abitative rurali ad opera dell'imprenditore agricolo a titolo professionale mediante programma aziendale, sono consentiti nell'intero territorio rurale.

La trasformazione di cui al precedente punto 1 è comunque subordinata al recupero produttivo di almeno tre ettari di aree ai sensi dell'Art. 106 del Capo VI del presente Titolo, così come e individuate nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti". Le "Aree soggette a possibile recupero per l'attività produttiva" sono caratterizzate da terrazzamenti e da paesaggi agrari e pastorali di interesse storico, coinvolti da processi di forestazione naturale o artificiale, da destinare a usi del suolo agricoli tradizionali come le consociazioni e i seminativi arborati (es. seminativi e prati con vite maritata o con olivo, i vitati olivati, gli oliveti e i prati con olivo terrazzati), che l'imprenditore agricolo si impegnerà a mantenere in efficienza e in produzione.

2. L'imprenditore agricolo dovrà impegnarsi nella convenzione o atto d'obbligo a recuperare le aree agricole abbandonate, come individuate nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", entro cinque anni dalla sottoscrizione dell'impegno. Le nuove unità abitative rurali non potranno essere vendute separatamente dalle aree recuperate per l'attività produttiva e non potranno cambiare la loro destinazione d'uso rurale.

3. Le unità abitative, derivanti dalla trasformazione di annessi agricoli esistenti alla data di adozione del presente Piano devono comunque avere una dimensione massima di 120 mq di superficie edificata (SE) ed una dimensione minima di 60 mq di superficie edificata (SE).