Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 95 Interventi di nuova edificazione per annessi rurali

1. Ferma restando la necessaria sussistenza dei requisiti minimi oggettivi previsti dalla L.R. 65/2014 e dal D.P.G.R. 63/R/2016 gli interventi di nuova edificazione di annessi rurali di cui all'art. 73, comma 4, della L.R. n. 65/2014, sono consentiti nell'intero territorio rurale ad esclusione dei seguenti ambiti e aree:

  • - negli ambiti di pertinenza paesaggistica (Art.115 );
  • - nelle aree di protezione storico-ambientale (Art.75);
  • - negli ambiti ad elevata qualità panoramica e paesaggistica (Art. 116);
  • - negli ambiti perifluviali (Art. 118);
  • - nelle aree sensibili di fondovalle (Art. 75);
  • - nel verde di connessione ecologica (Art. 123).

Nelle aree dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico sono ammessi gli interventi di nuova edificazione per annessi rurali a condizione che il progetto sia corredato dalla individuazione precisa degli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario di interesse storico e si provveda a quanto prescritto dall'art. 107 delle presenti Norme.

2. La costruzione di nuovi annessi agricoli è consentita all'imprenditore agricolo soltanto se necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse. Resta fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti.

3. La realizzazione di nuovi annessi rurali deve rispettare le seguenti prescrizioni e limitazioni:

  • a) devono essere mantenute in produzione le superfici fondiarie minime indicate nell'art. 5 del D.P.G.R. 63/R/2016;
  • b) deve essere fornita dimostrazione che la costruzione di nuovi annessi agricoli è commisurata alle esigenze dell'impresa e alla capacità produttiva dell'azienda agricola;
  • c) deve essere dichiarata dal tecnico abilitato l'assenza di manufatti abusivi sul fondo;
  • d) devono essere utilizzati materiali ed elementi tipologici confacenti ad un corretto inserimento paesaggistico e ambientale degli edifici, in relazione alla salvaguardia delle tradizioni architettoniche, allo sviluppo della bio-edilizia ed al perseguimento del risparmio energetico, nonché alla utilizzazione delle energie rinnovabili;
  • e) devono avere aperture funzionali all'uso previsto e dunque le finestre devono essere posizionate ad un'altezza dal pavimento di almeno m. 2,00, devono avere un solo accesso che abbia le dimensioni necessarie per il transito dei mezzi agricoli e devono avere ripartizioni interne tali da creare ampi vani, con riduzione al minimo di eventuali partizioni interne;
  • f) i manufatti a servizio delle attività zootecniche devono essere realizzati con le seguenti prescrizioni:
    • - con struttura lignea e tipologia di copertura a capanna e caratteristiche tradizionali;
    • - posizionati ad una distanza dalle abitazioni di altra proprietà almeno di 50 metri;
  • g) devono essere posizionati ad una distanza di almeno 20 m. dalle abitazioni di altra proprietà, ad esclusione degli annessi di cui al punto f).