Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 96 Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (PAPMAA) - Contenuti e prescrizioni

1. Il Programma aziendale, oltre agli elementi indicati dall'art. 74 della L.R. n. 65/2014 e dall'art. 7 del D.P.G.R. n. 63/R/2016, deve contenere le seguenti indicazioni:

  • a) l'individuazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali presenti sulle superfici interessate dagli interventi di trasformazione edilizia o colturale programmati, con particolare riferimento a:
    • - le formazioni lineari arboree ed arbustive non colturali;
    • - le alberature segnaletiche di confine o di arredo;
    • - le formazioni arboree d'argine di ripa o di golena;
    • - i corsi d'acqua naturali o artificiali;
    • - la rete scolante artificiale principale;
    • - le particolari sistemazioni agrarie quali muretti, terrazzamenti o ciglionamenti;
    • - i manufatti aventi valore paesaggistico, storico o testimoniale censiti dal Piano Strutturale o da altri Enti o semplicemente rilevabili nello stato di fatto;
    • - la viabilità rurale esistente.

    Le risorse paesaggistiche ed ambientali di cui sopra sono descritte nella documentazione di corredo al Programma Aziendale e devono comunque essere dettagliatamente descritte con riferimento ai singoli elementi di invarianza indicati dal vigente Piano Strutturale ricadenti nel territorio oggetto di Programma Aziendale:

  • a) le penali, da prevedere in convenzione o atto d'obbligo, per il mancato rispetto degli interventi ambientali fissati dal Programma Aziendale;
  • b) la dichiarazione che le nuove realizzazioni non insistono su fondi agricoli trasferiti al di fuori di programmi agricoli, di cui all'art. 76 della L.R. n. 65/2014.

2. Il Programma Aziendale deve contenere inoltre le seguenti prescrizioni:

  • a) la collocazione dei nuovi edifici rurali deve essere individuata nell'ambito del Programma Aziendale nel rispetto dei caratteri del paesaggio ed in conformità con la disciplina del PIT/ Piano Paesaggistico Regionale, e nel rispetto dei seguenti criteri:
    • - deve essere privilegiata la collocazione in prossimità di manufatti preesistenti, razionalizzando l'uso della viabilità di accesso e dei piazzali esistenti e limitando al massimo l'apertura di nuovi percorsi e una collocazione isolata nel territorio;
    • - non deve interferire con le aree di pertinenza edilizia storicizzate, con i giardini storici e formali, con i viali alberati, con i boschetti ornamentali;
  • b) gli interventi proposti nel programma aziendale devono essere realizzati nel rispetto delle preesistenze edilizie, prevedendo, laddove presente, il recupero della maglia poderale e storica esistente, rispettando il reticolo idrografico e in generale le buone regole per la difesa del suolo;
  • c) devono essere specificati i tipi edilizi, i materiali impiegati nel rispetto del contesto ambientale e paesaggistico, verificando, in caso di sistemazione e/o frazionamento delle pertinenze di edifici sottoposti a trasformazione della destinazione d'uso rurale (deruralizzazioni), i seguenti requisiti ed i criteri morfologici:
    • - per gli interventi che comportano mutamento della destinazione agricola verso diverse funzioni, i progetti edilizi definiscono il perimetro, la dimensione, che non potrà essere inferiore a 2000 mq, nonché la tipologia delle aree di pertinenza;
    • - dimensioni inferiori delle aree di pertinenza possono essere ammesse solo a fronte di comprovata impossibilità o di assetti storici consolidati ovvero di peculiari ed obiettive caratteristiche dei luoghi;
    • - al fine di non ingenerare rilevanti cesure con i circostanti valori paesaggistici del contesto agricolo, per la definizione del perimetro delle aree di pertinenza devono essere considerati i segni e gli elementi naturali e antropici della tessitura agricola, seguendo le linee naturali e riconoscibili del territorio;
    • - l'andamento morfologico, la configurazione del reticolo idraulico e stradale esistente, l'ordinamento colturale preesistente e la distribuzione del manto vegetale, escludendo rigide conformazioni geometriche, salvo dove la partizione delle aree agricole sia già disegnata in tal senso;
    • - l'area di pertinenza come sopra individuata può essere attribuita ad un edificio o a una singola unità immobiliare;
  • d) i nuovi edifici agricoli, al fine di garantire la massima e chiara connessione fra destinazione funzionale agricola e tipo/morfologia del manufatto, nonché il migliore e qualificante inserimento nel contesto agricolo circostante, devono avere le caratteristiche tipologiche, costruttive e materiche consone al contesto e non assimilabili all'aspetto di edifici produttivi, sono dunque da escludersi elementi edilizi prefabbricati. A tal fine si richiamano le prescrizioni contenute nell'art. 95 delle presenti Norme;
  • e) non sono ammesse trasformazioni permanenti dei suoli nei seguenti ambiti e aree:
    • - negli ambiti perifluviali (Art. 118);
    • - nelle aree sensibili di fondovalle (Art. 75);
    • - nel verde di connessione ecologica (Art. 123);
  • f) sono ammesse trasformazioni permanenti dei suoli nei seguenti Ambiti e Aree alle seguenti condizioni:
    • - negli ambiti di pertinenza paesaggistica (Art.115 ) e nelle aree di protezione storico- ambientale (art.75), di cui non sia possibile la localizzazione esterna all'area, il Programma Aziendale deve contenere una relazione paesaggistica corredata da render e studi sulle visuali intercettate;
  • g) i programmi aziendali che riguardino terreni agricoli con estensione superiore a 20 ettari devono privilegiare la diversificazione del mosaico agrario onde salvaguardare la diversità del paesaggio e, con essa, la biodiversità e la connettività ecologica.