Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 97 Programma aziendale con valore di piano attuativo

1. Il Programma aziendale ha valore di piano attuativo quando prevede interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti perdita della destinazione d'uso agricola verso altre destinazioni, nei casi disciplinati dagli art. 74, comma 13, e 107 della L.R. n. 65/2014, nonché quando comporti perdita della destinazione agricola per superficie edificata (SE) pari o superiore a 360 mq.

2. Il Programma aziendale assume altresì valore di piano attuativo quando comporta la realizzazione o comunque prevede i seguenti interventi:

  • - superfici edificabili (SE) superiori a 300 mq;
  • - edifici che prevedono un'altezza massima (HMax) uguale o superiore a 5 ml., misurati dal piano campagna al colmo;
  • - deruralizzazione di edifici con superficie edificata (SE) uguale o maggiore a mq. 360.