Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 98 Manufatti per l'agricoltura amatoriale

DA FAREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

1. La realizzazione di manufatti per l'attività agricola amatoriale di cui all'art. 78 della L.R. n. 65/2014 e art. 12 del D.P.G.R. n. 63/R/2016 è consentita nell'intero territorio rurale ad esclusione dei seguenti ambiti e aree:

  • - negli ambiti di pertinenza paesaggistica (Art.115 );
  • - nelle aree di protezione storico-ambientale (Art. 75);
  • - negli ambiti ad elevata qualità panoramica e paesaggistica (Art. 116);
  • - negli ambiti perifluviali (Art. 118);
  • - nelle aree sensibili di fondovalle (Art. 75);
  • - nel verde di connessione ecologica (Art. 123).

2. Nelle aree dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico sono ammessi i manufatti per l'agricoltura amatoriale a condizione che il progetto sia corredato dalla individuazione degli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario di interesse storico e si provveda a quanto prescritto dall'art. 107 delle presenti Norme.

3. La dimensione dei manufatti per l'attività agricola amatoriale, in termini di mq di (SE), è da calcolarsi in proporzione alle superfici fondiarie contigue agricole cui sono posti a servizio, secondo la seguente tabella:

Superficie fondiaria minima per ordinamento colturale (SE) mq max realizzabili di annesso non cumulabili Frutteto, orto e seminativo 5.000 15 10.000 25 Vigneto e/o oliveto 3.000 18 10.000 30

3.1. Dal computo degli ordinamenti colturali devono essere escluse le aree boscate, mentre devono ricomprendersi gli eventuali volumi preesistenti, ove mantenuti.

3.2. Nell'ipotesi di fondi suddivisi su più appezzamenti le superfici dei singoli appezzamenti possono essere cumulate purché contigue e non conseguite da frazionamenti parziali di fondi agricoli posti in essere successivamente alla data di adozione del presente Piano Operativo. La contiguità tra particelle sussiste anche quando i fondi sono separati da corsi d'acqua, viabilità o altro elemento, naturale o artificiale.

4. La realizzazione dei manufatti per l'attività agricola amatoriale di cui al presente articolo è subordinata alla dichiarazione del tecnico abilitato di assenza di qualsiasi manufatto abusivo presente sul fondo, di assenza di ex annessi agricoli deruralizzati a fini abitativi negli ultimi dieci anni dalla fine dei lavori di deruralizzazione e alla sottoscrizione di un atto d'obbligo con il quale il richiedente si impegna a:

  • a) mantenere in produzione i terreni cui il manufatto è riferito;
  • b) rimuovere il manufatto al cessare dell'attività agricola o nel caso che vengano meno le superfici minime previste che costituiscono presupposto alla sua realizzazione;
  • c) non alienare il manufatto separatamente dal fondo su cui insiste.

5. La realizzazione di manufatti per l'attività agricola amatoriale è ammessa alle seguenti condizioni e caratteristiche:

  • a) la loro costruzione non deve comportare modificazioni sostanziali della morfologia dei luoghi;
  • b) devono essere semplicemente ancorati al suolo, senza opere murarie e senza impermeabilizzazione del suolo e non possono essere provvisti di dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, quali ad esempio bagni e cucine e comunque non allacciate alle reti di distribuzione quali acquedotto ed energia elettrica;
  • c) devono essere realizzati in legno con tetto a capanna o a falda unica inclinata con copertura di "scope" o guaina ardesiata di colore marrone o verde;
  • d) per tetti a capanna l'altezza massima (HMax) è di 2,40 m, con un'inclinazione delle falde massima del 30%, salvo diverse, comprovate, necessità legate all'uso;
  • f) struttura con copertura ad unica falda inclinata: altezza massima (HMax) del fronte minore 2,40 m, altezza massima (HMax) del fronte maggiore 3,00 m;
  • g) una loggia posta sull'intera lunghezza della facciata dell'edificio con l'aggetto di gronda non superiore a 50 cm.