Art. 99 Manufatti per il ricovero di animali domestici
1. La realizzazione di manufatti per il ricovero di animali domestici di cui all'art. 78 della L.R. n. 65/2014 e all'art. 13 del D.P.G.R. n. 63/R/2016 è consentita nell'intero territorio rurale, previa dichiarazione di assenza di manufatti abusivi presenti sul fondo e ad esclusione dei seguenti ambiti e aree:
- - negli ambiti di pertinenza paesaggistica (Art.115 );
- - nelle aree di protezione storico-ambientale (Art. 75);
- - negli ambiti ad elevata qualità panoramica e paesaggistica (Art. 116);
- - negli ambiti perifluviali (Art. 118);
- - nelle aree sensibili di fondovalle (Art. 75);
- - nel verde di connessione ecologica (Art. 123).
2. I ricoveri devono soddisfare le esigenze igieniche e di benessere dell'animale.
3. Le dimensioni dei manufatti sono stabilite in relazione agli animali ricoverati come segue:
- a) i manufatti per il ricovero equini: superficie edificabile(SE ) 30 mq con HMax 2,40;
- b) i manufatti per il ricovero di animali da cortile sono ammessi con le caratteristiche di cui all'art.137, comma 1, let. a), punto 6, della L.R. n. 65/2014 e possono avere una dimensione massima di 10 mq di (SE) e con altezza non superiore a 2,00 ml.
4. I manufatti di cui al presente articolo sono realizzati in legno con tetto a capanna o a falda unica con le altezze e le finiture descritte nel precedente Art. 98. Sono collocati ad una distanza dalle abitazioni di altra proprietà paria a 50 metri per gli equini e a 20 metri per gli animali da cortile.