Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 99 Manufatti per il ricovero di animali domestici

1. La realizzazione di manufatti per il ricovero di animali domestici di cui all'art. 78 della L.R. n. 65/2014 e all'art. 13 del D.P.G.R. n. 63/R/2016 è consentita nell'intero territorio rurale, previa dichiarazione di assenza di manufatti abusivi presenti sul fondo e ad esclusione dei seguenti ambiti e aree:

  • - negli ambiti di pertinenza paesaggistica (Art.115 );
  • - nelle aree di protezione storico-ambientale (Art. 75);
  • - negli ambiti ad elevata qualità panoramica e paesaggistica (Art. 116);
  • - negli ambiti perifluviali (Art. 118);
  • - nelle aree sensibili di fondovalle (Art. 75);
  • - nel verde di connessione ecologica (Art. 123).

2. I ricoveri devono soddisfare le esigenze igieniche e di benessere dell'animale.

3. Le dimensioni dei manufatti sono stabilite in relazione agli animali ricoverati come segue:

  • a) i manufatti per il ricovero equini: superficie edificabile(SE ) 30 mq con HMax 2,40;
  • b) i manufatti per il ricovero di animali da cortile sono ammessi con le caratteristiche di cui all'art.137, comma 1, let. a), punto 6, della L.R. n. 65/2014 e possono avere una dimensione massima di 10 mq di (SE) e con altezza non superiore a 2,00 ml.

4. I manufatti di cui al presente articolo sono realizzati in legno con tetto a capanna o a falda unica con le altezze e le finiture descritte nel precedente Art. 98. Sono collocati ad una distanza dalle abitazioni di altra proprietà paria a 50 metri per gli equini e a 20 metri per gli animali da cortile.