Art. 100 Manufatti per l'esercizio dell'attività venatoria
1. Gli appostamenti fissi, di cui all'art. 34, comma 6bis, della L.R. n. 3 del 12 gennaio 1994, sono ammessi in tutti gli ambiti, purché autorizzati dall'ente competente e alle seguenti condizioni:
- a) non comportino alcuna alterazione permanente dello stato dei luoghi;
- b) siano realizzati in legno e/o strutture metalliche solo se strettamente necessarie per l'esercizio venatorio, quali gabbie e voliere, non comportanti volumetrie e siano facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione;
- c) siano ancorati senza opere di fondazione;
- d) non siano provvisti di dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, quali ad esempio i servizi igienici e le cucine;
- e) non siano abbattuti alberi di alto fusto.
2. In tutto il territorio è ammesso un solo manufatto finalizzato al ritrovo e all'organizzazione delle attività delle squadre di caccia al cinghiale per esigenze venatorie di cui all'art. 34bis, comma 1 let. a), della L.R. n. 3 del 12 gennaio 1994. Il manufatto esistente può essere ampliato fino al 20% della superficie edificabile (SE), mantenendo l'altezza esistente.
3. Gli interventi edilizi sul patrimonio esistente secondo quanto previsto dal comma 3 bis dell'art. 79 della L.R. n. 65/2014, per le finalità venatorie di cui all'art. 34bis, comma 1 lett. b), della L.R. n. 3 del 12 gennaio 1994.