Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 101 Contenuti

1. La disciplina di cui agli articoli 77, 78, 79, 80 e 81 del presente Titolo trova applicazione con riferimento al patrimonio edilizio storico sia con destinazione d'uso agricola sia con destinazione d'uso non agricola. Gli interventi sul patrimonio edilizio di recente formazione, cioè quello realizzato successivamente al 1960, sono disciplinati con modalità diverse in riferimento alla natura agricola o non agricola dei medesimi.

2. Le destinazioni d'uso ammesse negli edifici esistenti nel territorio rurale con destinazione non agricola sono elencate dall'art. 83 delle presenti Norme. Fanno eccezione le destinazioni d'uso in essere al momento dell'approvazione del presente Piano Operativo, e quelle previste nelle "Schede norma delle aree di trasformazione " di cui all'allegato "A".