Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 102 Interventi sugli edifici e complessi edilizi di recente formazione

1. Sulle unità immobiliari con destinazione d'uso non agricola di recente formazione e precisamente realizzati successivamente al 1960, presenti alla data di adozione del Piano Operativo, sono consentiti, ai sensi dell'art. 79 della L.R. n. 65/2014, i seguenti interventi:

MO - Manutenzione Ordinaria;

MS - Manutenzione Straordinaria;

RRC - Restauro e Risanamento Conservativo;

REC - Ristrutturazione edilizia Conservativa;

RE - Ristrutturazione edilizia con aumento della superficie edificata (SE) internamente alla sagoma dell'edificio. Demolizione e ricostruzione anche con diversa sagoma;

RCD - Ricostruzione di edifici o parti di essi crollati o demoliti alle condizioni previste dall'Art. 81;

SE - Sostituzione Edilizia, senza incremento di volume;

AV - Addizioni Volumetriche, senza mutamento di destinazione d'uso, nei limiti di seguito specificati:

  • - alle unità immobiliari residenziali di edifici mono, e bifamiliari e plurifamiliari, esistenti alla data di adozione del presente Piano Operativo, sono consentiti interventi una tantum di addizione volumetrica fino ad un massimo di 40 mq di (SE), a condizione che gli edifici plurifamiliari abbiano una distribuzione plano altimetrica che consenta l'ampliamento in modo autonomo e senza l'aumento dell'altezza dell'edificio esistente. Sono escluse le addizioni volumetriche alle consistenze secondarie eventualmente presenti sul lotto;
  • - alle singole attività di commercio al dettaglio fino a 50 mq di (SE);

MP - interventi pertinenziali nei limiti di seguito individuati;

BA - Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili;

NE - nuova edificazione limitatamente a:

  • - realizzazione di Piscine (pubbliche e private) e impianti sportivi ad uso privato;
  • - attrezzature sportive e ricreative pubbliche fino a 100 mq, previa sottoscrizione di apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale.

Sono consentiti i frazionamenti degli edifici residenziali di recente formazione in più unità immobiliari residenziali, con superficie edificata (SE) non inferiore a 90 mq per ciascuna unità.

Sono consentiti i frazionamenti con cambio d'uso degli edifici con destinazione d'uso diversa da quella residenziale a condizione, che le unità immobiliari abitative derivate non siano maggiori di tre e che ciascuna non sia minore di 90 mq di superficie edificata (SE).

Gli interventi di Ristrutturazione edilizia Ricostruttiva con diversa sagoma, di Ricostruzione di edifici o parti di essi crollati o demoliti e di Addizione Volumetrica devono essere realizzati sulla base di un progetto completo anche di relazione paesaggistica, corredata da render e studi sulle visuali intercettate e di relazione agro-forestale, laddove si intercettano alberi di alto fusto.

2. Non sono consentiti:

  • - la realizzazione di, balconi, terrazze, terrazze a tasca e verande;
  • - la realizzazione di scale esterne, salvo i collegamenti diretti fra piano terra e giardino;
  • - la riduzione delle aree di pertinenza agricola e comunque nel caso di frazionamento tale superficie non potrà essere inferiore a 2000 mq.;
  • - l'installazione di impianti tecnologici sulle facciate quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne e simili, tubi, condotte di impianti a rete.

3. Sono consentiti alle unità immobiliari abitative:

  • - il cambio della destinazione d'uso verso le destinazioni d'uso ammesse dall'art. 83 delle presenti Norme;
  • - gli incrementi della superficie utile interna alla sagoma dell'edificio, anche attraverso lo spostamento degli orizzontamenti, a condizione che siano previsti il miglioramento sismico ed il miglioramento delle prestazioni energetiche riferibile almeno ad una Classe energetica;
  • - lo spostamento del piano di calpestio del piano terra fino a 40 cm;
  • - le modifiche alle coperture, tali comunque da non determinare aumenti della volumetria complessiva, ma da consentire incrementi della superficie calpestabile interna del fabbricato (Scal);
  • - gli aggetti max 1,20 mt a copertura di porte e finestre al piano terra in coppi e tegole o ferro e vetro;
  • - un lucernario per unità immobiliare per l'accesso in sicurezza in copertura, complanare alla falda del tetto, di dimensioni 70 cm per 1,20 m.;
  • -
  • - un volume tecnico interrato o seminterrato con altezza massima fuori terra di mt. 1,50, delle dimensioni strettamente necessarie all'alloggiamento di apparecchiature tecnologiche e comunque non superiori a 6 mq di SE e con altezza massima (HMax) m. 2,40;
  • - gli incrementi di superficie accessoria (SA), così definita:

o le cantine sotto al sedime dell'edificio;

o un locale accessorio esterno all'involucro edilizio da realizzarsi nelle aree di pertinenza edilizia con una superficie edificabile (SE) massima fino al 20% della superficie edificata (SE) dell'unità abitativa fino ad un massimo di 25 mq di SE, a condizione che nell'area di pertinenza edilizia vi sia una naturale differenza di quote, tale da rendere il locale completamente seminterrato, con un unico fronte fuori terra e con altezza utile (HU) di m. 2,40. Non sono ammesse rampe esterne di accesso, né sbancamenti o riporti di terreno tali da alterare la corografia dei luoghi, salvo l'abbassamento della quota del terreno antistante l'accesso fino a mt. 0,50. Tale superficie accessoria è realizzata in alternativa alla serra e al manufatto in legno per gli attrezzi da giardino;

  • - una loggia posta sull'intera lunghezza della facciata dell'edificio con aggetto di gronda di 50 cm.;
  • - l'installazione degli impianti per la produzione di energia da pannelli fotovoltaici e solari realizzata e progettata in relazione alle caratteristiche dell'immobile e alle visuali intercettate. Per il mero appoggio di elementi sulla copertura, si dovranno impiegare adeguate soluzioni tecnologiche, geometriche, cromatiche e di messa in opera, affinché non siano eccessivamente visibili gli elementi di bordo e di supporto e non sia interessata l'intera falda, lasciando intorno all'impianto una congrua fascia della copertura libera, con ampiezza maggiore sul lato di gronda. I serbatoi o altri elementi accessori andranno posti all'interno dei volumi costruiti;
  • - un pergolato in ferro/legno di mq 18 con sezioni modeste, atte al solo sostegno di un rampicante o di un impianto fotovoltaico, da localizzare in aderenza al fabbricato o nell'area di pertinenza edilizia. In questo ultimo caso la localizzazione del pergolato non deve occludere visuali né deve assumere un ruolo preminente all'interno del complesso edilizio;
  • - una tettoia, per il ricovero di automezzi, realizzata in legno o ferro di mq 25 (SC) di superficie coperta e con altezza massima di ml 2,40, priva di tamponamenti esterni, configurata come struttura distinta dai fabbricati dal punto di vista morfotipologico e strutturale, da installare nelle pertinenze edilizie impermeabili o nel verde privato a corredo degli edifici. La struttura non dovrà avere pavimentazioni impermeabili, salvo i casi in cui non sia installata nelle pertinenze edilizie impermeabili. La copertura, a unica falda inclinata e di tavolato in assito di legno, può essere protetta da una copertura in rame ovvero in cotto con i soli embrici alternati nella disposizione, in marsigliesi o da pannelli fotovoltaici. In ogni caso la tettoia deve essere localizzata in modo da non occludere visuali e facciata principale e comunque non deve assumere un eccessivo rilievo nei confronti del complesso edilizio, pertanto è preferibile sfruttare i dislivelli naturali oppure un sistema di verde tale da attenuare gli impatti visivi e comunque tale intervento deve essere opportunamente valutato con appropriati foto inserimenti o rendering;
  • - una piscina e impianti sportivi ad uso privato nelle aree di pertinenza edilizia a condizione che siano rispettate tutte le prescrizioni previste dall'art. 87 delle presenti Norme e dal Regolamento Edilizio;
  • - i manufatti pertinenziali privi di rilevanza edilizia nelle aree di pertinenza edilizia la cui realizzazione non interessi l'edificio principale e a condizione che rispettino le prescrizioni del Regolamento Edilizio e dei successivi commi 5 e 6;
  • - un solo manufatto o superficie accessoria da scegliersi fra:

o una serra in ferro/legno e vetro di 10 mq di (SE) con altezza massima (HMax) di 2,20 m per il ricovero di piante e attrezzi da giardino;

o un piccolo manufatto per attrezzi da giardino in legno di 9,00 mq di (SE) con altezza massima (HMax) m. 2,20, privo di qualsiasi impianto, semplicemente appoggiato a terra e con le caratteristiche disciplinate dal Regolamento Edilizio;

o un locale accessorio esterno all'involucro edilizio, come sopra descritto.

3. Sono ammessi gli interventi di cui all'art. 79, comma 3, della L.R. n. 65/2014 senza incremento di volume, al fine di rendere idonei gli edifici alle esigenze connesse all'attività venatoria L.R. n. 3 del 12 gennaio 1994, (Recepimento della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992, "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").

Tutti gli interventi devono essere realizzati in coerenza con i caratteri architettonici e decorativi dell'edificio originario, del contesto esistente, a tal fine valgono le prescrizioni delle aree di pertinenza di cui all'art. 85 delle presenti Norme.

4. Le funzioni insediabili e quelle escluse negli edifici sono individuate dall'Art. 83 "Destinazioni d'uso ammesse" delle presenti Norme.