Art. 7 Aree per spazi pubblici o riservati alle attività collettive
1. Gli spazi, attrezzature ed impianti di interesse generale esistenti e di progetto, di livello territoriale o locale, sono distinti ed individuati con apposite campiture e sigle nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti".
2. Le aree e le attrezzature di seguito elencate concorrono ai fini del calcolo degli standard urbanistici di cui al D.M. n. 1444/1968, e sono articolate nelle seguenti categorie e sotto categorie:
- - AI - Aree per l'istruzione e per l'infanzia;
- - AC - Aree per attrezzature di servizi collettivi:
- • ACs - Aree per servizi sociali e assistenziali;
- • ACcu - Aree per servizi culturali e ricreativi, e assimilati;
- • ACh - Aree per servizi sanitari;
- • ACr - Aree per servizi religiosi;
- • ACe - Aree per servizi edilizia residenziale pubblica;
- • ACa - Aree per servizi amministrativi e assimilati;
- - AP - Aree per spazi e parcheggi pubblici;
- - AV - Aree a verde attrezzato a parco, per il gioco, lo sport e di connessione ecologica:
- • AVp - Aree a verde attrezzato e parchi;
- • AVo - Aree a verde per gli orti sociali e urbani;
- • AVs - Aree a verde per gli impianti sportivi;
- • AVe - Aree a verde di connessione ecologica.
Se non diversamente specificato nei successivi articoli, all'interno della medesima categoria è sempre consentito il passaggio tra le diverse sotto categorie senza che ciò comporti variante al Piano Operativo.
3. Non concorrono ai fini del calcolo degli standard le seguenti attrezzature collettive:
- - ACt - Aree per servizi tecnici e tecnologici;
- - ACti - Aree per servizi tecnici e tecnologici: metanodotto, energia, radiocomunicazioni;
- - ACts - Aree per servizi tecnici e tecnologici di interesse sovracomunale;
- - ACf - Aree e fasce di rispetto ferroviario;
- - ACm - Aree per la mobilità;
- - ACci - Aree per nuova viabilità: corridoi infrastrutturali;
- - ACms - Aree per la mobilità di impianto storico;
- - ACmd- Aree per la mobilità dolce: piste ciclopedonali e ciclovie;
- - Acpz - Aree per piazze e aree pedonali;
- - ACc - Aree per Servizi cimiteriali.
4. Non sono comprese nelle attrezzature di cui al presente articolo gli spazi, le attrezzature e gli impianti privati, se non previa stipula di convenzione che ne disciplini l'uso pubblico e le relative condizioni.
5. Per la progettazione degli spazi, attrezzature e impianti di interesse collettivo devono essere rispettate le disposizioni qualitative di cui ai successivi articoli del presente Capo. Deve essere sempre assicurata la "progettazione universale", di cui all'art 1 delle presenti norme.
6. Le dotazioni obbligatorie di standard pubblici, da realizzarsi all'interno delle "Aree di Trasformazione degli assetti insediativi" e delle "Aree di Trasformazione delle destinazioni d'uso non agricole", sono definite e disciplinate direttamente dai relativi Piani Attuativi o Progetti Unitari Convenzionati, nel rispetto dei quantitativi e delle disposizioni contenute nelle corrispondenti 'schede norma delle aree di trasformazione"' di cui all'Allegato 'A' alle presenti Norme.
7. Negli spazi, attrezzature e impianti di interesse collettivo, di cui al presente Capo, di proprietà pubblica sono ammessi tutti gli interventi edilizi, compreso l'addizione volumetrica, previa approvazione di progetto di opera pubblica, a condizione che sia mantenuto almeno il 30% dell'indice di permeabilità della superficie fondiaria.
Il Piano Operativo individua, nell'apposito Allegato 6 al presente Piano le "Aree sottoposte a vincolo preordinato ad esproprio".
L'esecuzione, manutenzione e/o modificazione delle opere previste dal richiamato allegato 6 sarà realizzata in via prioritaria dall'Amministrazione Comunale o dagli altri enti pubblici competenti che, nel quinquennio, potranno attivare le procedure espropriative ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., e della L.R. n. 30/2005 e s.m.i.. E' tuttavia consentita la realizzazione delle stesse da parte di soggetti privati, previo specifico atto di assenso dell'Amm./ne Comunale e stipula di una convenzione a garanzia della corretta e completa esecuzione delle opere.