Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 103 Interventi di deruralizzazione degli immobili

1. E' ammesso il mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici rurali purché siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storica e comunque nel rispetto delle condizioni di cui agli art. 81, 82 e 83 della L.R. n. 65/2014.

2. Gli interventi di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione di manufatti agricoli o sostituzione edilizia comportanti mutamento della destinazione agricola non possono determinare incremento della (SE) legittimamente esistente.

3. Gli interventi che comportano mutamento della destinazione d'uso verso la funzione residenziale possono comportare la realizzazione di unità abitative con (SE) non inferiore a quanto disciplinato dall'Art. 84 delle presenti Norme.

4. Le unità abitative conseguenti alla deruralizzazione di annessi agricoli devono prevedere uno spazio accessorio per rimessaggio attrezzi agricoli di superficie non inferiore ai 6 mq di superficie edificata (SE), non computabili quale superficie minima residenziale ai fini del comma precedente, da ritrovare eventualmente anche in immobili adiacenti A servizio di tali nuove unità abitative non potranno essere realizzati annessi agricoli amatoriali, di cui all'art. 98 delle presenti Norme, entro i dieci anni successivi alla fine dei lavori di deruralizzazione degli annessi agricoli.

5. La deruralizzazione dell'immobile è soggetta all'individuazione di una pertinenza minima con le modalità di cui al successivo Art. 104 delle presenti Norme e deve essere riferita all'intera unità immobiliare.

6. Qualora l'intervento comporti perdita della destinazione agricola per (SE) pari o superiori a 360 mq, il mutamento è soggetto a Programma Aziendale avente valenza di Piano attuativo ovvero a Piano di Recupero.